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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 109, 7 marzo 2022


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ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 109

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
7 marzo 2022


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2022/C 109/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2022/C 109/02

Cause riunite da C-177/19 P a C-179/19 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 gennaio 2022 — Repubblica federale di Germania / Ville de Paris (Francia), Ville de Bruxelles (Belgio), Ayuntamiento de Madrid (Spagna), Commissione europea (C-177/19 P), Ungheria / Ville de Paris (Francia), Ville de Bruxelles (Belgio), Ayuntamiento de Madrid (Spagna), Commissione europea (C-178/19 P), Commissione europea / Ville de Paris (Francia), Ville de Bruxelles (Belgio), Ayuntamiento de Madrid (Spagna) (C-179/19 P) [Impugnazione – Ricorso di annullamento – Ambiente – Omologazione dei veicoli a motore – Regolamento (UE) 2016/646 – Emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6) – Fissazione, per le emissioni di ossidi di azoto, dei valori massimi (NTE) durante le prove in condizioni reali di guida (RDE) – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Ricevibilità di un ricorso – Ente infrastatale titolare di poteri in materia di tutela dell’ambiente concernenti la limitazione della circolazione di taluni veicoli – Condizione secondo la quale il ricorrente deve essere direttamente interessato]

2

2022/C 109/03

Causa C-282/19: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli — Italia) — YT e a. / Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 4 e 5 – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Insegnanti di religione cattolica – Nozione di ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo di simili contratti – Fabbisogno permanente di personale supplente)

3

2022/C 109/04

Causa C-377/19: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Benedetti Pietro e Angelo S.S. e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) [Rinvio pregiudiziale – Settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Quote – Prelievo supplementare – Regolamento (CE) n. 1788/2003 – Consegne che superano il quantitativo di riferimento disponibile del produttore – Riscossione da parte dell’acquirente del contributo dovuto a titolo del prelievo supplementare – Restituzione del prelievo pagato in eccesso – Regolamento (CE) n. 595/2004 – Articolo 16 – Criteri di ridistribuzione del prelievo in eccesso]

4

2022/C 109/05

Causa C-881/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Brně — Repubblica Ceca) — Tesco Stores ČR a.s. / Ministerstvo zemědělství [Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Allegato VII, parte E, punto 2, lettera a) – Informazione dei consumatori sugli alimenti – Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari – Direttiva 2000/36/CE – Allegato I, parte A, punto 2, lettera c) – Prodotti di cacao e di cioccolato – Elenco degli ingredienti di un alimento destinato ai consumatori in uno Stato membro]

4

2022/C 109/06

Causa C-55/20: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie — Polonia) — Procedimento promosso dal Minister Sprawiedliwości (Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – Articolo 267 TFUE – Nozione di giurisdizione nazionale – Tribunale disciplinare dell’ordine forense – Indagine disciplinare avviata nei confronti di un avvocato – Decisione del delegato alla disciplina che dichiara l’insussistenza di un illecito disciplinare e archivia l’indagine – Ricorso del Ministro della Giustizia dinanzi al tribunale disciplinare dell’ordine forense – Direttiva 2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Articolo 4, punto 6, e articolo 10, paragrafo 6 – Regime di autorizzazione – Ritiro dell’autorizzazione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Inapplicabilità)

5

2022/C 109/07

Causa C-110/20: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Regione Puglia / Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a.) (Rinvio pregiudiziale – Energia – Direttiva 94/22/CE – Condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi – Autorizzazione alla prospezione di idrocarburi in un’area geografica specifica per un determinato periodo di tempo – Aree contigue – Rilascio di più autorizzazioni allo stesso operatore – Direttiva 2011/92/UE – Articolo 4, paragrafi 2 e 3 – Valutazione dell’impatto ambientale)

6

2022/C 109/08

Causa C-156/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — Zipvit Ltd / The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs [Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 168 – Diritto alla detrazione – Prestazione di servizi postali erroneamente esentata – IVA considerata inclusa nel prezzo commerciale della prestazione ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione – Esclusione – Nozione di IVA dovuta o assolta]

6

2022/C 109/09

Causa C-326/20: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa — Lettonia) — MONO SIA / Valsts ieņēmumu dienests (Rinvio pregiudiziale – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Esenzione dall’accisa armonizzata – Prodotti destinati ad essere utilizzati nell’ambito di relazioni diplomatiche o consolari – Condizioni di applicazione dell’esenzione fissate dallo Stato membro ospitante – Pagamento tramite mezzi diversi dai contanti)

7

2022/C 109/10

Causa C-327/20: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Opolu — Polonia) — Skarb Państwa — Starosta Nyski / New Media Development & Hotel Services Sp. z o.o. (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Ambito di applicazione – Nozione di transazioni commerciali – Pubblica amministrazione che agisce quale creditrice di un’impresa – Esclusione – Concessione a un’impresa, da parte di una pubblica amministrazione, di un bene immobile in usufrutto perpetuo a fronte del pagamento di un canone annuale)

8

2022/C 109/11

Causa C-351/20 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2022 — Liviu Dragnea / Commissione europea [Impugnazione – Indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Relazioni sulle indagini – Domanda di avvio di un’indagine in merito allo svolgimento delle indagini precedenti da parte dell’OLAF – Domanda di accesso ai documenti – Lettera di diniego – Articolo 263 TFUE – Decisione impugnabile con un ricorso di annullamento – Termine per la presentazione dei ricorsi – Ricorso contro una lettera confermativa di relazioni d’indagine dell’OLAF – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 6 e articolo 7, paragrafo 2 – Obbligo di informare il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma]

8

2022/C 109/12

Causa C-361/20 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 gennaio 2022 — YG / Commissione europea (Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionario – Promozione – Esercizio di promozione 2017 – Decisione di non promuovere il ricorrente – Articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Raffronto dei meriti – Principio della parità di trattamento – Obbligo di motivazione)

9

2022/C 109/13

Causa C-363/20: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — MARCAS MC Szolgáltató Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Rinvio pregiudiziale – Società – Imposta sulle società – Ispezione fiscale – Ambito di applicazione del diritto dell’Unione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 51, paragrafo 1 – Attuazione del diritto dell’Unione – Insussistenza – Quarta direttiva 78/660/CEE – Conti annuali di taluni tipi di società – Contabilizzazione delle entrate derivanti da diritti di proprietà intellettuale – Articolo 2, paragrafo 3 – Principio del quadro fedele – Articolo 31 – Valutazione delle voci dei conti annuali – Rispetto dei principi contabili)

9

2022/C 109/14

Causa C-513/20: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Autoridade Tributária e Aduaneira / Termas Sulfurosas de Alcafache SA (Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera b) – Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico – Esenzione dell’ospedalizzazione e delle cure mediche – Operazioni strettamente connesse – Cure termali – Somma percepita per la redazione di una scheda individuale, comprensiva di una scheda clinica)

10

2022/C 109/15

Causa C-514/20: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — DS / Koch Personaldienstleistungen GmbH (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 31, paragrafo 2 – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 7 – Ferie annuali – Orario di lavoro – Ore di lavoro straordinario – Computo dell’orario di lavoro su base mensile – Mancato aumento per gli straordinari in caso di ferie)

11

2022/C 109/16

Causa C-683/20: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 gennaio 2022 — Commissione europea / Repubblica slovacca (Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2002/49/CE – Determinazione e gestione del rumore ambientale – Assi stradali principali e assi ferroviari principali – Articolo 8, paragrafo 2 – Piani d’azione – Articolo 10, paragrafo 2 – Allegato VI – Sintesi dei piani d’azione – Omessa comunicazione alla Commissione nei termini previsti)

11

2022/C 109/17

Causa C-724/20: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Paget Approbois SAS / Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S (Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Attività di assicurazione e di riassicurazione – Direttiva 2009/138/CE – Liquidazione delle imprese di assicurazione – Articolo 292 – Effetti delle procedure di liquidazione sui procedimenti pendenti – Deroga all’applicazione della lex concursus – Lex processus)

12

2022/C 109/18

Causa C-623/21: Ordinanza del Presidente della Corte del 29 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart — Germania) — Société Air France SA / AQ e a. (Trasporti aerei – Compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei in caso di cancellazione o di ritardo prolungato di un volo – Distinzione tra negato imbarco, cancellazione e ritardo prolungato in presenza di un volo alternativo che comporta un ritardo minore rispetto al volo originariamente prenotato)

13

2022/C 109/19

Causa C-697/21: Ordinanza del presidente della Corte del 5 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf — Germania) — PW / Eurowings GmbH (Trasporti aerei – Compensazione ai passeggeri del trasporto aereo in caso di cancellazione del volo – Modalità di rimborso del biglietto – Rimborso con un buono di viaggio – Domanda di rimborso in contanti)

13

2022/C 109/20

Causa C-548/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Tirol (Austria) il 6 settembre 2021 — C.G. / Bezirkshauptmannschaft Landeck

14

2022/C 109/21

Causa C-725/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 30 novembre 2021 — SOMEO S.A., prej PEARL STREAM S.A. / Republika Slovenija

14

2022/C 109/22

Causa C-752/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Haskovo (Bulgaria) il 7 dicembre 2021 — JP EOOD / Otdel Mitnichesko razsledvane i razuznavane v Teritorialna direktsia Mitnitsa Burgas

15

2022/C 109/23

Causa C-767/21 P: Impugnazione proposta l’8 dicembre 2021 da Jérôme Rivière e a. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 ottobre 2021 nella causa T-88/20, Rivière e a./ Parlamento

16

2022/C 109/24

Causa C-788/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Retten i Esbjerg (Danimarca) il 17 dicembre 2021 — Skatteministeriet Departementet / Global Gravity ApS

17

2022/C 109/25

Causa C-808/21: Ricorso proposto il 21 dicembre 2021 — Commissione europea / Repubblica ceca

18

2022/C 109/26

Causa C-29/22 P: Impugnazione proposta il 12 gennaio 2022 da KS e KD avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 10 novembre 2021, causa T-771/20, KS e KD / Consiglio e a.

18

2022/C 109/27

Causa C-44/22 P: Impugnazione proposta il 19 gennaio 2022 dalla Commissione europea avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 10 novembre 2021, causa T-771/20, KS e KD / Consiglio e a.

