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Document JOL_2006_355_R_0091_01

2006/930/CE: Decisione del Consiglio, del 28 novembre 2006 , relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea

GU L 355 del 15.12.2006, p. 91–94 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

15.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/91


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2006

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea

(2006/930/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 marzo 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell’OMC ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994 nel corso del processo di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

(2)

La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito dall’articolo 133 del trattato e in conformità alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

(3)

La Commissione ha portato a termine i negoziati per la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina. È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona(e) abilitata(e) a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere di cui all’articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. HEINÄLUOMA


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea

Bruxelles,

Egregio signore,

A seguito dell’avvio dei negoziati tra le Comunità europee e la Repubblica di Argentina ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla CE, la CE e la Repubblica di Argentina convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE-25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per la CE-25 le concessioni contenute nell’allegato del presente accordo.

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui la CE riceve dalla Repubblica di Argentina una lettera di approvazione certificata, dopo che le parti lo avranno esaminato secondo le rispettive procedure. La CE si impegna a fare tutto il possibile affinché le disposizioni di applicazione opportune siano messe in atto anteriormente al 1o ottobre 2006 e in ogni caso non oltre il 1o gennaio 2007.

Per la Comunità europea

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ALLEGATO

0304 20 96: un’aliquota ridotta dell’11,4 % deve essere applicata per tre anni o fino a quando l’applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest’ultima ipotesi si realizza prima.

0303 79 96: un’aliquota ridotta del 12,4 % deve essere applicata per tre anni o fino a quando l’applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest’ultima ipotesi si realizza prima.

Aumento di 4 003 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario di «carni di animali della specie bovina, congelate: busti e quarti anteriori; disossate» e frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate; pezzi detti «onglets» e «hampes». Carni destinate alla trasformazione (voci tariffarie 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91),

aumento di 537 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per latte scremato in polvere 0402 10 19);

aumento di 96 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per mele (voce tariffaria ex 0707 00 05);

apertura di un contingente tariffario di 242 074 tonnellate (erga omnes) per il granturco (voci tariffarie 1005 10 90, 1005 90 00), con un dazio contingentale dello 0 %;

apertura di un contingente tariffario di 7 044 tonnellate (erga omnes) per i succhi di frutta (voci tariffarie 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 29 11, 2009 29 19, 2009 39 11, 2009 39 19, 2009 49 11, 2009 49 19, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 80 11, 2009 80 19, 2009 80 32, 2009 80 33, 2009 80 35, 2009 80 36, 2009 80 38, 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 21, 2009 90 29), con un dazio contingentale del 20 %;

apertura di un contingente tariffario di 20 000 hl (erga omnes) per il vino (voci tariffarie 2204 29 65, 2204 29 75), con un dazio contingentale di 8 EUR/hl

apertura di un contingente tariffario di 40 000 hl (erga omnes) per il vino (voci tariffarie 2204 21 79, 2204 21 80), con un dazio contingentale di 10 EUR/hl

apertura di un contingente tariffario di 13 810 hl (erga omnes) per il vermut (voce tariffaria 2205 90 10), con un dazio contingentale di 7 EUR/hl

A tutte le summenzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE-15.

Adeguare la definizione del contingente tariffario di 11 000 tonnellate di «Carni disossate di alta qualità: “Tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone “special boxed beef”; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo “s.c.” (special cuts)”» a «Carni disossate di bovini di alta qualità, fresche o refrigerate», paese fornitore Argentina.

Bruxelles,

Egregio signore,

in riferimento alla Sua lettera, così redatta:

«A seguito dell’avvio dei negoziati tra le Comunità europee e la Repubblica di Argentina ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla CE, la CE e la Repubblica di Argentina convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE-25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per la CE-25 le concessioni contenute nell’allegato del presente accordo.

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui la CE riceve dalla Repubblica di Argentina una lettera di approvazione certificata, dopo che le parti lo avranno esaminato secondo le rispettive procedure. La CE si impegna a fare tutto il possibile affinché le disposizioni di applicazione opportune siano messe in atto anteriormente al 1o ottobre 2006 e in ogni caso non oltre il 1o gennaio 2007.»

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo.

Per conto della Repubblica di Argentina

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