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Document 52016PC0468

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

COM/2016/0468 final - 2016/0225 (COD)

Bruxelles, 13.7.2016

COM(2016) 468 final

2016/0225(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica
il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'Unione sta elaborando una politica migratoria integrata, sostenibile e olistica, basata sulla solidarietà e sull'equa ripartizione delle responsabilità, che possa funzionare efficacemente sia nei periodi di calma che in tempi di crisi. Dall'adozione dell'agenda europea sulla migrazione 1 , la Commissione si adopera per raccogliere le sfide immediate e a lungo termine per una gestione efficace e globale dei flussi migratori.

Il reinsediamento di cittadini di paesi terzi e apolidi è una delle vie che possono essere offerte alle persone sfollate bisognose di protezione internazionale per consentire loro di entrare negli Stati membri in modo legale e sicuro e ricevere protezione finché ne hanno bisogno. È inoltre uno strumento di solidarietà internazionale e condivisione delle responsabilità con i paesi terzi verso i quali o all'interno dei quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale, ma anche di gestione delle migrazioni e delle crisi.

Il reinsediamento rientra nel più vasto obiettivo di offrire protezione a coloro che ne hanno bisogno arginando il ricorso a percorsi irregolari e perigliosi per ottenere tale protezione e impedendo alle reti dei trafficanti di trarne vantaggio, e di mostrare solidarietà nei confronti dei paesi ricompresi in regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale contribuendo ad alleviare la pressione a loro carico.

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) calcola che nel 2017 saranno oltre 1,19 milioni le persone nel mondo bisognose di reinsediamento, a fronte delle 80 000 circa reinsediate nel 2015. Negli ultimi anni l'UNHCR ha sollecitato l'Unione e i suoi Stati membri a impegnarsi di più ad accogliere rifugiati tramite programmi di reinsediamento sostenibili, fra l'altro appoggiando la campagna avviata nel 2012 dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e cinque organizzazioni non governative attive nel settore della protezione dei rifugiati, per reinsediare 20 000 persone all'anno entro il 2020 2 .

Come annunciato nella comunicazione del 6 aprile 2016 Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa 3 , la Commissione mira a creare un quadro più strutturato, armonizzato e permanente per il reinsediamento nell'Unione, sulla base delle esperienze compiute. Un simile quadro è necessario per guidare i futuri sforzi di reinsediamento nell'Unione, poiché oggi la mancanza di un approccio più forte e collettivo ostacola la capacità dell'UE di raggiungere i suoi obiettivi. Benché il reinsediamento sia praticato da molti anni nell'UE, tutte le iniziative prese finora sono state una compilazione di programmi nazionali o multilaterali, oppure azioni ad hoc.

Nell'ambito del Fondo europeo per i rifugiati e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione sono stati concordati a livello dell'Unione vari aspetti del reinsediamento allo scopo di offrire incentivi finanziari mirati, specialmente tramite priorità comuni di reinsediamento. A ciò si è aggiunta la collaborazione pratica tra gli Stati membri, anche tramite l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e la rete europea di reinsediamento.

Sulla base delle iniziative esistenti in materia di reinsediamento e di ammissione umanitaria nel quadro dell'UE e dell'esperienza maturata con i programmi nazionali di reinsediamento, la presente proposta legislativa mira a stabilire un quadro dell'Unione per il reinsediamento, per facilitare la strategia dell'Unione in materia e istituire un approccio collettivo e armonizzato con una procedura unificata. Si ridurrebbero così le divergenze tra le prassi nazionali di reinsediamento e l'Unione occuperebbe una posizione più forte per conseguire i suoi obiettivi strategici anche a livello globale. L'Unione dovrebbe essere in grado di parlare con una sola voce nei consessi internazionali, di presentare un impegno unico per contribuire alle iniziative mondiali di reinsediamento e di rendere in tal modo più visibili i suoi sforzi per convincere i partner internazionali ad assumere la loro parte di responsabilità, aumentando al contempo gradualmente gli sforzi collettivi degli Stati membri per il reinsediamento.

Nello specifico la proposta ha le seguenti finalità: elaborare un approccio comune per l'arrivo sicuro e legale nell'Unione dei cittadini di paesi terzi bisognosi di protezione internazionale, proteggendoli così dallo sfruttamento delle reti di trafficanti di migranti e dissuadendoli dal rischiare la vita per cercare di raggiungere l'Europa; aiutare a ridurre la pressione degli arrivi spontanei sui sistemi di asilo degli Stati membri; permettere di condividere le responsabilità in materia di protezione con paesi verso i quali o all'interno dei quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale e contribuire ad alleviare la pressione a carico di tali paesi; fornire un contributo comune dell'Unione agli sforzi globali di reinsediamento.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta è coerente e complementare con le seguenti iniziative di reinsediamento e di ammissione umanitaria intraprese a livello dell'UE.

