EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive

Trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive

 

SINTESI DI:

Decisione del Consiglio 2013/275/UE relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, del trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive

Trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?

La decisione approva la firma del trattato OMPI di Pechino sulle prestazioni audiovisive (il trattato di Pechino) a nome dell’UE, con riserva della conclusione di tale trattato.

Il trattato modernizza la protezione dei diritti intellettuali per cantanti, musicisti, ballerini e attori in spettacoli audiovisivi nel cinema e nella televisione e include anche esibizioni di musicisti su DVD o altre piattaforme audiovisive.

Essa è volta ad avere un effetto positivo su tutti i firmatari, compresi i paesi in via di sviluppo e sviluppati, in relazione allo sviluppo economico, al miglioramento dello status degli artisti audiovisivi e alla diversità culturale.

PUNTI CHIAVE

Il trattato conferisce agli esecutori diritti economici in spettacoli dal vivo e registrati, nonché alcuni diritti morali che aggiornano la Convenzione di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (1961) per l’era digitale e completano il trattato dell’OMPI sulle interpretazioni e i fonogrammi (WPPT).

Spettacoli registrati

Il trattato conferisce agli esecutori 4 tipi di diritti economici per le loro interpretazioni fissate (registrate) in formati audiovisivi, come le registrazioni video:

  • riproduzione: il diritto di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della fissazione delle esecuzioni in qualsiasi modo o forma;
  • distribuzione: il diritto di autorizzare la vendita di originali o copie della fissazione delle esecuzioni;
  • noleggio: il diritto di autorizzare il noleggio al pubblico di originali o copie della fissazione delle esecuzioni; e
  • messa a disposizione: il diritto di autorizzare l’accesso alla fissazione di esecuzioni ovunque e ogni volta che il consumatore lo scelga, cablato o in modalità wireless, compresa in particolare anche la modalità su richiesta o interattiva attraverso Internet.

Esecuzioni dal vivo

Inoltre, il trattato conferisce agli esecutori tre tipi di diritti economici per esecuzioni (dal vivo) non fissate:

  • diritto di radiodiffusione,
  • diritto di comunicazione al pubblico,
  • diritto di fissazione.

Diritti morali

Il trattato conferisce all’interprete il diritto di essere identificato come esecutore e il diritto di opporsi a qualsiasi distorsione, mutilazione o altra modifica al materiale registrato o trasmesso che possa pregiudicare la sua reputazione.

Cessione dei diritti

Le parti possono dichiarare nelle loro legislazioni che una volta che un esecutore ha acconsentito a registrare un’esecuzione (fissazione audiovisiva), i diritti esclusivi vengono trasferiti al produttore della registrazione (a meno che un contratto tra l’esecutore e il produttore non stabilisca diversamente). A prescindere da ciò, il diritto nazionale o altri accordi possono conferire all’esecutore il diritto di ricevere diritti o pagamenti equi per qualsiasi utilizzo delle esecuzioni previsto dal trattato.

Eccezioni, applicazione e rimedi

Il trattato prevede limitazioni ed eccezioni a condizione che siano conformi alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche. Le parti contraenti possono introdurre nuove eccezioni e limitazioni appropriate all’ambiente digitale, purché siano soddisfatte condizioni simili. Il trattato si applica al materiale registrato esistente e nuovo, ma le parti possono decidere che il materiale esistente di altri paesi non sia protetto dal trattato, nel qual caso i paesi interessati sono autorizzati ad agire reciprocamente.

Le parti del trattato devono fornire rimedi legali contro l’esclusione di qualsiasi crittografia digitale utilizzata dagli interpreti per proteggere i loro diritti e contro la rimozione o la modifica di informazioni (quali ad esempio il credito per gli interpreti) necessarie per la gestione dei diritti, compresa la concessione di licenze e la distribuzione dei diritti.

Le parti devono prevedere procedure e mezzi di applicazione per prevenire e scoraggiare le violazioni del trattato.

Il trattato istituisce un’assemblea delle parti contraenti per mantenere e attuare il trattato.

DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?

La decisione è stata firmata il 10 giugno 2013. Entrerà in vigore tre mesi dopo che 30 parti ammissibili al trattato avranno ratificato il trattato.

CONTESTO

Si veda anche:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione del Consiglio 2013/275/UE, del 10 giugno 2013, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, del trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive (GU L 160 del 12.6.2013, pag. 1).

Trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive (non pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Ultimo aggiornamento: 21.03.2019

Top