19

 

Tribunale

2022/C 109/28

Causa T-321/17: Ordinanza del Tribunale del 20 dicembre 2021 — Niemelä e a. / BCE (Ricorso di annullamento – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Sostituzione dell’atto impugnato in corso di giudizio – Venir meno dell’oggetto della controversia – Perdita dell’interesse ad agire – Non luogo a statuire – Ricorso per risarcimento danni – Irricevibilità manifesta)

21

2022/C 109/29

Causa T-682/20: Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2021 — Legero Schuhfabrik/EUIPO — Rieker Schuh (Calzature) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una calzatura – Disegni o modelli nazionali e comunitari anteriori prodotti dopo la presentazione della domanda di dichiarazione di nullità – Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), v), del regolamento (CE) n. 2245/2002 – Cause di nullità – Assenza di novità – Assenza di carattere individuale – Margine di libertà dell’autore – Insussistenza di un’impressione generale diversa – Articoli 5 e 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Ricorso manifestamente infondato in diritto]

22

2022/C 109/30

Causa T-683/20: Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2021 — Legero Schuhfabrik/EUIPO — Rieker Schuh (Calzature) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una calzatura – Disegni o modelli nazionali e comunitari anteriori prodotti dopo la presentazione della domanda di dichiarazione di nullità – Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), v), del regolamento (CE) n. 2245/2002 – Cause di nullità – Assenza di novità – Assenza di carattere individuale – Margine di libertà dell’autore – Insussistenza di un’impressione generale diversa – Articoli 5 e 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Ricorso manifestamente infondato in diritto]

22

2022/C 109/31

Causa T-684/20: Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2021 — Legero Schuhfabrik/EUIPO — Rieker Schuh (Calzature) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una calzatura – Disegni o modelli nazionali e comunitari anteriori prodotti dopo la presentazione della domanda di dichiarazione di nullità – Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), v), del regolamento (CE) n. 2245/2002 – Cause di nullità – Assenza di novità – Assenza di carattere individuale – Margine di libertà dell’autore – Insussistenza di un’impressione generale diversa – Articoli 5 e 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Ricorso manifestamente infondato in diritto]

23

2022/C 109/32

Causa T-734/20: Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2021 — Boquoi Handels/EUIPO (Rappresentazione di un cristallo di ghiaccio su sfondo circolare blu) (Marchio dell’Unione europea – Domanda di registrazione del segno figurativo rappresentante un cristallo di ghiaccio su sfondo circolare blu – Parziale rigetto della domanda – Ritiro della domanda di registrazione – Non luogo a statuire)

23

2022/C 109/33

Causa T-785/21: Ricorso proposto il 20 dicembre 2021 — SC Ha Ha Ha Production / EUIPO — The Smiley Company (SMILEY)

24

2022/C 109/34

Causa T-803/21: Ricorso proposto il 27 dicembre 2021 — NQ/Consiglio e a.

25

2022/C 109/35

Causa T-4/22: Ricorso proposto il 4 gennaio 2022 — Puma/EUIPO — Doosan Machine Tools (PUMA)

26

2022/C 109/36

Causa T-11/22: Ricorso proposto il 7 gennaio 2022 — Medivet Group/EUIPO (MEDIVET)

27

2022/C 109/37

Causa T-12/22: Ricorso proposto il 7 gennaio 2022 — Hasco TM/EUIPO — Esi (NATURCAPS)

27

2022/C 109/38

Causa T-22/22: Ricorso proposto il 13 gennaio 2022 — AL / Consiglio

28

2022/C 109/39

Causa T-26/22: Ricorso proposto il 13 gennaio 2022 — CIMV/Commissione

30

2022/C 109/40

Causa T-27/22: Ricorso proposto il 18 gennaio 2022 — Innovaciones Cosmético Farmacéuticas / EUIPO — Benito Oliver (th pharma)

30

2022/C 109/41

Causa T-28/22: Ricorso proposto il 14 gennaio 2022 — Ryanair / Commissione

31

2022/C 109/42

Causa T-32/22: Ricorso proposto il 19 gennaio 2022 — Vyatsky Plywood Mill/Commissione

32

2022/C 109/43

Causa T-34/22: Ricorso proposto il 20 gennaio 2022 — Cunsorziu di i Salamaghji Corsi — Consortium des Charcutiers Corses e a. / Commissione

33

2022/C 109/44

Causa T-45/22: Ricorso proposto il 24 gennaio 2022 — Weider Germany/EUIPO — Den i Nosht (YIPPIE!)

34

2022/C 109/45

Causa T-46/22: Ricorso proposto il 25 gennaio 2022 — Esedra/Parlamento

34

2022/C 109/46

Causa T-836/19: Ordinanza del Tribunale del 20 dicembre 2021 — Première Vision / EUIPO — Vente-Privee.com (PV)

35


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

7.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 109/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2022/C 109/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 95 del 28.2.2022

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 84 del 21.2.2022

GU C 73 del 14.2.2022

GU C 64 del 7.2.2022

GU C 51 del 31.1.2022

GU C 37 del 24.1.2022

GU C 24 del 17.1.2022

Questi testi sono disponibili su:

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

7.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 109/2


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 gennaio 2022 — Repubblica federale di Germania / Ville de Paris (Francia), Ville de Bruxelles (Belgio), Ayuntamiento de Madrid (Spagna), Commissione europea (C-177/19 P), Ungheria / Ville de Paris (Francia), Ville de Bruxelles (Belgio), Ayuntamiento de Madrid (Spagna), Commissione europea (C-178/19 P), Commissione europea / Ville de Paris (Francia), Ville de Bruxelles (Belgio), Ayuntamiento de Madrid (Spagna) (C-179/19 P)

(Cause riunite da C-177/19 P a C-179/19 P) (1)

(Impugnazione - Ricorso di annullamento - Ambiente - Omologazione dei veicoli a motore - Regolamento (UE) 2016/646 - Emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6) - Fissazione, per le emissioni di ossidi di azoto, dei valori massimi (NTE) durante le prove in condizioni reali di guida (RDE) - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Ricevibilità di un ricorso - Ente infrastatale titolare di poteri in materia di tutela dell’ambiente concernenti la limitazione della circolazione di taluni veicoli - Condizione secondo la quale il ricorrente deve essere direttamente interessato)

(2022/C 109/02)

Lingua processuale: lo spagnolo e il francese

Parti

(Causa C-177/19 P)

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, D. Klebs e S. Eisenberg, agenti)

Altre parti nel procedimento: Ville de Paris (Francia) (rappresentante: J. Assous, avocat), Ville de Bruxelles (Belgio) (rappresentanti: M. Uyttendaele, C. Derave, N. Mouraux e A. Feyt, avocats, nonché S. Kaisergruber, Rechtsanwalt), Ayuntamiento de Madrid (Spagna) (rappresentante: J. Assous, avocat), Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e M. Huttunen, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (rappresentanti: F. Di Gianni e G. Coppo, avvocati), Romania (rappresentanti: inizialmente E. Gane, O.-C. Ichim, L. Liţu e C.-R. Canţăr, successivamente E. Gane, O.-C. Ichim e L. Liţu, agenti), Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

(Causa C-178/19 P)

Ricorrente: Ungheria (rappresentante: M. Z. Fehér, agente)

Altre parti nel procedimento: Ville de Paris (Francia) (rappresentante: J. Assous, avocat), Ville de Bruxelles (Belgio) (rappresentanti: M. Uyttendaele, C. Derave, N. Mouraux e A. Feyt, avocats, nonché S. Kaisergruber, Rechtsanwalt), Ayuntamiento de Madrid (Spagna) (rappresentante: J. Assous, avocat), Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e M. Huttunen, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (rappresentante: F. Di Gianni e G. Coppo, avvocati)

(Causa C-179/19 P)

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: J.-F. Brakeland, agente)

Altre parti nel procedimento: Ville de Paris (Francia) (rappresentante: J. Assous, avocat), Ville de Bruxelles (Belgio) (rappresentanti: M. Uyttendaele, C. Derave, N. Mouraux e A. Feyt, avocats, nonché S. Kaisergruber, Rechtsanwalt), Ayuntamiento de Madrid (Spagna) (rappresentante: J. Assous, avocat)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (rappresentanti: F. Di Gianni e G. Coppo, avvocati)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 dicembre 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles e Ayuntamiento de Madrid/Commissione (T-339/16, T-352/16 e T-391/16, EU:T:2018:927), è annullata.

2)

I ricorsi di annullamento nelle cause riunite T-339/16, T-352/16 e T-391/16, proposti, rispettivamente, dalla Ville de Paris, dalla Ville de Bruxelles e dall’Ayuntamiento de Madrid, sono respinti in quanto irricevibili.

3)

Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese relative alle impugnazioni.

4)

La Ville de Paris, la Ville de Bruxelles e l’Ayuntamiento de Madrid si fanno carico, oltre che delle proprie spese relative al procedimento di primo grado e alle impugnazioni, di quelle sostenute dalla Commissione europea in relazione al procedimento di primo grado.


(1)  GU C 155 del 6.5.2019.


7.3.2022   

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C 109/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli — Italia) — YT e a. / Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

(Causa C-282/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausole 4 e 5 - Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico - Insegnanti di religione cattolica - Nozione di «ragioni obiettive» per la giustificazione del rinnovo di simili contratti - Fabbisogno permanente di personale supplente)

(2022/C 109/03)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: YT, ZU, AW, BY, CX, DZ, EA, FB, GC, IE, JF, KG, LH, MI, NY, PL, HD, OK

Resistenti: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

con l’intervento di: Federazione GILDA-UNAMS

Dispositivo

La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall’applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall’altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un’autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l’insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato.


(1)  GU C 206 del 17.6.2019.


7.3.2022   

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C 109/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Benedetti Pietro e Angelo S.S. e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

(Causa C-377/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Quote - Prelievo supplementare - Regolamento (CE) n. 1788/2003 - Consegne che superano il quantitativo di riferimento disponibile del produttore - Riscossione da parte dell’acquirente del contributo dovuto a titolo del prelievo supplementare - Restituzione del prelievo pagato in eccesso - Regolamento (CE) n. 595/2004 - Articolo 16 - Criteri di ridistribuzione del prelievo in eccesso)

(2022/C 109/04)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Benedetti Pietro e Angelo Ss, Capparotto Giampaolo e Lorenzino Ss, Gonzo Dino Ss, Mantovani Giuseppe e Giorgio Ss, Azienda agricola Padovani Luigi, Azienda agricola La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. Ss, Azienda agricola Mastrotto Giuseppe, Soc. agr. semplice F.lli Isolan

Convenuta: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Dispositivo

L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale per effetto della quale beneficiano in via prioritaria della restituzione del prelievo supplementare riscosso in eccesso i produttori con riferimento ai quali gli acquirenti abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile di tale prelievo.


(1)  GU C 312 del 16.9.2019.


