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Document 32015R1200
Commission Regulation (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for amidosulfuron, fenhexamid, kresoxim-methyl, thiacloprid and trifloxystrobin in or on certain products (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2015/1200 della Commissione, del 22 luglio 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) No 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amidosulfuron, fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2015/1200 della Commissione, del 22 luglio 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) No 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amidosulfuron, fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 195 del 23.7.2015, p. 1–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/07/2015
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32005R0396 | abrogazione | allegato III pag. A testo | 12/08/2015 | |
Modifies | 32005R0396 | abrogazione | allegato III pag. B testo | 12/08/2015 | |
Modifies | 32005R0396 | complemento | allegato II testo | 12/08/2015 | |
Modifies | 32005R0396 | sostituzione | allegato II testo | 12/08/2015 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32015R1200R(01) | (ES, DA, ET, EL, FR, IT, LV, PL, SL) |
23.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 195/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1200 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2015
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) No 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amidosulfuron, fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per l'amidosulfuron sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina gli LMR sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di detto regolamento. |
(2) |
Per l'amidosulfuron l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Essa ha raccomandato di ridurre l'LMR per i semi di lino. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per l'orzo, l'avena, la segale e il frumento mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(3) |
Riguardo al fenexamide, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (3). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per le mandorle e le more di gelso. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti e ha concluso che, per quanto riguarda l'LMR per i kiwi, mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, l'LMR per tale prodotto dovrebbe essere fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Questo LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne l'LMR per i finocchi non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tale prodotto l'LMR dovrebbe essere fissato allo specifico limite di determinazione. Per quanto riguarda mirtilli, mirtilli giganti americani, uva spina e azzeruoli, dopo aver presentato il parere di cui alla prima frase, l'Autorità ha presentato un ulteriore parere sugli LMR in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). È opportuno tener conto di tale parere. |
(4) |
Riguardo al kresoxim-metile, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (5). Essa ha proposto di modificare la definizione dei residui e ha raccomandato di ridurre gli LMR per le noci di pecàn, il ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), l'uva spina, i peperoni, i semi di girasole, la segale in chicchi e il frumento in chicchi. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti giungendo alla conclusione che riguardo agli LMR per suini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e reni), bovini, (muscolo, tessuto adiposo, fegato e reni), ovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e reni), caprini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e reni) e latte vaccino, ovino e caprino mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per albicocche, pesche e bietole da foglia e da costa non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. |
(5) |
Riguardo al tiacloprid, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (6). Essa ha individuato un rischio per i consumatori per quanto riguarda gli LMR per le more di rovo, i cavoli ricci, la lattuga e la scarola. È pertanto opportuno ridurre tali LMR. L'Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per sedano rapa, rutabaga, rape, aglio, cipolle, scalogni, cavoli rapa, asparagi, orzo in chicchi, avena in chicchi, riso in chicchi, tessuto adiposo di suini, di bovini, di ovini e di caprini, muscolo, tessuto adiposo e fegati di pollame. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per zucchine, cavoli a infiorescenza, scarola, barbarea, rucola, foglie e germogli di brassica, spinaci, bietole da foglia e da costa, fagioli (freschi, con baccello), fagioli (secchi), piselli (secchi), semi di colza, semi di senape, mais in chicchi, tè, infusioni di erbe (essiccate, foglie), infusioni di erbe (essiccate, radici) e spezie (semi) mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda gli LMR per uva da tavola, uva da vino, mais dolce, cicoria dolce, fagioli (freschi, senza baccelli) e semi di girasole l'Autorità ha concluso che non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. |
