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Document JOC_2002_227_E_0570_01

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [COM(2002) 307 def. — 2002/0135(CNS)]

GU C 227E del 24.9.2002, p. 570–573 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0307

Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari /* COM/2002/0307 def. - CNS 2002/0135 */

Gazzetta ufficiale n. 227 E del 24/09/2002 pag. 0570 - 0573


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Introduzione

Il 29 novembre 2000 la Commissione ha presentato la proprie proposte (COM(2000) 791 definitivo) per i capitoli agricoli POSEI / Regioni ultraperiferiche, che comprende il dispositivo POSEIMA a favore delle Azzorre e di Madera. Le proposte POSEI mirano a tenere maggiormente conto delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche, come stabilisce l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

Il Parlamento europeo ha espresso un parere sulle proposte il 14 giugno 2001 e il Consiglio ha formalmente adottato i suddetti regolamenti il 28 giugno 2001.

2. Il capitolo agricolo POSEI

Le produzioni agricole delle regioni ultraperiferiche beneficiano pienamente dell'applicazione della PAC attraverso le OCM (organizzazioni comuni di mercato), nonché di misure specifiche.

Il capitolo agricolo POSEI risponde agli svantaggi strutturali (orografia e climi particolari, grande lontananza, dimensioni ridotte delle aziende agricole) e alle difficoltà specifiche (assenza di economie di scala, dipendenza, costi di produzione molto elevati) delle regioni ultraperiferiche.

È finanziato dal FEAOG-Garanzia e prevede in particolare due tipi di misure: un regime specifico di approvvigionamento e provvedimenti specifici a favore delle produzioni agricole locali.

3. Il dispositivo POSEIMA in merito al prelievo supplementare

Per permettere il mantenimento delle attività zootecniche tradizionali connesse alla produzione di latte, in sede di dibattito sulla proposta POSEIMA al Consiglio il Portogallo ha presentato una domanda di esonero della produzione lattiera di Madera dall'applicazione del regolamento (CE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1]. Questo regolamento fissa i quantitativi di riferimento applicabili in ciascuno Stato membro.

[1] GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

L'esenzione dall'applicazione del regolamento citato a Madera è giustificata dall'esigenza di conservare e incentivare la produzione locale. Tale esenzione deve essere stabilita limitatamente a 4 000 tonnellate, che corrispondono alle 2 000 tonnellate della produzione attuale e ad una possibilità di sviluppo ragionevole della produzione, stimata attualmente a 2 000 tonnellate al massimo.

Di conseguenza, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (POSEIMA) [2], il regolamento (CEE) n. 3950/92 non si applica a Madera limitatamente alla produzione locale:

[2] GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

"3. Il regime del prelievo supplementare a carico dei produttori di latte di vacca previsto dal regolamento (CEE) n. 3950/92 1 non si applica a Madera, limitatamente ad una produzione locale di 4 000 tonnellate di latte." ... ________

1 Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 603/2001 della Commissione (GU L 89 del 29.3.2001, pag. 18).

4. La presente proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 3950/92

L'istituzione della succitata misura specifica nell'ambito di POSEIMA deve lasciare impregiudicata l'applicazione del regime del prelievo in Portogallo. Nella seguente dichiarazione iscritta al verbale della seduta del Consiglio del 28 giugno 2001, il Consiglio invita la Commissione a proporre una modifica del regolamento (CEE) n°3950/92:

"Per quanto riguarda l'esenzione dal prelievo nel settore del latte a Madera, il Consiglio invita la Commissione a presentare quanto prima una proposta di modificazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari."

L'effetto dell'esenzione deve essere limitato esclusivamente ai produttori di Madera. Ne consegue che è opportuno ridurre il quantitativo di riferimento assegnato al Portogallo del quantitativo corrispondente alla quota di cui attualmente dispongono i produttori di Madera. Occorre quindi modificare in tal senso l'allegato del regolamento in esame.

La presente proposta di modifica non è tale da suscitare turbative nell'applicazione della politica agricola comune.

Quando l'obiettivo della proposta sarà conseguito, la Commissione esaminerà, tenuto conto dell'evoluzione della produzione locale, la legislazione comunitaria pertinente e adotterà, se del caso, i provvedimenti necessari per il mantenimento degli obiettivi della politica agricola comune e la realizzazione del regolamento (CE) n. 1453/2001.

2002/0135 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione [3],

[3] GU C ... del ..., pag. ...

visto il parere del Parlamento europeo [4],

[4] GU C ... del ..., pag. ...

considerando quanto segue:

(1) Nell'intento di permettere il mantenimento delle attività zootecniche tradizionali finalizzate alla produzione lattiera a Madera, il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio , del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (POSEIMA) [5], ha previsto che a tale isola non si applichino, limitatamente alla produzione locale, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio [6].

[5] GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

[6] GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 603/2001 della Commissione (GU L 89 del 29.3.2001, pag. 18).

(2) Il regolamento (CEE) n. 3950/92 fissa i quantitativi di riferimento applicabili in ciascuno Stato membro. L'adozione della misura specifica sopra citata non deve pregiudicare l'applicazione del regime del prelievo in Portogallo. Ne consegue che è opportuno ridurre il quantitativo di riferimento assegnato al Portogallo della quota corrispondente ai quantitativi di cui dispongono i produttori di Madera, che erano stati utilizzati ai fini della fissazione dei quantitativo di riferimento. A tal fine occorre modificare l'allegato del regolamento in esame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles , il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

a) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2002

>SPAZIO PER TABELLA>

c) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2005

>SPAZIO PER TABELLA>

d) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2006

>SPAZIO PER TABELLA>

e) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2007

>SPAZIO PER TABELLA>

f) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2007 al 31 marzo 2008

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

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