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Ufficio europeo per la lotta antifrode - norme sulle indagini

Ufficio europeo per la lotta antifrode - norme sulle indagini

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

Regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l’efficacia delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode

QUAL È LO SCOPO DEI REGOLAMENTI?

Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 mira a:

  • rafforzare l’indipendenza dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), istituito con la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom per combattere le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari* dell’Unione;
  • migliorare l’efficacia delle indagini dell’OLAF;
  • rafforzare la cooperazione tra le diverse istituzioni e gli organismi coinvolti;
  • rafforzare i diritti degli individui interessati dalle indagini.

Il regolamento di modifica (UE, Euratom) n. 2020/2223 mira a:

  • Adeguare il funzionamento dell’OLAF all’istituzione dell’Ufficio della Procura europea (EPPO), istituito con il regolamento (UE) n. 2017/1939 (si veda la sintesi) per garantire la massima complementarità; e
  • Migliorare l’efficacia delle funzioni di indagine dell’OLAF relative a una serie di questioni specifiche, che comprendono:
    • nuove regole sullo svolgimento di controlli e verifiche sul posto
    • accesso alle informazioni sui conti bancari
    • l’istituzione di un controllore delle garanzie procedurali
    • l’accesso alla relazione finale da parte della persona interessata
    • Il ruolo rafforzato dei servizi di coordinamento antifrode nei paesi dell’Unione e
    • Le nuove regole per migliorare il seguito delle indagini.

PUNTI CHIAVE

L’OLAF:

  • conduce indagini interne ed esterne;
  • fornisce assistenza all’EPPO attraverso stretta cooperazione, scambio di informazioni, complementarità e assenza di sovrapposizioni;
  • aiuta i paesi dell’Unione a organizzare una stretta collaborazione tra le loro autorità antifrode;
  • sviluppa politiche antifrode dell’Unione come servizio della Commissione europea;
  • contribuisce alla progettazione e allo sviluppo di strategie antifrode e anti-corruzione per proteggere gli interessi finanziari dell’Unione;
  • promuove e coordina la condivisione dell’esperienza operativa e delle migliori pratiche procedurali;
  • Partecipare, ove necessario, a squadre investigative comuni;
  • sostiene azioni comuni contro le frodi condotte dagli Stati membri.

Indagini interne

L’OLAF:

  • svolge indagini amministrative all’interno delle istituzioni dell’Unione, degli organismi, degli uffici e delle agenzie e presso gli operatori economici*;
  • ha accesso senza preavviso e senza ritardo alle informazioni e ai dati pertinenti relativi alla questione oggetto dell’indagine;
  • può chiedere informazioni orali e informazioni scritte ai funzionari, ai membri del personale e ai dirigenti di organismi o uffici;
  • informa le istituzioni, gli organismi, gli uffici o le agenzie se un’indagine riguarda i loro dipendenti e li consulta, ove necessario, in merito alle opportune misure amministrative cautelari da adottare per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.

Il regolamento di modifica (UE, Euratom) 2020/2223 consente all’OLAF, nel corso delle sue indagini, di accedere a dispositivi privati utilizzati a scopi lavorativi, se l’OLAF ha ragionevoli motivi per sospettare che il contenuto di tali dispositivi possa essere pertinente per l’indagine. L’accesso sarà disciplinato da norme interne adottate dalle diverse istituzioni e dai diversi organi e organismi o agenzie interessati nel rispetto dei membri del personale.

Indagini esterne

L’OLAF:

  • esegue controlli e verifiche sul posto e altre attività di indagine negli Stati membri, nei paesi terzi, presso le organizzazioni internazionali e gli operatori economici, in conformità con le regole stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, e con i termini degli accordi di cooperazione e di assistenza reciproca;
  • può trasmettere alle autorità nazionali competenti degli Stati membri informazioni sulle frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. Per consentire loro di adottare misure adeguate.

In base al regolamento (UE, Euratom) 2020/2223, nelle indagini esterne, l’accesso ai dispositivi privati utilizzati a scopi lavorativi avviene alle medesime condizioni e nella medesima misura delle autorità nazionali nello stato pertinente.

Procedure di indagine

Il direttore generale dell’OLAF:

  • può avviare un’indagine esterna o interna in presenza di un sufficiente sospetto, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o di un’istituzione, organismo, organo o agenzia, o di uno Stato membro;
  • se il direttore generale decide di non avviare un’indagine interna, può trasmettere eventuali informazioni pertinenti all’istituzione, all’organo, all’organismo o all’agenzia interessati;
  • dirige l’esecuzione delle indagini sulla base, se del caso, di istruzioni scritte;
  • riferisce al comitato di vigilanza se un’indagine non può essere chiusa entro dodici mesi dal suo avvio e successivamente ogni sei mesi;
  • trasmette alle autorità giudiziarie nazionali le informazioni raccolte nel corso di indagini interne su fatti che rientrano nell’ambito di competenza di un’autorità giudiziaria nazionale.

