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Document L:2006:134:FULL

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 134, 20 maggio 2006


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    ISSN 1725-258X

    Gazzetta ufficiale

    dell'Unione europea

    L 134

    European flag  

    Edizione in lingua italiana

    Legislazione

    49o anno
    20 maggio 2006


    Sommario

     

    I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

    pagina

     

    *

    Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia

    1

     

     

    Regolamento (CE) n. 766/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

    12

     

    *

    Regolamento (CE) n. 767/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1081/1999, relativo all’apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d’importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna

    14

     

    *

    Regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo ( 1 )

    16

     

    *

    Regolamento (CE) n. 769/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante sospensione, a decorrere dal 23 maggio 2006, della possibilità di presentare domande di titoli di esportazione per lo zucchero C e recante modifica del regolamento (CE) n. 493/2006 con riguardo alle misure transitorie applicabili allo zucchero C

    19

     

     

    Regolamento (CE) n. 770/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

    21

     

     

    II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

     

     

    Consiglio

     

    *

    Decisione del Consiglio, dell’8 novembre 2005, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    23

    Accordo tra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    24

     

    *

    Decisione del Consiglio, del 15 maggio 2006, relativa alla nomina di un membro lituano del Comitato economico e sociale europeo

    32

     

    *

    Decisione del Consiglio, del 15 maggio 2006, relativa alla nomina di un membro tedesco del Comitato economico e sociale europeo

    33

     

     

    Commissione

     

    *

    Decisione della Commissione, del 28 febbraio 2006, che modifica l'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto concerne le voci relative al Brasile, al Montenegro e alla Serbia [notificata con il numero C(2006) 579]  ( 1 )

    34

     

    *

    Decisione della Commissione, del 19 maggio 2006, che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia e della Thailandia

    43

     

     

    Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

     

    *

    Posizione comune 2006/362/PESC del Consiglio, del 18 maggio 2006, che modifica la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia

    45

     

     

    Rettifiche

     

     

    Rettifica del regolamento (CE) n. 746/2006 della Commissione, del 17 maggio 2006, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia (GU L 130 del 18.5.2006)

    54

     


     

    (1)   Testo rilevante ai fini del SEE

    IT

    Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

    I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


    I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

    20.5.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 134/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 765/2006 DEL CONSIGLIO

    del 18 maggio 2006

    relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

    vista la posizione comune 2006/362/PESC del 18 maggio 2006, che modifica la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (1),

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 24 marzo 2006, il Consiglio europeo ha deplorato che le autorità bielorusse non abbiano rispettato gli impegni dell'OSCE in materia di elezioni democratiche, ha ritenuto che le elezioni presidenziali del 19 marzo siano state viziate da irregolarità fondamentali e ha condannato l'arresto, effettuato quel giorno dalle autorità bielorusse, di manifestanti pacifici che esercitavano il loro legittimo diritto alla libertà di riunione per protestare contro il modo in cui erano state condotte le elezioni presidenziali. Il Consiglio europeo ha pertanto deciso di adottare misure restrittive nei confronti dei responsabili delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale.

    (2)

    Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha deciso di adottare misure restrittive nei confronti del Presidente Lukashenko, della leadership e dei funzionari bielorussi responsabili della violazione delle norme internazionali in materia elettorale e del diritto internazionale dei diritti umani nonché della repressione della società civile e dell'opposizione democratica. Tali persone dovrebbero essere soggette al divieto di rilascio del visto e a altre eventuali misure mirate.

    (3)

    La posizione 2006/362/PESC prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia individuati a tale scopo.

    (4)

    Poiché le misure suddette rientrano nell'ambito del trattato, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantire la loro applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

    (5)

    Gli Stati membri dovrebbero fissare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    (6)

    Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1)

    «fondi»: le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:

    a)

    i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

    b)

    i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

    c)

    i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti finanziari rappresentativi di un prestito, comprese le azioni, le quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, i pagherò, i warrant e i contratti derivati;

    d)

    gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

    e)

    il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

    f)

    le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

    g)

    i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

    2)

    «congelamento dei fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

    3)

    «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

    4)

    «congelamento di risorse economiche»: il divieto dell'utilizzo di risorse economiche al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l'affitto e la costituzione di diritti reali di garanzia;

    5)

    «territorio della Comunità»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

    Articolo 2

    1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dal presidente Lukashenko e quelli appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dagli altri funzionari della Bielorussia responsabili delle violazioni, durante le elezioni presidenziali in Bielorussia del 19 marzo 2006, delle norme internazionali in materia elettorale e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, nonché appartenenti alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o organismi a loro associati elencati nell'allegato I.

    2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I.

    3.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

    Articolo 3

    1.   Le autorità competenti degli Stati membri elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:

    a)

    necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

    b)

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o

    c)

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati.

    2.   Se l’autorità competente di uno Stato membro, indicata nell’elenco dell’allegato II, stabilisce che lo svincolo di determinati fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di determinati fondi o risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, notifica alle altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica, onde avere il loro parere preliminare sul progetto di autorizzazione. Due settimane dopo la notizia, detta autorità può autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di determinati fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritiene appropriate.

    3.   L’autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.

    Articolo 4

    1.   L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati:

    a)

    di interessi o altre forme di profitti dovuti su detti conti, o

    b)

    di pagamenti dovuti in virtù di contratti, di accordi o di obblighi conclusi o assunti prima della data in cui tali conti sono stati soggetti alle disposizioni del presente regolamento,

    purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti all'articolo 2, paragrafo 1.

    2.   L’articolo 2, paragrafo 2 non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona, entità o organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.

    Articolo 5

    1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

    a)

    fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;

    b)

    collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

    2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

    3.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

    Articolo 6

    Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o per l'entità o per l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

    Articolo 7

    La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

    Articolo 8

    La Commissione è autorizzata a:

    a)

    modificare l'allegato I in base alle decisioni prese in merito all'allegato IV della posizione comune 2006/276/PESC e a

    b)

    modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

    Articolo 9

    1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare la loro attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

    2.   Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche di tali norme.

    Articolo 10

    Il presente regolamento si applica:

    nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,

    a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,

    a qualsiasi persona fisica di uno Stato membro, che si trovi all’interno o all’esterno del territorio della Comunità,

    a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro,

    a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno della Comunità.

    Articolo 11

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addí 18 maggio 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    Franz MORAK


    (1)  Cfr. la pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.


    ALLEGATO I

    Elenco delle persone di cui all'articolo 2

    Cognome

    (traslitterazione inglese)

    Cognome

    (grafia bielorussa)

    Cognome

    (traslitterazione russa)

    Data di nascita

    Luogo di nascita

    Carica

    Lukashenko Aleksandr Grigorievich

    (Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

    Лукашенка Аляксандр Рьıгоравiч

    ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

    30.8.1954

    Kopys, regione di Vitebsk

    Presidente

    Nevyglas Gennady Nikolaevich

    (Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

    Невьıглас Генадзь Мiкалаевiч

    НЕВЬIГЛАС Геннадий Николаевич

    11.2.1954

    Parahonsk, distretto di Pinsk

    Capo dell'amministrazione presidenziale

    Petkevich Natalya Vladimirovna

    (Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

    Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

    ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

    24.10.1972

    Minsk

    Vice capo dell'amministrazione presidenziale

    Rubinov Anatoly Nikolaevich

    (Rubinau Anatol Mikalaevich)

    Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

    РУБИНОВ Анатолий Николаевич

    15.4.1939

    Mogilev

    Vice capo responsabile dei mezzi di comunicazione e dell'ideologia, amministrazione presidenziale

    Proleskovsky Oleg Vitoldovich

    (Pralaskouski Aleh Vitoldavich)

    Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

    ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

    1.10.1963

    Zagorsk (Russia, ora Sergijev Posad)

    Assistente e capo del principale servizio ideologico, amministrazione presidenziale

    Radkov Aleksandr Mikhailovich

    (Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

    Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

    РАДЬКОВ Александр Михайлович

    1.7.1951

    Votnya, Вотня Бьıховского района Могилевской области

    Ministro dell'istruzione

    Rusakevich Vladimir Vasilyevich

    (Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

    Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

    РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

    13.9.1947

    Vygonoshchi, Вьıгонощи, Брестская область

    Ministro dell'informazione

    Golovanov Viktor Grigoryevich

    (Halavanau Viktar Ryhoravich)

    Галаванаў Вiктар Рьıгоравiч

    ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

    1952

    Borisov

    Ministro della giustizia

    Zimovsky Alexander Leonidovich

    (Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

    Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

    ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

    10.1.1961

    Germania

    Membro della Camera alta del Parlamento e capo dell'ente radiotelevisivo statale nazionale

    Konoplyev Vladimir Nikolaevich

    (Kanapliou Uladzimir Mikalaevich)

    Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

    КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

    3.1.1954

    Akulintsy, д. Акулинцьı Могилевского района

    Presidente della Camera bassa del Parlamento

    Cherginets Nikolai Ivanovich

    (Charhiniets Mikalai Ivanavich)

    Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

    ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

    17.10.1937

    Minsk

    Presidente del Comitato per gli affari esteri della Camera alta

    Kostyan Sergei Ivanovich

    (Kastsian Siarhiei Ivanavich)

    Касцян Сяргей Iванавiч

    КОСТЯН Сергей Иванович

    15.1.1941

    Usokhi, regione di Mogilev Усохи Кличевского района Могилевской области

    Presidente del Comitato per gli affari esteri della Camera bassa

    Orda Mikhail Sergeevich

    (Orda Mikhail Siarhieevich)

    Орда Мiхаiл Сяргеевiч

    ОРДА Михаил Сергеевич

    28.9.1966

    Dyatlovo, regione di Grodno,

    Дятлово Гродненской области

    Membro della camera alta, capo del BRSM

    Lozovik Nikolai Ivanovich

    (Lazavik Mikalai Ivanavich)

    Лазавiк Мiкалай Iванавiч

    ЛОЗОВИК Николай Иванович

    18.1.1951

    Nevinyany, regione di Minsk,

    Невиняньı Вилейского р-на Минской обл

    Vicepresidente della Commissione elettorale centrale (CEC)

    Miklashevich Petr Petrovich

    (Miklashevich Piotr Piatrovich)

    Мiклашзвiч Пётр Пятровiч

    МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

    1954

    Kosuta, regione di Minsk,

    Косута Минской области

    Procuratore generale

    Slizhevsky Oleg Leonidovich

    (Slizheuski Aleh Leanidavich)

    Слiжзўскi Алег Леанiдавiч

    СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

     

     

    Capo della sezione per le organizzazioni sociali, i partiti e le ONG del Ministero della giustizia

    Khariton Aleksandr

    (Kharyton Alaksandr)

    Харьıтон Аляксандр

    ХАРИТОН Александр

     

     

    Consulente della sezione per le organizzazioni sociali, i partiti e le ONG del Ministero della giustizia

    Smirnov Evgeny Aleksandrovich

    (Smirnou Yauhien Alaksandravich)

    Смiрноў Яўген Аляксандравiч

    CМИРНОВ Евгений Александрович

    15.3.1949

    Regione di Ryazan, Russia

    Primo vice presidente della Corte economica

    Reutskaya Nadezhda Zalovna

    (Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

    Равуцкая Надзея Залаўна

    РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

     

     

    Giudice del distretto Moscovskij di Minsk

    Trubnikov Nikolai Alekseevich

    (Trubnikau Mikalai Alakseevich)

    Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

    ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

     

     

    Giudice del distretto di Partizanskiy di Minsk

    Kupriyanov Nikolai Mikhailovich

    (Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

    Купрьıянаў Мiкалай Мiхайлавiч

    КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

     

     

    Vice procuratore generale

    Sukhorenko Stepan Nikolaevich

    (Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

    Сухарзнка Сцяпан Мiкалаевiч

    СУХОРЕНКО Степан Николаевич

    27.1.1957

    Zdudichi, regione di Mogilev,

    Здудичи Светлогорского района Гомельской области

    Presidente del KGB

    Dementei Vasily Ivanovich

    (Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

    Дземянцей Васiль Iванавiч

    ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

     

     

    Primo vice presidente del KGB

    Kozik Leonid Petrovich

    (Kozik Leanid Piatrovich)

    Козiк Леанiд Пятровiч

    КОЗИК Леонид Петрович

    13.7.1948

    Borisov

    Capo della federazione dei sindacati

    Koleda Alexandr Mikhailovich

    (Kalada Alaksandr Mikhailavich)

    Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

    КОЛЕДА Александр Михайлович

     

     

    Presidente della Commissione elettorale della regione di Brest

    Mikhasev Vladimir Ilyich

    (Mikhasiou Uladzimir Iliich)

    Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

    МИХАСЕВ Владимир Ильич

     

     

    Presidente della CEC della regione di Gomel

    Luchina Leonid Aleksandrovich

    Лучьıна Леанiд Аляксандравiч

    ЛУЧИНА Леонид Александрович

    18.11.1947

    regione di Minsk

    Presidente della CEC della regione di Grodno

    Karpenko Igor Vasilievich

    (Karpenka Ihar Vasilievich)

    Карпенка Iгар Васiльевiч

    КАРПЕНКО Игорь Васильевич

    28.4.1964

    Novokuznetsk, Russia

    Новокузнецк Кемеровской области, Россия

    Presidente della CEC della città di Minsk

    Kurlovich Vladimir Anatolievich

    (Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

    Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

    КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

     

     

    Presidente della CEC della regione di Minsk

    Metelitsa Nikolai Timofeevich

    (Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

    Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

    МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

     

     

    Presidente della CEC della regione di Mogilev

    Pishchulenok Mikhail Vasilievich

    (Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

    Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

    ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

     

     

    Presidente della CEC della regione di Vitebsk

    Sheyman (Sheiman), Victor Vladimirovich

     

     

    26.5.1958

    Regione di Grodno

    Segretario di Stato del Consiglio di sicurezza

    Pavlichenko (Pavliuchenko), Dmitri (Dmitry) Valeriyevich

     

     

    1966

    Vitebsk

    Capo delle forze speciali del Ministero dell'interno (SOBR)

    Naumov, Vladimir Vladimïrovich

     

     

    1956

     

    Ministro dell'interno

    Yermoshina Lydia Mihajlovna

     

     

    29.1.1953

    Slutsk (Regione di Minsk)

    Presidentessa della Commissione elettorale centrale

    Podobed Yuri Nikolaevich

     

     

    5.3.1962

    Slutsk (Regione di Minsk)

    Tenente colonnello della milizia, Unità delle fasi speciali (OMON), Ministero degli affari interni


    ALLEGATO II

    Elenco delle autorità competenti

    BELGIO

    Per quanto riguarda il congelamento di fondi, finanziamenti e assistenza finanziaria:

    Service Public Fédéral des Finances

    Administration de la Trésorerie

    30 Avenue des Arts

    B-1040 Bruxelles

    Fax (32-2) 233 74 65

    E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

    Federale Overheidsdienst Financiën

    Administratie van de Thesaurie

    Kunstlaan 30

    B-1040 Brussel

    Fax (32-2) 233 74 65

    E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

    REPUBBLICA CECA

    Ministerstvo financí

    Finanční analytický útvar

    P.O. Box 675

    Jindřišská 14

    111 21 Praha 1

    Tel: +420 25704 4501

    Fax: +420 25704 4502

    Ministerstvo zahraničních věcí

    Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

    Loretánské nám. 5

    118 00 Praha 1

    tel.: + 420 2 2418 2987

    fax: + 420 2 2418 4080

    DANIMARCA

    Erhvervs- og Byggestyrelsen

    Dahlerups Pakhus

    Langelinie Allé 17

    DK-2100 København Ø

    Tel. (45) 35 46 60 00

    Fax (45) 35 46 60 01

    Udenrigsministeriet

    Asiatisk Plads 2

    DK-1448 København K

    Tel. (45) 33 92 00 00

    Fax (45) 32 54 05 33

    Justitsministeriet

    Slotsholmsgade 10

    DK-1216 København K

    Tel. (45) 33 92 33 40

    Fax (45) 33 93 35 10

    GERMANIA

    Per quanto riguarda i fondi:

    Deutsche Bundesbank

    Servicezentrum Finanzsanktionen

    Postfach

    D-80281 München

    Tel. (49-89) 2889 3800

    Fax (49-69) 70 90 97 38 00

    Per quanto riguarda le risorse economiche:

    per le informazioni relative alle risorse economiche di cui all'articolo 5

    Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

    Referat V B 2

    Scharnhorststraße 34—37

    10115 Berlin

    Tel.: (49-03018) 6 15-9

    Fax: (49-03018) 6 15-53 58

    E-Mail: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

    per le autorizzazioni relative alle risorse economiche di cui all'articolo 3

    Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

    Frankfurter Straße 29—35

    D-65760 Eschborn

    Tel. (49) 61 96 908-0

    Fax (49) 61 96 908-800

    ESTONIA

    Eesti Välisministeerium

    Islandi väljak 1

    15049 Tallinn

    Tel +372 6 317 100

    Fax: +372 6 317 199

    Finantsinspektsioon

    Sakala 4

    15030 Tallinn

    Tel: +372 6680500

    Fax: +372 6680501

    GRECIA

    A.

    Congelamento di beni

    Ministry of Economy and Finance

    General Directory of Economic Policy

    Address: 5 Nikis Str., 101 80

    Athens, Greece

    Tel.: + 30 210 3332786

    Fax: + 30 210 3332810

    Α.

    Δέσμευση κεφαλαίων

    Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

    Γενική Δ/νσηΟικονομικής Πολιτικής

    Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

    Τηλ.: + 30 210 3332786

    Φαξ: + 30 210 3332810

    B.

    Restrizioni alle importazioni ed esportazioni

    Ministry of Economy and Finance

    General Directorate for Policy Planning and Management

    Address Kornaroy Str.,

    GR-105 63 Athens

    Tel.: + 30 210 3286401-3

    Fax.: + 30 210 3286404

    Β.

    Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

    Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

    Γενική Δ/νσηΣχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

    Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

    Αθήνα — Ελλάς

    Τηλ.: + 30 210 3286401-3

    Φαξ: + 30 210 3286404

    SPAGNA

    Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

    Secretaría General de Comercio Exterior

    Paseo de la Castellana, 162

    E-28046 Madrid

    Tel (34) 913 49 38 60

    Fax (34) 914 57 28 63

    Ministerio de Economía y Hacienda

    Dirección General del Tesoro y Política Financiera

    Subdirección General de Inspección y Control De Movimientos de Capitales

    Paseo del Prado, 6

    E-28014 Madrid

    Tel (34) 91 209 95 11

    Fax (34) 91 209 96 56

    FRANCIA

    Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

    Direction générale des douanes et des droits indirects

    Cellule embargo — Bureau E2

    Tel.: (33) 1 44 74 48 93

    Fax: (33) 1 44 74 48 97

    Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

    Direction du Trésor et de la politique économique

    Service des affaires multilatérales et de développement

    Sous-direction Multicom

    139, rue du Bercy

    75572 Paris Cedex 12

    Tel.: (33) 1 44 87 72 85

    Fax: (33) 1 53 18 96 55

    Ministère des Affaires étrangères

    Direction de la coopération européenne

    Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

    Tel.: (33) 1 43 17 44 52

    Fax: (33) 1 43 17 56 95

    Direction générale des affaires politiques et de sécurité

    Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune

    Tel.: (33) 1 43 17 45 16

    Fax: (33) 1 43 17 45 84

    IRLANDA

    Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

    Financial Markets Department

    PO Box No 559

    Dame Street

    Dublin 2

    Tel. (353) 1 434 4000

    Fax. (353) 1 671 6561

    Department of Foreign Affairs

    Russia, Eastern Europe, Central Asia Section

    Political Division

    80 St. Stephen's Green

    Dublin 2

    Tel. (353) 1 408 21 92

    Fax. (353) 1 408 20 43

    Department of Enterprise, Trade and Employment

    Export Licensing Unit

    Block C

    Earlsfort Centre

    Lower Hatch St.

    Dublin 2

    Tel. (353) 1 631 25 34

    Fax (353) 1 631 25 62

    ITALIA

    Ministero degli Affari Esteri

    Piazzale della Farnesina, 1

    I-00194 Roma

    D.G.A.U. — Ufficio IV

    Tel. (39) 06 3691 3645

    Fax. (39) 06 3691 2335

    Ministero dell'Economia e delle Finanze

    Dipartimento del Tesoro

    Comitato di Sicurezza Finanziaria

    Via XX Settembre, 97

    I-00187 Roma

    Tel. (39) 06 4761 3942

    Fax. (39) 06 4761 3032

    CIPRO

    Υπουργείο Εξωτερικών

    Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

    1447 Λευκωσία

    Τηλ: +357-22-300600

    Φαξ: +357-22-661881

    Ministry of Foreign Affairs

    Presidential Palace Avenue

    1447 Nicosia

    Tel: +357-22-300600

    Fax: +357-22-661881

    LETTONIA

    Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

    Brīvības iela 36

    Rīga, LV 1395

    Tel. (371) 7016201

    Fax (371) 7828121

    Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

    Kalpaka bulvārī 6

    Rīga, LV 1081

    Tel: (371) 7044431

    Fax: (371) 7044549

    LITUANIA

    Security Policy Department

    Ministry of Foreign Affairs

    J.Tumo-Vaižganto 2

    LT-01511 Vilnius

    Tel: (370-5) 236 25 16

    Fax: (370-5) 231 30 90

    LUSSEMBURGO

    Ministère des Affaires Étrangères

    Direction des relations économiques internationales

    6, rue de la Congrégation

    L-1352 Luxembourg

    Tel. (352) 478 23 46

    Fax (352) 22 20 48

    Ministère des Finances

    3, rue de la Congrégation

    L-1352 Luxembourg

    Tel. (352) 478-2712

    Fax (352) 47 52 41

    UNGHERIA

     

    Articolo 4

    Ministry of Economic Affairs and Transport – Hungarian Trade

    Licencing Office

    Margit krt. 85.

    H-1024 Budapest

    Hungary

    Postbox: 1537 Pf.: 345

    Tel.: +36-1-336-7300

    Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

    Margit krt. 85.

    H-1024 Budapest

    Magyarország

    Postafiók: 1537 Pf.: 345

    Tel.: +36-1-336-7300

     

    Articolo 7

    Hungarian National Police

    Teve u. 4–6.

    H-1139 Budapest

    Hungary

    Tel./fax: +36-1-443-5554

    Országos Rendőrfőkapitányság

    1139 Budapest, Teve u. 4–6.

    Magyarország

    Tel./fax: +36-1-443-5554

     

    Articolo 8

    Ministry of Finance

    József nádor tér. 2–4.

