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Emissioni degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore

Emissioni degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore

SINTESI DI:

Direttiva 2006/40/CE sulle emissioni degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • Introduce norme a livello dell’UE per la riduzione delle emissioni degli impianti di condizionamento1 d’aria dei veicoli a motore e stabilisce un divieto progressivo degli impianti di condizionamento d’aria concepiti per contenere gas fluorurati con un potenziale di riscaldamento planetario (PRP)2 superiore a 150.
  • In questo modo, la direttiva evita gli eventuali ostacoli che potrebbero risultare, in seno al mercato interno comunitario, dall’approvazione da parte dei paesi dell’UE di prescrizioni tecniche diverse su questo aspetto.
  • Si iscrive nel quadro della procedura di omologazione dei veicoli dell’UE
  • Completa la legislazione dell’UE volta alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra, in linea con gli obiettivi del protocollo di Kyoto.

PUNTI CHIAVE

Norme tecniche

  • La direttiva stabilisce norme per il controllo delle fughe dagli impianti di condizionamento concepiti per contenere gas a effetto serra, con un PRP superiore a 150. Una misura transitoria vieta quindi tali impianti, a meno che il tasso di fuga dal sistema non superi i limiti massimi consentiti. Questo provvedimento si applica ai nuovi tipi di veicoli a partire dal e ai veicoli nuovi a decorrere dal .
  • In un secondo tempo, la direttiva introduce il divieto totale degli impianti di climatizzazione concepiti per contenere gas fluorurati con un PRP superiore a 150. Il divieto riguarda i nuovi tipi di veicoli a partire dal e si applica a tutti i veicoli nuovi, a partire dal .
  • Essa prevede anche norme relative all’ammodernamento e al ricaricamento degli impianti di condizionamento d’aria.

Ambito di applicazione

  • La direttiva riguarda autovetture (veicoli di categoria M1) e autoveicoli leggeri (veicoli di categoria N1, classe 1).
  • Essa costituisce la prima fase di un pacchetto legislativo sui sistemi di condizionamento d’aria. Il regolamento (CE) n. 706/2007 istituisce le norme amministrative concernenti la procedura di omologazione CE, nonché una procedura di prova armonizzata di rilevamento delle fughe per misurare il tasso di fuga dei gas fluorurati con un potenziale di riscaldamento planetario superiore a 150.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal e doveva diventare legge nei paesi dell’UE entro il .

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

  1. Impianto di condizionamento: qualsiasi impianto il cui principale obiettivo consista nel ridurre la temperatura e l’umidità dell’aria dell’abitacolo di un veicolo.
  2. Potenziale di riscaldamento planetario (PRP): si tratta del potenziale di riscaldamento climatico di un gas fluorurato a effetto serra rispetto a quello del diossido di carbonio. Viene calcolato in funzione del riscaldamento su cento anni di un chilogrammo di un determinato gas rispetto a un chilogrammo di CO2. I valori pertinenti del PRP sono quelli pubblicati nella terza relazione di valutazione approvata dal gruppo di esperti intergovernativi sull’evoluzione del clima («valori del PRP pubblicati nel 2001 dal GIEC»).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 161 del , pag. 12).

ultimo aggiornamento

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