Personale dell’OLAF:

  • svolge le indagini in modo obiettivo e imparziale e conformemente alle garanzie procedurali e al principio della presunzione d’innocenza di cui al regolamento.
  • raccoglie elementi a carico e a favore della persona interessata;
  • può sentire, con adeguato preavviso in qualunque momento nel corso di un’indagine, una persona interessata o un testimone — tale persona ha il diritto di non autoincriminarsi e di essere assistita da una persona di sua scelta;
  • redige un verbale del colloquio e ne consegna una copia alla persona interessata;
  • dà alla persona interessata l’opportunità di presentare le proprie osservazioni sui fatti che la riguardano;
  • tratta come riservate tutte le informazioni trasmesse o ottenute durante le indagini interne ed esterne;
  • Coopera con EPPO, Eurojust, Europol e le autorità nazionali competenti degli Stati membri, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali.

Accesso alle informazioni sui conti bancari

Secondo il regolamento (UE, Euratom) 2020/2223, i poteri di indagine dell’OLAF sono rafforzati. L’Olaf può richiedere informazioni sui conti bancari e, ove strettamente necessario, sulle operazioni, con la cooperazione delle autorità nazionali. Ciò avverrebbe alle stesse condizioni di quelle applicabili alle autorità nazionali competenti e previa richiesta scritta che ne giustifichi l’adeguatezza e la proporzionalità.

Controllore delle garanzie procedurali

La posizione indipendente di controllore delle garanzie procedurali è istituita ai sensi del regolamento di modifica (UE, Euratom) 2020/2223. Collegato dal punto di vista amministrativo al comitato di vigilanza, il controllore è responsabile della gestione dei reclami delle persone interessate e può formulare raccomandazioni all’OLAF su come risolvere il problema sollevato nel reclamo.

Stretta collaborazione tra OLAF ed EPPO

L’OLAF e l’EPPO hanno ruoli complementari nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione e lavoreranno in stretta collaborazione. Ai sensi del regolamento di modifica (UE, Euratom) 2020/2223, l’OLAF rimane un organo amministrativo che conduce indagini amministrative, che possono portare a raccomandazioni finanziarie, amministrative, disciplinari e giudiziarie. Il mandato dell’EPPO, che copre 22 dei 27 paesi dell’Unione, si concentra sulle indagini penali per stabilire la responsabilità penale delle persone coinvolte in frodi, corruzione o altri reati penali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione che rientrano nella sua competenza.

Laddove l’Ufficio attui misure di sostegno su richiesta dell’EPPO, al fine di tutelare l’ammissibilità delle prove, nonché i diritti fondamentali e le garanzie procedurali, l’EPPO e l’OLAF, agendo in stretta collaborazione, dovrebbero garantire il rispetto delle garanzie procedurali applicabili di cui al regolamento (UE) 2017/1939.

Relazione finale:

Redatta sotto l’autorità del direttore generale al termine di un’indagine, la relazione finale:

  • contiene:
    • le basi giuridiche per svolgere l’indagine
    • le fasi procedurali seguite e le garanzie rispettate
    • i fatti accertati e la loro qualificazione giuridica preliminare
    • l’incidenza finanziaria stimata
    • le conclusioni dell’indagine;
  • È accompagnata, ove opportuno, dalle raccomandazioni del direttore generale sull’opportunità di adottare eventuali misure disciplinari, amministrative, finanziarie e/o giudiziarie e gli importi stimati da recuperare;
  • Viene inviata al paese dell’Unione o all’istituzione, organismo, organo o agenzia interessati.

Gli Stati membri:

  • designano un servizio di coordinamento antifrode (AFCOS) per agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni con l’OLAF;
  • Forniscono o coordinano l’assistenza necessaria affinché l’OLAF possa svolgere efficacemente i suoi compiti.

Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione:

  • provvedono affinché il loro personale collabori con l’OLAF e fornisca le informazioni;
  • garantiscono la riservatezza sulle indagini interne;
  • non dovrebbero svolgere un’indagine in parallelo sugli stessi fatti se il direttore generale dell’OLAF ha avviato, o sta valutando di avviare, un’indagine;
  • trasmettono senza indugio all’OLAF qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode, corruzione o ogni altra attività finanziaria illecita.

Abrogazione

Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

  • Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 viene applicato dal 1 ottobre 2013.
  • Il regolamento di modifica (UE) n. 2020/2223 è entrato in vigore il 17 gennaio 2021.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Interessi finanziari: entrate, spese e beni coperti dal bilancio dell’Unione.
Operatore economico: azienda o altra entità, come un fornitore o una ditta contraente, che fornisce beni, lavori o servizi.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE, Euratom ) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (OJ L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l’efficacia delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 49).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Valutazione dell’applicazione del regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (COM(2017) 589 final del 2.10.2017).

Documento di lavoro dei servizi della Commissione — Valutazione dell’applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio che accompagna il documento Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio [SWD(2017) 332 final del 2.10.2017].

Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, del 28 aprile 1999, che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

Decisione 94/140/CE della Commissione, del 23 febbraio 1994, che istituisce il comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi (GU L 61 del 4.3.1994, pag. 27).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 02.02.2021

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