Il 20 luglio 2015i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato conclusioni 4 che prevedevano il reinsediamento di 22 504 persone in evidente bisogno di protezione internazionale attraverso programmi multilaterali e nazionali, insieme agli Stati associati, sulla base della raccomandazione della Commissione relativa a un programma di reinsediamento europeo 5 che prevedeva il reinsediamento di 20 000 persone. La Commissione riferisce periodicamente sull'attuazione di tali conclusioni, in particolare con le sue relazioni sulla ricollocazione e il reinsediamento 6 .

Il 15 dicembre 2015 la Commissione ha adottato una raccomandazione per un programma volontario di ammissione umanitaria gestito con la Turchia 7 volto a creare solidarietà e condivisione delle responsabilità con la Turchia per la protezione di persone sfollate in Turchia in seguito al conflitto in Siria, molti elementi della quale hanno contribuito all'attuazione della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016. La dichiarazione
UE-Turchia prevede che, per ogni siriano rinviato in Turchia dalle isole greche, un altro siriano sia reinsediato dalla Turchia nell'UE, tenendo conto dei criteri di vulnerabilità dell'ONU.

Il 21 marzo 2016 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia 8 . La proposta permette agli Stati membri di usare 54 000 posti inizialmente previsti per la ricollocazione allo scopo di ammettere nel loro territorio cittadini siriani presenti in Turchia tramite reinsediamento, ammissione umanitaria o altri percorsi legali. La proposta ha dato così la possibilità agli Stati membri di sottrarre dal numero dei richiedenti da ricollocare il numero di siriani provenienti dalla Turchia reinsediati nel loro territorio aggiungendo tali numeri agli impegni presi sulla base delle conclusioni sul reinsediamento del 20 luglio 2015.

Il regolamento proposto è parte essenziale del sistema europeo comune di asilo ed è pienamente coerente con il primo pacchetto di proposte legislative destinate a riformarlo presentato il 4 maggio 2016, comprendente le proposte di rifusione del regolamento Dublino III 9 e del regolamento Eurodac 10 e la proposta di istituzione di un'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo 11 , e con il secondo pacchetto di proposte legislative che comprende la riforma delle direttive procedure 12 , accoglienza 13 e qualifiche 14 .

Il meccanismo di equità istituito con la proposta di riforma del regolamento Dublino III includerà nel calcolo il numero di persone bisognose di protezione internazionale effettivamente reinsediate dagli Stati membri. Nel calcolo del meccanismo correttivo di assegnazione, il numero di persone reinsediate sarà aggiunto al numero di domande di protezione internazionale. In tal modo viene riconosciuta l'importanza degli sforzi compiuti per istituire percorsi sicuri e legali verso l'Europa.

Per garantire la compatibilità con l'acquis in materia di asilo, è opportuno accordare la protezione internazionale alle persone scelte per il reinsediamento. Di conseguenza, alle persone reinsediate dovranno applicarsi le disposizioni sul contenuto della protezione internazionale previste dall'acquis sull'asilo non appena si trovino sul territorio degli Stati membri. È inoltre opportuno modificare il regolamento xxxx/xx/UE [nuova rifusione del regolamento Eurodac] per consentire agli Stati membri di inserire i dati sulle persone reinsediate nel sistema Eurodac dove saranno considerate alla stregua di richiedenti protezione internazionale anche se non hanno presentato domanda di protezione internazionale negli Stati membri. Ciò permetterebbe agli Stati membri di individuare eventuali movimenti secondari delle persone reinsediate, dallo Stato membro di reinsediamento verso altri Stati membri.

[L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] parteciperà all'attuazione del quadro per il reinsediamento in quanto gli Stati membri potranno chiederne l'assistenza per coordinare la cooperazione tecnica e per agevolare la condivisione di infrastrutture, in conformità della proposta di istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

Il successo o il fallimento del reinsediamento dipendono dall'integrazione precoce, effettiva ed efficace delle persone reinsediate. A questo scopo contribuirà anche il Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi 15 presentato il 7 giugno 2016. Tra le azioni prioritarie il piano prevede misure precedenti la partenza/l'arrivo, destinate sia a coloro che provengono da un paese terzo, sia alla società di accoglienza. Tali misure possono essere non soltanto vantaggiose per i singoli migranti, indipendentemente dalle ragioni che li spingono a entrare legalmente nell'UE, ma anche particolarmente importanti per preparare il reinsediamento delle persone bisognose di protezione.