7.3.2022   

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C 109/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Brně — Repubblica Ceca) — Tesco Stores ČR a.s. / Ministerstvo zemědělství

(Causa C-881/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Ravvicinamento delle legislazioni - Regolamento (UE) n. 1169/2011 - Allegato VII, parte E, punto 2, lettera a) - Informazione dei consumatori sugli alimenti - Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari - Direttiva 2000/36/CE - Allegato I, parte A, punto 2, lettera c) - Prodotti di cacao e di cioccolato - Elenco degli ingredienti di un alimento destinato ai consumatori in uno Stato membro)

(2022/C 109/05)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Krajský soud v Brně

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Tesco Stores ČR a.s.

Convenuto: Ministerstvo zemědělství

Dispositivo

L’allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, dev’essere interpretato nel senso che un operatore economico, nell’ambito dell’etichettatura di prodotti commercializzati nel territorio di uno Stato membro, è esonerato dall’obbligo di elencare tutti gli ingredienti che costituiscono un ingrediente composto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera h), di tale regolamento, solo se tale ingrediente composto che è oggetto di una denominazione di vendita ai sensi dell’allegato I, parte A, della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana, è designato, nell’elenco degli ingredienti, utilizzando tale denominazione di vendita, nella versione linguistica dello Stato membro interessato.


(1)  GU C 68 del 2.3.2020.


7.3.2022   

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C 109/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie — Polonia) — Procedimento promosso dal Minister Sprawiedliwości

(Causa C-55/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ricevibilità - Articolo 267 TFUE - Nozione di «giurisdizione nazionale» - Tribunale disciplinare dell’ordine forense - Indagine disciplinare avviata nei confronti di un avvocato - Decisione del delegato alla disciplina che dichiara l’insussistenza di un illecito disciplinare e archivia l’indagine - Ricorso del Ministro della Giustizia dinanzi al tribunale disciplinare dell’ordine forense - Direttiva 2006/123/CE - Servizi nel mercato interno - Articolo 4, punto 6, e articolo 10, paragrafo 6 - Regime di autorizzazione - Ritiro dell’autorizzazione - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Inapplicabilità)

(2022/C 109/06)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Minister Sprawiedliwości

con l’intervento di: Prokurator Krajowy — Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego, Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie

Dispositivo

L’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che esso non ha l’effetto di rendere applicabile l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea a un procedimento di impugnazione promosso da una pubblica autorità dinanzi a un tribunale disciplinare dell’ordine forense e volto ad ottenere l’annullamento di una decisione con la quale un delegato alla disciplina ha archiviato un’indagine avviata nei confronti di un avvocato dopo aver ritenuto che non sussistesse alcun illecito disciplinare imputabile a quest’ultimo e, in ipotesi di annullamento di detta decisione, il rinvio del fascicolo dinanzi a detto delegato alla disciplina.


(1)  GU C 191 dell’8.6.2020.


7.3.2022   

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C 109/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Regione Puglia / Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a.)

(Causa C-110/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Energia - Direttiva 94/22/CE - Condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi - Autorizzazione alla prospezione di idrocarburi in un’area geografica specifica per un determinato periodo di tempo - Aree contigue - Rilascio di più autorizzazioni allo stesso operatore - Direttiva 2011/92/UE - Articolo 4, paragrafi 2 e 3 - Valutazione dell’impatto ambientale)

(2022/C 109/07)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Regione Puglia

Resistente: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a.

Nei confronti di: Global Petroleum Ltd

Dispositivo

La direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, e l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede un limite massimo all’estensione dell’area oggetto di un permesso di ricerca di idrocarburi, ma non vieta espressamente di rilasciare a uno stesso operatore più permessi per aree contigue che insieme coprano una superficie superiore a detto limite, purché una tale concessione possa garantire l’esercizio ottimale dell’attività di ricerca di cui trattasi sotto il profilo tanto tecnico quanto economico nonché la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 94/22. Occorre altresì vagliare, nell’ambito della valutazione dell’impatto ambientale, l’effetto cumulativo dei progetti che possono avere un impatto notevole sull’ambiente presentati dal suddetto operatore nelle sue domande di autorizzazione alla ricerca di idrocarburi.


(1)  GU C 247 del 27.7.2020.


7.3.2022   

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C 109/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — Zipvit Ltd / The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Causa C-156/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 168 - Diritto alla detrazione - Prestazione di servizi postali erroneamente esentata - IVA considerata inclusa nel prezzo commerciale della prestazione ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione - Esclusione - Nozione di IVA «dovuta o assolta»)

(2022/C 109/08)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Zipvit Ltd

Resistente: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Dispositivo

L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) non può essere considerata dovuta o assolta, ai sensi di tale disposizione, e non è dunque detraibile dal soggetto passivo qualora, da un lato, quest’ultimo e il suo prestatore abbiano erroneamente ritenuto, sulla base di un’interpretazione errata del diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali, che le prestazioni di cui trattasi fossero esenti da IVA e che, di conseguenza, le fatture emesse non la menzionassero, in un contesto in cui il contratto stipulato tra tali due soggetti prevede che, se detta imposta fosse dovuta, il beneficiario della prestazione dovrebbe sostenerne il costo, e qualora, dall’altro, non sia stata intrapresa in tempo utile alcuna iniziativa diretta al recupero dell’IVA, cosicché qualsiasi azione del prestatore e dell’amministrazione finanziaria e doganale volta al recupero dell’IVA omessa è prescritta.


(1)  GU C 215 del 29.6.2020.


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C 109/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa — Lettonia) — «MONO» SIA / Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-326/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Accise - Direttiva 2008/118/CE - Esenzione dall’accisa armonizzata - Prodotti destinati ad essere utilizzati nell’ambito di relazioni diplomatiche o consolari - Condizioni di applicazione dell’esenzione fissate dallo Stato membro ospitante - Pagamento tramite mezzi diversi dai contanti)

(2022/C 109/09)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā apgabaltiesa

Parti nel procedimento principale

Ricorrente:«MONO» SIA

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Dispositivo

L’articolo 12 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che osta a che lo Stato membro ospitante, quando fissa condizioni e limiti all’applicazione dell’esenzione dall’accisa su prodotti utilizzati nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari, subordini l’applicazione di tale esenzione alla condizione che il prezzo di acquisto di tali prodotti sia pagato con mezzi di pagamento diversi dai contanti.


(1)  GU C 329 del 5.10.2020.


7.3.2022   

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C 109/8


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Opolu — Polonia) — Skarb Państwa — Starosta Nyski / New Media Development & Hotel Services Sp. z o.o.

(Causa C-327/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Ambito di applicazione - Nozione di «transazioni commerciali» - Pubblica amministrazione che agisce quale creditrice di un’impresa - Esclusione - Concessione a un’impresa, da parte di una pubblica amministrazione, di un bene immobile in usufrutto perpetuo a fronte del pagamento di un canone annuale)

(2022/C 109/10)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Opolu

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Skarb Państwa — Starosta Nyski

Resistente: New Media Development & Hotel Services Sp. z o.o.

Dispositivo

La nozione di «transazione commerciale», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dev’essere interpretata nel senso che essa non comprende la riscossione, da parte di una pubblica amministrazione, di un canone dovuto, quale corrispettivo dell’usufrutto perpetuo su un terreno, da un’impresa di cui tale pubblica amministrazione è creditrice.


(1)  GU C 28 del 25.1.2021.


7.3.2022   

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C 109/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2022 — Liviu Dragnea / Commissione europea

(Causa C-351/20 P) (1)

(Impugnazione - Indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) - Relazioni sulle indagini - Domanda di avvio di un’indagine in merito allo svolgimento delle indagini precedenti da parte dell’OLAF - Domanda di accesso ai documenti - Lettera di diniego - Articolo 263 TFUE - Decisione impugnabile con un ricorso di annullamento - Termine per la presentazione dei ricorsi - Ricorso contro una lettera confermativa di relazioni d’indagine dell’OLAF - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Articolo 6 e articolo 7, paragrafo 2 - Obbligo di informare il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma)

(2022/C 109/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Liviu Dragnea (rappresentanti: C. Toby, O. Riffaud e B. Entringer, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e J. Baquero Cruz, agenti)

Dispositivo

1)

L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 12 maggio 2020, Dragnea/Commissione (T-738/18, non pubblicata, EU:T:2020:208), è annullata nella parte in cui, con essa, il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il ricorso del sig. Liviu Dragnea diretto all’annullamento della lettera dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), del 1o ottobre 2018, nella misura in cui, con tale lettera, quest’ultimo gli ha negato l’accesso ai documenti richiesti nella sua lettera del 22 agosto 2018.

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché esso statuisca su tale capo della domanda di annullamento.

3)

L’impugnazione è respinta quanto al resto.

4)

Il sig. Liviu Dragnea e la Commissione europea si fanno carico delle spese da essi sostenute nell’ambito del presente procedimento di impugnazione.

5)

Le spese sono riservate quanto al resto.


(1)  GU C 313 del 21.9.2020.


7.3.2022   

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C 109/9


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 gennaio 2022 — YG / Commissione europea

(Causa C-361/20 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionario - Promozione - Esercizio di promozione 2017 - Decisione di non promuovere il ricorrente - Articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea - Raffronto dei meriti - Principio della parità di trattamento - Obbligo di motivazione)

(2022/C 109/12)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: YG (rappresentanti: A. Champetier e S. Rodrigues, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Hohenecker, L. Vernier e L. Radu Bouyon, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

YG è condannato alle spese.


(1)  GU C 433 del 14.12.2020.


7.3.2022   

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C 109/9


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — MARCAS MC Szolgáltató Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-363/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Società - Imposta sulle società - Ispezione fiscale - Ambito di applicazione del diritto dell’Unione - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 51, paragrafo 1 - Attuazione del diritto dell’Unione - Insussistenza - Quarta direttiva 78/660/CEE - Conti annuali di taluni tipi di società - Contabilizzazione delle entrate derivanti da diritti di proprietà intellettuale - Articolo 2, paragrafo 3 - Principio del quadro fedele - Articolo 31 - Valutazione delle voci dei conti annuali - Rispetto dei principi contabili)

(2022/C 109/13)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: MARCAS MC Szolgáltató Zrt.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositivo

1)

La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), con decisione del 29 giugno 2020, nella parte in cui esse riguardano prassi dell’amministrazione tributaria di uno Stato membro relative al controllo e alla sanzione dei reati fiscali in materia di imposta sulle società.

2)

L’articolo 2, paragrafo 3, e l’articolo 31 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo [50, paragrafo 2, lettera g), TFUE] e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, come modificata dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una prassi dell’amministrazione tributaria di uno Stato membro che contesta talune scritture contabili di una società per il motivo che queste ultime non rispettano i principi della completezza e dell’autonomia dei periodi d’imposta, contenuti nella normativa di tale Stato membro, anche se tutti gli altri principi contabili previsti da detta normativa sono rispettati, ove tale mancato rispetto non costituisca una deroga eccezionale e necessaria per garantire il rispetto del principio del quadro fedele, indicata nell’allegato dei conti annuali e debitamente motivata, specificando l’influenza che essa ha sulla situazione patrimoniale, su quella finanziaria e sul risultato economico.