    H-1051 Budapest

    Hungary

    Postbox: 1369 Pf.: 481

    Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

    Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

    Pénzügyminisztérium

    1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

    Magyarország

    Postafiók: 1369 Pf.: 481

    Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

    Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

    MALTA

    Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

    Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

    Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

    Palazzo Parisio

    Triq il-Merkanti

    Valletta CMR 02

    Tel: +356 21 24 28 53

    Fax: +356 21 25 15 20

    PAESI BASSI

    Belastingdienst/Douane Noord

    Centrale Dienst In- en Uitvoer

    Engelse Kamp 2

    Postbus 30003

    9700 RD Groningen

    Tel: 050-523 2600

    Fax: 050-523 2183

    Minister van Financiën

    Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

    Postbus 20201

    NL-2500 EE Den Haag

    Tel.: (31-70) 342 8997

    Fax: (31-70) 342 7984

    AUSTRIA

    Österreichische Nationalbank

    Otto Wagner Platz 3,

    A-1090 Wien

    Tel. (01-4042043 1) 404 20-0

    Fax (43 1) 404 20-73 99

    POLONIA

    Ministerstwo Spraw Zagranicznych

    Departament Prawno – Traktatowy

    Al. J. CH. Szucha 23

    PL-00-580 Warszawa

    Tel. (48 22) 523 93 48

    Fax (48 22) 523 91 29

    Ministerstwo Finansów

    Generalny Inspektor Informacji Finansowej

    ul. Świętokrzyska 12

    PL-00-916 Warszawa

    Tel. (48 22) 694 59 70

    Fax (48 22) 694 54 50

    PORTOGALLO

    Ministério dos Negócios Estrangeiros

    Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

    Largo do Rilvas

    P-1350-179 Lisboa

    Tel. (351) 21 394 60 72

    Fax (351) 21 394 60 73

    Ministério das Finanças

    Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

    Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

    P-1100 Lisboa

    Tel. (351) 21 882 32 40/47

    Fax (351) 21 882 32 49

    SLOVENIA

    Bank of Slovenia

    Slovenska 35

    1505 Ljubljana

    Tel: +386 (1) 471 90 00

    Fax: +386 (1) 251 55 16

    http://www.bsi.si

    Ministry of Finance

    Župančičeva 3

    1502 Ljubljana

    Tel: +386 (1) 369 66 31

    Fax: +386 (1) 369 66 59

    Ministry of Foreign Affairs

    Prešernova 25

    1000 Ljubljana

    Tel: +386 1 478 20 00

    Fax: +386 1 478 23 47

    http://www.gov.si/mzz

    SLOVACCHIA

    Ministerstvo financií SR

    Štefanovičova 5

    P.O. BOX 82

    817 82 Bratislava

    Tel: 00421 2 5958 1111

    Fax: 00421 2 5249 3048

    FINLANDIA

    Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

    PL/PB 176

    FI-00161 Helsinki/Helsingfors

    Tel. (358-9) 160 05

    Fax (358-9) 16 05 57 07

    SVEZIA

     

    Articolo 3

    Försäkringskassan

    SE-103 51 Stockholm

    Tel. (46-8) 786 90 00

    Fax (46-8) 411 27 89

     

    Articoli 4 e 5

    Finansinspektionen

    Box 6750

    SE-113 85 Stockholm

    Tel. (46-8) 787 80 00

    Fax (46-8) 24 13 35

    REGNO UNITO

    HM Treasury

    Financial Sanctions Unit

    Financial Crime Team

    1, Horse Guards Road

    London SW1A 2HQ

    United Kingdom

    Tel. (44-207) 270-5977

    Fax (44-207) 270-5430

    Bank of England

    Financial Sanctions Unit

    Threadneedle Street

    London EC2R 8AH

    United Kingdom

    Tel. (44-207) 601 4607

    Fax (44 207) 601 4309

    Per Gibilterra:

    Chief Secretary

    Government Secretariat

    No 6 Convent Place

    Gibraltar

    Tel. (350) 75707

    Fax (350) 5875700

    Indirizzo per le comunicazioni alla Commissione europea:

    European Commission

    DG External Relations

    Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

    Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

    CHAR 12/106

    B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

    e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

    Tel. (32 2) 295 55 85/299 11 76

    Fax: (32 2) 299 08 73


    20.5.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 134/12


    REGOLAMENTO (CE) N. 766/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 19 maggio 2006

    recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

    (2)

    In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2006.

    Per la Commissione

    J. L. DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


    ALLEGATO

    al regolamento della Commissione, del 19 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

    (EUR/100 kg)

    Codice NC

    Codice paesi terzi (1)

    Valore forfettario all'importazione

    0702 00 00

    052

    122,4

    204

    46,4

    212

    113,4

    999

    94,1

    0707 00 05

    052

    82,4

    628

    151,2

    999

    116,8

    0709 90 70

    052

    103,4

    999

    103,4

    0805 10 20

    052

    36,5

    204

    37,4

    212

    64,4

    220

    41,5

    448

    46,6

    624

    48,2

    999

    45,8

    0805 50 10

    052

    42,5

    388

    59,4

    508

    51,3

    528

    58,6

    999

    53,0

    0808 10 80

    388

    86,8

    400

    108,8

    404

    115,5

    508

    72,5

    512

    87,1

    524

    88,6

    528

    94,9

    720

    107,3

    804

    109,3

    999

    96,8


    (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


    20.5.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 134/14


    REGOLAMENTO (CE) N. 767/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 19 maggio 2006

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1081/1999, relativo all’apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d’importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione (2) prevede l’apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di un contingente tariffario per l’importazione di taluni animali vivi della specie bovina.

    (2)

    L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America nel quadro dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994 (3), approvato con la decisione 2006/333/CE del Consiglio (4), prevede a decorrere dal 1o luglio 2006 un adeguamento del contingente tariffario di importazione previsto dal regolamento (CE) n. 1081/1999.

    (3)

    Inoltre, tenuto conto dei quantitativi disponibili per l’importazione nell’ambito del suddetto contingente e al fine di semplificarne la gestione, è opportuno sopprimere il secondo esercizio di attribuzione di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1081/1999.

    (4)

    Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1081/1999.

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1081/1999 è modificato come segue:

    1)

    all’articolo 1, paragrafo 1, nella quarta colonna della tabella «Volume del contingente (in capi)»:

    a)

    in relazione al numero d’ordine 09.0001, la cifra «5 000» è sostituita da «710»;

    b)

    in relazione al numero d’ordine 09.0003, la cifra «5 000» è sostituita da «711»;

    2)

    all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   I due volumi contingentali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sono suddivisi in due parti di 500 e 210 capi rispettivamente, per il numero d’ordine 09.0001, e in due parti di 500 e 211 capi rispettivamente, per il numero d’ordine 09.0003.

    a)

    La prima parte di ciascun contingente è ripartita tra gli importatori della Comunità che possono comprovare di avere importato animali compresi nel contingente con numero d’ordine 09.0001 e/o 09.0003 nel corso dei 36 mesi precedenti l’anno d’importazione in causa.

    Tuttavia, gli Stati membri possono accettare, come quantitativo di riferimento, eventuali diritti di importazione relativi all’anno di importazione precedente che non siano stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall’organismo nazionale competente, ma ai quali l’importatore avrebbe avuto diritto.

    b)

    La seconda parte di ciascuno dei due volumi contingentali è riservata agli importatori che possono comprovare di aver importato da paesi terzi, nel corso dei 12 mesi precedenti l’anno d’importazione di cui trattasi, almeno 75 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102.»;

    3)

    l’articolo 9 è soppresso.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

    (2)  GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/2001 (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33).

    (3)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15.

    (4)  GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.


    20.5.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 134/16


    REGOLAMENTO (CE) N. 768/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 19 maggio 2006

    recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2004/36/CE adotta un approccio armonizzato per l’applicazione efficace delle norme internazionali di sicurezza all’interno della Comunità armonizzando le norme e le procedure applicabili alle ispezioni a terra di aeromobili di paesi terzi che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri. La direttiva impone agli Stati membri di effettuare, mediante una procedura armonizzata, ispezioni a terra degli aeromobili di paesi terzi che si sospetta non siano conformi alle norme internazionali di sicurezza e che atterrano in uno dei loro aeroporti aperti al traffico aereo internazionale, nonché di partecipare alla raccolta e allo scambio di informazioni sulle ispezioni a terra effettuate.

    (2)

    Gli obblighi comunitari che incombono agli Stati membri a norma della direttiva 2004/36/CE possono essere assolti in gran parte tramite la loro partecipazione al programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri (Safety Assessment of Foreign Aircraft — SAFA) avviato nel 1996 dalla Conferenza europea dell’aviazione civile (ECAC) e la cui gestione è stata affidata alle autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities — JAA). In particolare, le JAA gestiscono la base di dati del programma SAFA, facilitano la formazione armonizzata degli ispettori e del personale che partecipa al programma e garantiscono l’elaborazione di procedure e di proposte intese a migliorare il programma e i suoi strumenti nonché la comunicazione delle informazioni raccolte.

    (3)

    È necessario migliorare il sistema di raccolta e di scambio delle informazioni previsto dalla direttiva 2004/36/CE designando un unico organismo specializzato incaricato della gestione del sistema SAFA nella Comunità.

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea quale unico organismo specializzato incaricato di assistere la Commissione e di prendere le misure necessarie nell’ambito dei poteri ad essa conferiti dal regolamento stesso o da altra legislazione comunitaria.

    (5)

    Nel contesto del processo di transizione in corso tra il sistema JAA e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea, è necessario affidare a quest’ultima i compiti relativi al programma SAFA che sono stati finora di competenza delle JAA. Tale trasferimento è inteso a contribuire a rafforzare il programma e a garantirne la continuità.

    (6)

    Al fine di garantire la continuazione del programma SAFA e l’efficacia dello scambio di informazioni relative alla sicurezza degli aeromobili che utilizzano gli aeroporti comunitari, è necessario che il sistema SAFA comunitario sia alimentato dal maggior numero possibile di informazioni, ivi comprese le relazioni sulle ispezioni a terra non prescritte dalla direttiva 2004/36/CE ma effettuate conformemente alla procedura definita nell’allegato II della direttiva 2004/36/CE.

    (7)

    È necessario che il sistema SAFA comunitario assicuri il mantenimento del valore aggiunto risultante dalla cooperazione operativa e tecnica con organizzazioni internazionali.

    (8)

    Il sistema SAFA comunitario deve anche essere completato da apposite attività volte a stabilire norme comuni per lo svolgimento delle ispezioni a terra, ad esempio il proseguimento della redazione del manuale per le ispezioni a terra e le azioni di formazione elaborate dalle JAA.

    (9)

    È stata riconosciuta la necessità di continuare a favorire il coinvolgimento dei paesi terzi in modo da facilitare il miglioramento della sicurezza dell’aviazione civile in tutto il territorio europeo. È necessario pertanto incoraggiare e agevolare la partecipazione dei paesi terzi al sistema SAFA comunitario, conformemente agli accordi applicabili, al fine di garantire una transizione senza soluzione di continuità.

    (10)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 12 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3922/1991 (3),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai fini del presente regolamento, si intende per «sistema SAFA comunitario» il sistema istituito dalla direttiva 2004/36/CE e dal presente regolamento e finalizzato alla raccolta, allo scambio e all’analisi delle informazioni relative alla sicurezza aerea degli aeromobili e degli operatori aerei.