(6) |
Riguardo alla triflossistrobina, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (7). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per uva da tavola e da vino, papaie, aglio, cipolle, arachidi e barbabietole da zucchero. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per ribes a grappoli (nero, rosso e bianco), uva spina, frutti della passione, peperoni, cetrioli, cetriolini, cavoli a foglia, scarola (indivia a foglie larghe), erbe, fagioli (freschi, con baccello), avena in chicchi, suini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), bovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), ovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), caprini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), pollame (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), latte vaccino, ovino e caprino e uova di volatili mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda gli LMR per more di rovo, lamponi, cicoria Witloof, piselli (freschi, con baccelli), olive da olio e radici di cicoria l'Autorità ha concluso che non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. Per quanto riguarda frutti di piante arbustive, dopo aver presentato il parere di cui alla prima frase, l'Autorità ha presentato un ulteriore parere sugli LMR in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 396/2005 (8). È opportuno tener conto di tale parere. Tenendo conto delle informazioni supplementari sulle buone pratiche agricole fornite dal Belgio e dato che non vi sono rischi per i consumatori, è opportuno fissare l'LMR per le cipolline nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente. Tenendo conto delle informazioni supplementari sulle buone pratiche agricole fornite dall'Austria e dato che non vi sono rischi per i consumatori, è opportuno fissare l'LMR per le bacche di sambuco nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente. |
(7) |
Per quanto riguarda i prodotti in cui l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
(9) |
Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(12) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. Poiché non è possibile escludere rischi per i consumatori con gli attuali LMR, i valori per il tiacloprid di 1 mg/kg per more di rovo, 0,4 mg/kg per cavoli ricci, 1 mg/kg per lattughe e 0,15 mg/kg per scarole dovrebbero essere applicati a tutti i prodotti a partire dalla data di applicazione del presente regolamento. |
(13) |
Prima di rendere applicabili gli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per quanto riguarda le sostanze attive amidosulfuron, fenexamide, kresoxim-metile e triflossistrobina in o su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad essere applicato ai prodotti ottenuti prima dell'11 febbraio 2016.
Per quanto riguarda la sostanza attiva tiacloprid in o su tutti i prodotti tranne more di rovo, cavoli ricci, lattuga e scarola, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad essere applicato ai prodotti ottenuti prima dell'11 febbraio 2016.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 12 febbraio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for amidosulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) dell'amidosulfuron vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. The EFSA Journal 2014; 12(3):3614. [40 pagg.].
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fenexamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) del fenexamide vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. The EFSA Journal 2014; 12(1):3536. [42 pagg.].
(4) Parere motivato sulla modifica dei vigenti LMR del fenexamide in diversi prodotti. The EFSA Journal 2014; 12(7):3785. [18 pagg.].
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for kresoxim-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) del kresoxim-metile vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. The EFSA Journal 2014; 12(1):3549. [70 pagg.].
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thiacloprid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) del tiacloprid vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. The EFSA Journal 2014; 12(3):3617. [111 pagg.].
(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for triflossistrobina according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) della triflossistrobina vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. The EFSA Journal 2014; 12(2):3592. [81 pagg.].
(8) Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for fipronil in poultry fat (parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per la triflossistrobina nei frutti di piante arbustive). The EFSA Journal 2014; 12(7):3751. [17 pagg.].
