Cooperazione scientifica e tecnologica tra UE e Algeria
SINTESI DI:
Accordo di cooperazione tra l’Unione europea (Unione) e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica
Decisione 2012/184/UE relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica
Decisione 2012/645/UE relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica
Protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell’Unione
QUAL È LO SCOPO DELL’ACCORDO, DEL PROTOCOLLO E DELLE DECISIONI?
- L’accordo stabilisce un quadro formale e norme generali di cooperazione tra la Comunità europea, ora Unione europea (Unione), e la Repubblica algerina democratica e popolare, volto a incoraggiare, sviluppare e agevolare attività negli ambiti scientifici e tecnologici in settori di comune interesse.
- Con la decisione 2012/184/UE il Consiglio dell’Unione europea ha approvato la conclusione dell’accordo a nome dell’Unione.
- Con la decisione 2012/645/CE, il Consiglio ha approvato la conclusione dell’accordo per conto dell’Unione.
- Di fronte al sostegno del Consiglio all’approccio della Commissione europea volto a consentire ai paesi partner della politica europea di vicinato di partecipare alle agenzie e ai programmi dell’Unione in base ai loro meriti e, se autorizzati dalle relative basi giuridiche, il protocollo stabilisce termini e condizioni specifici, tra cui il contributo finanziario e le relazioni e le procedure di valutazione, applicabili alla partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare a ciascun programma specifico dell’Unione.
PUNTI CHIAVE
Le attività condotte nell’ambito dell’accordo sono basate sui seguenti principi:
- promozione di un’economia basata sulla conoscenza;
- beneficio reciproco;
- accesso reciproco alle attività dei programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico svolte da ciascuna parte;
- scambio tempestivo delle informazioni;
- scambio e protezione dei diritti di proprietà intellettuale;
- partecipazione e finanziamenti in conformità alle leggi delle parti.
Cooperazione
- Le personalità giuridiche* algerine possono partecipare ad attività di cooperazione indiretta dei programmi quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell’Unione e ad attività di dimostrazione alle condizioni stabilite negli allegati I e II dell’accordo.
- Le personalità giuridiche stabilite negli Stati membri dell’Unione possono partecipare a programmi e progetti di ricerca algerini che coprono settori simili a quelli del programma quadro alle stesse condizioni di cui agli allegati I e II.
Attività
Le attività di cooperazione possono includere indicativamente:
- discussioni regolari sugli orientamenti e le priorità per le politiche di ricerca e la pianificazione in Algeria e nell’UE;
- discussioni su cooperazione, sviluppi e prospettive future;
- fornitura tempestiva di informazioni sull’attuazione dei rispettivi programmi e progetti di ricerca;
- riunioni congiunte;
- visite e scambi di ricercatori, ingegneri e tecnici, anche a fini di formazione;
- scambi e condivisione di attrezzature, materiali e servizi di collaudo;
- contatti tra i responsabili dei programmi o dei progetti della Repubblica algerina democratica e popolare e dell’Unione;
- partecipazione di esperti a seminari, simposi e workshop;
- scambi di informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi rilevanti ai fini della cooperazione ai sensi del presente accordo;
- formazione nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico;
- altre attività che possono essere decise dal comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia, istituito ai sensi del presente accordo.
A tale riguardo, l’Unione e la Repubblica algerina democratica e popolare devono garantire la libera circolazione e la residenza dei ricercatori nei rispettivi territori e la circolazione delle merci destinate a essere utilizzate in tali attività, ai sensi della legislazione applicabile.
Ai sensi del protocollo, la Repubblica algerina democratica e popolare deve contribuire finanziariamente al bilancio generale dell’Unione corrispondente ai programmi specifici ai quali partecipa. Un protocollo d’intesa tra la Commissione e le autorità algerine stabilisce i termini e le condizioni specifici, in particolare il contributo finanziario e le procedure di rendicontazione e valutazione, per quanto riguarda la partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare a ciascun programma.
La Repubblica algerina democratica e popolare partecipa all’iniziativa partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area mediterranea (PRIMA), istituita ai sensi della decisione (UE) 2017/1324 (si veda la sintesi). L’iniziativa PRIMA si propone di mettere in comune le conoscenze e le risorse finanziarie dell’Unione e degli Stati partecipanti per creare capacità di ricerca e innovazione e sviluppare conoscenze e soluzioni innovative comuni per i sistemi legati alle risorse idriche e agro-alimentari nell’area mediterranea. L’Unione stanzierà fino a 220 milioni di euro dal programma Orizzonte 2020 per PRIMA.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
L’accordo è entrato in vigore il 11 giugno 2013 per un periodo indeterminato. Può essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti con un preavviso scritto di sei mesi.
CONTESTO
- L’Algeria è uno dei paesi coperti dalla politica europea di vicinato.
- Nel 2005, è entrato in vigore l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra.
Per ulteriori informazioni, si veda:
- L’Algeria e l’UE (Servizio europeo per l’azione esterna).
- Politica europea di vicinato — Algeria (Commissione europea).
Per ulteriori informazioni sulla cooperazione in materia di ricerca e sviluppo con l’Algeria, consultare:
TERMINI CHIAVE
Soggetti giuridici. Ogni persona fisica o giuridica costituita in conformità del diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o del diritto comunitario o internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura a proprio nome.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica (GU L 99 del 5.4.2012, pag. 2).
Decisione del Consiglio 2012/184/UE del 19 dicembre 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica (GU L 99 del 5.4.2012, pag. 1).
Decisione 2012/645/UE del Consiglio, del 10 ottobre 2012, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica (GU L 287 del 18.10.2012, pag. 3).
Protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell’Unione (GU L 148 del 13.6.2015, pag. 3).
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell’Unione al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA), avviata congiuntamente da più Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).
Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica Algerina democratica e popolare, dall’altra — Allegati — Protocolli — Atto finale — Dichiarazioni (GU L 265 del 10.10.2005, pag. 2).
Ultimo aggiornamento: 07.06.2024