(1)  GU C 413 del 7.12.2020.


7.3.2022   

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C 109/10


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Autoridade Tributária e Aduaneira / Termas Sulfurosas de Alcafache SA

(Causa C-513/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettera b) - Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico - Esenzione dell’ospedalizzazione e delle cure mediche - Operazioni strettamente connesse - Cure termali - Somma percepita per la redazione di una scheda individuale, comprensiva di una scheda clinica)

(2022/C 109/14)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Resistente: Termas Sulfurosas de Alcafache SA

Dispositivo

L’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’operazione consistente nella redazione di una scheda individuale, comprensiva di una scheda clinica, che dà diritto all’acquisto di cure mediche di «termalismo classico» all’interno di uno stabilimento termale, può rientrare nell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista in tale disposizione quale operazione strettamente connessa alle cure mediche, qualora dette schede contengano dati relativi allo stato di salute, alle cure mediche prescritte e programmate, nonché alle modalità della loro somministrazione, vale a dire dati la cui consultazione è indispensabile per fornire tali cure e raggiungere gli scopi terapeutici perseguiti. Dette cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse devono, inoltre, essere assicurate a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti di diritto pubblico, da un centro medico e diagnostico o da un altro istituto della stessa natura debitamente riconosciuto, ai sensi del citato articolo 132, paragrafo 1, lettera b).


(1)  GU C 19 del 18.1.2021.


7.3.2022   

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C 109/11


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — DS / Koch Personaldienstleistungen GmbH

(Causa C-514/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 31, paragrafo 2 - Direttiva 2003/88/CE - Organizzazione dell’orario di lavoro - Articolo 7 - Ferie annuali - Orario di lavoro - Ore di lavoro straordinario - Computo dell’orario di lavoro su base mensile - Mancato aumento per gli straordinari in caso di ferie)

(2022/C 109/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: DS

Resistente: Koch Personaldienstleistungen GmbH

Dispositivo

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, letto alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di un contratto collettivo in base alla quale, per determinare se sia stata raggiunta la soglia di ore lavorate che dà diritto ad un aumento per gli straordinari, le ore corrispondenti al periodo di ferie annuali retribuite prese dal lavoratore non sono prese in considerazione come ore di lavoro prestate.


(1)  GU C 19 del 18.1.2021.


7.3.2022   

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C 109/11


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 gennaio 2022 — Commissione europea / Repubblica slovacca

(Causa C-683/20) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2002/49/CE - Determinazione e gestione del rumore ambientale - Assi stradali principali e assi ferroviari principali - Articolo 8, paragrafo 2 - Piani d’azione - Articolo 10, paragrafo 2 - Allegato VI - Sintesi dei piani d’azione - Omessa comunicazione alla Commissione nei termini previsti)

(2022/C 109/16)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lindenthal e M. Noll-Ehlers, agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

Dispositivo

1)

Non avendo, da un lato, elaborato piani d’azione per gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali, di cui all’allegato alla presente sentenza, e, dall’altro, comunicato alla Commissione europea sintesi di detti piani d’azione, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, in combinato disposto con l’allegato VI di quest’ultima.

2)

La Repubblica slovacca è condannata alle spese.


(1)  GU C 53 del 15.2.2021.


7.3.2022   

IT

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C 109/12


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Paget Approbois SAS / Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S

(Causa C-724/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Attività di assicurazione e di riassicurazione - Direttiva 2009/138/CE - Liquidazione delle imprese di assicurazione - Articolo 292 - Effetti delle procedure di liquidazione sui procedimenti pendenti - Deroga all’applicazione della lex concursus - Lex processus)

(2022/C 109/17)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Paget Approbois SAS

Convenuti: Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S

Dispositivo

1)

L’articolo 292 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), deve essere interpretato nel senso che la nozione di «procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del quale l’impresa di assicurazione è spossessata», di cui a tale articolo, include un procedimento pendente avente ad oggetto una domanda di indennizzo in forza di un’assicurazione, richiesto da un assicurato, a titolo di risarcimento di danni subiti in uno Stato membro, a un’impresa di assicurazione sottoposta a una procedura di liquidazione in un altro Stato membro.

2)

L’articolo 292 della direttiva 2009/138 deve essere interpretato nel senso che la legge dello Stato membro nel cui territorio è pendente il procedimento, ai sensi di tale articolo, ha ad oggetto la disciplina di tutti gli effetti spiegati dalla procedura di liquidazione su tale procedimento. In particolare, occorre applicare le disposizioni del diritto di tale Stato membro che, in primo luogo, prevedono che l’apertura di una siffatta procedura comporti l’interruzione del procedimento pendente, in secondo luogo, subordinano la riassunzione del procedimento all’insinuazione, da parte del creditore, del proprio credito a titolo di indennizzo assicurativo nel passivo dell’impresa di assicurazione e alla chiamata in causa degli organi incaricati di dare attuazione alla procedura di liquidazione e, in terzo luogo, precludono ogni condanna al pagamento dell’indennizzo che può essere ancora oggetto unicamente di una decisione di accertamento della sua esistenza e di fissazione del suo importo, dal momento che, in linea di principio, siffatte disposizioni non incidono sulla competenza riservata al diritto dello Stato membro di origine, in applicazione dell’articolo 274, paragrafo 2, di tale direttiva.


(1)  GU C 79 dell’8.3.2021.


7.3.2022   

IT

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C 109/13


Ordinanza del Presidente della Corte del 29 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart — Germania) — Société Air France SA / AQ e a.

(Causa C-623/21) (1)

(Trasporti aerei - Compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei in caso di cancellazione o di ritardo prolungato di un volo - Distinzione tra negato imbarco, cancellazione e ritardo prolungato in presenza di un volo alternativo che comporta un ritardo minore rispetto al volo originariamente prenotato)

(2022/C 109/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Stuttgart

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Société Air France SA

Convenuti: AQ, TP, IO, ON, XZ

Dispositivo

La causa C-623/21 è cancellata dal ruolo della Corte.


(1)  Data di deposito: 8.10.2021.


7.3.2022   

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C 109/13


Ordinanza del presidente della Corte del 5 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf — Germania) — PW / Eurowings GmbH

(Causa C-697/21) (1)

(Trasporti aerei - Compensazione ai passeggeri del trasporto aereo in caso di cancellazione del volo - Modalità di rimborso del biglietto - Rimborso con un buono di viaggio - Domanda di rimborso in contanti)

(2022/C 109/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: PW

Convenuta: Eurowings GmbH

Dispositivo

La causa C-697/21 è cancellata dal ruolo della Corte.


(1)  Data di deposito: 19.11.2021.


7.3.2022   

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C 109/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Tirol (Austria) il 6 settembre 2021 — C.G. / Bezirkshauptmannschaft Landeck

(Causa C-548/21)

(2022/C 109/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Tirol

Parti

Ricorrente: C.G.

Convenuto: Bezirkshauptmannschaft Landeck

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 15, paragrafo 1 (eventualmente in combinato disposto con l’articolo 5) della direttiva 2002/58 (1), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE (2), letto alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che l’accesso delle autorità pubbliche ai dati conservati nei telefoni cellulari comporta un’ingerenza nei diritti fondamentali sanciti da detti articoli della Carta che presenta una gravità tale che il suddetto accesso deve essere limitato, in materia di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, alla lotta contro la criminalità grave.

2)

Se l’articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale l’articolo 18 in combinato disposto con l’articolo 99, paragrafo 1, della Strafprozessordnung (codice di procedura penale), in forza della quale le autorità preposte alla sicurezza si procurano autonomamente, nel corso di un’indagine penale, un accesso completo e non controllato a tutti i dati digitali conservati in un telefono cellulare, senza l’autorizzazione di un giudice o di un’entità amministrativa indipendente.

3)

Se l’articolo 47 della Carta, eventualmente in combinato disposto con gli articoli 41 e 52 della Carta dei diritti fondamentali, sotto il profilo della parità delle armi e sotto il profilo di un mezzo di ricorso effettivo, debba essere inteso nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro, quale l’articolo 18 in combinato disposto con l’articolo 99, paragrafo 1, della Strafprozessordnung (codice di procedura penale), la quale consenta di analizzare digitalmente un telefono cellulare senza che l’interessato ne sia informato preventivamente o, almeno, successivamente all’esecuzione della misura.


(1)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU 2002, L 201, pag. 37)

(2)  Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (GU 2009, L 337, pag. 11).


7.3.2022   

IT

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C 109/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 30 novembre 2021 — SOMEO S.A., prej PEARL STREAM S.A. / Republika Slovenija

(Causa C-725/21)

(2022/C 109/21)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente: SOMEO S.A., già PEARL STREAM S.A.

Resistente: Republika Slovenija

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai fini della qualificazione di un singolo prodotto come «parte» di un sedile per autoveicoli ai sensi del capitolo 94 della Nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), nelle versioni applicabili al procedimento principale, sia necessario che il sedile, senza il suddetto prodotto, non possa svolgere la sua funzione essenziale e principale (nel senso della sua unità funzionale), oppure se sia sufficiente che la singola parte, destinata esclusivamente ad essere installata sui sedili delle automobili, possa essere riconosciuta come parte del sedile.

2)

Se la possibilità di un impiego generale (non) autonomo dei due prodotti qui in questione influisca sulla loro classificazione (o no) nella sottovoce 9401 90 80.


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1).


7.3.2022   

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C 109/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Haskovo (Bulgaria) il 7 dicembre 2021 — JP EOOD / Otdel «Mitnichesko razsledvane i razuznavane» v Teritorialna direktsia «Mitnitsa Burgas»

(Causa C-752/21)

(2022/C 109/22)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Haskovo

Parti

Ricorrente in cassazione: JP EOOD

Resistente in cassazione: Otdel «Mitnichesko razsledvane i razuznavane» v Teritorialna direktsia «Mitnitsa Burgas»

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 (1), in combinato disposto con l’articolo 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che è da considerarsi illegittima una normativa nazionale quale l’articolo 59, paragrafo 2, dello Zakon za administrativnite narushenia i nakazania (legge sulle infrazioni e sanzioni amministrative; in prosieguo: lo «ZANN»), secondo cui la cerchia di persone autorizzate a proporre ricorso contro una decisione sanzionatoria non comprende il proprietario dei beni confiscati con la medesima decisione, pur non avendo egli commesso il fatto contestato.

