EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Beijing Treaty on Audiovisual Performances
Trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive
Trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive
Trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive
SINTESI DI:
Trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive
QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?
La decisione approva la firma del trattato OMPI di Pechino sulle prestazioni audiovisive (il trattato di Pechino) a nome dell’UE, con riserva della conclusione di tale trattato.
Il trattato modernizza la protezione dei diritti intellettuali per cantanti, musicisti, ballerini e attori in spettacoli audiovisivi nel cinema e nella televisione e include anche esibizioni di musicisti su DVD o altre piattaforme audiovisive.
Essa è volta ad avere un effetto positivo su tutti i firmatari, compresi i paesi in via di sviluppo e sviluppati, in relazione allo sviluppo economico, al miglioramento dello status degli artisti audiovisivi e alla diversità culturale.
PUNTI CHIAVE
Il trattato conferisce agli esecutori diritti economici in spettacoli dal vivo e registrati, nonché alcuni diritti morali che aggiornano la Convenzione di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (1961) per l’era digitale e completano il trattato dell’OMPI sulle interpretazioni e i fonogrammi (WPPT).
Spettacoli registrati
Il trattato conferisce agli esecutori 4 tipi di diritti economici per le loro interpretazioni fissate (registrate) in formati audiovisivi, come le registrazioni video:
Esecuzioni dal vivo
Inoltre, il trattato conferisce agli esecutori tre tipi di diritti economici per esecuzioni (dal vivo) non fissate:
Diritti morali
Il trattato conferisce all’interprete il diritto di essere identificato come esecutore e il diritto di opporsi a qualsiasi distorsione, mutilazione o altra modifica al materiale registrato o trasmesso che possa pregiudicare la sua reputazione.
Cessione dei diritti
Le parti possono dichiarare nelle loro legislazioni che una volta che un esecutore ha acconsentito a registrare un’esecuzione (fissazione audiovisiva), i diritti esclusivi vengono trasferiti al produttore della registrazione (a meno che un contratto tra l’esecutore e il produttore non stabilisca diversamente). A prescindere da ciò, il diritto nazionale o altri accordi possono conferire all’esecutore il diritto di ricevere diritti o pagamenti equi per qualsiasi utilizzo delle esecuzioni previsto dal trattato.
Eccezioni, applicazione e rimedi
Il trattato prevede limitazioni ed eccezioni a condizione che siano conformi alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche. Le parti contraenti possono introdurre nuove eccezioni e limitazioni appropriate all’ambiente digitale, purché siano soddisfatte condizioni simili. Il trattato si applica al materiale registrato esistente e nuovo, ma le parti possono decidere che il materiale esistente di altri paesi non sia protetto dal trattato, nel qual caso i paesi interessati sono autorizzati ad agire reciprocamente.
Le parti del trattato devono fornire rimedi legali contro l’esclusione di qualsiasi crittografia digitale utilizzata dagli interpreti per proteggere i loro diritti e contro la rimozione o la modifica di informazioni (quali ad esempio il credito per gli interpreti) necessarie per la gestione dei diritti, compresa la concessione di licenze e la distribuzione dei diritti.
Le parti devono prevedere procedure e mezzi di applicazione per prevenire e scoraggiare le violazioni del trattato.
Il trattato istituisce un’assemblea delle parti contraenti per mantenere e attuare il trattato.
DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?
La decisione è stata firmata il 10 giugno 2013. Entrerà in vigore tre mesi dopo che 30 parti ammissibili al trattato avranno ratificato il trattato.
CONTESTO
Si veda anche:
DOCUMENTI PRINCIPALI
Decisione del Consiglio 2013/275/UE, del 10 giugno 2013, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, del trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive (GU L 160 del 12.6.2013, pag. 1).
Trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive (non pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Ultimo aggiornamento: 21.03.2019