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Misure restrittive dell’Unione europea in considerazione della situazione in Siria

Misure restrittive dell’Unione europea in considerazione della situazione in Siria

 

SINTESI DI:

Decisione 2013/255/PESC: misure restrittive nei confronti della Siria

Regolamento (UE) n. 36/2012: misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DECISIONE E DEL REGOLAMENTO?

La decisione e il regolamento fanno parte dell’insieme di strumenti della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea (Unione), che promuove gli obiettivi della PESC fornendo la base giuridica per le sanzioni dell’Unione in considerazione della situazione in Siria.

Entrambi gli atti giuridici sono stati modificati in varie occasioni.

PUNTI CHIAVE

Restrizioni al commercio di beni, servizi e tecnologia

Le sanzioni includono restrizioni al commercio con l’Unione di prodotti che possono essere utilizzati direttamente o indirettamente per la repressione interna del popolo siriano. Includono:

  • il divieto all’importazione di armamenti e materiale connesso dalla Siria;
  • restrizioni all’esportazione di taluni materiali, beni e tecnologie che potrebbero essere usati per la repressione interna o per la fabbricazione o la manutenzione di tali prodotti;
  • l’obbligo per gli Stati membri dell’Unione di effettuare ispezioni di navi e aeromobili qualora vi siano fondati motivi di ritenere che contengano armamenti, materiale connesso o apparecchiature che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna;
  • il divieto all’esportazione di apparecchiature, tecnologia o software destinati principalmente ad essere usati per il controllo e l’intercettazione di Internet o delle comunicazioni telefoniche;
  • il divieto per le istituzioni finanziarie siriane di aprire nuove succursali o filiali nell’Unione o di creare nuove imprese in partecipazione o di aprire nuovi conti di corrispondenza con le banche dell’Unione;
  • il divieto all’importazione di petrolio greggio e prodotti petroliferi dalla Siria e di finanziamenti, assicurazioni o riassicurazione a tal riguardo;
  • il divieto agli investimenti nel settore petrolifero siriano;
  • il divieto agli investimenti in società impegnate nella costruzione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica in Siria;
  • il divieto al commercio di beni appartenenti al patrimonio culturale siriano che sono stati rimossi illegalmente dalla Siria con l’obiettivo di agevolare la restituzione sicura di tali beni;
  • il divieto al commercio di oro, metalli preziosi e diamanti con gli organismi pubblici siriani e la banca centrale.

Congelamento di attività e divieti di viaggio

Le sanzioni concernono inoltre persone e società responsabili della violenta repressione del popolo siriano, nonché coloro che traggono vantaggio dal regime o che lo sostengono e le persone e le società ad essi associate. In particolare, la decisione e il regolamento impongono le seguenti restrizioni.

  • Il congelamento delle attività e divieti di viaggio a 350 persone e almeno 90 entità. I fondi o le risorse economiche altrimenti congelati possono essere svincolati a determinate condizioni, che comprendono:
  • Il congelamento delle attività della banca centrale siriana all’interno dell’Unione con il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, ma con la possibilità di proseguire gli scambi legittimi a condizioni rigorose.

L’allegato alla decisione 2013/255/PESC contiene un elenco regolarmente modificato delle persone e società destinatarie di tali misure.

Strategia dell’Unione relativa alla Siria

Nel 2017, nell’adottare la strategia dell’Unione relativa alla Siria, il Consiglio dell’Unione europea ha dichiarato che avrebbe continuato a prendere in considerazione ulteriori misure restrittive nei confronti di persone ed entità siriane che sostenevano il regime fintantoché la repressione sarebbe continuata. La strategia si concentra su sei settori fondamentali:

  • porre fine alla guerra attraverso un’autentica transizione politica;
  • promuovere una transizione efficace e inclusiva in Siria;
  • salvare vite umane affrontando le esigenze umanitarie della fascia più vulnerabile della popolazione siriana in tutto il paese in modo tempestivo, efficace, efficiente e basato su principi;
  • promuovere la democrazia, i diritti umani e libertà di espressione, rafforzando le organizzazioni della società civile siriane;
  • promuovere l’attribuzione delle responsabilità per i crimini di guerra al fine di agevolare un processo di riconciliazione nazionale e una giustizia di transizione;
  • sostenere la resilienza della popolazione siriana e della società siriana.

Modifiche alla decisione e al regolamento in vista del terremoto di febbraio 2023

La legislazione dell’Unione relativa alle sanzioni in considerazione della situazione in Siria non vieta l’esportazione di prodotti alimentari, medicinali o attrezzature mediche in Siria o l’obiettivo del sistema sanitario siriano, e prevede un’eccezione umanitaria di ampia portata per garantire la fornitura continua di assistenza umanitaria a qualsiasi parte del paese. Nel febbraio 2023, a seguito di un forte terremoto che ha aggravato la crisi umanitaria, il Consiglio ha adottato le modifiche alla decisione 2013/255/PESC e al regolamento (UE) n. 36/2012 per garantire una fornitura rapida di assistenza alla popolazione civile della Siria. Ciò comporta l’abolizione dell’obbligo per le organizzazioni umanitarie di chiedere l’autorizzazione preventiva alle autorità competenti degli Stati membri per effettuare trasferimenti o fornire beni e servizi destinati a scopi umanitari a persone ed entità presenti nell’elenco. Inizialmente adottata per un periodo di sei mesi, l’esenzione è stata estesa più volte, da ultimo modificando il regolamento (UE) 2023/2877 e la decisione (PESC) 2023/2876, che l’hanno estesa fino al 1° giugno 2024.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E IL REGOLAMENTO?

  • La decisione è in vigore dall’1 giugno 2013.
  • Il regolamento è in vigore dal 19 gennaio 2012. Esso abroga il regolamento (UE) n. 442/2011.

CONTESTO

Nel dicembre 2015, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2254 sulla sovranità, l’indipendenza, l’unità e l’integrità territoriale della Siria. L’Unione si impegna a trovare una soluzione politica duratura e credibile alla situazione nel paese sulla base di questa risoluzione e del vertice di Ginevra del 2012.

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14).

Le modifiche successive alla decisione 2013/255/PESC del Consiglio sono state incorporate nel testo originario. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio — Elementi per una strategia dell’Unione relativa alla Siria, [JOIN(2017) 11 final del 14.3.2017].

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo IV — Misure restrittive — articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).

Ultimo aggiornamento: 27.05.2024

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