2)

Se le disposizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 7, in combinato disposto con gli articoli 29 e 44 del regolamento n. 952/2013, nonché con l’articolo 13 della CEDU e l’articolo 47 della Carta, debbano essere interpretate nel senso che una normativa nazionale quale l’articolo 232, paragrafo 1, dello Zakon za mitnitsite (legge doganale; in prosieguo: lo «ZM»), che esclude la possibilità di proporre ricorsi contro una decisione sanzionatoria emanata a carico di un autore ignoto, sia illegittima laddove con tale decisione può essere disposta, ai sensi del diritto nazionale, la confisca a favore dello Stato dei beni patrimoniali di proprietà di un terzo non coinvolto nel procedimento per l’illecito.

3)

Se l’articolo 4 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 (2), in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato a fortiori nel senso che esso è applicabile anche quando il fatto non configura un reato, e nel senso che sono illegittime normative nazionali che, come l’articolo 59, paragrafo 2, dello ZANN, escludono il proprietario dei beni patrimoniali confiscati dalla cerchia delle persone legittimate a proporre ricorso o che prevedono espressamente, come l’articolo 232 dello ZM, che non siano ammessi mezzi di ricorso contro una decisione che consente di disporre, ai sensi del diritto nazionale, la confisca di beni patrimoniali di proprietà di un terzo non coinvolto nel procedimento per l’illecito.


(1)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).

(2)  Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU 2005, L 68, pag. 49).


7.3.2022   

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C 109/16


Impugnazione proposta l’8 dicembre 2021 da Jérôme Rivière e a. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 ottobre 2021 nella causa T-88/20, Rivière e a./ Parlamento

(Causa C-767/21 P)

(2022/C 109/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Jérôme Rivière, Dominique Bilde, Joëlle Mélin, Aurélia Beigneux, Thierry Mariani, Jordan Bardella, Jean-Paul Garraud, Jean-François Jalkh, Gilbert Collard, Gilles Lebreton, Nicolaus Fest, Gunnar Beck, Philippe Olivier (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 ottobre 2021 nella causa T-88/20, Rivière e a./ Parlamento;

visti gli articoli 263 e 277 TFUE, dichiarare ricevibile l’impugnazione;

constatare pertanto il difetto di base giuridica della decisione verbale del Presidente del Parlamento europeo del 13 gennaio 2020 e annullarla;

condannare il Parlamento europeo a sopportare interamente le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, i ricorrenti deducono due motivi.

Il primo motivo verte su uno snaturamento dei fatti e su un’erronea qualificazione della natura giuridica dei fatti. In particolare, i ricorrenti sostengono che la seconda frase del punto 38 della sentenza contiene uno snaturamento dei fatti. Il provvedimento contestato aveva infatti avuto l’effetto pratico di privare della parola i deputati che si rifiutavano di ritirare la loro bandiera. Tale snaturamento dei fatti ha condotto il Tribunale a eludere la seconda conseguenza della decisione del 13 gennaio 2020. Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore nella qualificazione della natura giuridica dei fatti, in quanto non ha preso in considerazione la privazione di uno degli elementi essenziali dell’esercizio del mandato da parte del deputato, ovvero la possibilità di prendere la parola.

Il secondo motivo verte su una violazione, nonché sullo snaturamento in diritto e in fatto, dell’articolo 10 del regolamento del Parlamento europeo e su un errore manifesto di valutazione. Secondo i ricorrenti, il Tribunale avrebbe dovuto analizzare, in fatto, se la piccola bandiera utilizzata dai deputati fosse uno striscione, successivamente se la presenza di tale bandiera turbasse l’ordine in aula o costituisse un comportamento inappropriato, e se compromettesse il regolare svolgimento dei lavori parlamentari, per trarne poi una conseguenza in diritto. Avendo proceduto ad una comparazione con altre lingue ufficiali dell’Unione, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 1 del regolamento n. 1 del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (1), il quale dichiara il francese lingua ufficiale e lingua di lavoro delle istituzioni dell’Unione europea, quindi del Parlamento. Nei confronti dei deputati francesi, l’articolo 10 del regolamento avrebbe dovuto essere letto secondo la portata conferitagli dalla lingua francese.

Il Tribunale non avrebbe neanche analizzato l’espressione: «È vietato esporre striscioni», né proceduto ad un’analisi del terzo comma nel contesto dell’articolo 10, in particolare del suo secondo comma. La prova dell’assenza di disturbo causato dalla presenza di una bandiera era riportata nella risposta all’eccezione di irricevibilità, poiché taluni deputati hanno potuto esporre piccole bandiere europee e il deputato belga Guy Verhofstadt ha potuto esprimersi con una bandiera siffatta dinanzi a lui.

Sviluppando, ai punti da 43 a 49 della sua sentenza, un ragionamento ricalcato su quello del Parlamento in un contesto giuridico del tutto diverso dall’articolo 10, e fondandosi sull’articolo 171 del regolamento del Parlamento, intitolato «Ripartizione del tempo di parola ed elenco degli oratori», per far valere l’uguaglianza dei deputati rispetto al tempo di parola, il Tribunale ha aggiunto all’articolo 10 un oggetto di cui esso è privo. Ciò rappresenterebbe uno snaturamento del testo che ha condotto il Tribunale a conferire a tale articolo effetti giuridici che non gli sono propri. Secondo i ricorrenti, la decisione del 13 gennaio 2020 ha sicuramente prodotto effetti giuridici tali da incidere sulle condizioni di esercizio del mandato dei ricorrenti, modificando sostanzialmente la loro situazione giuridica. Il provvedimento rappresenterebbe quindi un atto impugnabile e la sentenza dovrebbe essere annullata.


(1)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.


7.3.2022   

IT

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C 109/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Retten i Esbjerg (Danimarca) il 17 dicembre 2021 — Skatteministeriet Departementet / Global Gravity ApS

(Causa C-788/21)

(2022/C 109/24)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Retten i Esbjerg

Parti

Ricorrente: Skatteministeriet Departementet

Resistente: Global Gravity ApS

Questioni pregiudiziali

1)

Quali siano criteri da applicare per determinare se un prodotto costituisca un contenitore di merci rientrante nella sottovoce NC 8609 00 9000 della nomenclatura combinata della tariffa doganale comune, nella versione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 (1) della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (2) del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. In particolare:

a)

se questi criteri, considerati isolatamente, possano portare alla classificazione di un prodotto come un contenitore di merci;

b)

se, per determinare se un prodotto debba essere classificato come un contenitore di merci, si debba procedere a una valutazione complessiva di tali criteri, in modo che il soddisfacimento di alcuni di essi — ma non di tutti — porti a classificare il prodotto in tal modo;

oppure

c)

se tutti i criteri debbano essere soddisfatti cumulativamente prima che un prodotto possa essere classificato come un contenitore di merci.

2)

Se la nozione di «casse mobili e contenitori» di cui alla sottovoce 8609 00 9000 della nomenclatura combinata della tariffa doganale comune, nella versione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, debba essere interpretata nel senso che essa ricomprende un prodotto consistente in un sistema di trasporto di tubi, composto di un certo numero di traverse di supporto in alluminio, due barre di sostegno in acciaio e due bulloni M20 per ciascuna traversa, che servono a fissare le traverse di supporto. I tubi sono collocati sopra le traverse di supporto. Si posizionano altre traverse di supporto e poi si collocano i tubi sopra le traverse e così via, fino a quando non viene imballata la quantità desiderata di tubi. Si termina sempre con un certo numero di traverse di supporto. Una volta che si è terminato di imballare i tubi nelle traverse di supporto, alle barre di sostegno sono attaccate catene di acciaio in ognuno dei quattro angoli (occhielli sulle barre di sostegno) e il prodotto è pronto per essere caricato o con una gru o con un carrello elevatore se il trasporto avviene via terra».


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU 2013, L 290, pag. 1).

(2)  GU 1987, L 256, pag. 1.


7.3.2022   

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C 109/18


Ricorso proposto il 21 dicembre 2021 — Commissione europea / Repubblica ceca

(Causa C-808/21)

(2022/C 109/25)

Lingua processuale: il ceco

Parti del procedimento

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Ondrůšek e J. Tomkin, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, negando ai cittadini dell’Unione che non hanno la cittadinanza ceca, ma risiedono nella Repubblica ceca, il diritto di diventare membri di un partito politico o di un movimento politico, la Repubblica ceca è venuta meno ai propri obblighi derivanti dell’articolo 22 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

condannare la Repubblica ceca al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’articolo 22 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ogni cittadino dell’Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Secondo la Commissione, dato che i cittadini dell’Unione che non hanno la cittadinanza ceca, ma risiedono nella Repubblica ceca, non hanno il diritto di diventare membri di un partito politico o di un movimento politico, tali cittadini dell’Unione non possono esercitare i diritti politici, spettanti loro ai sensi dell’articolo 22 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle stesse condizioni dei cittadini della Repubblica ceca.


7.3.2022   

IT

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C 109/18


Impugnazione proposta il 12 gennaio 2022 da KS e KD avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 10 novembre 2021, causa T-771/20, KS e KD / Consiglio e a.

(Causa C-29/22 P)

(2022/C 109/26)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: KS e KD (rappresentante: J. Stojsavljevic-Savic, solicitor, F. Randolph, Queen’s Counsel, e P. Koutrakos, barrister)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

accogliere l’impugnazione, annullare l’ordinanza impugnata e accogliere le conclusioni presentate dinanzi al Tribunale;

in subordine, accogliere l’impugnazione e rinviare la causa al Tribunale, affinché si pronunci in via definitiva; e

condannare le altre parti nel procedimento a farsi carico delle spese dell’impugnazione, del procedimento dinanzi al Tribunale e del procedimento dinanzi alla commissione di riesame dei diritti umani dell’Eulex.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione si basa sul motivo che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando la propria incompetenza a conoscere del ricorso in primo grado proposto dalle ricorrenti, diretto al risarcimento del danno che queste ultime avrebbero subito in conseguenza della violazione dei loro diritti umani fondamentali ad opera delle altre parti nell’impugnazione. Tale motivo si divide in quattro parti.

La prima parte verte sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto interpretando estensivamente l’esclusione della PESC (politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea) prevista dall’ultima frase del secondo comma dell’articolo 24, paragrafo 1, TUE e dal primo comma dell’articolo 275 TFUE.

La seconda parte verte sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto applicando erroneamente la sentenza del 6 ottobre 2020, Bank Refah Kargaran/Consiglio (C-134/19 P, EU:C:2020:793).

La terza parte verte sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto applicando erroneamente la sentenza del 25 marzo 2021, Carvalho e a./Parlamento e Consiglio (C-565/19 P, non pubblicata, EU:C:2021:252).

