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Document L:2006:134:FULL
Official Journal of the European Union, L 134, 20 May 2006
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 134, 20 maggio 2006
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 134, 20 maggio 2006
ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo ( 1 ) |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Commissione |
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Decisione della Commissione, del 28 febbraio 2006, che modifica l'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto concerne le voci relative al Brasile, al Montenegro e alla Serbia [notificata con il numero C(2006) 579] ( 1 ) |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
20.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 765/2006 DEL CONSIGLIO
del 18 maggio 2006
relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2006/362/PESC del 18 maggio 2006, che modifica la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (1),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 marzo 2006, il Consiglio europeo ha deplorato che le autorità bielorusse non abbiano rispettato gli impegni dell'OSCE in materia di elezioni democratiche, ha ritenuto che le elezioni presidenziali del 19 marzo siano state viziate da irregolarità fondamentali e ha condannato l'arresto, effettuato quel giorno dalle autorità bielorusse, di manifestanti pacifici che esercitavano il loro legittimo diritto alla libertà di riunione per protestare contro il modo in cui erano state condotte le elezioni presidenziali. Il Consiglio europeo ha pertanto deciso di adottare misure restrittive nei confronti dei responsabili delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale. |
(2) |
Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha deciso di adottare misure restrittive nei confronti del Presidente Lukashenko, della leadership e dei funzionari bielorussi responsabili della violazione delle norme internazionali in materia elettorale e del diritto internazionale dei diritti umani nonché della repressione della società civile e dell'opposizione democratica. Tali persone dovrebbero essere soggette al divieto di rilascio del visto e a altre eventuali misure mirate. |
(3) |
La posizione 2006/362/PESC prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia individuati a tale scopo. |
(4) |
Poiché le misure suddette rientrano nell'ambito del trattato, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantire la loro applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite. |
(5) |
Gli Stati membri dovrebbero fissare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
(6) |
Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) |
«fondi»: le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:
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2) |
«congelamento dei fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; |
3) |
«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; |
4) |
«congelamento di risorse economiche»: il divieto dell'utilizzo di risorse economiche al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l'affitto e la costituzione di diritti reali di garanzia; |
5) |
«territorio della Comunità»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite. |
Articolo 2
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dal presidente Lukashenko e quelli appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dagli altri funzionari della Bielorussia responsabili delle violazioni, durante le elezioni presidenziali in Bielorussia del 19 marzo 2006, delle norme internazionali in materia elettorale e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, nonché appartenenti alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o organismi a loro associati elencati nell'allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 3
1. Le autorità competenti degli Stati membri elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:
a) |
necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati. |
2. Se l’autorità competente di uno Stato membro, indicata nell’elenco dell’allegato II, stabilisce che lo svincolo di determinati fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di determinati fondi o risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, notifica alle altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica, onde avere il loro parere preliminare sul progetto di autorizzazione. Due settimane dopo la notizia, detta autorità può autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di determinati fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritiene appropriate.
3. L’autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.
Articolo 4
1. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati:
a) |
di interessi o altre forme di profitti dovuti su detti conti, o |
b) |
di pagamenti dovuti in virtù di contratti, di accordi o di obblighi conclusi o assunti prima della data in cui tali conti sono stati soggetti alle disposizioni del presente regolamento, |
purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti all'articolo 2, paragrafo 1.
2. L’articolo 2, paragrafo 2 non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona, entità o organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.
Articolo 5
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
a) |
fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione; |
b) |
collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni. |
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato.
3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 6
Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o per l'entità o per l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.
Articolo 7
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 8
La Commissione è autorizzata a:
a) |
modificare l'allegato I in base alle decisioni prese in merito all'allegato IV della posizione comune 2006/276/PESC e a |
b) |
modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri. |
Articolo 9
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare la loro attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche di tali norme.
Articolo 10
Il presente regolamento si applica:
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nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo, |
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a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, |
— |
a qualsiasi persona fisica di uno Stato membro, che si trovi all’interno o all’esterno del territorio della Comunità, |
— |
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro, |
— |
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno della Comunità. |
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addí 18 maggio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
Franz MORAK
(1) Cfr. la pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
Elenco delle persone di cui all'articolo 2
Cognome (traslitterazione inglese) |
Cognome (grafia bielorussa) |
Cognome (traslitterazione russa) |
Data di nascita |
Luogo di nascita |
Carica |
Lukashenko Aleksandr Grigorievich (Lukashenka Alaksandr Ryhoravich) |
Лукашенка Аляксандр Рьıгоравiч |
ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич |
30.8.1954 |
Kopys, regione di Vitebsk |
Presidente |
Nevyglas Gennady Nikolaevich (Nievyhlas Hienadz Mikalaevich) |
Невьıглас Генадзь Мiкалаевiч |
НЕВЬIГЛАС Геннадий Николаевич |
11.2.1954 |
Parahonsk, distretto di Pinsk |
Capo dell'amministrazione presidenziale |
Petkevich Natalya Vladimirovna (Piatkevich Natallia Uladzimirauna) |
Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна |
ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна |
24.10.1972 |
Minsk |
Vice capo dell'amministrazione presidenziale |
Rubinov Anatoly Nikolaevich (Rubinau Anatol Mikalaevich) |
Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч |
РУБИНОВ Анатолий Николаевич |
15.4.1939 |
Mogilev |
Vice capo responsabile dei mezzi di comunicazione e dell'ideologia, amministrazione presidenziale |
Proleskovsky Oleg Vitoldovich (Pralaskouski Aleh Vitoldavich) |
Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч |
ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович |
1.10.1963 |
Zagorsk (Russia, ora Sergijev Posad) |
Assistente e capo del principale servizio ideologico, amministrazione presidenziale |
Radkov Aleksandr Mikhailovich (Radzkou Alaksandr Mikhailavich) |
Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч |
РАДЬКОВ Александр Михайлович |
1.7.1951 |
Votnya, Вотня Бьıховского района Могилевской области |
Ministro dell'istruzione |
Rusakevich Vladimir Vasilyevich (Rusakevich Uladzimir Vasilievich) |
Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч |
РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич |
13.9.1947 |
Vygonoshchi, Вьıгонощи, Брестская область |
Ministro dell'informazione |
Golovanov Viktor Grigoryevich (Halavanau Viktar Ryhoravich) |
Галаванаў Вiктар Рьıгоравiч |
ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич |
1952 |
Borisov |
Ministro della giustizia |
Zimovsky Alexander Leonidovich (Zimouski Alaksandr Lieanidavich) |
Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч |
ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович |
10.1.1961 |
Germania |
Membro della Camera alta del Parlamento e capo dell'ente radiotelevisivo statale nazionale |
Konoplyev Vladimir Nikolaevich (Kanapliou Uladzimir Mikalaevich) |
Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч |
КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич |
3.1.1954 |
Akulintsy, д. Акулинцьı Могилевского района |
Presidente della Camera bassa del Parlamento |
Cherginets Nikolai Ivanovich (Charhiniets Mikalai Ivanavich) |
Чаргiнец Мiкалай Iванавiч |
ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович |
17.10.1937 |
Minsk |
Presidente del Comitato per gli affari esteri della Camera alta |
Kostyan Sergei Ivanovich (Kastsian Siarhiei Ivanavich) |
Касцян Сяргей Iванавiч |
КОСТЯН Сергей Иванович |
15.1.1941 |
Usokhi, regione di Mogilev Усохи Кличевского района Могилевской области |
Presidente del Comitato per gli affari esteri della Camera bassa |
Orda Mikhail Sergeevich (Orda Mikhail Siarhieevich) |
Орда Мiхаiл Сяргеевiч |
ОРДА Михаил Сергеевич |
28.9.1966 |
Dyatlovo, regione di Grodno, Дятлово Гродненской области |
