Aiuti di Stato: settori della pesca e dell’acquacoltura
SINTESI DI:
Regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura
QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?
- Il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, noto come regolamento di esenzione per categoria nel settore della pesca, conferma le categorie specifiche di aiuti compatibili con le norme in materia di aiuti di Stato dell’Unione europea (Unione). Le esenta dall’obbligo di notifica preventiva e dall’approvazione da parte della Commissione europea.
- Le modifiche consentono agli Stati membri dell’Unione di fornire gli aiuti rapidamente, semplificare le procedure e aumentare la trasparenza, la valutazione e il controllo dell’assistenza finanziaria erogata.
- Il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione definisce le norme per gli aiuti de minimis* ai settori della pesca e dell’acquacoltura. Stabilisce le condizioni in base alle quali gli aiuti di Stato sono esenti dal divieto di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e non devono essere notificati alla Commissione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
- Stabilisce i termini degli aiuti e fissa dei limiti sugli importi consentiti.
PUNTI CHIAVE
Il regolamento (UE) 2022/2473 si applica alle seguenti categorie di aiuti:
- micro, piccole e medie imprese (PMI come definite nell’allegato I) coinvolte nella produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- comuni partecipanti a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca;
- imprese attive nella produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura al fine di:
- ovviare ai danni arrecati da calamità naturali e avversità atmosferiche, come inondazioni o siccità grave;
- riparare i danni causati da animali protetti*;
- innovare nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
Esso stabilisce:
- le diverse soglie oltre le quali gli aiuti devono essere notificati;
- le norme sull’intensità massima degli aiuti (allegato IV) e sui costi ammissibili;
- le condizioni specifiche per le singole categorie di aiuti.
Gli aiuti devono:
- essere trasparenti per consentire il calcolo preciso dell’equivalente sovvenzione lordo (ad esempio, sovvenzioni, prestiti, prestiti a tasso di interesse e servizi agevolati);
- fornire un incentivo, ossia un beneficiario potenziale ha presentato una domanda scritta di aiuto prima di iniziare il progetto o l’attività;
- essere pubblicati sui siti web nazionali e della Commissione (gli allegati II e III ne illustrano i requisiti).
Il regolamento richiede:
- alla Commissione di istruire gli Stati membri a notificare gli aiuti futuri se riscontra che gli aiuti già concessi non soddisfano le condizioni del regolamento;
- agli Stati membri di:
- trasmettere alla Commissione una sintesi di ciascuna misura di aiuto che forniscono e di presentare una relazione annuale;
- conservare registri dettagliati, con documenti giustificativi, per almeno dieci anni;
- a esperti indipendenti di valutare i regimi di aiuti dopo la loro attuazione se la spesa supera i 150 milioni di euro in un anno o 750 milioni di euro per tutta la durata del regime.
Il regolamento applica le seguenti condizioni generali:
- il rispetto da parte del beneficiario della politica comune della pesca;
- la sostenibilità della pesca;
- un peschereccio che ha ricevuto un aiuto non può essere trasferito o cambiare bandiera per almeno cinque anni dal pagamento finale;
- i costi di gestione non sono ammissibili a meno che non espressamente previsti;
- acquacoltura sostenibile:
- gli aiuti sono limitati alle aziende di allevamento ittico e non sono autorizzati per le attività nelle zone marine protette;
- non è concesso alcun aiuto all’allevamento di organismi geneticamente modificati.
Il regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:
- promozione della pesca sostenibile, ripristino e conservazione delle risorse biologiche acquatiche:
- innovazione nel settore della pesca;
- servizi di consulenza;
- partenariati tra esperti scientifici e pescatori;
- promozione del capitale umano e del dialogo sociale;
- diversificazione e nuove forme di reddito;
- acquisto di un primo peschereccio;
- miglioramento delle condizioni di salute, sicurezza e lavoro dei pescatori;
- pagamento di premi assicurativi e contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione;
- sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca;
- Limitazione dell’impatto ambientale della pesca e adattamento della pesca alla protezione delle specie;
- innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine;
- protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- miglioramento dell’efficienza energetica e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici;
- valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate;
- porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca;
- pesca nelle acque interne e per la fauna e la flora nelle acque interne.