La quarta parte verte sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto omettendo di esaminare elementi sostanziali del ricorso e non motivando sufficientemente la propria decisione.


7.3.2022   

IT

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C 109/19


Impugnazione proposta il 19 gennaio 2022 dalla Commissione europea avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 10 novembre 2021, causa T-771/20, KS e KD / Consiglio e a.

(Causa C-44/22 P)

(2022/C 109/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Y. Marinova e J. Roberti di Sarsina, agenti)

Altre parti nel procedimento: KS, KD, Consiglio dell'Unione europea, Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente l’ordinanza impugnata;

dichiarare che i giudici dell’Unione hanno competenza esclusiva a conoscere della causa;

rinviare la causa al Tribunale ai fini della decisione sulla ricevibilità e nel merito;

riservare le spese del presente procedimento e dei procedimenti anteriori.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto i) misconoscendo la natura della limitazione della competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: la «CGUE») di cui agli articoli 24 TUE e 275 TFUE, la quale costituirebbe una deroga alla competenza generale della CGUE; ii) non interpretando in senso restrittivo detta deroga, contrariamente alla giurisprudenza consolidata della CGUE, e iii) interpretando erroneamente in tale contesto le sentenze nelle cause H (1), SatCen (2) e Elitaliana (3) nel senso che non suffragherebbero la competenza della CGUE nel caso di specie.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto non qualificando correttamente il ricorso come domanda di risarcimento danni riguardante presunte violazioni di diritti umani fondamentali, e non interpretando le limitazioni della competenza della CGUE alla luce dei requisiti in materia di diritti umani e di Stato di diritto ai sensi del diritto primario dell’Unione, che stabilirebbe la competenza della CGUE nel caso di specie.

Prima parte, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto qualificando gli atti, azioni od omissioni contestati dalle ricorrenti in primo grado come rientranti negli ambiti politici o strategici collegati alla missione e riguardanti la definizione o l’attuazione della PESC (politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea), e non come atti, azioni od omissioni causativi di un danno derivante da presunte violazioni di diritti umani nel contesto della PESC.

Seconda parte, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto non interpretando gli articoli 24 TUE e 275 TFUE alla luce dei diritti e delle libertà fondamentali dell’Unione ai sensi della Carta e della CEDU, nonché dei valori fondanti dell’Unione dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani contemplati nei Trattati (articolo 2, articolo 3, paragrafo 5, articolo 6, paragrafi 1 e 3, articolo 21, paragrafo 2, lettera b) e articolo 23 TUE, articolo 19 TUE, nonché articolo 47 della Carta).

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, interpretando erroneamente la sentenza Bank Refah (4) e non considerando la domanda di risarcimento danni come un ricorso giurisdizionale autonomo per il quale non sussisterebbe deroga rispetto alla competenza della CGUE ai sensi dell’articolo 268 e dell’articolo 340, secondo comma, TFUE.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto non garantendo l’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione e privando le ricorrenti in primo grado di un ricorso effettivo.

Prima parte, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto non dichiarando la competenza esclusiva dei giudici dell’Unione a conoscere della causa di cui trattasi.

Seconda parte, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto privando nel caso di specie le ricorrenti in primo grado di qualsiasi ricorso effettivo e di fatto lasciandole senza alcuna alternativa praticabile per garantire la tutela dei loro diritti fondamentali.


(1)  Sentenza della Corte del 19 luglio 2016, H/Consiglio e a., C-455/14 P, EU:C:2016:569.

(2)  Sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2018, KF/SatCen, T-286/15, EU:T:2018:718; sentenza della Corte del 25 giugno 2020, SatCen/KF, C-14/19 P, ECLI:EU:C:2020:492; ordinanza del Tribunale del 10 luglio 2020, KF/SatCen, T-619/19, non pubblicata, EU:T:2020:337; sentenza della Corte del 14 ottobre 2021, KF/SatCen, C-464/20 P, non pubblicata, ECLI:EU:C:2021:848.

(3)  Sentenza della Corte del 12 novembre 2015, Elitaliana/Eulex Kosovo, C-439/13 P, EU:C:2015:753.

(4)  Sentenza della Corte del 6 ottobre 2020, Bank Refah Kargaran/Consiglio, C-134/19 P, EU:C:2020:793.


Tribunale

7.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 109/21


Ordinanza del Tribunale del 20 dicembre 2021 — Niemelä e a. / BCE

(Causa T-321/17) (1)

(«Ricorso di annullamento - Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE - Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio - Sostituzione dell’atto impugnato in corso di giudizio - Venir meno dell’oggetto della controversia - Perdita dell’interesse ad agire - Non luogo a statuire - Ricorso per risarcimento danni - Irricevibilità manifesta»)

(2022/C 109/28)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Heikki Niemelä (Ohain, Belgio), Mika Lehto (Espoo, Finlandia), Nemea plc (St. Julians, Malta), Nevestor SA (Ohain), Nemea Bank plc (St. Julians) (rappresentante: A. Meriläinen, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Saseta e A. Witte, agenti, assistiti da B. Schneider, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė e A. Nijenhuis, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ECB/SSM/2017 -213800JENPXTUY75VSO/1 WHD-2017-0003 della Banca centrale europea del 23 marzo 2017, che ha proceduto alla revoca dell'autorizzazione per l'accesso alle attività di ente creditizio della Nemea Bank plc e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dai ricorrenti.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento.

2)

La domanda di risarcimento danni è respinta in quanto manifestamente irricevibile.

3)

Heikki Niemelä, Mika Lehto, la Nemea plc, la Nevestor SA e la Nemea Bank plc e la Banca centrale europea (BCE) sono condannati ciascuno a sopportare le proprie spese relative alla domanda di annullamento.

4)

Heikki Niemelä, Mika Lehto, la Nemea, la Nevestor e la Nemea Bank sono condannati a sopportare le proprie spese e quelle della BCE relative alla domanda di risarcimento danni.

5)

La Commissione europea sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 283 del 28.8.2017.


7.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 109/22


Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2021 — Legero Schuhfabrik/EUIPO — Rieker Schuh (Calzature)

(Causa T-682/20) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una calzatura - Disegni o modelli nazionali e comunitari anteriori prodotti dopo la presentazione della domanda di dichiarazione di nullità - Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), v), del regolamento (CE) n. 2245/2002 - Cause di nullità - Assenza di novità - Assenza di carattere individuale - Margine di libertà dell’autore - Insussistenza di un’impressione generale diversa - Articoli 5 e 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2022/C 109/29)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Legero Schuhfabrik GmbH (Feldkirchen bei Graz, Austria) (rappresentante: M. Gail, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Rieker Schuh AG (Thayngen, Svizzera) (rappresentante: A. Schabenberger, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 settembre 2020 (procedimento R 1650/2019-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Legero Schuhfabrik e la Rieker Schuh.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Legero Schuhfabrik GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 19 del 18.1.2021.


7.3.2022   

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C 109/22


Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2021 — Legero Schuhfabrik/EUIPO — Rieker Schuh (Calzature)

(Causa T-683/20) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una calzatura - Disegni o modelli nazionali e comunitari anteriori prodotti dopo la presentazione della domanda di dichiarazione di nullità - Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), v), del regolamento (CE) n. 2245/2002 - Cause di nullità - Assenza di novità - Assenza di carattere individuale - Margine di libertà dell’autore - Insussistenza di un’impressione generale diversa - Articoli 5 e 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2022/C 109/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Legero Schuhfabrik GmbH (Feldkirchen bei Graz, Austria) (rappresentante: M. Gail, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Rieker Schuh AG (Thayngen, Svizzera) (rappresentante: A. Schabenberger, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 settembre 2020 (procedimento R 1648/2019-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Legero Schuhfabrik e la Rieker Schuh.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Legero Schuhfabrik GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 19 del 18.1.2021.


7.3.2022   

IT

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C 109/23


Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2021 — Legero Schuhfabrik/EUIPO — Rieker Schuh (Calzature)

(Causa T-684/20) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una calzatura - Disegni o modelli nazionali e comunitari anteriori prodotti dopo la presentazione della domanda di dichiarazione di nullità - Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), v), del regolamento (CE) n. 2245/2002 - Cause di nullità - Assenza di novità - Assenza di carattere individuale - Margine di libertà dell’autore - Insussistenza di un’impressione generale diversa - Articoli 5 e 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2022/C 109/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Legero Schuhfabrik GmbH (Feldkirchen bei Graz, Austria) (rappresentante: M. Gail, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Rieker Schuh AG (Thayngen, Svizzera) (rappresentante: A. Schabenberger, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 settembre 2020 (procedimento R 1649/2019-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Legero Schuhfabrik e la Rieker Schuh.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Legero Schuhfabrik GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 19 del 18.1.2021.


7.3.2022   

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C 109/23


Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2021 — Boquoi Handels/EUIPO (Rappresentazione di un cristallo di ghiaccio su sfondo circolare blu)

(Causa T-734/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di registrazione del segno figurativo rappresentante un cristallo di ghiaccio su sfondo circolare blu - Parziale rigetto della domanda - Ritiro della domanda di registrazione - Non luogo a statuire»)

(2022/C 109/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Boquoi Handels OHG (Grünwald, Germania) (rappresentante: S. Lorenz, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Graul e E. Markakis, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 settembre 2020 (procedimento R 522/2020-2), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo rappresentante un cristallo di ghiaccio su sfondo circolare blu come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

La Boquoi Handels OHG è condannata alle spese.


(1)  GU C 53 del 15.2.2021.


7.3.2022   

IT

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C 109/24


Ricorso proposto il 20 dicembre 2021 — SC Ha Ha Ha Production / EUIPO — The Smiley Company (SMILEY)

(Causa T-785/21)

(2022/C 109/33)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: SC Ha Ha Ha Production SRL (Calinesti, Romania) (rappresentante: O. Anghel, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgio)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «SMILEY» — Domanda di registrazione n. 17 569 641

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisioni impugnate: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 settembre 2021 nel procedimento R 2936/2019-5, recante la revoca della propria decisione del 15 gennaio 2021, nonché decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 ottobre 2021 nel procedimento R 2936/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 settembre 2021, recante la revoca della propria decisione del 15 gennaio 2021;

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso del 21 ottobre 2021, affinché venga registrato come marchio dell’Unione europea il marchio SMILEY di cui alla domanda n. 17 569 641 per la classe di prodotti e servizi 41;

condannare il convenuto e, se del caso, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento, ivi incluse le spese sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dei principi generali del diritto dell’Unione europea.


7.3.2022   

IT

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C 109/25


Ricorso proposto il 27 dicembre 2021 — NQ/Consiglio e a.