Membro della camera alta, capo del BRSM |
Lozovik Nikolai Ivanovich (Lazavik Mikalai Ivanavich) |
Лазавiк Мiкалай Iванавiч |
ЛОЗОВИК Николай Иванович |
18.1.1951 |
Nevinyany, regione di Minsk, Невиняньı Вилейского р-на Минской обл |
Vicepresidente della Commissione elettorale centrale (CEC) |
Miklashevich Petr Petrovich (Miklashevich Piotr Piatrovich) |
Мiклашзвiч Пётр Пятровiч |
МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович |
1954 |
Kosuta, regione di Minsk, Косута Минской области |
Procuratore generale |
Slizhevsky Oleg Leonidovich (Slizheuski Aleh Leanidavich) |
Слiжзўскi Алег Леанiдавiч |
СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович |
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Capo della sezione per le organizzazioni sociali, i partiti e le ONG del Ministero della giustizia |
Khariton Aleksandr (Kharyton Alaksandr) |
Харьıтон Аляксандр |
ХАРИТОН Александр |
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Consulente della sezione per le organizzazioni sociali, i partiti e le ONG del Ministero della giustizia |
Smirnov Evgeny Aleksandrovich (Smirnou Yauhien Alaksandravich) |
Смiрноў Яўген Аляксандравiч |
CМИРНОВ Евгений Александрович |
15.3.1949 |
Regione di Ryazan, Russia |
Primo vice presidente della Corte economica |
Reutskaya Nadezhda Zalovna (Ravutskaya Nadzieja Zalauna) |
Равуцкая Надзея Залаўна |
РЕУТСКАЯ Надежда Заловна |
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Giudice del distretto Moscovskij di Minsk |
Trubnikov Nikolai Alekseevich (Trubnikau Mikalai Alakseevich) |
Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч |
ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич |
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Giudice del distretto di Partizanskiy di Minsk |
Kupriyanov Nikolai Mikhailovich (Kupryianau Mikalai Mikhailavich) |
Купрьıянаў Мiкалай Мiхайлавiч |
КУПРИЯНОВ Николай Михайлович |
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Vice procuratore generale |
Sukhorenko Stepan Nikolaevich (Sukharenka Stsiapan Mikalaevich) |
Сухарзнка Сцяпан Мiкалаевiч |
СУХОРЕНКО Степан Николаевич |
27.1.1957 |
Zdudichi, regione di Mogilev, Здудичи Светлогорского района Гомельской области |
Presidente del KGB |
Dementei Vasily Ivanovich (Dzemiantsiei Vasil Ivanavich) |
Дземянцей Васiль Iванавiч |
ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович |
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Primo vice presidente del KGB |
Kozik Leonid Petrovich (Kozik Leanid Piatrovich) |
Козiк Леанiд Пятровiч |
КОЗИК Леонид Петрович |
13.7.1948 |
Borisov |
Capo della federazione dei sindacati |
Koleda Alexandr Mikhailovich (Kalada Alaksandr Mikhailavich) |
Каляда Аляксандр Мiхайлавiч |
КОЛЕДА Александр Михайлович |
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Presidente della Commissione elettorale della regione di Brest |
Mikhasev Vladimir Ilyich (Mikhasiou Uladzimir Iliich) |
Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч |
МИХАСЕВ Владимир Ильич |
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Presidente della CEC della regione di Gomel |
Luchina Leonid Aleksandrovich |
Лучьıна Леанiд Аляксандравiч |
ЛУЧИНА Леонид Александрович |
18.11.1947 |
regione di Minsk |
Presidente della CEC della regione di Grodno |
Karpenko Igor Vasilievich (Karpenka Ihar Vasilievich) |
Карпенка Iгар Васiльевiч |
КАРПЕНКО Игорь Васильевич |
28.4.1964 |
Novokuznetsk, Russia Новокузнецк Кемеровской области, Россия |
Presidente della CEC della città di Minsk |
Kurlovich Vladimir Anatolievich (Kurlovich Uladzimir Anatolievich) |
Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч |
КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич |
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Presidente della CEC della regione di Minsk |
Metelitsa Nikolai Timofeevich (Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich) |
Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч |
МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич |
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Presidente della CEC della regione di Mogilev |
Pishchulenok Mikhail Vasilievich (Pishchulenak Mikhail Vasilievich) |
Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч |
ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич |
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Presidente della CEC della regione di Vitebsk |
Sheyman (Sheiman), Victor Vladimirovich |
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26.5.1958 |
Regione di Grodno |
Segretario di Stato del Consiglio di sicurezza |
Pavlichenko (Pavliuchenko), Dmitri (Dmitry) Valeriyevich |
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1966 |
Vitebsk |
Capo delle forze speciali del Ministero dell'interno (SOBR) |
Naumov, Vladimir Vladimïrovich |
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1956 |
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Ministro dell'interno |
Yermoshina Lydia Mihajlovna |
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29.1.1953 |
Slutsk (Regione di Minsk) |
Presidentessa della Commissione elettorale centrale |
Podobed Yuri Nikolaevich |
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5.3.1962 |
Slutsk (Regione di Minsk) |
Tenente colonnello della milizia, Unità delle fasi speciali (OMON), Ministero degli affari interni |
ALLEGATO II
Elenco delle autorità competenti
BELGIO
Per quanto riguarda il congelamento di fondi, finanziamenti e assistenza finanziaria:
Service Public Fédéral des Finances |
Administration de la Trésorerie |
30 Avenue des Arts |
B-1040 Bruxelles |
Fax (32-2) 233 74 65 |
E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be |
Federale Overheidsdienst Financiën |
Administratie van de Thesaurie |
Kunstlaan 30 |
B-1040 Brussel |
Fax (32-2) 233 74 65 |
E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be |
REPUBBLICA CECA
Ministerstvo financí |
Finanční analytický útvar |
P.O. Box 675 |
Jindřišská 14 |
111 21 Praha 1 |
Tel: +420 25704 4501 |
Fax: +420 25704 4502 |
Ministerstvo zahraničních věcí |
Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU |
Loretánské nám. 5 |
118 00 Praha 1 |
tel.: + 420 2 2418 2987 |
fax: + 420 2 2418 4080 |
DANIMARCA
Erhvervs- og Byggestyrelsen |
Dahlerups Pakhus |
Langelinie Allé 17 |
DK-2100 København Ø |
Tel. (45) 35 46 60 00 |
Fax (45) 35 46 60 01 |
Udenrigsministeriet |
Asiatisk Plads 2 |
DK-1448 København K |
Tel. (45) 33 92 00 00 |
Fax (45) 32 54 05 33 |
Justitsministeriet |
Slotsholmsgade 10 |
DK-1216 København K |
Tel. (45) 33 92 33 40 |
Fax (45) 33 93 35 10 |
GERMANIA
Per quanto riguarda i fondi:
Deutsche Bundesbank |
Servicezentrum Finanzsanktionen |
Postfach |
D-80281 München |
Tel. (49-89) 2889 3800 |
Fax (49-69) 70 90 97 38 00 |
Per quanto riguarda le risorse economiche:
— |
per le informazioni relative alle risorse economiche di cui all'articolo 5
|
— |
per le autorizzazioni relative alle risorse economiche di cui all'articolo 3
|
ESTONIA
Eesti Välisministeerium |
Islandi väljak 1 |
15049 Tallinn |
Tel +372 6 317 100 |
Fax: +372 6 317 199 |
Finantsinspektsioon |
Sakala 4 |
15030 Tallinn |
Tel: +372 6680500 |
Fax: +372 6680501 |
GRECIA
A. |
Congelamento di beni
|
Α. |
Δέσμευση κεφαλαίων
|
B. |
Restrizioni alle importazioni ed esportazioni
|
Β. |
Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών
|
SPAGNA
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo |
Secretaría General de Comercio Exterior |
Paseo de la Castellana, 162 |
E-28046 Madrid |
Tel (34) 913 49 38 60 |
Fax (34) 914 57 28 63 |
Ministerio de Economía y Hacienda |
Dirección General del Tesoro y Política Financiera |
Subdirección General de Inspección y Control De Movimientos de Capitales |
Paseo del Prado, 6 |
E-28014 Madrid |
Tel (34) 91 209 95 11 |
Fax (34) 91 209 96 56 |
FRANCIA
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie |
Direction générale des douanes et des droits indirects |
Cellule embargo — Bureau E2 |
Tel.: (33) 1 44 74 48 93 |
Fax: (33) 1 44 74 48 97 |
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie |
Direction du Trésor et de la politique économique |
Service des affaires multilatérales et de développement |
Sous-direction Multicom |
139, rue du Bercy |
75572 Paris Cedex 12 |
Tel.: (33) 1 44 87 72 85 |
Fax: (33) 1 53 18 96 55 |
Ministère des Affaires étrangères |
Direction de la coopération européenne |
Sous-direction des relations extérieures de la Communauté |
Tel.: (33) 1 43 17 44 52 |
Fax: (33) 1 43 17 56 95 |
Direction générale des affaires politiques et de sécurité |
Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune |
Tel.: (33) 1 43 17 45 16 |
Fax: (33) 1 43 17 45 84 |
IRLANDA
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland |
Financial Markets Department |
PO Box No 559 |
Dame Street |
Dublin 2 |
Tel. (353) 1 434 4000 |
Fax. (353) 1 671 6561 |
Department of Foreign Affairs |
Russia, Eastern Europe, Central Asia Section |
Political Division |
80 St. Stephen's Green |
Dublin 2 |
Tel. (353) 1 408 21 92 |
Fax. (353) 1 408 20 43 |
Department of Enterprise, Trade and Employment |
Export Licensing Unit |
Block C |
Earlsfort Centre |
Lower Hatch St. |
Dublin 2 |
Tel. (353) 1 631 25 34 |
Fax (353) 1 631 25 62 |
ITALIA
Ministero degli Affari Esteri |
Piazzale della Farnesina, 1 |
I-00194 Roma |
D.G.A.U. — Ufficio IV |
Tel. (39) 06 3691 3645 |
Fax. (39) 06 3691 2335 |
Ministero dell'Economia e delle Finanze |
Dipartimento del Tesoro |
Comitato di Sicurezza Finanziaria |
Via XX Settembre, 97 |
I-00187 Roma |
Tel. (39) 06 4761 3942 |
Fax. (39) 06 4761 3032 |
CIPRO
Υπουργείο Εξωτερικών |
Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου |
1447 Λευκωσία |
Τηλ: +357-22-300600 |
Φαξ: +357-22-661881 |
Ministry of Foreign Affairs |
Presidential Palace Avenue |
1447 Nicosia |
Tel: +357-22-300600 |
Fax: +357-22-661881 |
LETTONIA
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija |
Brīvības iela 36 |
Rīga, LV 1395 |
Tel. (371) 7016201 |
Fax (371) 7828121 |
Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests |
Kalpaka bulvārī 6 |
Rīga, LV 1081 |
Tel: (371) 7044431 |
Fax: (371) 7044549 |
LITUANIA
Security Policy Department |
Ministry of Foreign Affairs |
J.Tumo-Vaižganto 2 |
LT-01511 Vilnius |
Tel: (370-5) 236 25 16 |
Fax: (370-5) 231 30 90 |
LUSSEMBURGO
Ministère des Affaires Étrangères |
Direction des relations économiques internationales |