    Articolo 2

    1.   L’Agenzia europea per la sicurezza aerea gestisce e attua gli strumenti e le procedure necessari per la raccolta e lo scambio:

    1)

    delle informazioni definite agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2004/36/CE,

    2)

    delle informazioni fornite dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali con i quali la Comunità ha concluso appositi accordi o da organizzazioni con le quali l’Agenzia europea per la sicurezza aerea ha concluso appositi accordi a norma dell’articolo 182, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1592/2002.

    2.   La gestione comprende i seguenti compiti:

    1)

    raccogliere dagli Stati membri dati relativi ad informazioni in materia di sicurezza sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;

    2)

    sviluppare, mantenere e aggiornare regolarmente una banca di dati centralizzata contenente:

    a)

    tutte le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere e trasmettere ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2004/36/CE,

    b)

    qualsiasi altra informazione pertinente relativa alla sicurezza aerea degli aeromobili e degli operatori aerei;

    3)

    apportare le modifiche e i miglioramenti necessari alla base di dati;

    4)

    analizzare le informazioni contenute nella base di dati centralizzata e le altre informazioni pertinenti relative alla sicurezza degli aeromobili e degli operatori aerei e, su questa base:

    a)

    consigliare la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri circa le misure da adottare immediatamente e la relativa politica di accompagnamento;

    b)

    comunicare gli eventuali problemi in materia di sicurezza alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri;

    c)

    proporre azioni coordinate alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri, ove ciò sia necessario per motivi di sicurezza, e garantire il coordinamento di tali azioni sul piano tecnico;

    5)

    garantire il collegamento con altre istituzioni e organismi europei, le organizzazioni internazionali e le autorità aeronautiche nazionali per quanto riguarda gli scambi di informazioni;

    6)

    consigliare la Commissione sullo sviluppo e sulla strategia futuri del sistema SAFA comunitario.

    Articolo 3

    1.   Gli Stati membri introducono immediatamente nella banca di dati centralizzata:

    1)

    le relazioni sulle ispezioni a terra di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2004/36/CE,

    2)

    le relazioni sulle ispezioni a terra non prescritte dalla direttiva 2004/36/CE ma effettuate conformemente alla procedura definita all’allegato II della direttiva 2004/36/CE.

    2.   Gli Stati membri comunicano all’Agenzia europea per la sicurezza aerea ogni informazione utile per l’applicazione della direttiva 2004/36/CE e per l’esecuzione da parte dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea dei compiti assegnatile dal presente regolamento, comprese le informazioni di cui all’articolo 3 della direttiva 2004/36/CE.

    Articolo 4

    L’Agenzia europea per la sicurezza aerea:

    1)

    presenta alla Commissione una proposta di manuale delle procedure di ispezioni a terra, e, se necessario, proposte di approfondimento e aggiornamento del manuale e degli allegati della direttiva 2004/36/CE;

    2)

    elabora programmi di formazione e favorisce l’organizzazione e l’attuazione di corsi di formazione e di seminari per gli ispettori allo scopo di migliorare la comprensione del sistema SAFA comunitario e raggiungere uno standard comune per lo svolgimento delle ispezioni a terra;

    3)

    facilita e coordina un programma di scambio degli ispettori inteso a permettere agli ispettori di acquisire esperienza pratica e contribuire all’armonizzazione delle procedure.

    Articolo 5

    1.   L’Agenzia europea per la sicurezza aerea redige annualmente e trasmette alla Commissione:

    1)

    una relazione sul sistema SAFA comunitario contenente, almeno, le informazioni seguenti:

    a)

    stato di avanzamento del sistema, in particolare i risultati ottenuti in materia di raccolta e scambio di informazioni, la base di dati, il manuale per le ispezioni a terra e le azioni di formazione;

    b)

    situazione delle ispezioni effettuate nell’anno;

    c)

    analisi dei risultati delle ispezioni, classificando le conclusioni per categorie;

    d)

    azioni intraprese nel corso dell’anno, e

    e)

    allegati contenenti gli elenchi delle ispezioni classificate in base allo stato dell’operazione, al tipo di aeromobile, agli operatori e alle percentuali delle risultanze riscontrate per ciascuna categoria;

    2)

    una proposta di relazione informativa di sintesi accessibile al pubblico contenente un’analisi di tutte le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2004/36/CE.

    2.   La Commissione consulta, a norma della procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2004/36/CE, il comitato della sicurezza aerea con riferimento alla relazione sul sistema SAFA comunitario di cui al paragrafo 1, primo comma.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Gli articoli da 1 a 5 sono applicabili dal 1o gennaio 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2006.

    Per la Commissione

    Jacques BARROT

    Vicepresidente


    (1)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76.

    (2)  GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1643/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 7).

    (3)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/2002 (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1).


    20.5.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 134/19


    REGOLAMENTO (CE) N. 769/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 19 maggio 2006

    recante sospensione, a decorrere dal 23 maggio 2006, della possibilità di presentare domande di titoli di esportazione per lo zucchero C e recante modifica del regolamento (CE) n. 493/2006 con riguardo alle misure transitorie applicabili allo zucchero C

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 44,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo sull’agricoltura concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round (2), in conformità dell’articolo 300 del trattato, comporta delle limitazioni in termini di quantità e di valore per le esportazioni sovvenzionate della Comunità. In esito alle conclusioni dell’organo di appello dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 19 maggio 2005, le esportazioni di zucchero C sono soggette a dette limitazioni. Per consentirle di conformarsi agli obblighi che le incombono nell’ambito dell’OMC è stato concesso alla Comunità un periodo di tempo che termina il 22 maggio 2006.

    (2)

    L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), prevede tra l’altro l’obbligo di esportare lo zucchero C non riportato. Il regolamento (CE) n. 318/2006, applicabile a decorrere dal 1o luglio 2006, non comporta più tale obbligo per lo zucchero fuori quota prodotto nell’ambito della campagna di commercializzazione 2006/2007. Il medesimo regolamento prevede all’articolo 44 la possibilità di adottare, da un lato, misure transitorie per agevolare la transizione dalla situazione di mercato della campagna di commercializzazione 2005/2006 a quella della campagna 2006/2007 e, dall’altro, le opportune disposizioni derogatorie per assicurare la conformità della Comunità con gli obblighi internazionali da essa assunti riguardo allo zucchero C prodotto nell’ambito della campagna di commercializzazione 2005/2006.

    (3)

    In applicazione dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 318/2006, l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002 (4), assimila, a decorrere dal 1o luglio 2006, lo zucchero C della campagna di commercializzazione 2005/2006, che non può essere né riportato né esportato, a zucchero fuori quota, ai sensi del regolamento (CE) n. 318/2006, prodotto nell’ambito della campagna di commercializzazione 2006/2007.

    (4)

    A norma dell’articolo 27, paragrafo 14, del regolamento (CE) n. 1260/2001, il rispetto dei limiti in volume, derivante dagli accordi conclusi in conformità dell’articolo 300 del trattato, è garantito dai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti.

    (5)

    Pertanto, tenendo conto degli obblighi della Comunità europea derivanti dagli accordi OMC, occorre, da un lato, derogare all’obbligo di esportare lo zucchero C, sospendendo a decorrere dal 23 maggio 2006 la possibilità di presentare domande di titoli di esportazione per lo zucchero C, e, dall’altro, applicare allo zucchero C non esportato accompagnato da un titolo di esportazione rilasciato anteriormente al 23 maggio 2006 il regime transitorio previsto dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 493/2006.

    (6)

    Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 493/2006.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero C in conformità del regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione (5) è sospesa a decorrere dal 23 maggio 2006. Le domande di titoli di esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

    I titoli di esportazione per lo zucchero C rilasciati e non utilizzati al 22 maggio 2006 possono essere restituiti all’organismo emittente durante il loro periodo di validità. In tal caso, in deroga all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (6), la cauzione è svincolata immediatamente.

    Articolo 2

    Il regolamento (CE) n. 493/2006 è modificato come segue:

    1)

    all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Fatte salve le decisioni di riporto adottate a norma dell’articolo 1, lo zucchero C della campagna di commercializzazione 2005/2006 non esportato accompagnato da un titolo di esportazione rilasciato anteriormente al 23 maggio 2006 è considerato, a decorrere dalla stessa data, zucchero fuori quota, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 318/2006, prodotto nell’ambito della campagna di commercializzazione 2006/2007.»;

    2)

    all’articolo 13, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

    «L’articolo 2 si applica a decorrere dal 23 maggio 2006».

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 23 maggio 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

    (2)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

    (3)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 318/2006.

    (4)  GU L 89 del 28.3.2006, pag. 11.

    (5)  GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.

    (6)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.


    20.5.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 134/21


    REGOLAMENTO (CE) N. 770/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 19 maggio 2006

    che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

    visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 732/2006 della Commissione (4).

    (2)

    I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2006.

    Per la Commissione

    J. L. DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

    (2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

    (3)  GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

    (4)  GU L 128 del 16.5.2006, pag. 8.


    ALLEGATO

    Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 20 maggio 2006

    (EUR)

    Codice NC

    Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

    Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

    1701 11 10 (1)

    31,32

    1,89

    1701 11 90 (1)

    31,32

    5,87

    1701 12 10 (1)

    31,32

    1,76

    1701 12 90 (1)

    31,32

    5,44

    1701 91 00 (2)

    38,15

    6,16

    1701 99 10 (2)

    38,15

    2,89

    1701 99 90 (2)

    38,15

    2,89

    1702 90 99 (3)

    0,38

    0,29


    (1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

    (2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

    (3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


    II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

    Consiglio

    20.5.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 134/23


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    dell’8 novembre 2005

    relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    (2006/357/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 5 giugno 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

    (2)

    La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

    (3)

    È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, con riserva della sua eventuale conclusione in una data successiva,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La firma dell'accordo tra la Comunità europea ed il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, fatta salva la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di detto accordo.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

    Articolo 3

    In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

    Articolo 4

    Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo.

    Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2005.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. BROWN


    ACCORDO

    tra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    LA COMUNITÀ EUROPEA,

    da una parte, e

    IL GOVERNO DELLA GEORGIA,

    dall’altra,

    (in seguito denominate «le parti»),

    CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e la Georgia sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con il diritto comunitario;

    CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi;

    CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi;

    VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria;

    RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Georgia, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria, devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Georgia e per garantire la continuità di tali servizi aerei;

    CONSTATANDO che le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei fra gli Stati membri della Comunità europea e la Georgia, che non sono in contrasto con la legislazione della Comunità europea, non devono essere né modificate né sostituite;

    CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l’intenzione, nell’ambito del presente negoziato, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Georgia, di alterare l’equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Georgia, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali in materia di servizi aerei, in relazione ai diritti di traffico,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Disposizioni generali

    1.   Ai fini del presente accordo, si intendono per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea.

    2.   In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

    3.   In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

    4.   La concessione di diritti di traffico continua ad essere effettuata mediante accordi bilaterali.

    Articolo 2

    Designazione da parte di uno Stato membro

    1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione di un vettore aereo da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Georgia, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

    2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Georgia rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

    i)

    il vettore sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

    ii)

    lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

    iii)

    il vettore appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, ovvero ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente e costantemente controllato.