L'applicazione del presente regolamento non deve pregiudicare la direttiva 2004/38/CE sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Particolarmente importante è mobilitare politiche e strumenti diversi per potenziare la cooperazione diplomatica, tecnica e finanziaria dell'Unione con i paesi terzi nella gestione della migrazione. Come annunciato nella comunicazione della Commissione sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione 16 , l'Unione cercherà di instaurare partenariati con i principali paesi di origine e di transito tramite un impegno coerente e modulato in base al quale l'UE e gli Stati membri agiscano in modo coordinato. Tale quadro di partenariato dovrebbe fra l'altro aumentare il sostegno a favore delle persone bisognose di protezione nei rispettivi paesi di origine e di transito e creare reali prospettive di reinsediamento nell'Unione per scoraggiare viaggi irregolari e pericolosi e salvare vite umane. Questa proposta legislativa è una dimostrazione diretta dell'impegno assunto dall'Unione per aiutare i paesi che subiscono le pressioni migratorie più forti e per dissuadere le persone dall'intraprendere viaggi rischiosi offrendo percorsi legali alternativi.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è coerente con la politica globale di lungo termine per una migliore gestione della migrazione esposta dalla Commissione nell'agenda europea sulla migrazione, che ha trasformato gli orientamenti politici del presidente Juncker in una serie di iniziative coerenti e sinergiche basate su quattro pilastri: ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare; rendere sicure le frontiere esterne e salvare vite umane; una politica di asilo forte e una nuova politica di migrazione legale.

La presente proposta, che dà ulteriore attuazione all'obiettivo di rafforzare la politica di asilo dell'Unione, dovrebbe essere considerata parte della più ampia politica dell'UE volta a creare un sistema solido ed efficace per una gestione sostenibile della migrazione per il futuro.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente proposta fa parte delle misure che costituiscono il sistema europeo comune di asilo. Il suo obiettivo è contribuire a gestire l'afflusso di cittadini di paesi terzi e apolidi richiedenti protezione internazionale fornendo percorsi legali verso la protezione internazionale in partenariato e cooperazione con i paesi terzi. La proposta mira a istituire un quadro dell'Unione per il reinsediamento, con procedure comuni per ammettere cittadini di paesi terzi o apolidi bisognosi di protezione internazionale da un determinato paese terzo, verso il quale o all'interno del quale sono stati sfollati, nel territorio degli Stati membri allo scopo di offrire loro protezione internazionale. Si basa pertanto sulle lettere d) (procedure comuni) e g) (partenariato e cooperazione con i paesi terzi) dell'articolo 78, paragrafo 2, del TFUE. Questa base giuridica impone la procedura legislativa ordinaria.

Geometria variabile

A norma delle disposizioni del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TFUE, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V, del TFUE. Il Regno Unito o l'Irlanda possono notificare al Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o un'iniziativa ovvero in qualsiasi momento dopo l'adozione, che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione della misura proposta.

A norma delle disposizioni del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V, del TFUE. In qualsiasi momento la Danimarca può, secondo le proprie norme costituzionali, notificare agli altri Stati membri che intende applicare pienamente tutte le misure pertinenti adottate in base al titolo V del TFUE.

La Comunità europea ha concluso accordi con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein associandoli all'"acquis Dublino/Eurodac". La presente proposta non costituisce uno sviluppo dell'acquis "Dublino/Eurodac" e pertanto gli Stati associati non hanno l'obbligo di notificare alla Commissione la loro accettazione del presente regolamento, una volta adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Gli Stati associati possono tuttavia decidere di partecipare volontariamente al quadro dell'Unione per il reinsediamento istituito dal presente regolamento.

Sussidiarietà

Armonizzare in una certa misura le prassi di reinsediamento degli Stati membri rende meno probabile che persone ammissibili al reinsediamento rifiutino di essere reinsediate in uno Stato membro piuttosto che in un altro. Tale armonizzazione aumenterebbe inoltre l'influenza generale dell'Unione sui paesi terzi nell'ambito dei dialoghi politici e strategici e la condivisione delle responsabilità con i paesi terzi verso i quali o all'interno dei quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale. Questi obiettivi non posso essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della portata e degli effetti del quadro dell'Unione per il reinsediamento, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Proporzionalità

La forma e il contenuto del regolamento non superano quanto necessario per conseguire gli obiettivi della presente proposta, ossia: a) ridurre le divergenze tra prassi e procedure nazionali in materia di reinsediamento; b) provvedere affinché cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale arrivino in modo legale e sicuro nel territorio degli Stati membri; c) contribuire a ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, riducendo così la pressione degli arrivi spontanei sui sistemi di asilo nazionali; d) mostrare solidarietà nei confronti dei paesi ricompresi in regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale, alleviando la pressione a loro carico; e) contribuire a conseguire gli obiettivi di politica estera dell'Unione aumentando la forza di negoziato dell'Unione stessa di fronte ai paesi terzi; f) contribuire efficacemente alle iniziative globali di reinsediamento permettendo all'Unione di parlare con una sola voce nei consessi internazionali e con i paesi terzi.

Il contenuto si basa sull'esperienza maturata con le precedenti iniziative di reinsediamento nel quadro dell'UE e sulle prassi attuali degli Stati membri, in particolare le procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento con la Turchia previsto nella dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016.