- Promozione di un’acquacoltura sostenibile:
- innovazione nel settore dell’acquacoltura;
- miglioramenti della produttività o impatti positivi sull’ambiente dell’acquacoltura;
- servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza;
- promozione del capitale umano e del collegamento in rete;
- aumento del potenziale dei siti di acquacoltura;
- incentivazione dei nuovi produttori che praticano l’allevamento ittico sostenibile;
- conversione ai sistemi di ecogestione, audit e all’acquacoltura biologica;
- servizi ambientali;
- sanità pubblica;
- salute e benessere degli animali;
- prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie;
- prevenzione e mitigazione dei danni causati dall’epizoozia;
- assicurazione degli stock acquicoli.
- Commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- altri aiuti:
- raccolta, gestione, uso e trattamento dei dati;
- prevenzione, mitigazione e rimedio dei danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche e animali protetti;
- progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo.
Il regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 1388/2014.
Regolamento (UE) n. 717/2014
- Il presente regolamento si applica agli aiuti alle imprese della pesca e dell’acquacoltura, a eccezione degli aiuti per:
- prodotti basati sul prezzo o sulla quantità offerti per la vendita, per l’esportazione verso paesi terzi o dipendenti dall’uso di beni nazionali;
- l’acquisto di pescherecci;
- l’ammodernamento o la sostituzione dei motori dei pescherecci;
- misure per migliorare la capacità di pesca di un peschereccio;
- la costruzione di pescherecci nuovi o l’importazione di pescherecci;
- l’arresto temporaneo e definitivo delle attività di pesca;
- la pesca sperimentale;
- il trasferimento di proprietà di un’impresa;
- il ripopolamento.
- Il regolamento stabilisce i limiti di base degli aiuti nazionali per tre esercizi finanziari a favore di:
- un/una unico/a beneficiario/a (30 000 euro);
- tutti i beneficiari (l’allegato fornisce l’importo massimo cumulativo per ciascuno Stato membro).
- Inoltre, richiede agli Stati membri di:
- monitorare i massimali individuali e nazionali e raccomandare l’istituzione di un registro centrale nazionale;
- garantire che gli aiuti siano trasparenti indicandoli come sovvenzione in denaro lordo, nel caso di sovvenzioni o contributi in conto interessi, o il suo equivalente per prestiti, conferimenti di capitale, finanziamento del rischio e garanzie;
- erogare nuovi aiuti de minimis unicamente ai sensi del regolamento;
- conservare i registri per dieci anni;
- fornire alla Commissione le informazioni richieste per iscritto.
La Commissione adotterà le modifiche finali al regolamento nel corso del 2023.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?
- Il regolamento (UE) 2022/2473 è in vigore dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2029.
- Il regolamento (UE) n. 717/2014 è in vigore dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre 2023, come prorogato dai regolamenti (UE) 2020/2008 e 2022/2514).
CONTESTO
Il regolamento 2022/2473 fa parte di un pacchetto di misure che la Commissione ha adottato per la revisione delle norme sugli aiuti di Stato nel settore della pesca, dell’acquacoltura, dell’agricoltura e della silvicoltura.
Le norme riviste allineano gli aiuti di Stato alle priorità strategiche dell’Unione, in particolare alla politica comune della pesca e al Green Deal europeo.
Per ulteriori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
De minimis. Piccoli importi di aiuti di Stato nazionali che non devono essere notificati alla Commissione.
Animale protetto. Qualsiasi animale diverso dai pesci protetto dalla legislazione dell’Unione o nazionale.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (GU L 327 del 21.12.2022, pag. 82).
Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 717/2014 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Comunicazione della Commissione — Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura 2023/C 107/01 (GU C 107 del 23.3.2023, pag. 1).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 91).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 108 (ex articolo 88 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 92).
Ultimo aggiornamento: 16.03.2023