(Causa T-803/21)

(2022/C 109/34)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: NQ (rappresentanti: R. Leandro Vasconcelos e M. Martins Pereira, avvocati)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del servizio della Commissione FPI («Service for Foreign Policy Instruments»; Servizio degli strumenti di politica estera) del 1o dicembre 2021 e la decisione di non raccomandare la partecipazione a future MOE UE (missioni di osservazione elettorale) durante cinque anni;

in subordine, nel caso in cui si stabilisca che tale decisione non è impugnabile,

annullare il rapporto di valutazione del 16 ottobre;

in ulteriore subordine, nel caso in cui si stabilisca che nessuno degli atti summenzionati è impugnabile,

annullare la decisione del DCO («Deputy Chief Observer»; vice capo osservatore) del 22 ottobre;

condannare la Commissione europea e, all’occorrenza, il SEAE e il Consiglio dell’Unione europea, al pagamento delle spese della ricorrente e delle rispettive spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1)

Primo motivo: violazione del diritto di essere ascoltato

Il procedimento di valutazione, che si è concluso con il rapporto di valutazione del 16 ottobre 2021, si è svolto in violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata in merito alla proposta di rapporto di valutazione, vale a dire prima dell’adozione della decisione finale. Tale diritto deriva dal diritto ad una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»),

2)

Secondo motivo: violazione dell’obbligo di motivazione

La decisione impugnata à stata adottata dal FPI in violazione dell’obbligo di motivazione. Tale obbligo è innanzitutto sancito dall’articolo 296, secondo paragrafo, TFUE. Ad esso fa altresì riferimento l’articolo 41, secondo paragrafo, lettera c), della Carta. Non è possibile identificare, nella motivazione della decisione impugnata, i motivi che hanno portato alla decisione di non raccomandare la partecipazione della ricorrente ed all’applicazione della misura di esclusione durante cinque anni.

3)

Terzo motivo: violazione del principio di certezza del diritto

La decisione impugnata è stata adottata in violazione del principio di certezza del diritto. Il principio della certezza del diritto è un principio generale del diritto dell’Unione. La decisione impugnata non fa riferimento alla base giuridica su cui si fonda la misura di esclusione, né essa può identificarsi sulla base di altri elementi della decisione.

4)

Quarto motivo: violazione del principio di proporzionalità

L’imposizione di una misura comportante la raccomandazione di non prendere parte a missioni future durante cinque anni non è proporzionale tenuto conto della levità delle presunte violazioni del Codice di condotta in esame.

5)

Quinto motivo: violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare

La decisione impugnata viola il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall’articolo 7 della Carta e dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU»). Gli impegni familiari della ricorrente non costituivano un impedimento al completamento delle attività che essa doveva ancora portare a termine.

6)

Sesto motivo: violazione della libertà di espressione

La decisione impugnata viola la libertà di espressione della ricorrente. La libertà di espressione è sancita dall’articolo 11 della Carta e dall’articolo 10 della CEDU. Tale libertà ricomprende la libertà di esprimere, verbalmente o per iscritto, opinioni discordanti o minoritarie rispetto a quelle sostenute dall’istituzione in cui i funzionari e agenti dell’Unione prestano servizio.


7.3.2022   

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C 109/26


Ricorso proposto il 4 gennaio 2022 — Puma/EUIPO — Doosan Machine Tools (PUMA)

(Causa T-4/22)

(2022/C 109/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Doosan Machine Tools Co. Ltd (Seongsan-gu, Changwon-si, Corea del Sud)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo PUMA — Domanda di registrazione n. 11 376 209

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 ottobre 2021 nel procedimento R 1677/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la Doosan Machine Tools Co. Ltd alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


7.3.2022   

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C 109/27


Ricorso proposto il 7 gennaio 2022 — Medivet Group/EUIPO (MEDIVET)

(Causa T-11/22)

(2022/C 109/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Medivet Group Ltd (Watford, Regno Unito) (rappresentanti: M. Kloth, R. Briske e M. Tillwich, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «MEDIVET» — Domanda di registrazione n. 18 132 743

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 ottobre 2021 nel procedimento R 1066/2021-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


7.3.2022   

IT

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C 109/27


Ricorso proposto il 7 gennaio 2022 — Hasco TM/EUIPO — Esi (NATURCAPS)

(Causa T-12/22)

(2022/C 109/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hasco TM sp. z o.o. sp.k. (Breslavia, Polonia) (rappresentante: M. Krekora, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Esi Srl (Albisola Superiore, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «NATURCAPS» — Marchio dell’Unione europea n. 16 289 795

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 novembre 2021 nel procedimento R 617/2021-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 64, paragrafo 2, dell’articolo 47, paragrafo 2, e dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1 dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, con l’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, con l’articolo 2, lettera a) della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 e con l’articolo 24 Trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (2003);

violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


7.3.2022   

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C 109/28


Ricorso proposto il 13 gennaio 2022 — AL / Consiglio

(Causa T-22/22)

(2022/C 109/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AL (rappresentante: R. Rata, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale, annullare la decisione del convenuto del 27 settembre 2021 con cui il ricorrente è stato destituito;

reintegrare il ricorrente nella qualifica di funzionario del segretariato generale del Consiglio, con le funzioni e il grado precedenti;

restituire il fascicolo al segretariato generale del Consiglio per la riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 28 dell’allegato IX allo Statuto dei funzionari alla luce di tutti i fatti accertati nelle decisioni dell’autorità che ha il potere di nomina adottate dopo la data della decisione impugnata;

sollevare d’ufficio qualsiasi altro motivo di ordine pubblico che ritenga opportuno

condannare il convenuto a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tredici motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato IX allo Statuto dei funzionari e su una cattiva amministrazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10, lettera a), dell’allegato IX allo Statuto dei funzionari, in quanto (i) la sanzione non sarebbe proporzionale né alla natura della presunta mancanza (relativa agli assegni percepiti per la condizione della madre del ricorrente equiparata a figlio a carico) né alle circostanze in cui la presunta mancanza sarebbe stata commessa; (ii) la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata; (iii) la decisione impugnata violerebbe la presunzione di innocenza; e (iv) la decisione impugnata deriverebbe da un manifesto errore di valutazione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10, lettera a), dell’allegato IX allo Statuto dei funzionari, in quanto (i) la sanzione inflitta non sarebbe proporzionale né alla natura della mancanza (relativa agli assegni percepiti per l’affidamento familiare di A e B) né alle circostanze in cui la presunta mancanza sarebbe stata commessa; (ii) la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata; (iii) la decisione impugnata violerebbe la presunzione di innocenza; e (iv) la decisione impugnata deriverebbe da un manifesto errore di valutazione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10, lettera a), dell’allegato IX allo Statuto dei funzionari, in quanto (i) la sanzione inflitta non sarebbe proporzionale né alla natura della mancanza (relativa alle richieste presentate nel 2014 per l’equiparazione di C e D a figli a carico) né alle circostanze in cui la presunta mancanza sarebbe stata commessa; (ii) la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata; (iii) la decisione impugnata violerebbe la presunzione di innocenza; e (iv) la decisione impugnata deriverebbe da un manifesto errore di valutazione.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10, lettera b), dell’allegato IX allo Statuto dei funzionari, in quanto (i) la presunta mancanza non avrebbe arrecato alcun danno all'integrità, alla reputazione o agli interessi del segretariato generale del Consiglio; (ii) la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata; (iii) la decisione impugnata violerebbe la presunzione di innocenza; e (iv) la decisione impugnata deriverebbe da un manifesto errore di valutazione.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10, lettera c), dell’allegato IX allo Statuto dei funzionari, in quanto (i) la mancanza non avrebbe implicato intenzionalità, ma piuttosto negligenza; (ii) la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata; (iii) la decisione impugnata violerebbe la presunzione di innocenza; e (iv) la decisione impugnata deriverebbe da un manifesto errore di valutazione e da una violazione dell’articolo 85 dello Statuto dei funzionari a causa della mancanza di qualsivoglia intento di indurre l’amministrazione in errore.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10, lettera d), dell’allegato IX allo Statuto dei funzionari, in quanto (i) il motivo della mancanza sarebbe stato principalmente costituito dall’interesse superiore e dal benessere dei minori; (ii) la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata; (iii) la decisione impugnata violerebbe la presunzione di innocenza; e (iv) la decisione impugnata deriverebbe da un manifesto errore di valutazione.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10, lettera e), dell’allegato IX allo Statuto dei funzionari, in quanto (i) il grado e l'anzianità del ricorrente sarebbero stati medio-bassi; (ii) la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata; (iii) la decisione impugnata violerebbe la presunzione di innocenza; e (iv) la decisione impugnata deriverebbe da un manifesto errore di valutazione.

9.

Nono motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10, lettera g), dell’allegato IX allo Statuto dei funzionari, in quanto (i) il livello delle funzioni e delle responsabilità del ricorrente sarebbe stato medio-basso; (ii) la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata; (iii) la decisione impugnata violerebbe la presunzione di innocenza; e (iv) la decisione impugnata deriverebbe da un manifesto errore di valutazione.

10.

Decimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10, lettera h), dell’allegato IX allo Statuto dei funzionari, in quanto (i) la mancanza non avrebbe avuto carattere di recidiva; (ii) la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata; (iii) la decisione impugnata violerebbe la presunzione di innocenza; e (iv) la decisione impugnata deriverebbe da un manifesto errore di valutazione.

11.

Undicesimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10, lettera i), dell’allegato IX allo Statuto dei funzionari, in quanto (i) la condotta del ricorrente su tutto l'arco della carriera sarebbe stata irreprensibile; (ii) la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata; (iii) la decisione impugnata violerebbe la presunzione di innocenza; e (iv) la decisione impugnata deriverebbe da un manifesto errore di valutazione.

12.

Dodicesimo motivo, vertente sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento e del principio di buona amministrazione.

13.

Tredicesimo motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine nei confronti dei funzionari e delle persone a loro carico.


7.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 109/30


Ricorso proposto il 13 gennaio 2022 — CIMV/Commissione

(Causa T-26/22)

(2022/C 109/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Compagnie industrielle de la matière végétale (CIMV) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentanti: B. Le Bret, R. Rard e P. Renié, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione impugnata;

in subordine, annullare l’articolo 3 della decisione impugnata nella parte in cui prevede il ricorso all’esecuzione forzata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione C(2021) 7932 final della Commissione europea, del 28 ottobre 2021, relativa al recupero di un importo di EUR 5 888 214,59, maggiorato degli interessi, dovuto dalla CIMV, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore materiale manifesto derivante dalla mancata presa in considerazione delle scadenze proposte dalla CIMV e dall’insufficienza della motivazione della decisione impugnata.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di legittimo affidamento e certezza del diritto.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, del diritto al contraddittorio e del principio di buona amministrazione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dell’obiettivo di tutela effettiva degli interessi finanziari dell’Unione.