Scelta dell'atto giuridico

È stato scelto un regolamento per ottenere un grado di convergenza per la procedura di reinsediamento che corrisponda al grado di convergenza per la procedura di asilo, per la quale è parimenti proposto un regolamento. Pur basandosi sulle attuali prassi di reinsediamento degli Stati membri, in particolare le procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento con la Turchia previsto nella dichiarazione del 18 marzo 2016, un regolamento permette di raggiungere un livello superiore di convergenza in tali prassi di reinsediamento rispetto a una direttiva, che non è direttamente applicabile e lascia agli Stati membri la scelta della forma e del metodo. Questo livello superiore di convergenza permetterà maggiori sinergie nell'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento e contribuirà a scoraggiare il rifiuto del reinsediamento in un particolare Stato membro di quanti sono ammissibili al reinsediamento e i movimenti secondari delle persone reinsediate. Inoltre si prevede che ad adottare i piani annuali di reinsediamento e i progetti mirati di reinsediamento dell'Unione, essenziali per la messa in opera del quadro dell'Unione per il reinsediamento, siano le istituzioni dell'Unione, e per questa procedura il regolamento costituisce lo strumento adeguato.

3.RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI

In occasione del sesto Forum su reinsediamento e ricollocazione del 6 aprile 2016, sono state svolte consultazioni con gli Stati membri e gli Stati associati, con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e con l'EASO. Tali parti interessate sono state consultate sulla base di un documento di riflessione che era stato inviato loro in previsione della riunione.

Tutte le parti hanno convenuto sulla necessità di accrescere gli sforzi per offrire percorsi sicuri e legali alla protezione internazionale nell'Unione che soppiantino i viaggi pericolosi e irregolari. Molti hanno inoltre sottolineato la responsabilità dell'Unione di assumere un ruolo visibile negli sforzi globali di reinsediamento e l'esigenza di coordinare di più gli sforzi di reinsediamento degli Stati membri.

Alcuni propendevano per un quadro giuridicamente vincolante con la partecipazione di tutti gli Stati membri, sulla base di un unico impegno di reinsediamento da parte dell'Unione, e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri sulla base di un'equa chiave di distribuzione, mentre altri erano a favore di impegni volontari da parte degli Stati membri.

Tutti hanno convenuto che in alcune circostanze il reinsediamento può essere usato come leva nei dialoghi politici e strategici con i paesi terzi, eventualmente anche mediante strategie mirate ad hoc.

Alcuni portatori di interessi hanno ricordato le discussioni sulle procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento con la Turchia previsto nella dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, e hanno riflettuto sulla possibilità di riprenderne vari elementi in un approccio comune dell'Unione al reinsediamento. Se alcuni Stati membri si sono detti favorevoli alla possibilità di condividere infrastrutture e organizzare missioni congiunte di selezione per ridurre i costi, la maggior parte si è dimostrata contraria a fissare modalità comuni, anche in termini di controlli di sicurezza.

Molti portatori di interessi hanno sottolineato il ruolo particolare dell'UNHCR, specialmente per l'identificazione di persone ammissibili al reinsediamento. È stata inoltre sostenuta la possibilità che altri attori, quali l'EASO e l'OIM, svolgano una funzione importante nell'attuazione delle modalità pratiche.

Tutti gli Stati membri hanno sottolineato l'importanza di un finanziamento degli sforzi di reinsediamento da parte dell'Unione.

Diritti fondamentali

La presente proposta non pregiudica il diritto di asilo e la protezione dal respingimento, previsti dagli articoli 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). L'esigenza di promuovere e rispettare i diritti del minore, la vita familiare e la protezione dei dati di carattere personale quali garantiti, rispettivamente, dagli articoli 24, 7 e 8 della Carta è stata presa in debita considerazione nella formulazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento, in particolare nella definizione dei criteri di ammissibilità per il reinsediamento di cui all'articolo 5 della proposta, e della procedura di reinsediamento di cui agli articoli 10 e 11.

A tale proposito occorre prestare particolare attenzione ai diritti e ai principi sanciti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo nell'esecuzione e nell'applicazione del presente regolamento e degli atti delegati adottati sulla sua base.

Analogamente, alla luce della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), è opportuno adottare un approccio sensibile alle specificità di genere nell'interpretare e nell'applicare il presente regolamento.

La proposta rispetta inoltre i principi generali di uguaglianza e non discriminazione nella misura in cui vieta esplicitamente agli Stati membri la discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, pur tenendo conto dei legami sociali o culturali o di altre caratteristiche che possano facilitare l'integrazione nello Stato partecipante. Ciò non pregiudica casi in cui è necessaria una differenza di trattamento per l'applicazione di un programma mirato di reinsediamento dell'Unione e dei criteri di ammissibilità in conformità dell'articolo 5, lettere a) e b).