6, rue de la Congrégation |
L-1352 Luxembourg |
Tel. (352) 478 23 46 |
Fax (352) 22 20 48 |
Ministère des Finances |
3, rue de la Congrégation |
L-1352 Luxembourg |
Tel. (352) 478-2712 |
Fax (352) 47 52 41 |
UNGHERIA
|
Articolo 4
|
|
Articolo 7
|
|
Articolo 8
|
MALTA
Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet |
Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali |
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin |
Palazzo Parisio |
Triq il-Merkanti |
Valletta CMR 02 |
Tel: +356 21 24 28 53 |
Fax: +356 21 25 15 20 |
PAESI BASSI
Belastingdienst/Douane Noord |
Centrale Dienst In- en Uitvoer |
Engelse Kamp 2 |
Postbus 30003 |
9700 RD Groningen |
Tel: 050-523 2600 |
Fax: 050-523 2183 |
Minister van Financiën |
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit |
Postbus 20201 |
NL-2500 EE Den Haag |
Tel.: (31-70) 342 8997 |
Fax: (31-70) 342 7984 |
AUSTRIA
Österreichische Nationalbank |
Otto Wagner Platz 3, |
A-1090 Wien |
Tel. (01-4042043 1) 404 20-0 |
Fax (43 1) 404 20-73 99 |
POLONIA
Ministerstwo Spraw Zagranicznych |
Departament Prawno – Traktatowy |
Al. J. CH. Szucha 23 |
PL-00-580 Warszawa |
Tel. (48 22) 523 93 48 |
Fax (48 22) 523 91 29 |
Ministerstwo Finansów |
Generalny Inspektor Informacji Finansowej |
ul. Świętokrzyska 12 |
PL-00-916 Warszawa |
Tel. (48 22) 694 59 70 |
Fax (48 22) 694 54 50 |
PORTOGALLO
Ministério dos Negócios Estrangeiros |
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais |
Largo do Rilvas |
P-1350-179 Lisboa |
Tel. (351) 21 394 60 72 |
Fax (351) 21 394 60 73 |
Ministério das Finanças |
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais |
Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o |
P-1100 Lisboa |
Tel. (351) 21 882 32 40/47 |
Fax (351) 21 882 32 49 |
SLOVENIA
Bank of Slovenia |
Slovenska 35 |
1505 Ljubljana |
Tel: +386 (1) 471 90 00 |
Fax: +386 (1) 251 55 16 |
http://www.bsi.si |
Ministry of Finance |
Župančičeva 3 |
1502 Ljubljana |
Tel: +386 (1) 369 66 31 |
Fax: +386 (1) 369 66 59 |
Ministry of Foreign Affairs |
Prešernova 25 |
1000 Ljubljana |
Tel: +386 1 478 20 00 |
Fax: +386 1 478 23 47 |
http://www.gov.si/mzz |
SLOVACCHIA
Ministerstvo financií SR |
Štefanovičova 5 |
P.O. BOX 82 |
817 82 Bratislava |
Tel: 00421 2 5958 1111 |
Fax: 00421 2 5249 3048 |
FINLANDIA
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet |
PL/PB 176 |
FI-00161 Helsinki/Helsingfors |
Tel. (358-9) 160 05 |
Fax (358-9) 16 05 57 07 |
SVEZIA
|
Articolo 3
|
|
Articoli 4 e 5
|
REGNO UNITO
HM Treasury |
Financial Sanctions Unit |
Financial Crime Team |
1, Horse Guards Road |
London SW1A 2HQ |
United Kingdom |
Tel. (44-207) 270-5977 |
Fax (44-207) 270-5430 |
Bank of England |
Financial Sanctions Unit |
Threadneedle Street |
London EC2R 8AH |
United Kingdom |
Tel. (44-207) 601 4607 |
Fax (44 207) 601 4309 |
Per Gibilterra:
Chief Secretary |
Government Secretariat |
No 6 Convent Place |
Gibraltar |
Tel. (350) 75707 |
Fax (350) 5875700 |
Indirizzo per le comunicazioni alla Commissione europea:
European Commission |
DG External Relations |
Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP |
Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention |
CHAR 12/106 |
B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium) |
e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu |
Tel. (32 2) 295 55 85/299 11 76 |
Fax: (32 2) 299 08 73 |
20.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 766/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 19 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
122,4 |
204 |
46,4 |
|
212 |
113,4 |
|
999 |
94,1 |
|
0707 00 05 |
052 |
82,4 |
628 |
151,2 |
|
999 |
116,8 |
|
0709 90 70 |
052 |
103,4 |
999 |
103,4 |
|
0805 10 20 |
052 |
36,5 |
204 |
37,4 |
|
212 |
64,4 |
|
220 |
41,5 |
|
448 |
46,6 |
|
624 |
48,2 |
|
999 |
45,8 |
|
0805 50 10 |
052 |
42,5 |
388 |
59,4 |
|
508 |
51,3 |
|
528 |
58,6 |
|
999 |
53,0 |
|
0808 10 80 |
388 |
86,8 |
400 |
108,8 |
|
404 |
115,5 |
|
508 |
72,5 |
|
512 |
87,1 |
|
524 |
88,6 |
|
528 |
94,9 |
|
720 |
107,3 |
|
804 |
109,3 |
|
999 |
96,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
20.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 767/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 1081/1999, relativo all’apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d’importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione (2) prevede l’apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di un contingente tariffario per l’importazione di taluni animali vivi della specie bovina. |
(2) |
L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America nel quadro dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994 (3), approvato con la decisione 2006/333/CE del Consiglio (4), prevede a decorrere dal 1o luglio 2006 un adeguamento del contingente tariffario di importazione previsto dal regolamento (CE) n. 1081/1999. |
(3) |
Inoltre, tenuto conto dei quantitativi disponibili per l’importazione nell’ambito del suddetto contingente e al fine di semplificarne la gestione, è opportuno sopprimere il secondo esercizio di attribuzione di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1081/1999. |
(4) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1081/1999. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1081/1999 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 1, paragrafo 1, nella quarta colonna della tabella «Volume del contingente (in capi)»:
|
2) |
all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I due volumi contingentali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sono suddivisi in due parti di 500 e 210 capi rispettivamente, per il numero d’ordine 09.0001, e in due parti di 500 e 211 capi rispettivamente, per il numero d’ordine 09.0003.
|
3) |
l’articolo 9 è soppresso. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/2001 (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33).
(3) GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15.
(4) GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.
20.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 768/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 2006
recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2004/36/CE adotta un approccio armonizzato per l’applicazione efficace delle norme internazionali di sicurezza all’interno della Comunità armonizzando le norme e le procedure applicabili alle ispezioni a terra di aeromobili di paesi terzi che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri. La direttiva impone agli Stati membri di effettuare, mediante una procedura armonizzata, ispezioni a terra degli aeromobili di paesi terzi che si sospetta non siano conformi alle norme internazionali di sicurezza e che atterrano in uno dei loro aeroporti aperti al traffico aereo internazionale, nonché di partecipare alla raccolta e allo scambio di informazioni sulle ispezioni a terra effettuate. |
(2) |
Gli obblighi comunitari che incombono agli Stati membri a norma della direttiva 2004/36/CE possono essere assolti in gran parte tramite la loro partecipazione al programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri (Safety Assessment of Foreign Aircraft — SAFA) avviato nel 1996 dalla Conferenza europea dell’aviazione civile (ECAC) e la cui gestione è stata affidata alle autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities — JAA). In particolare, le JAA gestiscono la base di dati del programma SAFA, facilitano la formazione armonizzata degli ispettori e del personale che partecipa al programma e garantiscono l’elaborazione di procedure e di proposte intese a migliorare il programma e i suoi strumenti nonché la comunicazione delle informazioni raccolte. |
(3) |
È necessario migliorare il sistema di raccolta e di scambio delle informazioni previsto dalla direttiva 2004/36/CE designando un unico organismo specializzato incaricato della gestione del sistema SAFA nella Comunità. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea quale unico organismo specializzato incaricato di assistere la Commissione e di prendere le misure necessarie nell’ambito dei poteri ad essa conferiti dal regolamento stesso o da altra legislazione comunitaria. |
(5) |
Nel contesto del processo di transizione in corso tra il sistema JAA e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea, è necessario affidare a quest’ultima i compiti relativi al programma SAFA che sono stati finora di competenza delle JAA. Tale trasferimento è inteso a contribuire a rafforzare il programma e a garantirne la continuità. |
(6) |
Al fine di garantire la continuazione del programma SAFA e l’efficacia dello scambio di informazioni relative alla sicurezza degli aeromobili che utilizzano gli aeroporti comunitari, è necessario che il sistema SAFA comunitario sia alimentato dal maggior numero possibile di informazioni, ivi comprese le relazioni sulle ispezioni a terra non prescritte dalla direttiva 2004/36/CE ma effettuate conformemente alla procedura definita nell’allegato II della direttiva 2004/36/CE. |
(7) |
È necessario che il sistema SAFA comunitario assicuri il mantenimento del valore aggiunto risultante dalla cooperazione operativa e tecnica con organizzazioni internazionali. |
(8) |
Il sistema SAFA comunitario deve anche essere completato da apposite attività volte a stabilire norme comuni per lo svolgimento delle ispezioni a terra, ad esempio il proseguimento della redazione del manuale per le ispezioni a terra e le azioni di formazione elaborate dalle JAA. |
(9) |
È stata riconosciuta la necessità di continuare a favorire il coinvolgimento dei paesi terzi in modo da facilitare il miglioramento della sicurezza dell’aviazione civile in tutto il territorio europeo. È necessario pertanto incoraggiare e agevolare la partecipazione dei paesi terzi al sistema SAFA comunitario, conformemente agli accordi applicabili, al fine di garantire una transizione senza soluzione di continuità. |
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 12 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3922/1991 (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento, si intende per «sistema SAFA comunitario» il sistema istituito dalla direttiva 2004/36/CE e dal presente regolamento e finalizzato alla raccolta, allo scambio e all’analisi delle informazioni relative alla sicurezza aerea degli aeromobili e degli operatori aerei.