    3.   La Georgia può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

    i)

    il vettore non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

    ii)

    il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo, ovvero se l’autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; o

    iii)

    il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

    La Georgia esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

    Articolo 3

    Diritti relativi ai controlli regolamentari

    1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell’allegato II, lettera c).

    2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Georgia ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Georgia si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

    Articolo 4

    Tassazione del carburante per aerei

    1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera d).

    2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Georgia che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

    Articolo 5

    Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea

    1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli di cui all’allegato II, lettera e).

    2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Georgia in forza di un accordo di cui all’allegato I che contenga una disposizione indicata nell’allegato II, lettera e), per quanto concerne i trasporti effettuati interamente all'interno della Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

    Articolo 6

    Allegati dell’accordo

    Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

    Articolo 7

    Revisione o modifica

    Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

    Articolo 8

    Entrata in vigore e applicazione provvisoria

    1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

    2.   Fermo restando il paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

    3.   Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Georgia che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono indicati nell’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi e intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

    Articolo 9

    Denuncia

    1.   La denuncia di uno degli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

    2.   La denuncia di tutti gli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

    IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

    Fatto a Bruxelles in duplice esemplare, il tre maggio duemilasei, in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana.

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    Az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    För Europeiska gemenskapen

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    Por el Gobierno de Georgia

    Za vládu Gruzie

    For Georgiens regering

    Für die Regierung von Georgien

    Gruusia valitsuse nimel

    Για την κυβέρνηση της Γεωργίας

    For the Government of Georgia

    Pour le gouvernement de la Géorgie

    Per il Governo della Georgia

    Gruzijas valdības vārdā

    Gruzijos Vyriausybės vardu

    Grúzia Kormánya részéről

    Għall-Gvern tal-Ġeorġja

    Voor de Regering van Georgië

    W imieniu Rządu Gruzji

    Pelo Governo da Geórgia

    Za vládu Gruzínska

    Za vlado Gruzije

    Georgian hallituksen puolesta

    För Georgiens regering

    Image

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    ALLEGATO I

    Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo

    a)

    Accordi in materia di servizi aerei tra il governo della Georgia e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo

    Accordo tra il governo della Repubblica federale austriaca e il governo della Georgia in materia di trasporti aerei, firmato a Vienna il 15 dicembre 1997 (data di entrata in vigore: 1.10.2001), in seguito denominato «accordo Georgia-Austria» nell'allegato II.

    Accordo tra il governo della Repubblica di Cipro e il governo della Georgia in materia di servizi aerei, firmato a Tbilisi il 30 giugno 1997 (data di entrata in vigore: 5.11.1998), in seguito denominato «accordo Georgia-Cipro» nell'allegato II.

    Accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Georgia in materia di trasporti aerei, firmato a Bonn il 25 giugno 1993 (data di entrata in vigore: 27.11.1994), in seguito denominato «accordo Georgia-Germania» nell'allegato II.

    Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica di Georgia in materia di trasporti aerei, firmato a Tbilisi il 10 aprile 1997 (data di entrata in vigore: 27.5.1998), in seguito denominato «accordo Georgia-Grecia» nell'allegato II.

    Accordo tra il governo dell'Irlanda e il governo della Repubblica di Georgia in materia di trasporti aerei, firmato a Dublino il 2 marzo 1995 (data di entrata in vigore: 2.3.1995), in seguito denominato «accordo Georgia-Irlanda» nell'allegato II.

    Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica di Georgia in materia di servizi aerei, firmato a Tbilisi il 12 aprile 1996 (data di entrata in vigore: 12.1.1999), in seguito denominato «accordo Georgia-Lituania» nell'allegato II.

    Accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Georgia in materia di servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, firmato a Wassenaar il 3 aprile 1995 (data di entrata in vigore: 1.5.1997), in seguito denominato «accordo Georgia-Paesi Bassi» nell'allegato II.

    Accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Georgia in materia di servizi aerei, firmato a Tbilisi il 17 settembre 2003, in seguito denominato «accordo Georgia-Regno Unito» nell'allegato II,

    integrato dal memorandum d'intesa concluso a Tbilisi il 17 settembre 2003 e dal verbale concordato sottoscritto a Tbilisi il 2 novembre 2004.

    b)

    Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati tra il governo della Repubblica di Georgia e Stati membri della Comunità europea, che non sono ancora entrati in vigore e non formano oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo

    Accordo tra il governo del Belgio e il governo della Repubblica di Georgia in materia di trasporti aerei, siglato il 24 febbraio 1995, in seguito denominato «accordo Georgia-Belgio» nell’allegato II.

    Accordo tra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo della Repubblica di Georgia in materia di trasporti aerei, siglato il 29 giugno 1995, in seguito denominato «accordo Georgia-Ungheria» nell’allegato II.

    Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Georgia in materia di trasporto aereo civile, siglato a Tbilisi il 5 ottobre 2005, in seguito denominato «accordo Georgia-Lettonia» nell’allegato II.

    Accordo tra il governo della Repubblica di Polonia e il governo della Repubblica di Georgia in materia di trasporto aereo civile, siglato a Varsavia il 26 aprile 1993, in seguito denominato «accordo Georgia-Polonia» nell’allegato II.

    ALLEGATO II

    Elenco degli articoli contenuti negli accordi indicati nell’allegato I e a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo

    a)

    Designazione da parte di uno Stato membro:

    articolo 3 dell’accordo Georgia-Austria,

    articoli 3 e 4 dell’accordo Georgia-Belgio,

    articolo 4 dell'accordo Georgia-Cipro,

    articolo 3 dell’accordo Georgia-Germania,

    articolo 3 dell’accordo Georgia-Grecia,

    articolo 3 dell’accordo Georgia-Ungheria,

    articolo 3 dell’accordo Georgia-Irlanda,

    articolo 3 dell’accordo Georgia-Lettonia,

    articolo 3 dell’accordo Georgia-Lituania,

    articolo 4 dell’accordo Georgia-Paesi Bassi,

    articolo 3 dell’accordo Georgia-Polonia,

    articolo 4 dell’accordo Georgia-Regno Unito.

    b)

    Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:

    articolo 4 dell’accordo Georgia-Austria,

    articolo 5 dell’accordo Georgia-Belgio,

    articolo 5 dell’accordo Georgia-Cipro,

    articolo 4 dell’accordo Georgia-Germania,

    articolo 4 dell’accordo Georgia-Grecia,

    articolo 4 dell’accordo Georgia-Ungheria,

    articolo 3, paragrafi 5 e 6, dell’accordo Georgia-Irlanda,

    articolo 4 dell’accordo Georgia-Lettonia,

    articolo 4 dell’accordo Georgia-Lituania,

    articolo 5 dell’accordo Georgia-Paesi Bassi,

    articolo 4 dell’accordo Georgia-Polonia,

    articolo 5 dell’accordo Georgia-Regno Unito.

    c)

    Controllo regolamentare:

    articolo 7 dell’accordo Georgia-Belgio.

    d)

    Tassazione del carburante per aerei:

    articolo 7 dell’accordo Georgia-Austria,

    articolo 10 dell’accordo Georgia-Belgio,

    articolo 7 dell’accordo Georgia-Cipro,

    articolo 6 dell’accordo Georgia-Germania,

    articolo 9 dell’accordo Georgia-Grecia,

    articolo 9 dell’accordo Georgia-Ungheria,

    articolo 11 dell’accordo Georgia-Irlanda,

    articolo 6 dell’accordo Georgia-Lettonia,

    articolo 11 dell’accordo Georgia-Lituania,

    articolo 10 dell’accordo Georgia-Paesi Bassi,

    articolo 6 dell’accordo Georgia-Polonia,

    articolo 8 dell’accordo Georgia-Regno Unito.

    e)

    Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:

    articolo 11 dell’accordo Georgia-Austria,

    articolo 13 dell’accordo Georgia-Belgio,

    articolo 17 dell’accordo Georgia-Cipro,

    articolo 10 dell’accordo Georgia-Germania,

    articolo 12 dell’accordo Georgia-Grecia,

    articolo 8 dell’accordo Georgia-Ungheria,

    articolo 6 dell’accordo Georgia-Irlanda,

    articolo 11 dell’accordo Georgia-Lettonia,

    articolo 9 dell’accordo Georgia-Lituania,

    articolo 6 dell’accordo Georgia-Paesi Bassi,

    articolo 10 dell’accordo Georgia-Polonia,

    articolo 7 dell’accordo Georgia-Regno Unito.

    ALLEGATO III

    Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo

    a)

    Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

    b)

    Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

    c)

    Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

    d)

    Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporti aerei).


    20.5.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 134/32


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 15 maggio 2006

    relativa alla nomina di un membro lituano del Comitato economico e sociale europeo

    (2006/358/CE, Euratom)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 259,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,

    vista la decisione 2002/758/CE, Euratom del Consiglio, del 17 settembre 2002, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 2002 al 20 settembre 2006 (1),

    vista la candidatura presentata dal governo lituano,

    sentito il parere della Commissione,

    considerando che un seggio di membro lituano del Comitato summenzionato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Roland DOMEIKA,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La sig.ra Jovita MOTIEJŪNIENĖ è nominata membro del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione del sig. Roland DOMEIKA per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 2006.

    Articolo 2

    La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 15 maggio 2006.

    Per il Consiglio

    La presidente

    U. PLASSNIK


    (1)  GU L 253 del 21.9.2002, pag. 9.


    20.5.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 134/33


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 15 maggio 2006

    relativa alla nomina di un membro tedesco del Comitato economico e sociale europeo

    (2006/359/CE, Euratom)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 259,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,

    vista la decisione 2002/758/CE, Euratom del Consiglio del 17 settembre 2002, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 2002 al 20 settembre 2006 (1),

    vista la candidatura presentata dal governo tedesco,

    sentito il parere della Commissione,

    considerando che un seggio di membro tedesco del Comitato summenzionato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Bernhard WELSCHKE,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il sig. Ludolf von WARTENBERG è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione del sig. Bernhard WELSCHKE per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 2006.

    Articolo 2

    La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 15 maggio 2006.

    Per il Consiglio

    La presidente

    U. PLASSNIK


    (1)  GU L 253 del 21.9.2002, pag. 9.


    Commissione

    20.5.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 134/34


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 28 febbraio 2006

    che modifica l'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto concerne le voci relative al Brasile, al Montenegro e alla Serbia

    [notificata con il numero C(2006) 579]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2006/360/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare la frase introduttiva dell'articolo 8, l'articolo 8, punto 1, primo comma, e l'articolo 8, punto 4),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La parte 1 degli allegati I e II della decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1979, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (2), stabilisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare alcuni animali vivi e le loro carni fresche.

    (2)

    La decisione 2005/432/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE (3), stabilisce un elenco di paesi terzi e parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di prodotti a base di carne. Essa definisce inoltre i modelli di certificati sanitari e di polizia sanitaria e le norme relative ai trattamenti prescritti per tali prodotti.

    (3)

    A seguito della comparsa di focolai di afta epizootica in Brasile, la decisione 79/542/CEE è stata modificata dalla decisione 2005/753/CE (4) della Commissione in modo da modificare la parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE e di conseguenza sono state sospese le importazioni di carni bovine disossate provenienti dagli stati del Mato Grosso do Sul, del Paraná e di São Paulo.

    (4)

    Per garantire la chiarezza, la coerenza e la trasparenza della regionalizzazione prevista dalla decisione 79/542/CEE sulle carni fresche e dalla decisione 2005/432/CE sui prodotti a basi di carni, occorre modificare alcune delimitazioni del territorio e alcune limitazioni temporali previste per il Brasile.