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Per ogni persona reinsediata a titolo della presente proposta, gli Stati membri che partecipano al regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, avranno diritto a ricevere 10 000 EUR dal bilancio dell'Unione. Il numero massimo totale di persone da reinsediare nell'Unione ogni anno sarà stabilito tramite atti di esecuzione del Consiglio che stabiliscono piani annuali di reinsediamento dell'Unione.

L'esercizio finanziario 2017 va considerato un anno di transizione tra il programma di reinsediamento svolto in base alle conclusioni del 20 luglio 2015, che prevedeva di reinsediare, attraverso programmi multilaterali e nazionali, insieme agli Stati associati, 22 504 persone in evidente bisogno di protezione internazionale, e l'entrata in vigore della presente proposta. Di conseguenza le implicazioni finanziarie per il 2017 dovrebbero essere inferiori a quelle per gli esercizi successivi.

5.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento, finalizzato al reinsediamento annuale di un certo numero di cittadini di paesi terzi o apolidi nel territorio degli Stati membri.

I suoi obiettivi sono consentire all'Unione di far sì che cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale arrivino in modo legale e sicuro; contribuire a ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi o apolidi bisognosi di protezione internazionale nel territorio degli Stati membri; contribuire a iniziative internazionali di reinsediamento.

La presente proposta legislativa definisce gli elementi essenziali del quadro: l'istituzione di norme comuni dell'Unione sull'ammissione di cittadini di paesi terzi tramite il reinsediamento, comprese le norme sui criteri di ammissibilità e i motivi di esclusione; le procedure standard che regolano tutte le fasi del processo di reinsediamento; lo status da accordare alle persone reinsediate; le procedure decisionali per garantire condizioni uniformi di attuazione del quadro; il sostegno finanziario agli sforzi di reinsediamento degli Stati membri. L'attuazione comprenderà l'elaborazione di piani annuali di reinsediamento dell'Unione tramite atti di esecuzione del Consiglio e l'adozione di programmi mirati di reinsediamento dell'Unione tramite atti di esecuzione della Commissione.

Gli elementi principali della proposta sono i seguenti.

Reinsediamento

Si definisce reinsediamento l'ammissione nel territorio degli Stati membri di cittadini di paesi terzi bisognosi di protezione internazionale che sono stati sfollati dal paese di cui hanno la cittadinanza o all'interno di tale paese, al fine di accordare loro protezione internazionale. Lo stesso vale per gli apolidi bisognosi di protezione internazionale sfollati dal paese nel quale avevano precedentemente la dimora abituale, o all'interno di tale paese.

Regioni o paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento

Negli atti di esecuzione che stabiliscono i programmi mirati di reinsediamento dell'Unione e i piani annuali di reinsediamento dell'Unione, la Commissione e il Consiglio, nello specificare le regioni o i paesi terzi dai quali deve avvenire il reinsediamento, terranno conto di una serie di fattori che indicano la situazione delle persone bisognose di protezione, i paesi da cui deve essere organizzato il reinsediamento e il numero di persone bisognose di protezione internazionale sfollate verso le regioni o i paesi terzi in questione o all'interno degli stessi. Una cooperazione efficace dei paesi terzi con l'Unione nel settore della migrazione e dell'asilo sarà un elemento importante su cui la Commissione baserà la sua decisione. Tale cooperazione dovrebbe riflettersi negli sforzi compiuti dai paesi terzi per ridurre il numero di cittadini di paesi terzi e apolidi che attraversano irregolarmente le frontiere dell'Unione partendo dal loro territorio, nella loro collaborazione con l'Unione per la riammissione e il rimpatrio di cittadini di paesi terzi e apolidi che soggiornano irregolarmente nel territorio degli Stati membri, e nell'aumento della loro capacità di accoglienza e protezione delle persone bisognose di protezione internazionale, anche grazie allo sviluppo di un sistema di asilo efficace.

Persone da reinsediare

La presente proposta legislativa stabilisce i criteri di ammissibilità (articolo 5) e i motivi di esclusione (articolo 6) per le persone prese in considerazione ai fini del reinsediamento. Devono essere rispettate entrambe le disposizioni, insieme all'obbligo che le persone in questione rientrino nel campo di applicazione dei singoli programmi mirati di reinsediamento dell'Unione adottati con atto di esecuzione della Commissione. La presente proposta non crea alcun diritto ad essere ammessi nel territorio degli Stati membri per ottenere protezione internazionale.

(a)Ammissibilità

La possibilità di reinsediamento è prevista per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che sono stati sfollati non solo verso un altro paese, ma anche all'interno del loro paese, per un timore fondato di persecuzione o perché sussistono fondati motivi di ritenere che correrebbero un rischio effettivo di subire danni gravi.