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
l'allegato II è così modificato:
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2) |
L'allegato III è così modificato:
|
(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
(F)= Liposolubile
Fenexamide (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e ai parametri BPA. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. 0162010 Kiwi (verdi, rossi, gialli) |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 0840040 Barbaforte/rafano/cren |
Kresoxim-metile (R)
(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
|
Kresoxim-metile — codice 1000000 eccetto 1040000: kresoxim metile (BF-490-9, espresso come composto precursore) |
|
Metabolite BF 490-9 = acido 2-[2-(4-idrossi-2-metilfenossimetil)fenil]-2-metossi-iminoacetico |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 0840040 Barbaforte/rafano/cren |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza. 1011010 Muscolo1011020 Tessuto adiposo1011030 Fegato1011040 Rene1012010 Muscolo1012020 Tessuto adiposo1012030 Fegato1012040 Rene1013010 Muscolo1013020 Tessuto adiposo1013030 Fegato1013040 Rene1014010 Muscolo1014020 Tessuto adiposo1014030 Fegato1014040 Rene1020010 Bovini1020020 Pecora1020030 Capra |
Tiacloprid
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza. 0232030 Zucchine0241000
0241010 Broccoli0241020 Cavolfiori0241990 Altri0251030 Scarola/indivia a foglie larghe0251050 Barbarea0251060 Rucola0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)0252010 Spinaci0252030 Bietole da foglia e da costa0260010 Fagioli (con baccello)0300010 Fagioli0300030 Piselli0401060 Semi di colza0401080 Semi di senape |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture con trattamento delle sementi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza. 0500030 Maize/ corn |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza. 0610000 Tè0632000
0632010 Fragola0632020 Rooibos0632030 Mate0632990 Altri0633000
0633010 Valeriana0633020 Ginseng0633990 Altri0810000 Semi0810010 Anice verde0810020 Grano nero/cumino nero0810030 Sedano0810040 Coriandolo0810050 Cumino0810060 Aneto0810070 Finnocchio0810080 Fieno greco0810090 Noce moscata0810990 Altri |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 0840040 Barbaforte/rafano/cren |
Triflossistrobina (A) (F) (R)
(A) |
I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che la norma di riferimento per CGA321113 non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2016 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza. |
(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
Trifloxystrobin- code 1000000 except 1040000: the sum of trifloxystrobin and its metabolite (E, E)-methoxyimino- {2-[1-(3-trifluoromethyl-phenyl)-ethylideneamino-oxymethyl]-phenyl}-acetic acid (CGA 321113)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. 0154040 Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)0162030 Frutti della passione/maracuja0231020 Peperoni0232010 Cetrioli0232020 Cetriolini0243000
0243010 Cavoli cinesi/pe-tsai0243020 Cavoli ricci0243990 Altri0251030 Scarola/indivia a foglie larghe0256000
0256010 Cerfoglio0256020 Erba cipollina0256030 Foglie di sedano0256040 Prezzemolo0256050 Salvia0256060 Rosmarino0256070 Timo0256080 Basilico e fiori commestibili0256090 Foglie di alloro/lauro0256100 Dragoncello0256990 Altri0260010 Fagioli (con baccello)0500050 Avena |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 0840040 Barbaforte/rafano/cren |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza. 1011010 Muscolo1011020 Tessuto adiposo1011030 Fegato1011040 Rene1012010 Muscolo1012020 Tessuto adiposo1012030 Fegato1012040 Rene1013010 Muscolo1013020 Tessuto adiposo1013030 Fegato1013040 Rene1014010 Muscolo1014020 Tessuto adiposo1014030 Fegato1014040 Rene1016010 Muscolo1016020 Tessuto adiposo1016030 Fegato1020010 Bovini1020020 Pecora1020030 Capra1030000 Uova di volatili1030010 Galline1030020 Anatre1030030 Oche1030040 Quaglie1030990 Altri» |
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F)= Liposolubile
Fenexamide (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e ai parametri BPA. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. 0162010 Kiwi (verdi, rossi, gialli) |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 0840040 Barbaforte/rafano/cren |
Kresoxim-metile (R)
(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
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Kresoxim-metile — codice 1000000 eccetto 1040000: kresoxim metile (BF-490-9, espresso come composto precursore) |