    (5)

    Inoltre la Serbia e il Montenegro sono repubbliche con un proprio territorio doganale che insieme costituiscono un'unione di stati. Dovrebbero pertanto figurare come voci separate negli elenchi di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di prodotti a base di carne.

    (6)

    Occorre pertanto modificare la decisione 79/542/CEE.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE è sostituita dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2006.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (2)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/753/CE della Commissione (GU L 282 del 26.10.2005, pag. 22).

    (3)  GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3.

    (4)  GU L 282 del 26.10.2005, pag. 22.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO II

    (CARNI FRESCHE)

    Parte 1

    ELENCO DI PAESI TERZI E DI PARTI DI PAESI TERZI (1)

    Paese

    Codice del territorio

    Delimitazione del territorio

    Certificato veterinario

    Condizioni specifiche

    Modelli

    GS

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    AL — Albania

    AL-0

    Tutto il paese

     

     

    AR — Argentina

    AR-0

    Tutto il paese

    EQU

     

     

    AR-1

    Le province di Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe e Tucumán

    BOV

    A

    1 e 2

    AR-2

    La Pampa e Santiago del Estero

    BOV

    A

    1 e 2

    AR-3

    Cordoba

    BOV

    A

    1 e 2

    AR-4

    Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego

    BOV, OVI, RUW, RUF

     

    1

    AR-5

    Formosa (solo il territorio di Ramón Lista) e Salta (solo il dipartimento di Rivadavia)

    BOV

    A

    1 e 2

    AR-6

    Salta (solo i dipartimenti di General José de San Martin, Orán, Iruya e Santa Victoria)

    BOV

    A

    1 e 2

    AR-7

    Le province di Chaco, Formosa (eccetto il territorio di Ramón Lista), Salta (eccetto i dipartimenti di General José de San Martín, Rivadavia, Orán, Iruya e Santa Victoria), Jujuy

    BOV

    A

    1 e 2

    AR-8

    Le province di Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, eccettuata la zona tampone di 25 km lungo il confine con la Bolivia e il Paraguay — zona che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa

    BOV

    A

    1 e 2

    AR-9

    La zona tampone di 25 km lungo il confine con la Bolivia e il Paraguay — zona che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa

     

     

    AU — Australia

    AU-0

    Tutto il paese

    BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

     

     

    BA — Bosnia-Erzegovina

    BA-0

    Tutto il paese

     

     

    BG — Bulgaria a

    BG-0

    Tutto il paese

    EQU

     

     

    BG-1

    Le province di Varna, Dobrič, Silistra, Šumen, Trgovište, Razgrad, Ruse, V.Tărnovo, Gabrovo, Pleven, Loveč, Plovdiv, Smoljan, Pasardžik, distretto di Sofia, centro urbano di Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana e Vidin

    BOV, OVI RUW, RUF

    BG-2

    Le province di Burgas, Jambol, Sliven, Stara Zagora, Haskovo, Kardžalj e il corridoio della larghezza di 20 km lungo il confine con la Turchia

    BH — Bahrein

    BH-0

    Tutto il paese

     

     

    BR — Brasile

    BR-0

    Tutto il paese

    EQU

     

     

    BR-1

    Parte dello stato di Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas e Bambuí);

    stato di Espíritu Santo;

    stato di Santa Catarina;

    stato di Goiás;

    parte dello stato del Mato Grosso comprendente la circoscrizione regionale di Cuiabá (esclusi i comuni di Santo António do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Barão de Melgaço), la circoscrizione regionale di Cáceres (escluso il comune di Cáceres), la circoscrizione regionale di Lucas do Rio Verde, la circoscrizione regionale di Rondonópolis (escluso il comune di Itiquiora), la circoscrizione regionale di Barra do Garça e la circoscrizione regionale di Barra do Burgres

    BOV

    A

    1 e 2

    BR-2

    Stato del Rio Grande do Sul

    BOV

    A

    1 e 2

    BR-3

    Parte dello stato del Mato Grosso do Sul, compreso il comune di Sete Quedas

    BOV

    A

    1 e 2

    BR-4

    Parte dello stato del Mato Grosso do Sul, (esclusi i comuni di: Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso e Corumbá);

    stato del Paraná;

    stato di São Paulo

    BOV

    A

    1 e 2

    BR-5

    Stato del Paraná,

    stato del Mato Grosso do Sul;

    stato di São Paulo

    1

    BW — Botswana

    BW-0

    Tutto il paese

    EQU, EQW

     

     

    BW-1

    Le zone veterinarie di sorveglianza 5, 6, 7, 8, 9 e 18

    BOV, OVI, RUF, RUW

    F

    1 e 2

    BW-2

    Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 12, 13 e 14

    BOV, OVI, RUF, RUW

    F

    1 e 2

    BY — Bielorussia

    BY-0

    Tutto il paese

     

     

    BZ — Belize

    BZ-0

    Tutto il paese

    BOV, EQU

     

     

    CA — Canada

    CA-0

    Tutto il paese

    BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

    G

     

    CH — Svizzera

    CH-0

    Tutto il paese

    BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

     

     

    CL — Cile

    CL-0

    Tutto il paese

    BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

     

     

    CN — Cina (Repubblica popolare)

    CN-0

    Tutto il paese

     

     

    CO — Colombia

    CO-0

    Tutto il paese

    EQU

     

     

    CO-1

    La zona delimitata dai seguenti confini: dal punto in cui il fiume Murri si getta nel fiume Atrato, scendendo lungo il fiume Atrato fino alla sua foce nell'Oceano Atlantico, quindi da questo punto fino alla frontiera con il Panama lungo la costa atlantica fino a Cabo Tiburón; da questo punto fino all'Oceano Pacifico seguendo il confine tra Colombia e Panama; da questo punto lungo la costa del Pacifico fino alle foci del fiume Valle e da qui proseguendo in linea retta fino al punto di confluenza tra il fiume Murri e il fiume Atrato

    BOV

    A

    2

    CO-3

    La zona delimitata dai seguenti confini: dalla foce del fiume Sinu nell'Oceano Atlantico, risalendo lungo questo fiume fino alla sorgente ad Alto Paramillo, quindi da questo punto in direzione di Puerto Rey sull'Oceano Atlantico, lungo il confine tra i dipartimenti di Antioquia e Córdoba, quindi da quest'ultimo punto in direzione della foce del fiume Sinu, lungo la costa atlantica

    BOV

    A

    2

    CR — Costa Rica

    CR-0

    Tutto il paese

    BOV, EQU

     

     

    CU — Cuba

    CU-0

    Tutto il paese

    BOV, EQU

     

     

    DZ — Algeria

    DZ-0

    Tutto il paese

     

     

    ET — Etiopia

    ET-0

    Tutto il paese

     

     

    FK — Isole Falkland

    FK-0

    Tutto il paese

    BOV, OVI, EQU

     

     

    GL — Groenlandia

    GL-0

    Tutto il paese

    BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

     

     

    GT — Guatemala

    GT-0

    Tutto il paese

    BOV, EQU

     

     

    HK — Hong Kong

    HK-0

    Tutto il paese

     

     

    HN — Honduras

    HN-0

    Tutto il paese

    BOV, EQU

     

     

    HR — Croazia

    HR-0

    Tutto il paese

    BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

     

     

    IL — Israele

    IL-0

    Tutto il paese

     

     

    IN — India

    IN-0

    Tutto il paese

     

     

    IS — Islanda

    IS-0

    Tutto il paese

    BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

     

     

    KE — Kenya

    KE-0

    Tutto il paese

     

     

    MA — Morocco

    MA-0

    Tutto il paese

    EQU

     

     

    MG — Madagascar

    MG-0

    Tutto il paese

     

     

    MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (3)

    MK-0

    Tutto il paese

    OVI, EQU

     

     

    MU — Maurizio

    MU-0

    Tutto il paese

     

     

    MX — Messico

    MX-0

    Tutto il paese

    BOV, EQU

     

     

    NA — Namibia

    NA-0

    Tutto il paese

    EQU, EQW

     

     

    NA-1

    Zone situate a sud della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam ad est

    BOV, OVI, RUF, RUW

    F

    2

    NC — Nuova Caledonia

    NC-0

    Tutto il paese

    BOV, RUF, RUW

     

     

    NI — Nicaragua

    NI-0

    Tutto il paese

     

     

    NZ — Nuova Zelanda

    NZ-0

    Tutto il paese

    BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

     

     

    PA — Panama

    PA-0

    Tutto il paese

    BOV, EQU

     

     

    PY — Paraguay

    PY-0

    Tutto il paese

    EQU

     

     

    PY-1

    Chaco centrale e regione di San Pedro

    BOV

    A

    1 e 2

    RO — Romania a

    RO-0

    Tutto il paese

    BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

     

     

    RU — Russia

    RU-0

    Tutto il paese

     

     

    RU-1

    Regione di Murmansk, area autonoma di Jamalo-Nenets

    RUF

     

    SV — El Salvador

    SV-0

    Tutto il paese

     

     

    SZ — Swaziland

    SZ-0

    Tutto il paese

    EQU, EQW

     

     

    SZ-1

    Zona situata ad ovest della “linea rossa” che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sudafrica ad ovest di Nkalashane

    BOV, RUF, RUW

    F

    2

    SZ-2

    Le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l'afta epizootica pubblicate, come atto legislativo, con il decreto n. 51 del 2001

    BOV, RUF, RUW

    F

    1 e 2

    TH — Thailandia

    TH-0

    Tutto il paese

     

     

    TN — Tunisia

    TN-0

    Tutto il paese

     

     

    TR — Turchia

    TR-0

    Tutto il paese

     

     

    TR-1

    Le province di Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale

    EQU

     

     

    UA — Ucraina

    UA-0

    Tutto il paese

     

     

    US — Stati Uniti

    US-0

    Tutto il paese

    BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

    G

     

    XM — Montenegro

    XM-0

    Tutto il territorio doganale (4)

    BOV, OVI, EQU

     

     

    XS — Serbia (2)

    XS-0

    Tutto il territorio doganale (4)

    BOV, OVI, EQU

     

     

    UY — Uruguay

    UY-0

    Tutto il paese

    EQU

     

     

    BOV

    A

    1 e 2

    OVI

    A

    1 e 2

    ZA — Sudafrica

    ZA-0

    Tutto il paese

    EQU, EQW

     

     

    ZA-1

    Tutto il paese, tranne:

    la parte della zona di controllo dell'afta epizootica situata nelle regioni veterinarie di Mpumalanga e delle province settentrionali, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona frontaliera con il Botswana ad est dei 28° di longitudine;

    il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal

    BOV, OVI, RUF, RUW

    F

    2

    ZW — Zimbabwe

    ZW-0

    Tutto il paese

     

     

    =

    Non è previsto alcun certificato e l'importazione di carni fresche è vietata (tranne che per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese).

    a

    =

    Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro dell'Unione europea.

    Condizioni specifiche di cui alla colonna 6

    “1”: Limitazioni geografiche e temporali:

    “2”: Limitazioni di categoria:

    Non sono autorizzate le frattaglie (tranne il diaframma e i muscoli masseteri, per le specie bovine).»


    (1)  Fatte salve prescrizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da accordi tra la Comunità e i paesi terzi.