Saranno ammissibili al reinsediamento nell'ambito dei programmi mirati di reinsediamento dell'Unione persone che rientrano in almeno una delle seguenti categorie di vulnerabilità: donne e ragazze a rischio; bambini e adolescenti a rischio, compresi minori non accompagnati; persone sopravvissute a violenze e/o torture, anche inflitte per motivi di genere; persone con esigenze mediche o disabilità; persone bisognose di protezione legale e/o fisica; persone vulnerabili dal punto di vista socioeconomico. Saranno inoltre ammissibili le persone che hanno legami familiari con cittadini di paesi terzi o apolidi o cittadini dell'Unione regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, o che siano dipendenti da loro. L'inclusione delle persone con vulnerabilità socioeconomiche e di quelle con legami familiari amplia le classiche categorie di reinsediamento normalmente applicate su segnalazione dell'UNHCR e segue l'approccio concordato nell'ambito delle procedure operative standard per l'applicazione del programma di reinsediamento con la Turchia previsto nella dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016.

(b)Esclusione

Gli Stati membri non devono reinsediare cittadini di paesi terzi o apolidi che non soddisfano i criteri di ammissibilità o che rientrano nel campo di applicazione di un motivo di esclusione obbligatoria.

I motivi di esclusione obbligatoria sono i seguenti: a) i motivi di esclusione previsti dal regolamento qualifiche 17 — quelli che si applicano a persone altrimenti ammissibili alla protezione sussidiaria devono applicarsi anche alle persone che possiedono i requisiti per essere riconosciuti come rifugiati; b) i motivi per rifiutare l'ingresso alla frontiera 18 ;
c) i motivi di mancato rinnovo o di revoca di un permesso di soggiorno in conformità del regolamento qualifiche.

Sono inoltre escluse le persone che sono entrate irregolarmente, hanno soggiornato irregolarmente o hanno tentato di entrare irregolarmente nel territorio degli Stati membri nei cinque anni precedenti il reinsediamento. Tra le persone escluse dal reinsediamento figurano anche coloro che sono già stati reinsediati da un altro Stato membro sulla base di un programma mirato di reinsediamento dell'Unione o in esecuzione di iniziative di reinsediamento dell'Unione già esistenti. L'esclusione si applica inoltre ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che uno Stato membro ha rifiutato di reinsediare negli ultimi cinque anni.

La disposizione sul motivo di esclusione facoltativa prevede che gli Stati membri possono rifiutare il reinsediamento di cittadini di paesi terzi e apolidi a cui si applicano prima facie i motivi di esclusione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) o b).

Gli Stati membri possono decidere di consultarsi in via preliminare prima di applicare i motivi di esclusione.

Procedure standard di reinsediamento

La proposta stabilisce procedure comuni standard basate su precedenti esperienze e standard esistenti di reinsediamento degli Stati membri, incluse le procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento con la Turchia previsto nella dichiarazione
UE-Turchia del 18 marzo 2016. Il quadro dell'Unione per il reinsediamento dovrebbe prevedere due tipi di procedure standard di reinsediamento:
una ordinaria e una accelerata ***. Ciascun programma mirato di reinsediamento dell'Unione determinerà quale di queste procedure standard sarà di applicazione.

(a)Procedura ordinaria

La procedura ordinaria riflette gli standard e le prassi di reinsediamento normalmente seguiti dagli Stati membri. Si basa su una determinazione completa dello status di rifugiato nel paese terzo e sulla concessione da parte degli Stati membri dello status di rifugiato (di preferenza) o di protezione sussidiaria ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi reinsediati. La procedura va svolta il prima possibile ed entro otto mesi dal momento in cui gli Stati membri registrano i cittadini di paesi terzi e gli apolidi. Tale periodo può essere prorogato di quattro mesi.

I dettagli di tale procedura sono i seguenti.

Gli Stati membri identificano le persone per le quali intendono avviare la procedura di reinsediamento su segnalazione dell'UNHCR o eventualmente dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] o di organismi internazionali competenti, oppure autonomamente, senza segnalazione alcuna. Quando basano tale identificazione sulla segnalazione di uno degli enti citati, gli Stati membri possono chiedere loro di valutare in modo completo se i cittadini di paesi terzi o gli apolidi rispettino i requisiti di uno specifico programma mirato di reinsediamento dell'Unione e se rientrino in una delle categorie di vulnerabilità di cui all'articolo 5, lettera b), punto i). In caso di segnalazione dell'UNHCR, gli Stati membri possono chiedere in più all'UNHCR di valutare in modo completo se alle persone segnalate sia attribuibile la qualifica di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951.

Dopo aver registrato i cittadini di paesi terzi e gli apolidi per i quali intendono avviare la procedura di reinsediamento, gli Stati membri valutano se tali persone rispettino i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5 e se non siano esclusi per i motivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

In caso di decisione positiva gli Stati membri accordano alle persone da reinsediare lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria. La decisione di accordare lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria produrrà gli stessi effetti della decisione di accordare tali status ai sensi degli articoli 13 e 19 del [regolamento qualifiche] una volta che la persona interessata sarà entrata nel loro territorio.