7.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 109/30


Ricorso proposto il 18 gennaio 2022 — Innovaciones Cosmético Farmacéuticas / EUIPO — Benito Oliver (th pharma)

(Causa T-27/22)

(2022/C 109/40)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Innovaciones Cosmético Farmacéuticas SL (Alhama de Murcia, Spagna) (rappresentante: J. Oria Sousa-Montes, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Miguel Ángel Benito Oliver (Pont D’Inca-Marratxi, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo th pharma — Domanda di registrazione n. 17 916 522

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 novembre 2021 nel procedimento R 1605/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


7.3.2022   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 109/31


Ricorso proposto il 14 gennaio 2022 — Ryanair / Commissione

(Causa T-28/22)

(2022/C 109/41)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, S. Rating e G.-I. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 26 luglio 2021 relativa all’aiuto di Stato SA.63203 (2021/N) — Germania — Aiuto alla ristrutturazione della Condor; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, secondo il quale la convenuta ha commesso un errore di diritto e l’aiuto di Stato controverso esula dall’ambito di applicazione ratione materiae degli orientamenti in materia di salvataggio e ristrutturazione (1), in quanto la Condor Flugdienst GmbH (in prosieguo: la «Condor») viene rilevata da un gruppo aziendale più grande e, inoltre, le sue difficoltà non sono intrinseche e sono il risultato di una ripartizione arbitraria dei costi.

2.

Secondo motivo di ricorso, secondo il quale la convenuta ha omesso di dimostrare un fallimento del mercato e difficoltà di ordine sociale.

3.

Terzo motivo di ricorso, secondo il quale la convenuta ha omesso di presentare un confronto con uno scenario alternativo credibile che non comporti un aiuto di Stato e non dimostra che la Condor ha esaurito tutte le opzioni di mercato.

4.

Quarto motivo di ricorso, secondo il quale la decisione impugnata non dimostra che il piano di ristrutturazione sia realistico, coerente e di ampia portata e possa ripristinare la redditività a lungo termine della Condor senza fare ricorso ad ulteriori aiuti di Stato per un periodo di tempo ragionevole.

5.

Quinto motivo di ricorso, secondo il quale la decisione impugnata non dimostra l’adeguatezza dell’aiuto di Stato rispetto ai danni causati dalla crisi del COVID-19.

6.

Sesto motivo di ricorso, secondo il quale la decisione impugnata non dimostra la proporzionalità dell’aiuto di Stato rispetto ai danni causati dalla crisi del COVID-19.

7.

Settimo motivo di ricorso, secondo il quale la decisione impugnata non esamina adeguatamente gli effetti negativi dell’aiuto di Stato.

8.

Ottavo motivo di ricorso, secondo il quale la decisione impugnata ha violato specifiche disposizioni del TFUE e i principi generali del diritto dell’Unione che hanno presieduto alla liberalizzazione del trasporto aereo nell’Unione europea dalla fine degli anni ‘80 (ossia il principio di non discriminazione, il principio di libera prestazione dei servizi — applicato al trasporto aereo mediante il regolamento n. 1008/2008 (2) — e la libertà di stabilimento).

9.

Nono motivo di ricorso, secondo il quale la convenuta ha omesso di avviare un procedimento di indagine formale nonostante gravi difficoltà e ha violato i diritti procedurali della ricorrente.

10.

Decimo motivo di ricorso, secondo il quale la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione.


(1)  Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU 2014, C 249, pagg. 1-28).

(2)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2008, L 293, pagg. 3-20).


7.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 109/32


Ricorso proposto il 19 gennaio 2022 — Vyatsky Plywood Mill/Commissione

(Causa T-32/22)

(2022/C 109/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Vyatsky Plywood Mill OOO (Kirov, Russia) (rappresentanti: M. Krestiyanova e N. Tuominen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 della Commissione, dell’8 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia (1), nella parte in cui esso riguarda la ricorrente;

condannare la convenuta alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato gli articoli 3 e 4 del regolamento di base (2), sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione non avendo preso in considerazione le osservazioni delle «associazioni europee del legno compensato» nella sua determinazione della definizione del prodotto, della composizione e della definizione dell’industria dell’Unione, e avrebbe violato il principio di buona amministrazione. In realtà, in qualità di autorità imparziale incaricata dell’inchiesta, la Commissione avrebbe dovuto concentrarsi di propria iniziativa sulle prove addotte dalle associazioni europee del legno compensato, verificarle e fornire un’adeguata valutazione giuridica e fattuale nel contesto della definizione del prodotto, che costituirebbe un elemento essenziale di un’inchiesta antidumping che incide su tutte le risultanze. La Commissione avrebbe altresì di fatto respinto/ignorato qualsiasi prova o argomento della ricorrente riguardante le osservazioni delle associazioni europee del legno compensato.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 3 del regolamento di base effettuando un’analisi dei prezzi errata nel contesto dell’accertamento del pregiudizio e del nesso di causalità. In primo luogo, la Commissione non avrebbe tenuto conto dell’andamento dei prezzi successivo al periodo dell’inchiesta e non avrebbe preso in debita considerazione l’evidente segmentazione del mercato. In secondo luogo, la Commissione avrebbe omesso di valutare l’effetto dell’accesso da parte dell’industria dell’Unione alla principale materia prima, l’impatto delle importazioni da paesi terzi e qualsiasi potenziale discriminazione nei confronti della Russia.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 21 del regolamento di base, in quanto l’imposizione di misure antidumping sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia sarebbe contraria all’interesse generale dell’Unione. L’industria dell’Unione, gli importatori indipendenti e gli utilizzatori saranno esposti a una penuria di legno compensato di betulla di alta qualità, rispettoso dell’ambiente e a prezzi abbordabili.

4.

Quarto motivo — dedotto in subordine, ove il Tribunale ritenga che il regolamento impugnato non debba essere annullato — vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione imponendo la misura nella sua forma attuale, che sarebbe contraria all’interesse dell’Unione. L’oggetto del procedimento sarebbe meglio servito se le misure assumessero la forma di un dazio variabile basato su un dazio ad valorem con un massimale rappresentato da un prezzo minimo all’importazione.


(1)  GU 2021, L 394, pag. 7.

(2)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).


7.3.2022   

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C 109/33


Ricorso proposto il 20 gennaio 2022 — Cunsorziu di i Salamaghji Corsi — Consortium des Charcutiers Corses e a. / Commissione

(Causa T-34/22)

(2022/C 109/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Cunsorziu di i Salamaghji Corsi — Consortium des Charcutiers Corses (Borgo, Francia) e altre nove ricorrenti (rappresentanti: T. de Haan e V. Le Meur-Baudry, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2021/1879 della Commissione, del 26 ottobre 2021, che respinge tre domande di protezione di un nome come indicazione geografica a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio «Jambon sec de l’Île de Beauté» (IGP), «Lonzo de l’Île de Beauté» (IGP) e «Coppa de l’Île de Beauté» (IGP) (1);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione, da un lato, degli articoli 49, 50 e 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1), e, d’altro lato, del principio generale di diritto dell’autorità di cosa giudicata, in quanto la Commissione avrebbe ecceduto i limiti delle competenze ad essa conferite da tale regolamento.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 7 e 13 del regolamento n. 1151/2012, in quanto la Commissione avrebbe commesso errori nell’applicare le suddette disposizioni.


(1)  GU 2021, L 383, pag. 1.


7.3.2022   

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C 109/34


Ricorso proposto il 24 gennaio 2022 — Weider Germany/EUIPO — Den i Nosht (YIPPIE!)

(Causa T-45/22)

(2022/C 109/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Weider Germany GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: T. Pfeifer e N. Böhmer, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Den i Nosht Ltd (Gorna Oryahovitsa, Bulgaria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «YIPPIE!» — Marchio dell’Unione europea n. 12 411 567

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di annullamento

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 novembre 2021 nel procedimento R 2227/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

accogliere il ricorso contro la decisione della divisione di annullamento nel procedimento 36 243 C; e

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e l’eventuale interveniente (la «Den i Nosht» Limited) alle spese del procedimento di nullità e del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


7.3.2022   

IT

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C 109/34


Ricorso proposto il 25 gennaio 2022 — Esedra/Parlamento

(Causa T-46/22)

(2022/C 109/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Esedra (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Vastmans, avvocata)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile e fondato;

di conseguenza:

annullare la decisione del Parlamento europeo di aggiudicare l’appalto di cui trattasi alla SAS PEOPLE & BABY e di respingere l’offerta della SRL ESEDRA;

risarcire la SRL ESEDRA per il danno subito a causa di tale decisione illegittima;

condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione del Parlamento europeo del 26 novembre 2021, che reca rigetto dell’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto n. PE PERS 2021 027, relativa alla gestione completa della struttura destinata alla prima infanzia del Parlamento europeo a Bruxelles, sita in rue Wayenberg, e che aggiudica l’appalto alla SAS People & Baby, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziari applicabili al bilancio generale dell’Unione, sulla violazione dell’articolo 170 TFUE, sulla violazione dell’articolo 16.1. del capitolato d’oneri del bando di gara, sulla violazione dei principi generali di diritto e, più in particolare, dei principi de minuto, della motivazione formale e del patere legem ipse fecisti e dell’errore manifesto di valutazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3.13. del capitolato d’oneri, sulla violazione del decreto, del 21 febbraio 2019, diretto a rafforzare la qualità e l’accessibilità dei locali d’accoglienza destinati alle la prima infanzia nella comunità francese e del decreto, del 2 maggio 2019, del Governo della comunità francese che fissa il regime di autorizzazione e di sovvenzione degli asili nido, dei servizi dei locali d’accoglienza destinati ai bambini e dei servizi di puericultura indipendenti e/o del decreto, del 22 novembre 2013, del governo fiammingo, recante le condizioni di autorizzazione e la politica di qualità per i servizi di accoglienza per le famiglie e per i gruppi di neonati e bambini, sulla violazione dei principi generali di diritto e, più in particolare, dei principi de minuto, del patere legem ipse fecisti e dell’errore manifesto di valutazione.


7.3.2022   

IT

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C 109/35


Ordinanza del Tribunale del 20 dicembre 2021 — Première Vision / EUIPO — Vente-Privee.com (PV)

(Causa T-836/19) (1)

(2022/C 109/46)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 45 del 10.2.2020.


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