Articolo 2
1. L’Agenzia europea per la sicurezza aerea gestisce e attua gli strumenti e le procedure necessari per la raccolta e lo scambio:
1) |
delle informazioni definite agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2004/36/CE, |
2) |
delle informazioni fornite dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali con i quali la Comunità ha concluso appositi accordi o da organizzazioni con le quali l’Agenzia europea per la sicurezza aerea ha concluso appositi accordi a norma dell’articolo 182, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1592/2002. |
2. La gestione comprende i seguenti compiti:
1) |
raccogliere dagli Stati membri dati relativi ad informazioni in materia di sicurezza sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari; |
2) |
sviluppare, mantenere e aggiornare regolarmente una banca di dati centralizzata contenente:
|
3) |
apportare le modifiche e i miglioramenti necessari alla base di dati; |
4) |
analizzare le informazioni contenute nella base di dati centralizzata e le altre informazioni pertinenti relative alla sicurezza degli aeromobili e degli operatori aerei e, su questa base:
|
5) |
garantire il collegamento con altre istituzioni e organismi europei, le organizzazioni internazionali e le autorità aeronautiche nazionali per quanto riguarda gli scambi di informazioni; |
6) |
consigliare la Commissione sullo sviluppo e sulla strategia futuri del sistema SAFA comunitario. |
Articolo 3
1. Gli Stati membri introducono immediatamente nella banca di dati centralizzata:
1) |
le relazioni sulle ispezioni a terra di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2004/36/CE, |
2) |
le relazioni sulle ispezioni a terra non prescritte dalla direttiva 2004/36/CE ma effettuate conformemente alla procedura definita all’allegato II della direttiva 2004/36/CE. |
2. Gli Stati membri comunicano all’Agenzia europea per la sicurezza aerea ogni informazione utile per l’applicazione della direttiva 2004/36/CE e per l’esecuzione da parte dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea dei compiti assegnatile dal presente regolamento, comprese le informazioni di cui all’articolo 3 della direttiva 2004/36/CE.
Articolo 4
L’Agenzia europea per la sicurezza aerea:
1) |
presenta alla Commissione una proposta di manuale delle procedure di ispezioni a terra, e, se necessario, proposte di approfondimento e aggiornamento del manuale e degli allegati della direttiva 2004/36/CE; |
2) |
elabora programmi di formazione e favorisce l’organizzazione e l’attuazione di corsi di formazione e di seminari per gli ispettori allo scopo di migliorare la comprensione del sistema SAFA comunitario e raggiungere uno standard comune per lo svolgimento delle ispezioni a terra; |
3) |
facilita e coordina un programma di scambio degli ispettori inteso a permettere agli ispettori di acquisire esperienza pratica e contribuire all’armonizzazione delle procedure. |
Articolo 5
1. L’Agenzia europea per la sicurezza aerea redige annualmente e trasmette alla Commissione:
1) |
una relazione sul sistema SAFA comunitario contenente, almeno, le informazioni seguenti:
|
2) |
una proposta di relazione informativa di sintesi accessibile al pubblico contenente un’analisi di tutte le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2004/36/CE. |
2. La Commissione consulta, a norma della procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2004/36/CE, il comitato della sicurezza aerea con riferimento alla relazione sul sistema SAFA comunitario di cui al paragrafo 1, primo comma.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli articoli da 1 a 5 sono applicabili dal 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2006.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76.
(2) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1643/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 7).
(3) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/2002 (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1).
20.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 769/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 2006
recante sospensione, a decorrere dal 23 maggio 2006, della possibilità di presentare domande di titoli di esportazione per lo zucchero C e recante modifica del regolamento (CE) n. 493/2006 con riguardo alle misure transitorie applicabili allo zucchero C
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 44,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo sull’agricoltura concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round (2), in conformità dell’articolo 300 del trattato, comporta delle limitazioni in termini di quantità e di valore per le esportazioni sovvenzionate della Comunità. In esito alle conclusioni dell’organo di appello dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 19 maggio 2005, le esportazioni di zucchero C sono soggette a dette limitazioni. Per consentirle di conformarsi agli obblighi che le incombono nell’ambito dell’OMC è stato concesso alla Comunità un periodo di tempo che termina il 22 maggio 2006. |
(2) |
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), prevede tra l’altro l’obbligo di esportare lo zucchero C non riportato. Il regolamento (CE) n. 318/2006, applicabile a decorrere dal 1o luglio 2006, non comporta più tale obbligo per lo zucchero fuori quota prodotto nell’ambito della campagna di commercializzazione 2006/2007. Il medesimo regolamento prevede all’articolo 44 la possibilità di adottare, da un lato, misure transitorie per agevolare la transizione dalla situazione di mercato della campagna di commercializzazione 2005/2006 a quella della campagna 2006/2007 e, dall’altro, le opportune disposizioni derogatorie per assicurare la conformità della Comunità con gli obblighi internazionali da essa assunti riguardo allo zucchero C prodotto nell’ambito della campagna di commercializzazione 2005/2006. |
(3) |
In applicazione dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 318/2006, l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002 (4), assimila, a decorrere dal 1o luglio 2006, lo zucchero C della campagna di commercializzazione 2005/2006, che non può essere né riportato né esportato, a zucchero fuori quota, ai sensi del regolamento (CE) n. 318/2006, prodotto nell’ambito della campagna di commercializzazione 2006/2007. |
(4) |
A norma dell’articolo 27, paragrafo 14, del regolamento (CE) n. 1260/2001, il rispetto dei limiti in volume, derivante dagli accordi conclusi in conformità dell’articolo 300 del trattato, è garantito dai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti. |
(5) |
Pertanto, tenendo conto degli obblighi della Comunità europea derivanti dagli accordi OMC, occorre, da un lato, derogare all’obbligo di esportare lo zucchero C, sospendendo a decorrere dal 23 maggio 2006 la possibilità di presentare domande di titoli di esportazione per lo zucchero C, e, dall’altro, applicare allo zucchero C non esportato accompagnato da un titolo di esportazione rilasciato anteriormente al 23 maggio 2006 il regime transitorio previsto dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 493/2006. |
(6) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 493/2006. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero C in conformità del regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione (5) è sospesa a decorrere dal 23 maggio 2006. Le domande di titoli di esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.
I titoli di esportazione per lo zucchero C rilasciati e non utilizzati al 22 maggio 2006 possono essere restituiti all’organismo emittente durante il loro periodo di validità. In tal caso, in deroga all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (6), la cauzione è svincolata immediatamente.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 493/2006 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatte salve le decisioni di riporto adottate a norma dell’articolo 1, lo zucchero C della campagna di commercializzazione 2005/2006 non esportato accompagnato da un titolo di esportazione rilasciato anteriormente al 23 maggio 2006 è considerato, a decorrere dalla stessa data, zucchero fuori quota, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 318/2006, prodotto nell’ambito della campagna di commercializzazione 2006/2007.»; |
2) |
all’articolo 13, secondo comma, è aggiunta la frase seguente: «L’articolo 2 si applica a decorrere dal 23 maggio 2006». |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 23 maggio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.
(3) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 318/2006.
(4) GU L 89 del 28.3.2006, pag. 11.
(5) GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.
(6) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
20.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 770/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 2006
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 732/2006 della Commissione (4). |
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).
(3) GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.
(4) GU L 128 del 16.5.2006, pag. 8.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 20 maggio 2006
(EUR) |
||
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
31,32 |
1,89 |
1701 11 90 (1) |
31,32 |
5,87 |
1701 12 10 (1) |
31,32 |
1,76 |
1701 12 90 (1) |
31,32 |
5,44 |
1701 91 00 (2) |
38,15 |
6,16 |
1701 99 10 (2) |
38,15 |
2,89 |
1701 99 90 (2) |
38,15 |
2,89 |
1702 90 99 (3) |
0,38 |
0,29 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
20.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/23 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell’8 novembre 2005
relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2006/357/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 giugno 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(3) |
È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, con riserva della sua eventuale conclusione in una data successiva, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell'accordo tra la Comunità europea ed il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, fatta salva la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di detto accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
Articolo 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
G. BROWN
ACCORDO
tra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
LA COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte, e
IL GOVERNO DELLA GEORGIA,
dall’altra,
(in seguito denominate «le parti»),
CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e la Georgia sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con il diritto comunitario;
CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi;
CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi;
VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria;
RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Georgia, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria, devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Georgia e per garantire la continuità di tali servizi aerei;
CONSTATANDO che le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei fra gli Stati membri della Comunità europea e la Georgia, che non sono in contrasto con la legislazione della Comunità europea, non devono essere né modificate né sostituite;
CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l’intenzione, nell’ambito del presente negoziato, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Georgia, di alterare l’equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Georgia, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali in materia di servizi aerei, in relazione ai diritti di traffico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente accordo, si intendono per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea.
2. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
3. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.
4. La concessione di diritti di traffico continua ad essere effettuata mediante accordi bilaterali.
Articolo 2
Designazione da parte di uno Stato membro
1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione di un vettore aereo da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Georgia, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Georgia rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
i) |
il vettore sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; |
ii) |
lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e |
iii) |
il vettore appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, ovvero ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente e costantemente controllato. |
3. La Georgia può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
i) |
il vettore non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; |
ii) |
il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo, ovvero se l’autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; o |
iii) |
il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato. |
La Georgia esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.
Articolo 3
Diritti relativi ai controlli regolamentari
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell’allegato II, lettera c).
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Georgia ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Georgia si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.
Articolo 4
Tassazione del carburante per aerei
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera d).
2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Georgia che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.
Articolo 5
Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli di cui all’allegato II, lettera e).
2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Georgia in forza di un accordo di cui all’allegato I che contenga una disposizione indicata nell’allegato II, lettera e), per quanto concerne i trasporti effettuati interamente all'interno della Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.
