Fondo sicurezza interna (2021-2027)
SINTESI DI:
Regolamento (UE) 2021/1149 che istituisce il Fondo sicurezza interna
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
Si prefigge di contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell’Unione europea (Unione), in particolare mediante la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica.
PUNTI CHIAVE
Il Fondo sicurezza interna 2021-2027 è uno dei numerosi fondi istituiti dall’Unione in relazione allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tra gli altri fondi figurano:
- il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (si veda la sintesi) istituito dal regolamento (UE) 2021/1147;
- lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (si veda la sintesi), istituito dal regolamento (UE) 2021/1148 nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere.
Il Fondo sicurezza interna è disciplinato dal regolamento sulle disposizioni comuni [regolamento (UE) 2021/1060 (si veda la sintesi)].
Obiettivi
Il Fondo sicurezza interna ha tre obiettivi specifici:
- il miglioramento e l’agevolazione dello scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione, all’interno delle stesse, e gli organi e organismi dell’Unione pertinenti e, se del caso, con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;
- il miglioramento e il potenziamento della cooperazione transfrontaliera, comprese le operazioni congiunte, tra autorità competenti in relazione al terrorismo e ai reati gravi e di criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera;
- il sostegno al rafforzamento delle capacità degli Stati membri di prevenire e combattere la criminalità, il terrorismo e la radicalizzazione nonché il sostegno alla gestione degli incidenti, dei rischi e delle crisi per la sicurezza.
Bilancio e ripartizione dei fondi
- Il Fondo sicurezza interna ha un bilancio pari a 1 931 miliardi di euro per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, ossia la durata del quadro finanziario pluriennale. Tale somma è ripartita come segue:
- 1 352 miliardi di euro per i programmi degli Stati membri;
- 579 milioni di euro per lo «strumento tematico», da impiegare per azioni specifiche, azioni di gestione diretta a livello unionale e assistenza emergenziale.
- Lo Stato membro deve presentare le domande di pagamento riguardanti almeno il 10 % della sua iniziale assegnazione per il programma per poter beneficiare di un’assegnazione supplementare nell’ambito del proprio programma in occasione della revisione intermedia nel 2024.
- Gli Stati membri devono assegnare almeno il 10 % delle risorse dei propri programmi agli obiettivi specifici inerenti allo scambio di informazioni e alla cooperazione transfrontaliera.
Azioni
Il Fondo sicurezza interna sostiene una vasta gamma di azioni, quali:
- l’istituzione, l’adeguamento e la manutenzione di sistemi TIC e la formazione e il collaudo associati, nonché il miglioramento dell’interoperabilità e della qualità dei dati;
- il monitoraggio dell’attuazione del diritto dell’Unione e degli obiettivi strategici negli Stati membri nell’ambito dei sistemi informativi di sicurezza;
- l’attuazione delle operazioni o l’agevolazione dell’attuazione del ciclo programmatico dell’Unione — piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT);
- l’istruzione e la formazione delle pertinenti autorità di contrasto e giudiziarie e delle agenzie amministrative.
Le azioni limitate al mantenimento dell’ordine pubblico a livello nazionale e le azioni con finalità militari o di difesa non sono considerate ammissibili.
Acquisto di apparecchiature e sostegno operativo
Il regolamento impone determinati limiti all’impiego dell’assegnazione accordata agli Stati membri:
- è possibile utilizzare fino al 35 % per l’acquisto di apparecchiature o mezzi di trasporto o per il finanziamento della costruzione di strutture di sicurezza;
- è possibile utilizzare fino al 20 % per sostenere le autorità pubbliche che svolgono compiti e servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è in vigore dal 1o gennaio 2021.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, si veda:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo sicurezza interna (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 94).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1).
Le successive modifiche al Regolamento (UE) 2021/1147 sono state integrate nel documento di base. La versione consolidata ha solo un valore documentario.
Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48).
Conclusioni del Consiglio sul proseguimento permanente del ciclo programmatico dell’Unione per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale: EMPACT 2022+ (Consiglio dell’Unione europea, 26.2.2021).
Ultimo aggiornamento: 27.09.2021