Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Strumento europeo per la pace (2021-2027)

Strumento europeo per la pace (2021-2027)

 

SINTESI DI:

Decisione (PESC) 2021/509 che istituisce uno strumento europeo per la pace

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?

  • La decisione istituisce uno strumento europeo per la pace che consente agli Stati membri dell’Unione europea (Unione) di finanziare le misure dell’Unione a sostegno degli Stati terzi per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e in linea con l’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull’Unione europea.
  • Lo strumento finanzia i costi delle iniziative dell’Unione che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa e che non possono essere a carico del bilancio dell’Unione.
  • Esso sostituisce e amplia la portata dei precedenti strumenti finanziari in questo settore, nello specifico il meccanismo Athena e il Fondo per la pace in Africa.
  • Potrà finanziare:

PUNTI CHIAVE

Obiettivi delle misure di assistenza

I principali obiettivi delle misure sono la fornitura di assistenza finanziaria, tecnica o materiale volta a:

  • rafforzare le capacità nel settore militare e della difesa e la resilienza di paesi partner non appartenenti all’Unione e organizzazioni regionali e internazionali;
  • sostenere gli aspetti militari delle operazioni di sostegno alla pace condotte da un’organizzazione regionale o internazionale o da paesi partner;
  • contribuire in modo rapido ed efficace alla risposta militare dei paesi partner e delle organizzazioni regionali e internazionali in una situazione di crisi;
  • contribuire in modo efficace ed efficiente alla prevenzione dei conflitti, alla stabilizzazione e al consolidamento della pace, anche nel contesto di compiti di formazione, consulenza e tutoraggio nel settore della sicurezza nonché in altre situazioni di pre-conflitto o post-conflitto;
  • sostenere la cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa tra l’Unione e un paese non appartenente all’Unione o un’organizzazione regionale o internazionale.

Le misure di assistenza devono:

Il Consiglio dell’Unione europea potrà approvare misure urgenti che attendono una decisione per essere idonee al finanziamento dallo strumento.

Organizzazione e gestione

Il Consiglio e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza garantiscono la coerenza fra le misure finanziate nel quadro dello strumento e altre iniziative nell’ambito della PESC. In ciò sono supportati dal servizio europeo per l’azione esterna, a sua volta assistito dal Servizio degli strumenti di politica estera della Commissione europea.

L’organizzazione dello strumento europeo per la pace è la seguente.

  • La sua gestione è affidata al comitato dello strumento, composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro; il comitato è affiancato da personale amministrativo e contabile. Il presidente del comitato è un rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell’Unione europea.
  • Fanno altresì parte del comitato:
    • un amministratore delle operazioni;
    • il comandante di ciascuna operazione e missione;
    • un amministratore delle misure di assistenza.
  • Il Consiglio assume decisioni politiche, ad esempio dove deve essere destinata l’assistenza, in base alle proposte dell’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Sorveglianza e conformità

Le proposte dello strumento includono un’analisi della sensibilità ai conflitti e del contesto, una valutazione dei rischi e dell’impatto, nonché opportuni controlli, salvaguardie, elementi (complementari) di attenuazione e di accompagnamento e modalità di sorveglianza e valutazione. Esse mirano a garantire:

  • l’utilizzo corretto ed efficiente dei mezzi per gli scopi per i quali sono stati forniti;
  • l’opportuna manutenzione dei mezzi per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa per l’intero ciclo di vita;
  • che i mezzi non siano abbandonati o trasferiti senza il consenso del comitato a entità o persone diverse da quelle individuate negli accordi, alla fine del loro ciclo di vita o alla scadenza o alla cessazione della misura di assistenza;
  • il rispetto di qualsiasi altro requisito stabilito dal Consiglio.

Bilancio

Lo strumento europeo per la pace è dotato di un massimale di finanziamento pari a 17 040 000 000 EUR per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Tale cifra è l’importo massimo che gli Stati membri possono decidere di destinare. Lo strumento è finanziato al di fuori del bilancio generale dell’Unione. A partire dal 18 marzo 2024, un importo di 5 000 000 000 euro ai prezzi correnti dovrà essere dedicato a fornire ulteriore supporto all’Ucraina.

Misure di assistenza

Nel quadro dello strumento sono state approvate diverse misure di assistenza sotto forma di formazione militare e sviluppo delle capacità per partner molto diversi fra loro, come l’Unione africana, la Bosnia-Erzegovina, la Georgia, la Giordania, il Mali, la Moldova, il Mozambico e il Niger.