Articolo 6
Allegati dell’accordo
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 7
Revisione o modifica
Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.
Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione provvisoria
1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Fermo restando il paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Georgia che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono indicati nell’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi e intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.
Articolo 9
Denuncia
1. La denuncia di uno degli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.
2. La denuncia di tutti gli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Bruxelles in duplice esemplare, il tre maggio duemilasei, in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Por el Gobierno de Georgia
Za vládu Gruzie
For Georgiens regering
Für die Regierung von Georgien
Gruusia valitsuse nimel
Για την κυβέρνηση της Γεωργίας
For the Government of Georgia
Pour le gouvernement de la Géorgie
Per il Governo della Georgia
Gruzijas valdības vārdā
Gruzijos Vyriausybės vardu
Grúzia Kormánya részéről
Għall-Gvern tal-Ġeorġja
Voor de Regering van Georgië
W imieniu Rządu Gruzji
Pelo Governo da Geórgia
Za vládu Gruzínska
Za vlado Gruzije
Georgian hallituksen puolesta
För Georgiens regering
ALLEGATO I
Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo
a) |
Accordi in materia di servizi aerei tra il governo della Georgia e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo
|
b) |
Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati tra il governo della Repubblica di Georgia e Stati membri della Comunità europea, che non sono ancora entrati in vigore e non formano oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo
|
ALLEGATO II
Elenco degli articoli contenuti negli accordi indicati nell’allegato I e a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo
a) |
Designazione da parte di uno Stato membro:
|
b) |
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:
|
c) |
Controllo regolamentare:
|
d) |
Tassazione del carburante per aerei:
|
e) |
Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:
|
ALLEGATO III
Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo
a) |
Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo); |
b) |
Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo); |
c) |
Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo); |
d) |
Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporti aerei). |
20.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/32 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2006
relativa alla nomina di un membro lituano del Comitato economico e sociale europeo
(2006/358/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 259,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,
vista la decisione 2002/758/CE, Euratom del Consiglio, del 17 settembre 2002, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 2002 al 20 settembre 2006 (1),
vista la candidatura presentata dal governo lituano,
sentito il parere della Commissione,
considerando che un seggio di membro lituano del Comitato summenzionato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Roland DOMEIKA,
DECIDE:
Articolo 1
La sig.ra Jovita MOTIEJŪNIENĖ è nominata membro del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione del sig. Roland DOMEIKA per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 2006.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 15 maggio 2006.
Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK
(1) GU L 253 del 21.9.2002, pag. 9.
20.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/33 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2006
relativa alla nomina di un membro tedesco del Comitato economico e sociale europeo
(2006/359/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 259,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,
vista la decisione 2002/758/CE, Euratom del Consiglio del 17 settembre 2002, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 2002 al 20 settembre 2006 (1),
vista la candidatura presentata dal governo tedesco,
sentito il parere della Commissione,
considerando che un seggio di membro tedesco del Comitato summenzionato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Bernhard WELSCHKE,
DECIDE:
Articolo 1
Il sig. Ludolf von WARTENBERG è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione del sig. Bernhard WELSCHKE per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 2006.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 15 maggio 2006.
Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK
(1) GU L 253 del 21.9.2002, pag. 9.
Commissione
20.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/34 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2006
che modifica l'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto concerne le voci relative al Brasile, al Montenegro e alla Serbia
[notificata con il numero C(2006) 579]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/360/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare la frase introduttiva dell'articolo 8, l'articolo 8, punto 1, primo comma, e l'articolo 8, punto 4),
considerando quanto segue:
(1) |
La parte 1 degli allegati I e II della decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1979, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (2), stabilisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare alcuni animali vivi e le loro carni fresche. |
(2) |
La decisione 2005/432/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE (3), stabilisce un elenco di paesi terzi e parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di prodotti a base di carne. Essa definisce inoltre i modelli di certificati sanitari e di polizia sanitaria e le norme relative ai trattamenti prescritti per tali prodotti. |
(3) |
A seguito della comparsa di focolai di afta epizootica in Brasile, la decisione 79/542/CEE è stata modificata dalla decisione 2005/753/CE (4) della Commissione in modo da modificare la parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE e di conseguenza sono state sospese le importazioni di carni bovine disossate provenienti dagli stati del Mato Grosso do Sul, del Paraná e di São Paulo. |
(4) |
Per garantire la chiarezza, la coerenza e la trasparenza della regionalizzazione prevista dalla decisione 79/542/CEE sulle carni fresche e dalla decisione 2005/432/CE sui prodotti a basi di carni, occorre modificare alcune delimitazioni del territorio e alcune limitazioni temporali previste per il Brasile. |
(5) |
Inoltre la Serbia e il Montenegro sono repubbliche con un proprio territorio doganale che insieme costituiscono un'unione di stati. Dovrebbero pertanto figurare come voci separate negli elenchi di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di prodotti a base di carne. |
(6) |
Occorre pertanto modificare la decisione 79/542/CEE. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE è sostituita dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/753/CE della Commissione (GU L 282 del 26.10.2005, pag. 22).
(3) GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3.
(4) GU L 282 del 26.10.2005, pag. 22.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
(CARNI FRESCHE)
Parte 1
ELENCO DI PAESI TERZI E DI PARTI DI PAESI TERZI (1)
Paese |
Codice del territorio |
Delimitazione del territorio |
Certificato veterinario |
Condizioni specifiche |
|||||||
Modelli |
GS |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
AL — Albania |
AL-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
||||||
AR — Argentina |
AR-0 |
Tutto il paese |
EQU |
|
|
||||||
AR-1 |
Le province di Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe e Tucumán |
BOV |
A |
1 e 2 |
|||||||
AR-2 |
La Pampa e Santiago del Estero |
BOV |
A |
1 e 2 |
|||||||
AR-3 |
Cordoba |
BOV |
A |
1 e 2 |
|||||||
AR-4 |
Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego |
BOV, OVI, RUW, RUF |
|
1 |
|||||||
AR-5 |
Formosa (solo il territorio di Ramón Lista) e Salta (solo il dipartimento di Rivadavia) |
BOV |
A |
1 e 2 |
|||||||
AR-6 |
Salta (solo i dipartimenti di General José de San Martin, Orán, Iruya e Santa Victoria) |
BOV |
A |
1 e 2 |
|||||||
AR-7 |
Le province di Chaco, Formosa (eccetto il territorio di Ramón Lista), Salta (eccetto i dipartimenti di General José de San Martín, Rivadavia, Orán, Iruya e Santa Victoria), Jujuy |
BOV |
A |
1 e 2 |
|||||||
AR-8 |
Le province di Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, eccettuata la zona tampone di 25 km lungo il confine con la Bolivia e il Paraguay — zona che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa |
BOV |
A |
1 e 2 |
|||||||
AR-9 |
La zona tampone di 25 km lungo il confine con la Bolivia e il Paraguay — zona che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa |
— |
|
|
|||||||
AU — Australia |
AU-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW |
|
|
||||||
BA — Bosnia-Erzegovina |
BA-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
||||||
BG — Bulgaria a |
BG-0 |
Tutto il paese |
EQU |
|
|
||||||
BG-1 |
Le province di Varna, Dobrič, Silistra, Šumen, Trgovište, Razgrad, Ruse, V.Tărnovo, Gabrovo, Pleven, Loveč, Plovdiv, Smoljan, Pasardžik, distretto di Sofia, centro urbano di Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana e Vidin |
BOV, OVI RUW, RUF |
|||||||||
BG-2 |
Le province di Burgas, Jambol, Sliven, Stara Zagora, Haskovo, Kardžalj e il corridoio della larghezza di 20 km lungo il confine con la Turchia |
— |
|||||||||
BH — Bahrein |
BH-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
||||||
BR — Brasile |
BR-0 |
Tutto il paese |
EQU |
|
|
||||||
BR-1 |
Parte dello stato di Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas e Bambuí); stato di Espíritu Santo; stato di Santa Catarina; stato di Goiás; parte dello stato del Mato Grosso comprendente la circoscrizione regionale di Cuiabá (esclusi i comuni di Santo António do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Barão de Melgaço), la circoscrizione regionale di Cáceres (escluso il comune di Cáceres), la circoscrizione regionale di Lucas do Rio Verde, la circoscrizione regionale di Rondonópolis (escluso il comune di Itiquiora), la circoscrizione regionale di Barra do Garça e la circoscrizione regionale di Barra do Burgres |
BOV |
A |
1 e 2 |
|||||||
BR-2 |
Stato del Rio Grande do Sul |
BOV |
A |
1 e 2 |
|||||||
BR-3 |
Parte dello stato del Mato Grosso do Sul, compreso il comune di Sete Quedas |
BOV |
A |
1 e 2 |
|||||||
BR-4 |
Parte dello stato del Mato Grosso do Sul, (esclusi i comuni di: Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso e Corumbá); stato del Paraná; stato di São Paulo |
BOV |
A |
1 e 2 |
|||||||
BR-5 |
Stato del Paraná, stato del Mato Grosso do Sul; stato di São Paulo |
— |
— |
1 |
|||||||
BW — Botswana |
BW-0 |
Tutto il paese |
EQU, EQW |
|
|
||||||
BW-1 |
Le zone veterinarie di sorveglianza 5, 6, 7, 8, 9 e 18 |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
1 e 2 |
|||||||
BW-2 |
Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 12, 13 e 14 |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
1 e 2 |
|||||||
BY — Bielorussia |
BY-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
||||||
BZ — Belize |
BZ-0 |
Tutto il paese |
BOV, EQU |
|
|
||||||
CA — Canada |
CA-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW |
G |
|
||||||
CH — Svizzera |
CH-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW |
|
|
||||||
CL — Cile |