    (2)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

    (3)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati in materia attualmente in corso alle Nazioni Unite.

    (4)  Serbia e Montenegro sono repubbliche con un proprio territorio doganale che insieme costituiscono un'unione di Stati; per questo motivo devono essere elencati separatamente.

    =

    Non è previsto alcun certificato e l'importazione di carni fresche è vietata (tranne che per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese).

    a

    =

    Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro dell'Unione europea.


    20.5.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 134/43


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 19 maggio 2006

    che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia e della Thailandia

    (2006/361/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (1) (qui di seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    (1)

    Il 30 giugno 2005 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2), l'avvio di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica contenenti almeno il 20 % di polietilene, di spessore non superiore a 100 micrometri, originari della Malaysia e della Thailandia, dichiarati di norma ai codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90.

    (2)

    Lo stesso giorno, la Commissione ha annunciato l’avvio di un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica contenenti almeno il 20 % di polietilene, di spessore non superiore a 100 micrometri, originari della Repubblica popolare cinese, della Malaysia e della Thailandia.

    (3)

    Il procedimento antisovvenzioni è stato avviato, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di base, in seguito a una denuncia presentata il 18 maggio 2005 da trenta produttori europei di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica (in appresso «i denuncianti») che rappresentano oltre il 25 % della produzione comunitaria di tali sacchi e sacchetti. La denuncia conteneva prove prima facie dell'esistenza di sovvenzioni relative al prodotto in esame e di un conseguente pregiudizio grave, che sono state ritenute sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

    (4)

    La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento le autorità della Malaysia e della Thailandia, i produttori esportatori della Malaysia e della Thailandia, gli importatori/operatori commerciali e le loro associazioni, gli utilizzatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati e i denuncianti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

    B.   RITIRO DELLA DENUNCIA

    (5)

    Con lettera del 10 febbraio 2006 indirizzata ai servizi della Commissione, i denuncianti hanno formalmente ritirato la denuncia.

    (6)

    Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.

    (7)

    La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall'inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura era contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito ed hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non sono state sollevate obiezioni.

    (8)

    La Commissione conclude pertanto che il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia e della Thailandia debba essere chiuso senza istituire misure antidumping.

    (9)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo unico

    Il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica contenenti almeno il 20 % di polietilene, di spessore non superiore a 100 micrometri, originari della Malaysia e della Thailandia, è chiuso.

    Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2006.

    Per la Commissione

    Peter MANDELSON

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

    (2)  GU C 159 del 30.6.2005, pag. 15.


    Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

    20.5.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 134/45


    POSIZIONE COMUNE 2006/362/PESC DEL CONSIGLIO

    del 18 maggio 2006

    che modifica la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia e recante abrogazione della posizione comune 2004/661/PESC (1) che impone misure restrittive in materia di spostamenti nei confronti del presidente Lukashenko, di membri della dirigenza e di determinati funzionari bielorussi.

    (2)

    In seguito alle sue conclusioni del 10 aprile 2006 il Consiglio ritiene opportuno congelare anche i fondi e le risorse economiche delle persone summenzionate che hanno svolto un ruolo nelle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale e nella repressione della società civile e dell'opposizione democratica durante le elezioni presidenziali del 19 marzo 2006.

    (3)

    Tali misure restrittive dovrebbero essere rivedute alla luce della tempestiva liberazione e riabilitazione di tutti i prigionieri politici, nonché alla luce delle riforme del codice elettorale operate per allinearlo agli impegni assunti nel quadro dell'OSCE e alle altre norme internazionali in materia di elezioni democratiche raccomandate dall'OSCE/ODIHR, dello svolgimento di future elezioni e delle azioni concrete intraprese dalle autorità per garantire il rispetto dei valori democratici, dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ivi compresa la libertà di espressione e dei mezzi di comunicazione, nonché la libertà di riunione e di associazione politica.

    (4)

    È pertanto opportuno apportare alcune modifiche tecniche agli allegati della posizione comune 2006/276/PESC.

    (5)

    Al fine di attuare tali misure è necessaria un'azione comunitaria,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    Nella posizione comune 2006/276/PESC sono inseriti i seguenti articoli:

    «Articolo 1 bis

    1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone responsabili delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale verificatesi durante le elezioni presidenziali in Bielorussia del 19 marzo 2006 e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, nonché appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi loro associati che figurano nell'elenco di cui all'allegato IV.

    2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone elencate nell'allegato IV.

    Articolo 1 ter

    1.   Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:

    a)

    necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici delle persone di cui all'allegato IV;

    b)

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

    c)

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; oppure

    d)

    necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.

    L'autorità compente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.

    2.   L'articolo 1 bis, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati:

    a)

    di interessi o altre forme di profitti dovuti su detti conti, o

    b)

    di pagamenti dovuti in virtù di contratti, di accordi o di obblighi conclusi o assunti prima della data in cui tali conti sono stati soggetti alle disposizioni della presente posizione comune e

    purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti all'articolo 1 bis, paragrafo 1.».

    Articolo 2

    L'articolo 2 della posizione comune 2006/276/PESC è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche agli elenchi riportati negli allegati I, II, III e IV, ove necessario in funzione dell'evoluzione politica in Bielorussia.».

    Articolo 3

    Gli allegati della posizione comune 2006/276/PESC sono sostituiti dal testo dell'allegato alla presente posizione comune.

    Articolo 4

    La presente posizione comune ha effetto dalla data di adozione.

    Articolo 5

    La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    Franz MORAK


    (1)  GU L 101 dell'11.4.2006, pag. 5.


    ALLEGATO

    «

    ALLEGATO I

    Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

    1.

    SIVAKOV, YURI (YURIJ) Leonidovich, ex Ministro del turismo e dello sport della Bielorussia, nato il 5 agosto 1946 nella regione di Sakhalin, ex Repubblica socialista federativa sovietica russa.

    2.

    SHEYMAN (SHEIMAN), VICTOR Vladimirovich, Segretario di Stato del Consiglio di sicurezza della Bielorussia, nato il 26 maggio 1958 nella regione di Grodno.

    3.

    PAVLICHENKO (PAVLIUCHENKO), DMITRI (Dmitry) Valeriyevich, capo delle forze speciali del Ministero dell'Interno della Bielorussa, nato a Vitebsk nel 1966.

    4.

    NAUMOV, VLADIMIR Vladimïrovich, Ministro dell'interno, nato nel 1956.

    ALLEGATO II

    Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

    1.

    Lydia Mihajovua YERMOSHINA, presidentessa della commissione elettorale centrale della Bielorussia, nata il 29 gennaio 1953 a Slutsk (Regione di Minsk).

    2.

    Yuri Nikolaevich PODOBED, tenente colonnello della milizia, Unità delle forze speciali (OMON), Ministro degli Affari interni, nato il 5 marzo 1962 a Slutsk (Regione di Minsk).

    ALLEGATO III

    Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c)

    Cognome

    (traslitterazione inglese)

    Cognome

    (grafia bielorussa)

    Cognome

    (traslitterazione russa)

    Data di nascita

    Luogo di nascita

    Carica

    Lukashenko Aleksandr Grigorievich

    (Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

    Лукашенка Аляксандр Рьıгоравiч

    ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

    30.8.1954

    Kopys, regione di Vitebsk

    Presidente

    Nevyglas Gennady Nikolaevich

    (Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

    Невьıглас Генадзь Мiкалаевiч

    НЕВЬIГЛАС Геннадий Николаевич

    11.2.1954

    Parahonsk, distretto di Pinsk

    Capo dell'amministrazione presidenziale

    Petkevich Natalya Vladimirovna

    (Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

    Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

    ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

    24.10.1972

    Minsk

    Vice capo dell'amministrazione presidenziale

    Rubinov Anatoly Nikolaevich

    (Rubinau Anatol Mikalaevich)

    Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

    РУБИНОВ Анатолий Николаевич

    15.4.1939

    Mogilev

    Vice capo responsabile dei mezzi di comunicazione e dell'ideologia, amministrazione presidenziale

    Proleskovsky Oleg Vitoldovich

    (Pralaskouski Aleh Vitoldavich)

    Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

    ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

    1.10.1963

    Zagorsk (Russia, ora Sergijev Posad)

    Assistente e capo del principale servizio ideologico, amministrazione presidenziale

    Radkov Aleksandr Mikhailovich

    (Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

    Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

    РАДЬКОВ Александр Михайлович

    1.7.1951

    Votnya,

    Вотня Бьıховского района Могилевской области

    Ministro dell'istruzione

    Rusakevich Vladimir Vasilyevich

    (Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

    Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

    РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

    13.9.1947

    Vygonoshchi,

    Вьıгонощи, Брестская область

    Ministro dell'informazione

    Golovanov Viktor Grigoryevich

    (Halavanau Viktar Ryhoravich)

    Галаванаў Вiктар Рьıгоравiч

    ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

    1952

    Borisov

    Ministro della giustizia

    Zimovsky Alexander Leonidovich

    (Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

    Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

    ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

    10.1.1961

    Germania

    Membro della Camera alta del Parlamento e capo dell'ente radiotelevisivo statale nazionale

    Konoplyev Vladimir Nikolaevich

    (Kanapliou Uladzimir Mikalaevich)

    Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

    КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

    3.1.1954

    Akulintsy,

    д. Акулинцьı Могилевского района

    Presidente della Camera bassa del Parlamento

    Cherginets Nikolai Ivanovich

    (Charhiniets Mikalai Ivanavich)

    Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

    ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

    17.10.1937

    Minsk

    Presidente del Comitato per gli affari esteri della Camera alta

    Kostyan Sergei Ivanovich

    (Kastsian Siarhiei Ivanavich)

    Касцян Сяргей Iванавiч

    КОСТЯН Сергей Иванович

    15.1.1941

    Usokhi, regione di Mogilev

    Усохи Кличевского района Могилевской области

    Presidente del Comitato per gli affari esteri della Camera bassa

    Orda Mikhail Sergeevich

    (Orda Mikhail Siarhieevich)

    Орда Мiхаiл Сяргеевiч

    ОРДА Михаил Сергеевич

    28.9.1966

    Dyatlovo, regione di Grodno,

    Дятлово Гродненской области

    Membro della camera alta, capo del BRSM

    Lozovik Nikolai Ivanovich

    (Lazavik Mikalai Ivanavich)

    Лазавiк Мiкалай Iванавiч

    ЛОЗОВИК Николай Иванович

    18.1.1951

    Nevinyany, regione di Minsk,

    Невиняньı Вилейского р-на Минской обл

    Vicepresidente della Commissione elettorale centrale (CEC)

    Miklashevich Petr Petrovich

    (Miklashevich Piotr Piatrovich)

    Мiклашзвiч Пётр Пятровiч

    МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

    1954

    Kosuta, regione di Minsk,

    Косута Минской области

    Procuratore generale

    Slizhevsky Oleg Leonidovich

    (Slizheuski Aleh Leanidavich)

    Слiжзўскi Алег Леанiдавiч

    СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

     

     

    Capo della sezione per le organizzazioni sociali, i partiti e le ONG del Ministero della giustizia

    Khariton Aleksandr

    (Kharyton Alaksandr)

    Харьıтон Аляксандр

    ХАРИТОН Александр

     

     

    Consulente della sezione per le organizzazioni sociali, i partiti e le ONG del Ministero della giustizia

    Smirnov Evgeny Aleksandrovich

    (Smirnou Yauhien Alaksandravich)