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Metabolite BF 490-9 = acido 2-[2-(4-idrossi-2-metilfenossimetil)fenil]-2-metossi-iminoacetico |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 0840040 Barbaforte/rafano/cren |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza. 1011010 Muscolo1011020 Tessuto adiposo1011030 Fegato1011040 Rene1012010 Muscolo1012020 Tessuto adiposo1012030 Fegato1012040 Rene1013010 Muscolo1013020 Tessuto adiposo1013030 Fegato1013040 Rene1014010 Muscolo1014020 Tessuto adiposo1014030 Fegato1014040 Rene1020010 Bovini1020020 Pecora1020030 Capra |
Tiacloprid
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza. 0232030 Zucchine0241000
0241010 Broccoli0241020 Cavolfiori0241990 Altri0251030 Scarola/indivia a foglie larghe0251050 Barbarea0251060 Rucola0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)0252010 Spinaci0252030 Bietole da foglia e da costa0260010 Fagioli (con baccello)0300010 Fagioli0300030 Piselli0401060 Semi di colza0401080 Semi di senape |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture con trattamento delle sementi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza. 0500030 Maize/ corn |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza. 0610000 Tè0632000
0632010 Fragola0632020 Rooibos0632030 Mate0632990 Altri0633000
0633010 Valeriana0633020 Ginseng0633990 Altri0810000 Semi0810010 Anice verde0810020 Grano nero/cumino nero0810030 Sedano0810040 Coriandolo0810050 Cumino0810060 Aneto0810070 Finnocchio0810080 Fieno greco0810090 Noce moscata0810990 Altri |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 0840040 Barbaforte/rafano/cren |
Triflossistrobina (A) (F) (R)
(A) |
I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che la norma di riferimento per CGA321113 non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2016 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza. |
(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
Trifloxystrobin- code 1000000 except 1040000: the sum of trifloxystrobin and its metabolite (E, E)-methoxyimino- {2-[1-(3-trifluoromethyl-phenyl)-ethylideneamino-oxymethyl]-phenyl}-acetic acid (CGA 321113)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. 0154040 Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)0162030 Frutti della passione/maracuja0231020 Peperoni0232010 Cetrioli0232020 Cetriolini0243000
0243010 Cavoli cinesi/pe-tsai0243020 Cavoli ricci0243990 Altri0251030 Scarola/indivia a foglie larghe0256000
0256010 Cerfoglio0256020 Erba cipollina0256030 Foglie di sedano0256040 Prezzemolo0256050 Salvia0256060 Rosmarino0256070 Timo0256080 Basilico e fiori commestibili0256090 Foglie di alloro/lauro0256100 Dragoncello0256990 Altri0260010 Fagioli (con baccello)0500050 Avena |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 0840040 Barbaforte/rafano/cren |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza. 1011010 Muscolo1011020 Tessuto adiposo1011030 Fegato1011040 Rene1012010 Muscolo1012020 Tessuto adiposo1012030 Fegato1012040 Rene1013010 Muscolo1013020 Tessuto adiposo1013030 Fegato1013040 Rene1014010 Muscolo1014020 Tessuto adiposo1014030 Fegato1014040 Rene1016010 Muscolo1016020 Tessuto adiposo1016030 Fegato1020010 Bovini1020020 Pecora1020030 Capra1030000 Uova di volatili1030010 Galline1030020 Anatre1030030 Oche1030040 Quaglie1030990 Altri» |
(3) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
(F)= Liposolubile
Amidosulfuron (A) (R)
(A) |
I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che la norma di riferimento per il dismetil amidosulfuron non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato della norma di riferimento di cui alla prima frase entro il 23 luglio 2016, o, se tale norma di riferimento non sarà disponibile sul mercato etnro tale data, della sua non disponibilità. |
(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
Amidosulfuron — codice 1000000 eccetto 1040000: amidosulfuron (somma di amidosulfuron e dismetil amidosulfuron, expresso come amidosulfuron)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.. 0500010 Orzo0500050 Avena0500070 Segale0500090 Frumento |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 0840040 Barbaforte/rafano/cren» |
(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F)= Liposolubile
Amidosulfuron (A) (R)
(A) |
I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che la norma di riferimento per il dismetil amidosulfuron non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato della norma di riferimento di cui alla prima frase entro il 23 luglio 2016, o, se tale norma di riferimento non sarà disponibile sul mercato etnro tale data, della sua non disponibilità. |
(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
Amidosulfuron — codice 1000000 eccetto 1040000: amidosulfuron (somma di amidosulfuron e dismetil amidosulfuron, expresso come amidosulfuron)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 luglio 2017,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.. 0500010 Orzo0500050 Avena0500070 Segale0500090 Frumento |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. 0840040 Barbaforte/rafano/cren» |