CL-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF |
|
|
||||||
CN — Cina (Repubblica popolare) |
CN-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
||||||
CO — Colombia |
CO-0 |
Tutto il paese |
EQU |
|
|
||||||
CO-1 |
La zona delimitata dai seguenti confini: dal punto in cui il fiume Murri si getta nel fiume Atrato, scendendo lungo il fiume Atrato fino alla sua foce nell'Oceano Atlantico, quindi da questo punto fino alla frontiera con il Panama lungo la costa atlantica fino a Cabo Tiburón; da questo punto fino all'Oceano Pacifico seguendo il confine tra Colombia e Panama; da questo punto lungo la costa del Pacifico fino alle foci del fiume Valle e da qui proseguendo in linea retta fino al punto di confluenza tra il fiume Murri e il fiume Atrato |
BOV |
A |
2 |
|||||||
CO-3 |
La zona delimitata dai seguenti confini: dalla foce del fiume Sinu nell'Oceano Atlantico, risalendo lungo questo fiume fino alla sorgente ad Alto Paramillo, quindi da questo punto in direzione di Puerto Rey sull'Oceano Atlantico, lungo il confine tra i dipartimenti di Antioquia e Córdoba, quindi da quest'ultimo punto in direzione della foce del fiume Sinu, lungo la costa atlantica |
BOV |
A |
2 |
|||||||
CR — Costa Rica |
CR-0 |
Tutto il paese |
BOV, EQU |
|
|
||||||
CU — Cuba |
CU-0 |
Tutto il paese |
BOV, EQU |
|
|
||||||
DZ — Algeria |
DZ-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
||||||
ET — Etiopia |
ET-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
||||||
FK — Isole Falkland |
FK-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, EQU |
|
|
||||||
GL — Groenlandia |
GL-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, EQU, RUF, RUW |
|
|
||||||
GT — Guatemala |
GT-0 |
Tutto il paese |
BOV, EQU |
|
|
||||||
HK — Hong Kong |
HK-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
||||||
HN — Honduras |
HN-0 |
Tutto il paese |
BOV, EQU |
|
|
||||||
HR — Croazia |
HR-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, EQU, RUF, RUW |
|
|
||||||
IL — Israele |
IL-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
||||||
IN — India |
IN-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
||||||
IS — Islanda |
IS-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, EQU, RUF, RUW |
|
|
||||||
KE — Kenya |
KE-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
||||||
MA — Morocco |
MA-0 |
Tutto il paese |
EQU |
|
|
||||||
MG — Madagascar |
MG-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
||||||
MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (3) |
MK-0 |
Tutto il paese |
OVI, EQU |
|
|
||||||
MU — Maurizio |
MU-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
||||||
MX — Messico |
MX-0 |
Tutto il paese |
BOV, EQU |
|
|
||||||
NA — Namibia |
NA-0 |
Tutto il paese |
EQU, EQW |
|
|
||||||
NA-1 |
Zone situate a sud della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam ad est |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
2 |
|||||||
NC — Nuova Caledonia |
NC-0 |
Tutto il paese |
BOV, RUF, RUW |
|
|
||||||
NI — Nicaragua |
NI-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
||||||
NZ — Nuova Zelanda |
NZ-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW |
|
|
||||||
PA — Panama |
PA-0 |
Tutto il paese |
BOV, EQU |
|
|
||||||
PY — Paraguay |
PY-0 |
Tutto il paese |
EQU |
|
|
||||||
PY-1 |
Chaco centrale e regione di San Pedro |
BOV |
A |
1 e 2 |
|||||||
RO — Romania a |
RO-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, EQU, RUW, RUF |
|
|
||||||
RU — Russia |
RU-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
||||||
RU-1 |
Regione di Murmansk, area autonoma di Jamalo-Nenets |
RUF |
|
||||||||
SV — El Salvador |
SV-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
||||||
SZ — Swaziland |
SZ-0 |
Tutto il paese |
EQU, EQW |
|
|
||||||
SZ-1 |
Zona situata ad ovest della “linea rossa” che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sudafrica ad ovest di Nkalashane |
BOV, RUF, RUW |
F |
2 |
|||||||
SZ-2 |
Le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l'afta epizootica pubblicate, come atto legislativo, con il decreto n. 51 del 2001 |
BOV, RUF, RUW |
F |
1 e 2 |
|||||||
TH — Thailandia |
TH-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
||||||
TN — Tunisia |
TN-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
||||||
TR — Turchia |
TR-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
||||||
TR-1 |
Le province di Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale |
EQU |
|
|
|||||||
UA — Ucraina |
UA-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
||||||
US — Stati Uniti |
US-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW |
G |
|
||||||
XM — Montenegro |
XM-0 |
Tutto il territorio doganale (4) |
BOV, OVI, EQU |
|
|
||||||
XS — Serbia (2) |
XS-0 |
Tutto il territorio doganale (4) |
BOV, OVI, EQU |
|
|
||||||
UY — Uruguay |
UY-0 |
Tutto il paese |
EQU |
|
|
||||||
BOV |
A |
1 e 2 |
|||||||||
OVI |
A |
1 e 2 |
|||||||||
ZA — Sudafrica |
ZA-0 |
Tutto il paese |
EQU, EQW |
|
|
||||||
ZA-1 |
Tutto il paese, tranne:
|
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
2 |
|||||||
ZW — Zimbabwe |
ZW-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
||||||
|
Condizioni specifiche di cui alla colonna 6
“1”: Limitazioni geografiche e temporali:
“2”: Limitazioni di categoria:
Non sono autorizzate le frattaglie (tranne il diaframma e i muscoli masseteri, per le specie bovine).»
(1) Fatte salve prescrizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da accordi tra la Comunità e i paesi terzi.
(2) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
(3) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati in materia attualmente in corso alle Nazioni Unite.
(4) Serbia e Montenegro sono repubbliche con un proprio territorio doganale che insieme costituiscono un'unione di Stati; per questo motivo devono essere elencati separatamente.
— |
= |
Non è previsto alcun certificato e l'importazione di carni fresche è vietata (tranne che per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese). |
a |
= |
Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro dell'Unione europea. |
20.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/43 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 2006
che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia e della Thailandia
(2006/361/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (1) (qui di seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
(1) |
Il 30 giugno 2005 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), l'avvio di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica contenenti almeno il 20 % di polietilene, di spessore non superiore a 100 micrometri, originari della Malaysia e della Thailandia, dichiarati di norma ai codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90. |
(2) |
Lo stesso giorno, la Commissione ha annunciato l’avvio di un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica contenenti almeno il 20 % di polietilene, di spessore non superiore a 100 micrometri, originari della Repubblica popolare cinese, della Malaysia e della Thailandia. |
(3) |
Il procedimento antisovvenzioni è stato avviato, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di base, in seguito a una denuncia presentata il 18 maggio 2005 da trenta produttori europei di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica (in appresso «i denuncianti») che rappresentano oltre il 25 % della produzione comunitaria di tali sacchi e sacchetti. La denuncia conteneva prove prima facie dell'esistenza di sovvenzioni relative al prodotto in esame e di un conseguente pregiudizio grave, che sono state ritenute sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento. |
(4) |
La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento le autorità della Malaysia e della Thailandia, i produttori esportatori della Malaysia e della Thailandia, gli importatori/operatori commerciali e le loro associazioni, gli utilizzatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati e i denuncianti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
B. RITIRO DELLA DENUNCIA
(5) |
Con lettera del 10 febbraio 2006 indirizzata ai servizi della Commissione, i denuncianti hanno formalmente ritirato la denuncia. |
(6) |
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità. |
(7) |
La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall'inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura era contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito ed hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non sono state sollevate obiezioni. |
(8) |
La Commissione conclude pertanto che il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia e della Thailandia debba essere chiuso senza istituire misure antidumping. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
Il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica contenenti almeno il 20 % di polietilene, di spessore non superiore a 100 micrometri, originari della Malaysia e della Thailandia, è chiuso.
Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2006.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU C 159 del 30.6.2005, pag. 15.
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
20.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/45 |
POSIZIONE COMUNE 2006/362/PESC DEL CONSIGLIO
del 18 maggio 2006
che modifica la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia e recante abrogazione della posizione comune 2004/661/PESC (1) che impone misure restrittive in materia di spostamenti nei confronti del presidente Lukashenko, di membri della dirigenza e di determinati funzionari bielorussi. |
(2) |
In seguito alle sue conclusioni del 10 aprile 2006 il Consiglio ritiene opportuno congelare anche i fondi e le risorse economiche delle persone summenzionate che hanno svolto un ruolo nelle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale e nella repressione della società civile e dell'opposizione democratica durante le elezioni presidenziali del 19 marzo 2006. |
(3) |
Tali misure restrittive dovrebbero essere rivedute alla luce della tempestiva liberazione e riabilitazione di tutti i prigionieri politici, nonché alla luce delle riforme del codice elettorale operate per allinearlo agli impegni assunti nel quadro dell'OSCE e alle altre norme internazionali in materia di elezioni democratiche raccomandate dall'OSCE/ODIHR, dello svolgimento di future elezioni e delle azioni concrete intraprese dalle autorità per garantire il rispetto dei valori democratici, dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ivi compresa la libertà di espressione e dei mezzi di comunicazione, nonché la libertà di riunione e di associazione politica. |
(4) |
È pertanto opportuno apportare alcune modifiche tecniche agli allegati della posizione comune 2006/276/PESC. |
(5) |
Al fine di attuare tali misure è necessaria un'azione comunitaria, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
Nella posizione comune 2006/276/PESC sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 1 bis
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone responsabili delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale verificatesi durante le elezioni presidenziali in Bielorussia del 19 marzo 2006 e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, nonché appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi loro associati che figurano nell'elenco di cui all'allegato IV.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone elencate nell'allegato IV.