Dopo una decisione positiva, gli Stati membri offrono di prendere tutte le disposizioni necessarie per la partenza dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi e, per agevolare un'integrazione rapida, efficace ed effettiva nella società di accoglienza, offrono un programma di orientamento precedente la partenza.

Tutti i dati personali raccolti per la procedura di reinsediamento vanno conservati per un periodo massimo di cinque anni dalla data del reinsediamento. Il periodo di conservazione è considerato necessario per consentire agli Stati membri di escludere dal reinsediamento cittadini di paesi terzi o apolidi che siano già stati reinsediati da uno Stato membro o che negli ultimi cinque anni abbiano rifiutato di essere reinsediati in uno Stato membro, come previsto dalla presente proposta.

Quando la persona riguardo alla quale è stata presa una decisione di reinsediamento entra nel territorio degli Stati membri, devono applicarsi le disposizioni sul contenuto della protezione internazionale previste dall'acquis sull'asilo, comprese le norme volte a scoraggiare i movimenti secondari dei beneficiari di protezione internazionale previste dal regolamento Dublino 19 e dalla direttiva sui soggiornanti di lungo periodo quale modificata dal regolamento qualifiche 20 .

Il reinsediamento dovrebbe essere la via preferenziale per la protezione internazionale nel territorio degli Stati membri e non dovrebbe sovrapporsi a una procedura di asilo. Non sarebbero quindi ammissibili domande di protezione internazionale presentate da persone reinsediate con procedura ordinaria, per le quali sia stata condotta una valutazione completa del possesso dei requisiti per essere riconosciuti come rifugiati e dell'ammissibilità alla protezione sussidiaria.

(b)Procedura accelerata

La procedura accelerata riflette l'approccio stabilito nelle procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento con la Turchia previsto nella dichiarazione
UE-Turchia del 18 marzo 2016. È prevista laddove sussistano specifici motivi umanitari o urgenti necessità di protezione legale o fisica che giustifichino una rapida ammissione di cittadini di paesi terzi o apolidi nel territorio degli Stati membri. Va svolta il prima possibile ed entro quattro mesi dal momento in cui gli Stati membri registrano i cittadini di paesi terzi o apolidi. Tale periodo può essere prorogato di due mesi. I livello dei controlli di sicurezza dev'essere lo stesso previsto dalla procedura ordinaria, ma la valutazione delle esigenze di protezione internazionale di cittadini di paesi terzi o apolidi dovrebbe riguardare soltanto la loro ammissibilità alla protezione sussidiaria e non già la loro possibilità di essere riconosciuti come rifugiati.

Contrariamente a quanto si applica nella procedura ordinaria, le persone reinsediate tramite procedura accelerata, quindi senza una valutazione del possesso dei requisiti per essere riconosciuti come rifugiati, dopo l'ammissione nello Stato membro di reinsediamento devono poter chiedere protezione internazionale. Lo Stato membro in cui la persona è stata reinsediata è competente per l'esame di tale domanda. Il regolamento procedure dovrebbe prevedere che gli Stati membri non applichino i principi del primo paese di asilo e del paese terzo sicuro quando esaminano la domanda 21 .

(c)Poteri delegati di modifica delle procedure standard

Dovrebbe essere prevista una certa flessibilità per adattare la procedura standard tenendo conto delle specifiche circostanze del paese terzo da dove deve avvenire il reinsediamento nel quadro di uno specifico programma mirato di reinsediamento dell'Unione. Con atti delegati, secondo la procedura di cui all'articolo 11, la Commissione ha facoltà di aggiungere alla procedura elementi non essenziali, se necessario.

Procedure decisionali

La presente proposta istituisce un quadro destinato a strutturare il modo in cui l'Unione metterà in atto gli impegni di reinsediamento. Per poter reagire agli spostamenti dei flussi migratori e all'evoluzione delle circostanze internazionali, il quadro non determina invece una serie di elementi variabili, ossia la portata del reinsediamento e gli specifici paesi terzi o regioni da cui avrà luogo il reinsediamento.

(a)Comitato ad alto livello per il reinsediamento

Sarà istituito un comitato ad alto livello per il reinsediamento, presieduto dalla Commissione, che fornirà orientamenti strategici per l'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento.

Parteciperanno al comitato rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e degli Stati membri, nonché rappresentanti dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera se tali Stati associati avranno manifestato l'intenzione di essere associati all'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento. Possono essere inoltre invitati l'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], l'UNHCR e l'OIM.

