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Nuove norme per la commercializzazione delle apparecchiature radio

Nuove norme per la commercializzazione delle apparecchiature radio

 

SINTESI DI:

Direttiva 2014/53/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri dell’Unione europea relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva stabilisce le norme per l’immissione di apparecchiature radio sul mercato interno dell’Unione europea (Unione);
  • le nuove norme mirano a mantenere il passo con il numero crescente e la varietà di apparecchiature radio e a garantire che non interferiscano tra di loro, rispettando requisiti di sicurezza e tutela della salute essenziali;
  • la direttiva stabilisce altresì requisiti supplementari per la vigilanza del mercato al fine di tracciare e monitorare i prodotti che non rispettano i requisiti essenziali (ad esempio, sicurezza e tutela della salute);
  • la direttiva abroga la direttiva 1999/5/CE a partire dal 12 giugno 2016.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • La direttiva si applica a tutte le apparecchiature che emettono o ricevono onde radio al fine di radiodeterminazione, vale a dire, determinazione della posizione, della velocità o altre caratteristiche di un oggetto che utilizza onde radio, o radiocomunicazione. Tali apparecchiature comprendono dispositivi quali telefoni cellulari, dispositivi per l’apertura delle portiere delle automobili e modem.
  • La direttiva non riguarda apparecchiature radio utilizzate per attività di difesa e sicurezza pubblica o da parte di radioamatori.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2018/1139 relativo alle norme nel settore dell’aviazione civile (si veda la sintesi) esclude inoltre dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/53/EU i seguenti equipaggiamenti aeronautici destinati esclusivamente all’uso in volo:
    • aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio e relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati;
    • aeromobili senza equipaggio e relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, la cui progettazione è certificata in conformità di tale regolamento e che sono destinati a funzionare solo su frequenze assegnate dai regolamenti radio dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni ai fini di un uso aeronautico protetto.

Obblighi di fabbricanti, importatori e distributori

  • La direttiva contiene elenchi di obblighi in capo a produttori (articolo 10), importatori (articolo 12) e distributori (articolo 13).
  • Ad esempio, prima di immettere le proprie apparecchiature radio sul mercato per la vendita, i produttori devono garantire che esse siano state progettate e prodotte in modo da soddisfare una serie di requisiti essenziali. Uno di questi richiede di garantire la protezione della sicurezza e della salute delle persone e degli animali domestici.
  • Nell’articolo 3 sono stabiliti ulteriori requisiti riguardanti la tutela dei dati personali e della vita privata, la protezione dalle frodi, l’accesso ai servizi di emergenza.

Caricabatterie

  • Il 7 dicembre 2022, la direttiva di modifica (UE) 2022/2380 ha rivisto le norme e i requisiti della direttiva (UE) 2014/53/UE. Essa:
    • istituisce un’interfaccia di ricarica armonizzata per determinate categorie e classi di apparecchiature radio che è possibile ricaricare con cavo;
    • armonizza i protocolli di comunicazione per la ricarica per tali apparecchiature radio;
    • stabilisce il quadro per l’adeguamento futuro della soluzione di ricarica armonizzata e la potenziale armonizzazione futura dei requisiti di ricarica relativi alle apparecchiature radio che è possibile ricaricare mediante tecnologie di ricarica diverse dalla ricarica con cavo;
    • consente ai consumatori di acquistare apparecchiature radio senza dover acquistare un caricabatterie;
    • migliora le informazioni da fornire ai consumatori.
  • I nuovi requisiti si applicano dopo 24 mesi. A partire dal 2024 tutti telefoni cellulari, i tablet, le fotocamere digitali, le console di videogiochi, gli auricolari, le cuffie, gli altoparlanti, i lettori di libri elettronici, le tastiere, i mouse e i sistemi di navigazione portatili dovranno pertanto essere muniti di un’interfaccia di ricarica armonizzata, ossia di una porta di ricarica USB-C. Nel caso dei laptop, i requisiti entreranno in vigore da aprile 2026.

Atti delegati

La Commissione europea ha adottato due atti delegati:

  • il regolamento delegato (UE) 2019/320 integra la direttiva 2014/53/UE per quanto riguarda l’applicazione dei requisiti essenziali al fine di garantire la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da telefoni cellulari portatili aventi caratteristiche affini a quelle di un computer in termini di capacità di elaborare e salvare i dati.
  • il regolamento delegato (UE) 2022/30 integra la direttiva 2014/53/UE per quanto riguarda l’applicazione dei requisiti essenziali e richiede ai produttori di includere considerazioni in materia di protezione della vita privata e dei dati personali, sicurezza della rete e prevenzione delle frodi nella progettazione delle apparecchiature radio.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 12 giugno 2016. Le norme dovrebbero applicarsi a partire dal 13 giugno 2016.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

Le successive modifiche alla direttiva 2014/53/UE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2019/320 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera g), di tale direttiva, al fine di garantire la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili (GU L 55 del 25.2.2019, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione, del 29 ottobre 2021, che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), di tale direttiva (GU L 7 del 12.1.2022, pag. 6).

Ultimo aggiornamento: 01.10.2023

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