Articolo 1 ter
1. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:
a) |
necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici delle persone di cui all'allegato IV; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; oppure |
d) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica. |
L'autorità compente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.
2. L'articolo 1 bis, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati:
a) |
di interessi o altre forme di profitti dovuti su detti conti, o |
b) |
di pagamenti dovuti in virtù di contratti, di accordi o di obblighi conclusi o assunti prima della data in cui tali conti sono stati soggetti alle disposizioni della presente posizione comune e |
purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti all'articolo 1 bis, paragrafo 1.».
Articolo 2
L'articolo 2 della posizione comune 2006/276/PESC è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche agli elenchi riportati negli allegati I, II, III e IV, ove necessario in funzione dell'evoluzione politica in Bielorussia.».
Articolo 3
Gli allegati della posizione comune 2006/276/PESC sono sostituiti dal testo dell'allegato alla presente posizione comune.
Articolo 4
La presente posizione comune ha effetto dalla data di adozione.
Articolo 5
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
Franz MORAK
(1) GU L 101 dell'11.4.2006, pag. 5.
ALLEGATO
ALLEGATO I
Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a)
1. |
SIVAKOV, YURI (YURIJ) Leonidovich, ex Ministro del turismo e dello sport della Bielorussia, nato il 5 agosto 1946 nella regione di Sakhalin, ex Repubblica socialista federativa sovietica russa. |
2. |
SHEYMAN (SHEIMAN), VICTOR Vladimirovich, Segretario di Stato del Consiglio di sicurezza della Bielorussia, nato il 26 maggio 1958 nella regione di Grodno. |
3. |
PAVLICHENKO (PAVLIUCHENKO), DMITRI (Dmitry) Valeriyevich, capo delle forze speciali del Ministero dell'Interno della Bielorussa, nato a Vitebsk nel 1966. |
4. |
NAUMOV, VLADIMIR Vladimïrovich, Ministro dell'interno, nato nel 1956. |
ALLEGATO II
Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b)
1. |
Lydia Mihajovua YERMOSHINA, presidentessa della commissione elettorale centrale della Bielorussia, nata il 29 gennaio 1953 a Slutsk (Regione di Minsk). |
2. |
Yuri Nikolaevich PODOBED, tenente colonnello della milizia, Unità delle forze speciali (OMON), Ministro degli Affari interni, nato il 5 marzo 1962 a Slutsk (Regione di Minsk). |
ALLEGATO III
Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c)
Cognome (traslitterazione inglese) |
Cognome (grafia bielorussa) |
Cognome (traslitterazione russa) |
Data di nascita |
Luogo di nascita |
Carica |
Lukashenko Aleksandr Grigorievich (Lukashenka Alaksandr Ryhoravich) |
Лукашенка Аляксандр Рьıгоравiч |
ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич |
30.8.1954 |
Kopys, regione di Vitebsk |
Presidente |
Nevyglas Gennady Nikolaevich (Nievyhlas Hienadz Mikalaevich) |
Невьıглас Генадзь Мiкалаевiч |
НЕВЬIГЛАС Геннадий Николаевич |
11.2.1954 |
Parahonsk, distretto di Pinsk |
Capo dell'amministrazione presidenziale |
Petkevich Natalya Vladimirovna (Piatkevich Natallia Uladzimirauna) |
Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна |
ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна |
24.10.1972 |
Minsk |
Vice capo dell'amministrazione presidenziale |
Rubinov Anatoly Nikolaevich (Rubinau Anatol Mikalaevich) |
Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч |
РУБИНОВ Анатолий Николаевич |
15.4.1939 |
Mogilev |
Vice capo responsabile dei mezzi di comunicazione e dell'ideologia, amministrazione presidenziale |
Proleskovsky Oleg Vitoldovich (Pralaskouski Aleh Vitoldavich) |
Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч |
ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович |
1.10.1963 |
Zagorsk (Russia, ora Sergijev Posad) |
Assistente e capo del principale servizio ideologico, amministrazione presidenziale |
Radkov Aleksandr Mikhailovich (Radzkou Alaksandr Mikhailavich) |
Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч |
РАДЬКОВ Александр Михайлович |
1.7.1951 |
Votnya, Вотня Бьıховского района Могилевской области |
Ministro dell'istruzione |
Rusakevich Vladimir Vasilyevich (Rusakevich Uladzimir Vasilievich) |
Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч |
РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич |
13.9.1947 |
Vygonoshchi, Вьıгонощи, Брестская область |
Ministro dell'informazione |
Golovanov Viktor Grigoryevich (Halavanau Viktar Ryhoravich) |
Галаванаў Вiктар Рьıгоравiч |
ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич |
1952 |
Borisov |
Ministro della giustizia |
Zimovsky Alexander Leonidovich (Zimouski Alaksandr Lieanidavich) |
Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч |
ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович |
10.1.1961 |
Germania |
Membro della Camera alta del Parlamento e capo dell'ente radiotelevisivo statale nazionale |
Konoplyev Vladimir Nikolaevich (Kanapliou Uladzimir Mikalaevich) |
Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч |
КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич |
3.1.1954 |
Akulintsy, д. Акулинцьı Могилевского района |
Presidente della Camera bassa del Parlamento |
Cherginets Nikolai Ivanovich (Charhiniets Mikalai Ivanavich) |
Чаргiнец Мiкалай Iванавiч |
ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович |
17.10.1937 |
Minsk |
Presidente del Comitato per gli affari esteri della Camera alta |
Kostyan Sergei Ivanovich (Kastsian Siarhiei Ivanavich) |
Касцян Сяргей Iванавiч |
КОСТЯН Сергей Иванович |
15.1.1941 |
Usokhi, regione di Mogilev Усохи Кличевского района Могилевской области |
Presidente del Comitato per gli affari esteri della Camera bassa |
Orda Mikhail Sergeevich (Orda Mikhail Siarhieevich) |
Орда Мiхаiл Сяргеевiч |
ОРДА Михаил Сергеевич |
28.9.1966 |
Dyatlovo, regione di Grodno, Дятлово Гродненской области |
Membro della camera alta, capo del BRSM |
Lozovik Nikolai Ivanovich (Lazavik Mikalai Ivanavich) |
Лазавiк Мiкалай Iванавiч |
ЛОЗОВИК Николай Иванович |
18.1.1951 |
Nevinyany, regione di Minsk, Невиняньı Вилейского р-на Минской обл |
Vicepresidente della Commissione elettorale centrale (CEC) |
Miklashevich Petr Petrovich (Miklashevich Piotr Piatrovich) |
Мiклашзвiч Пётр Пятровiч |
МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович |
1954 |
Kosuta, regione di Minsk, Косута Минской области |
Procuratore generale |
Slizhevsky Oleg Leonidovich (Slizheuski Aleh Leanidavich) |
Слiжзўскi Алег Леанiдавiч |
СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович |
|
|
Capo della sezione per le organizzazioni sociali, i partiti e le ONG del Ministero della giustizia |
Khariton Aleksandr (Kharyton Alaksandr) |
Харьıтон Аляксандр |
ХАРИТОН Александр |
|
|
Consulente della sezione per le organizzazioni sociali, i partiti e le ONG del Ministero della giustizia |
Smirnov Evgeny Aleksandrovich (Smirnou Yauhien Alaksandravich) |
Смiрноў Яўген Аляксандравiч |
CМИРНОВ Евгений Александрович |
15.3.1949 |
Regione di Ryazan, Russia |
Primo vice presidente della Corte economica |
Reutskaya Nadezhda Zalovna (Ravutskaya Nadzieja Zalauna) |
Равуцкая Надзея Залаўна |
РЕУТСКАЯ Надежда Заловна |
|
|
Giudice del distretto Moscovskij di Minsk |
Trubnikov Nikolai Alekseevich (Trubnikau Mikalai Alakseevich) |
Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч |
ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич |
|
|
Giudice del distretto di Partizanskiy di Minsk |
Kupriyanov Nikolai Mikhailovich (Kupryianau Mikalai Mikhailavich) |
Купрьıянаў Мiкалай Мiхайлавiч |
КУПРИЯНОВ иколай Михайлович |
|
|
Vice procuratore generale |
Sukhorenko Stepan Nikolaevich (Sukharenka Stsiapan Mikalaevich) |
Сухарзнка Сцяпан Мiкалаевiч |
СУХОРЕНКО Степан Николаевич |
27.1.1957 |
Zdudichi, regione di Mogilev, Здудичи Светлогорского района Гомельской области |
Presidente del KGB |
Dementei Vasily Ivanovich (Dzemiantsiei Vasil Ivanavich) |
Дземянцей Васiль Iванавiч |
ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович |
|
|
Primo vice presidente del KGB |
Kozik Leonid Petrovich (Kozik Leanid Piatrovich) |
Козiк Леанiд Пятровiч |
КОЗИК Леонид Петрович |
13.7.1948 |
Borisov |
Capo della federazione dei sindacati |
Koleda Alexandr Mikhailovich (Kalada Alaksandr Mikhailavich) |
Каляда Аляксандр Мiхайлавiч |
КОЛЕДА Александр Михайлович |
|
|
Presidente della Commissione elettorale della regione di Brest |
Mikhasev Vladimir Ilyich (Mikhasiou Uladzimir Iliich) |
Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч |
МИХАСЕВ Владимир Ильич |
|
|
Presidente della CEC della regione di Gomel |
Luchina Leonid Aleksandrovich |
Лучьıна Леанiд Аляксандравiч |
ЛУЧИНА Леонид Александрович |
18.11.1947 |
regione di Minsk |
Presidente della CEC della regione di Grodno |
Karpenko Igor Vasilievich (Karpenka Ihar Vasilievich) |
Карпенка Iгар Васiльевiч |
КАРПЕНКО Игорь Васильевич |
28.4.1964 |
Novokuznetsk, Russia Новокузнецк Кемеровской области, Россия |
Presidente della CEC della regione di Minsk |
Kurlovich Vladimir Anatolievich (Kurlovich Uladzimir Anatolievich) |
Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч |
КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич |
|
|
Presidente della CEC della regione di Minsk |
Metelitsa Nikolai Timofeevich (Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich) |
Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч |
МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич |
|
|
Presidente della CEC della regione di Mogilev |
Pishchulenok Mikhail Vasilievich (Pishchulenak Mikhail Vasilievich) |
Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч |
ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич |
|
|
Presidente della CEC della regione di Vitebsk |
ALLEGATO IV
Elenco delle persone di cui all'articolo 1, lettera a)
Cognome (traslitterazione inglese) |
Cognome (grafia bielorussa) |
Cognome (traslitterazione russa) |
Data di nascita |
Luogo di nascita |
Carica |
Lukashenko Aleksandr Grigorievich (Lukashenka Alaksandr Ryhoravich) |
Лукашенка Аляксандр Рьıгоравiч |
ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич |
30.8.1954 |
Kopys, regione di Vitebsk |
Presidente |
Nevyglas Gennady Nikolaevich (Nievyhlas Hienadz Mikalaevich) |
Невьıглас Генадзь Мiкалаевiч |
НЕВЬIГЛАС Геннадий Николаевич |
11.2.1954 |
Parahonsk, distretto di Pinsk |
Capo dell'amministrazione presidenziale |
Petkevich Natalya Vladimirovna (Piatkevich Natallia Uladzimirauna) |
Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна |
ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна |
24.10.1972 |
Minsk |
Vice capo dell'amministrazione presidenziale |
Rubinov Anatoly Nikolaevich (Rubinau Anatol Mikalaevich) |
Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч |
РУБИНОВ Анатолий Николаевич |
15.4.1939 |
Mogilev |
Vice capo responsabile dei mezzi di comunicazione e dell'ideologia, amministrazione presidenziale |
Proleskovsky Oleg Vitoldovich (Pralaskouski Aleh Vitoldavich) |
Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч |
ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович |
1.10.1963 |
Zagorsk (Russia, ora Sergijev Posad) |
Assistente e capo del principale servizio ideologico, amministrazione presidenziale |
Radkov Aleksandr Mikhailovich (Radzkou Alaksandr Mikhailavich) |
Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч |
РАДЬКОВ Александр Михайлович |
1.7.1951 |
Votnya, Вотня Бьıховского района Могилевской области |
Ministro dell'istruzione |
Rusakevich Vladimir Vasilyevich (Rusakevich Uladzimir Vasilievich) |
Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч |
РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич |
13.9.1947 |
Vygonoshchi, Вьıгонощи, Брестская область |
Ministro dell'informazione |
Golovanov Viktor Grigoryevich (Halavanau Viktar Ryhoravich) |
Галаванаў Вiктар Рьıгоравiч |
ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич |
1952 |
Borisov |
Ministro della giustizia |
Zimovsky Alexander Leonidovich (Zimouski Alaksandr Lieanidavich) |
Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч |
ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович |
10.1.1961 |
Germania |
Membro della Camera alta del Parlamento e capo dell'ente radiotelevisivo statale nazionale |
Konoplyev Vladimir Nikolaevich (Kanapliou Uladzimir Mikalaevich) |
Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч |
КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич |
3.1.1954 |
Akulintsy, д. Акулинцьı Могилевского района |
Presidente della Camera bassa del Parlamento |
Cherginets Nikolai Ivanovich (Charhiniets Mikalai Ivanavich) |
Чаргiнец Мiкалай Iванавiч |
ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович |
17.10.1937 |
Minsk |
Presidente del Comitato per gli affari esteri della Camera alta |
Kostyan Sergei Ivanovich (Kastsian Siarhiei Ivanavich) |
Касцян Сяргей Iванавiч |
КОСТЯН Сергей Иванович |
15.1.1941 |
Usokhi, regione di Mogilev Усохи Кличевского района Могилевской области |
Presidente del Comitato per gli affari esteri della Camera bassa |
Orda Mikhail Sergeevich (Orda Mikhail Siarhieevich) |
Орда Мiхаiл Сяргеевiч |
ОРДА Михаил Сергеевич |
28.9.1966 |
Dyatlovo, regione di Grodno, Дятлово Гродненской области |
Membro della camera alta, capo del BRSM |
Lozovik Nikolai Ivanovich (Lazavik Mikalai Ivanavich) |
Лазавiк Мiкалай Iванавiч |
ЛОЗОВИК Николай Иванович |
18.1.1951 |
Nevinyany, regione di Minsk, Невиняньı Вилейского р-на Минской обл |
Vicepresidente della Commissione elettorale centrale (CEC) |
Miklashevich Petr Petrovich (Miklashevich Piotr Piatrovich) |
Мiклашзвiч Пётр Пятровiч |
МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович |
1954 |
Kosuta, regione di Minsk, Косута Минской области |
Procuratore generale |
Slizhevsky Oleg Leonidovich (Slizheuski Aleh Leanidavich) |
Слiжзўскi Алег Леанiдавiч |
СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович |
|
|
Capo della sezione per le organizzazioni sociali, i partiti e le ONG del Ministero della giustizia |
Khariton Aleksandr (Kharyton Alaksandr) |
Харьıтон Аляксандр |
ХАРИТОН Александр |
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Consulente della sezione per le organizzazioni sociali, i partiti e le ONG del Ministero della giustizia |
Smirnov Evgeny Aleksandrovich (Smirnou Yauhien Alaksandravich) |
Смiрноў Яўген Аляксандравiч |
CМИРНОВ Евгений Александрович |
15.3.1949 |
Regione di Ryazan, Russia |
Primo vice presidente della Corte economica |
Reutskaya Nadezhda Zalovna (Ravutskaya Nadzieja Zalauna) |
Равуцкая Надзея Залаўна |
РЕУТСКАЯ Надежда Заловна |
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Giudice del distretto Moscovskij di Minsk |
Trubnikov Nikolai Alekseevich (Trubnikau Mikalai Alakseevich) |
Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч |
ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич |
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Giudice del distretto di Partizanskiy di Minsk |
Kupriyanov Nikolai Mikhailovich (Kupryianau Mikalai Mikhailavich) |
Купрьıянаў Мiкалай Мiхайлавiч |
КУПРИЯНОВ Николай Михайлович |
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Vice procuratore generale |
Sukhorenko Stepan Nikolaevich (Sukharenka Stsiapan Mikalaevich) |
Сухарзнка Сцяпан Мiкалаевiч |
СУХОРЕНКО Степан Николаевич |
27.1.1957 |
Zdudichi, regione di Mogilev, Здудичи Светлогорского района Гомельской области |
Presidente del KGB |
Dementei Vasily Ivanovich (Dzemiantsiei Vasil Ivanavich) |
Дземянцей Васiль Iванавiч |
ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович |
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Primo vice presidente del KGB |
Kozik Leonid Petrovich (Kozik Leanid Piatrovich) |
Козiк Леанiд Пятровiч |
КОЗИК Леонид Петрович |
13.7.1948 |
Borisov |
Capo della federazione dei sindacati |
Koleda Alexandr Mikhailovich (Kalada Alaksandr Mikhailavich) |
Каляда Аляксандр Мiхайлавiч |
КОЛЕДА Александр Михайлович |
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Presidente della Commissione elettorale della regione di Brest |
Mikhasev Vladimir Ilyich (Mikhasiou Uladzimir Iliich) |
Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч |
МИХАСЕВ Владимир Ильич |
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Presidente della CEC della regione di Gomel |
Luchina Leonid Aleksandrovich |
Лучьıна Леанiд Аляксандравiч |
ЛУЧИНА Леонид Александрович |
18.11.1947 |
regione di Minsk |
Presidente della CEC della regione di Grodno |
Karpenko Igor Vasilievich (Karpenka Ihar Vasilievich) |
Карпенка Iгар Васiльевiч |
КАРПЕНКО Игорь Васильевич |
28.4.1964 |
Novokuznetsk, Russia Новокузнецк Кемеровской области, Россия |
Presidente della CEC della città di Minsk |
Kurlovich Vladimir Anatolievich (Kurlovich Uladzimir Anatolievich) |
Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч |
КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич |
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Presidente della CEC della regione di Minsk |
Metelitsa Nikolai Timofeevich (Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich) |
Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч |
МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич |
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Presidente della CEC della regione di Mogilev |
Pishchulenok Mikhail Vasilievich (Pishchulenak Mikhail Vasilievich) |
Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч |
ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич |
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Presidente della CEC della regione di Vitebsk |
Sheyman (Sheiman), Victor Vladimirovich |
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26.5.1958 |
Regione di Grodno |
Segretario di Stato del Consiglio di sicurezza |
Pavlichenko (Pavliuchenko), Dmitri (Dmitry) Valeriyevich |
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1966 |
Vitebsk |
Capo delle forze speciali del Ministero dell'interno (SOBR) |
Naumov, Vladimir Vladimïrovich |
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1956 |
|
Ministro dell'interno |
Yermoshina Lydia Mihajlovna |
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29.1.1953 |
Slutsk (Regione di Minsk) |
Presidentessa della Commissione elettorale centrale |
Podobed Yuri Nikolaevich |
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5.3.1962 |
Slutsk (Regione di Minsk) |
Tenente colonnello della milizia, Unità delle fasi speciali (OMON), Ministero degli affari interni |
Rettifiche
20.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/54 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 746/2006 della Commissione, del 17 maggio 2006, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 130 del 18 maggio 2006 )
A pagina 23, articolo 2:
Anziché:
«del mese di maggio 2006»,
leggi:
«del mese di giugno 2006».