    Смiрноў Яўген Аляксандравiч

    CМИРНОВ Евгений Александрович

    15.3.1949

    Regione di Ryazan, Russia

    Primo vice presidente della Corte economica

    Reutskaya Nadezhda Zalovna

    (Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

    Равуцкая Надзея Залаўна

    РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

     

     

    Giudice del distretto Moscovskij di Minsk

    Trubnikov Nikolai Alekseevich

    (Trubnikau Mikalai Alakseevich)

    Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

    ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

     

     

    Giudice del distretto di Partizanskiy di Minsk

    Kupriyanov Nikolai Mikhailovich

    (Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

    Купрьıянаў Мiкалай Мiхайлавiч

    КУПРИЯНОВ иколай Михайлович

     

     

    Vice procuratore generale

    Sukhorenko Stepan Nikolaevich

    (Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

    Сухарзнка Сцяпан Мiкалаевiч

    СУХОРЕНКО Степан Николаевич

    27.1.1957

    Zdudichi, regione di Mogilev,

    Здудичи Светлогорского района Гомельской области

    Presidente del KGB

    Dementei Vasily Ivanovich

    (Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

    Дземянцей Васiль Iванавiч

    ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

     

     

    Primo vice presidente del KGB

    Kozik Leonid Petrovich

    (Kozik Leanid Piatrovich)

    Козiк Леанiд Пятровiч

    КОЗИК Леонид Петрович

    13.7.1948

    Borisov

    Capo della federazione dei sindacati

    Koleda Alexandr Mikhailovich

    (Kalada Alaksandr Mikhailavich)

    Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

    КОЛЕДА Александр Михайлович

     

     

    Presidente della Commissione elettorale della regione di Brest

    Mikhasev Vladimir Ilyich

    (Mikhasiou Uladzimir Iliich)

    Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

    МИХАСЕВ Владимир Ильич

     

     

    Presidente della CEC della regione di Gomel

    Luchina Leonid Aleksandrovich

    Лучьıна Леанiд Аляксандравiч

    ЛУЧИНА Леонид Александрович

    18.11.1947

    regione di Minsk

    Presidente della CEC della regione di Grodno

    Karpenko Igor Vasilievich

    (Karpenka Ihar Vasilievich)

    Карпенка Iгар Васiльевiч

    КАРПЕНКО Игорь Васильевич

    28.4.1964

    Novokuznetsk, Russia

    Новокузнецк Кемеровской области, Россия

    Presidente della CEC della regione di Minsk

    Kurlovich Vladimir Anatolievich

    (Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

    Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

    КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

     

     

    Presidente della CEC della regione di Minsk

    Metelitsa Nikolai Timofeevich

    (Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

    Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

    МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

     

     

    Presidente della CEC della regione di Mogilev

    Pishchulenok Mikhail Vasilievich

    (Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

    Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

    ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

     

     

    Presidente della CEC della regione di Vitebsk

    ALLEGATO IV

    Elenco delle persone di cui all'articolo 1, lettera a)

    Cognome

    (traslitterazione inglese)

    Cognome

    (grafia bielorussa)

    Cognome

    (traslitterazione russa)

    Data di nascita

    Luogo di nascita

    Carica

    Lukashenko Aleksandr Grigorievich

    (Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

    Лукашенка Аляксандр Рьıгоравiч

    ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

    30.8.1954

    Kopys, regione di Vitebsk

    Presidente

    Nevyglas Gennady Nikolaevich

    (Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

    Невьıглас Генадзь Мiкалаевiч

    НЕВЬIГЛАС Геннадий Николаевич

    11.2.1954

    Parahonsk, distretto di Pinsk

    Capo dell'amministrazione presidenziale

    Petkevich Natalya Vladimirovna

    (Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

    Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

    ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

    24.10.1972

    Minsk

    Vice capo dell'amministrazione presidenziale

    Rubinov Anatoly Nikolaevich

    (Rubinau Anatol Mikalaevich)

    Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

    РУБИНОВ Анатолий Николаевич

    15.4.1939

    Mogilev

    Vice capo responsabile dei mezzi di comunicazione e dell'ideologia, amministrazione presidenziale

    Proleskovsky Oleg Vitoldovich

    (Pralaskouski Aleh Vitoldavich)

    Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

    ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

    1.10.1963

    Zagorsk (Russia, ora Sergijev Posad)

    Assistente e capo del principale servizio ideologico, amministrazione presidenziale

    Radkov Aleksandr Mikhailovich

    (Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

    Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

    РАДЬКОВ Александр Михайлович

    1.7.1951

    Votnya, Вотня Бьıховского района Могилевской области

    Ministro dell'istruzione

    Rusakevich Vladimir Vasilyevich

    (Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

    Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

    РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

    13.9.1947

    Vygonoshchi, Вьıгонощи, Брестская область

    Ministro dell'informazione

    Golovanov Viktor Grigoryevich

    (Halavanau Viktar Ryhoravich)

    Галаванаў Вiктар Рьıгоравiч

    ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

    1952

    Borisov

    Ministro della giustizia

    Zimovsky Alexander Leonidovich

    (Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

    Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

    ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

    10.1.1961

    Germania

    Membro della Camera alta del Parlamento e capo dell'ente radiotelevisivo statale nazionale

    Konoplyev Vladimir Nikolaevich

    (Kanapliou Uladzimir Mikalaevich)

    Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

    КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

    3.1.1954

    Akulintsy, д. Акулинцьı Могилевского района

    Presidente della Camera bassa del Parlamento

    Cherginets Nikolai Ivanovich

    (Charhiniets Mikalai Ivanavich)

    Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

    ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

    17.10.1937

    Minsk

    Presidente del Comitato per gli affari esteri della Camera alta

    Kostyan Sergei Ivanovich

    (Kastsian Siarhiei Ivanavich)

    Касцян Сяргей Iванавiч

    КОСТЯН Сергей Иванович

    15.1.1941

    Usokhi, regione di Mogilev Усохи Кличевского района Могилевской области

    Presidente del Comitato per gli affari esteri della Camera bassa

    Orda Mikhail Sergeevich

    (Orda Mikhail Siarhieevich)

    Орда Мiхаiл Сяргеевiч

    ОРДА Михаил Сергеевич

    28.9.1966

    Dyatlovo, regione di Grodno,

    Дятлово Гродненской области

    Membro della camera alta, capo del BRSM

    Lozovik Nikolai Ivanovich

    (Lazavik Mikalai Ivanavich)

    Лазавiк Мiкалай Iванавiч

    ЛОЗОВИК Николай Иванович

    18.1.1951

    Nevinyany, regione di Minsk,

    Невиняньı Вилейского р-на Минской обл

    Vicepresidente della Commissione elettorale centrale (CEC)

    Miklashevich Petr Petrovich

    (Miklashevich Piotr Piatrovich)

    Мiклашзвiч Пётр Пятровiч

    МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

    1954

    Kosuta, regione di Minsk,

    Косута Минской области

    Procuratore generale

    Slizhevsky Oleg Leonidovich

    (Slizheuski Aleh Leanidavich)

    Слiжзўскi Алег Леанiдавiч

    СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

     

     

    Capo della sezione per le organizzazioni sociali, i partiti e le ONG del Ministero della giustizia

    Khariton Aleksandr

    (Kharyton Alaksandr)

    Харьıтон Аляксандр

    ХАРИТОН Александр

     

     

    Consulente della sezione per le organizzazioni sociali, i partiti e le ONG del Ministero della giustizia

    Smirnov Evgeny Aleksandrovich

    (Smirnou Yauhien Alaksandravich)

    Смiрноў Яўген Аляксандравiч

    CМИРНОВ Евгений Александрович

    15.3.1949

    Regione di Ryazan, Russia

    Primo vice presidente della Corte economica

    Reutskaya Nadezhda Zalovna

    (Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

    Равуцкая Надзея Залаўна

    РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

     

     

    Giudice del distretto Moscovskij di Minsk

    Trubnikov Nikolai Alekseevich

    (Trubnikau Mikalai Alakseevich)

    Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

    ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

     

     

    Giudice del distretto di Partizanskiy di Minsk

    Kupriyanov Nikolai Mikhailovich

    (Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

    Купрьıянаў Мiкалай Мiхайлавiч

    КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

     

     

    Vice procuratore generale

    Sukhorenko Stepan Nikolaevich

    (Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

    Сухарзнка Сцяпан Мiкалаевiч

    СУХОРЕНКО Степан Николаевич

    27.1.1957

    Zdudichi, regione di Mogilev,

    Здудичи Светлогорского района Гомельской области

    Presidente del KGB

    Dementei Vasily Ivanovich

    (Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

    Дземянцей Васiль Iванавiч

    ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

     

     

    Primo vice presidente del KGB

    Kozik Leonid Petrovich

    (Kozik Leanid Piatrovich)

    Козiк Леанiд Пятровiч

    КОЗИК Леонид Петрович

    13.7.1948

    Borisov

    Capo della federazione dei sindacati

    Koleda Alexandr Mikhailovich

    (Kalada Alaksandr Mikhailavich)

    Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

    КОЛЕДА Александр Михайлович

     

     

    Presidente della Commissione elettorale della regione di Brest

    Mikhasev Vladimir Ilyich

    (Mikhasiou Uladzimir Iliich)

    Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

    МИХАСЕВ Владимир Ильич

     

     

    Presidente della CEC della regione di Gomel

    Luchina Leonid Aleksandrovich

    Лучьıна Леанiд Аляксандравiч

    ЛУЧИНА Леонид Александрович

    18.11.1947

    regione di Minsk

    Presidente della CEC della regione di Grodno

    Karpenko Igor Vasilievich

    (Karpenka Ihar Vasilievich)

    Карпенка Iгар Васiльевiч

    КАРПЕНКО Игорь Васильевич

    28.4.1964

    Novokuznetsk, Russia

    Новокузнецк Кемеровской области, Россия

    Presidente della CEC della città di Minsk

    Kurlovich Vladimir Anatolievich

    (Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

    Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

    КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

     

     

    Presidente della CEC della regione di Minsk

    Metelitsa Nikolai Timofeevich

    (Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

    Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

    МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

     

     

    Presidente della CEC della regione di Mogilev

    Pishchulenok Mikhail Vasilievich

    (Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

    Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

    ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

     

     

    Presidente della CEC della regione di Vitebsk

    Sheyman (Sheiman), Victor Vladimirovich

     

     

    26.5.1958

    Regione di Grodno

    Segretario di Stato del Consiglio di sicurezza

    Pavlichenko (Pavliuchenko), Dmitri (Dmitry) Valeriyevich

     

     

    1966

    Vitebsk

    Capo delle forze speciali del Ministero dell'interno (SOBR)

    Naumov, Vladimir Vladimïrovich

     

     

    1956

     

    Ministro dell'interno

    Yermoshina Lydia Mihajlovna

     

     

    29.1.1953

    Slutsk (Regione di Minsk)

    Presidentessa della Commissione elettorale centrale

    Podobed Yuri Nikolaevich

     

     

    5.3.1962

    Slutsk (Regione di Minsk)

    Tenente colonnello della milizia, Unità delle fasi speciali (OMON), Ministero degli affari interni

    »

    Rettifiche

    20.5.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 134/54


    Rettifica del regolamento (CE) n. 746/2006 della Commissione, del 17 maggio 2006, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

    ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 130 del 18 maggio 2006 )

    A pagina 23, articolo 2:

    Anziché:

    «del mese di maggio 2006»,

    leggi:

    «del mese di giugno 2006».


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