Nel giugno 2022 è stata adottata la decisione (PESC) 2022/906 per rafforzare le capacità della task force medica dei Balcani, un’iniziativa regionale che riunisce sei Paesi dei Balcani occidentali con l’obiettivo di fornire una risposta rapida ed efficace ai Paesi o alle regioni colpiti da calamità utilizzando le capacità mediche militari esistenti delle nazioni partecipanti.

Nel luglio 2022 è stata adottata la decisione (PESC) 2022/1093 per sostenere ulteriormente l’esercito moldavo e rafforzare la sicurezza, la stabilità e la resilienza del paese nel settore della difesa. Sulla base del precedente sostegno fornito dallo strumento, questa misura di assistenza consente alle forze armate della Moldova (che ha ottenuto lo status di candidato all’adesione all’Unione) di migliorare l’efficacia operativa e l’interoperabilità durante la partecipazione alle missioni militari nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune dell’Unione; in tal modo, i civili saranno maggiormente protetti nelle crisi e nelle emergenze.

Nel febbraio 2023, è stata adottata la decisione (PESC) 2023/231 per sostenere le forze armate ucraine formate dalla missione dell’Unione europea di assistenza militare (EUMAM) a sostegno dell’Ucraina. È stata modificata dalla decisione (PESC) 2023/2677, portando l’importo di riferimento finanziario per la misura da 45 milioni di euro a 55 milioni di euro ed estendendo la durata della decisione (PESC) 2023/231 a 60 mesi.

Adozione di misure urgenti a seguito dell’invasione non provocata dell’Ucraina da parte della Russia

  • In seguito a una richiesta urgente di assistenza da parte del governo ucraino datata 25 febbraio 2022, il Consiglio ha adottato due decisioni relative alle misure di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace. Tali decisioni, in vigore con effetto immediato a partire dal 28 febbraio 2022, sono volte a rafforzare le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine per difendere il proprio paese e proteggere la popolazione civile dall’aggressione militare in corso (si veda la sintesi).
    • La decisione (PESC) 2022/338 riguarda la fornitura di materiale e piattaforme militari, concepiti per l’uso letale della forza.
    • La decisione (PESC) 2022/339 riguarda l’erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l’uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante.
  • Nel maggio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/927, che fornisce un miliardo di euro di sostegno nell’ambito dell’EPF alle munizioni per le forze armate ucraine.
  • Le misure concordate saranno implementate dai ministeri della difesa e/o dalle forze armate degli Stati membri. Gli Stati membri consentono nel loro territorio, incluso lo spazio aereo, il transito di materiale militare, compreso il relativo personale.

Abrogazione

La decisione abroga e sostituisce la decisione (PESC) 2015/528.

A PARTIRE DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DECISIONE?

Il regolamento è in vigore dal 22 marzo 2021.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

Le successive modifiche alla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Decisione (PESC) 2024/890 del Consiglio, del 18 marzo 2024, che modifica la decisione (PESC) 2021/509, che istituisce uno strumento europeo per la pace (GU L 2024/890 del 19.3.2024).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione (PESC) 2023/231 del Consiglio, del 2 febbraio 2023, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace volta a sostenere le forze armate ucraine formate dalla missione dell’Unione europea di assistenza militare a sostegno dell’Ucraina (GU L 32 del 3.2.2023, pag. 64).

Si veda la versione consolidata.

Decisione (PESC) 2023/384 del Consiglio, del 20 febbraio 2023, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate giordane (GU L 53 del 21.2.2023, pag. 10).

Decisione (PESC) 2023/927 del Consiglio, del 5 maggio 2023, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace al fine di sostenere le forze armate ucraine mediante la fornitura di munizioni (GU L 123 dell’8.5.2023, pag. 27).

Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza (GU L 60 del 28.2.2022, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 61 del 28.2.2022, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione (PESC) 2022/906 del Consiglio, del 9 giugno 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per rafforzare le capacità della task force medica dei Balcani (GU L 157 del 10.6.2022, pag. 9).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo V — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Capo 1 — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione — Articolo 21 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 28).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo V — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Capo 2 — Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Sezione 1 — Disposizioni comuni — Articolo 41 (ex articolo 28 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 37).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea —Titolo V — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Capo 2 — Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Sezione 2 — Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune — Articolo 42 (ex articolo 17 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 38).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo V — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Capo 2 — Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Sezione 2 — Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune — Articolo 43 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 39).

Visione condivisa, azione comune: un’Europa più forte — Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, 28 giugno 2016.

Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 15.06.2024

Top