(b)Atto di esecuzione del Consiglio che istituisce un piano annuale di reinsediamento dell'Unione

Il Consiglio è autorizzato a istituire, tramite un atto di esecuzione su proposta della Commissione, un piano annuale di reinsediamento dell'Unione per l'anno successivo, che determini il numero massimo totale di persone da reinsediare e il numero di persone che ciascuno Stato membro deve reinsediare su quel totale. Il piano annuale dovrebbe inoltre indicare priorità geografiche generali per il reinsediamento. Nell'adottare tali atti il Consiglio dovrebbe tenere pienamente conto delle discussioni svolte nell'ambito del comitato ad alto livello per il reinsediamento circa l'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento.

Dato lo stretto legame tra il numero di persone reinsediate negli Stati membri e il bilancio dell'Unione, la Commissione presenterà la proposta relativa al piano annuale di reinsediamento dell'Unione insieme al progetto di bilancio annuale dell'Unione, tenendo conto delle conseguenze finanziarie. Il Consiglio dovrebbe poter reagire rapidamente e adottare un atto di esecuzione entro due mesi. Alla presente proposta legislativa non è allegata una scheda finanziaria legislativa; le implicazioni finanziarie del regolamento dipenderanno infatti dal numero totale di persone da reinsediare ogni anno.

(c)Atto di esecuzione della Commissione che istituisce un piano mirato di reinsediamento dell'Unione

La Commissione è autorizzata a stabilire ogni anno uno o più programmi mirati di reinsediamento dell'Unione. Ciò deve avvenire appena possibile dopo l'adozione del piano annuale di reinsediamento da parte del Consiglio e coerentemente con quest'ultimo, tenendo conto anche delle discussioni del comitato ad alto livello per il reinsediamento. La Commissione può adottare uno o più programmi mirati di reinsediamento dell'Unione durante il periodo coperto da un piano annuale di reinsediamento dell'Unione.

Per ciascun programma mirato di reinsediamento dell'Unione la Commissione redigerà una giustificazione dettagliata e indicherà il numero preciso di persone da reinsediare rispetto al numero totale e la partecipazione degli Stati membri prevista nel piano annuale di reinsediamento dell'Unione, fornirà una descrizione del gruppo o dei gruppi mirati di cittadini di paesi terzi o apolidi da reinsediare e indicherà la specifica area geografica comprendente uno o più paesi terzi da cui avverrà il reinsediamento. La scelta di specifiche priorità geografiche per il reinsediamento sarà conforme all'articolo 4 della proposta legislativa e terrà conto del piano annuale di reinsediamento e del potenziale ruolo del reinsediamento ai fini di un impegno modulato con i paesi terzi per gestire meglio la migrazione, come previsto nella comunicazione della Commissione del 7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione 22 .

Saranno inoltre specificate la data di avvio e la durata di ciascun programma mirato di reinsediamento dell'Unione e la procedura standard di reinsediamento che sarà applicata. La procedura ordinaria dovrebbe essere considerata la norma, mentre la procedura accelerata dev'essere giustificata da motivi umanitari o necessità urgenti di protezione legale o fisica.

Cooperazione

Il reinsediamento è un'attività di partenariato che richiede la cooperazione tra più parti interessate, compresi i paesi terzi da cui avviene il reinsediamento. Potrebbe essere contemplata una cooperazione con altri paesi terzi che effettuano il reinsediamento dalla stessa regione degli Stati membri, per creare sinergie. Data la sua competenza nel facilitare le varie forme di ammissione di persone bisognose di protezione internazionale da paesi terzi nei quali sono state sfollate verso Stati disposti ad accoglierle, l'UNHCR continuerà a svolgere un ruolo di primo piano nel reinsediamento secondo la presente proposta.

Conformemente al [nuovo regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], [l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] può sostenere gli Stati membri coordinando la cooperazione tecnica, assistendoli nell'attuazione di programmi mirati di reinsediamento dell'Unione e facilitando la condivisione di infrastrutture.

Per attuare disposizioni pratiche, in particolare per svolgere programmi di orientamento precedenti la partenza, controlli medici sull'idoneità delle persone a viaggiare, modalità di viaggio e di altro tipo, gli Stati membri possono inoltre chiedere l'assistenza dell'OIM o di organizzazioni della società civile.

Stati associati

L'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera sono invitati ad associarsi all'attuazione dei piani annuali di reinsediamento dell'Unione. I rappresentanti dei paesi che esprimeranno l'intenzione di associarsi saranno invitati a partecipare alle riunioni del comitato ad alto livello per il reinsediamento. In tale associazione si terrà debitamente conto degli elementi fondamentali del presente regolamento, in particolare quelli legati alla procedura di reinsediamento e ai diritti e agli obblighi delle persone reinsediate.

Sostegno finanziario

Gli Stati membri che partecipano al regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, avranno diritto a una somma forfettaria di 10 000 EUR dal bilancio dell'Unione per ogni persona reinsediata, che abbiano applicato la procedura ordinaria o quella accelerata. Gli Stati membri ricevono tali fondi soltanto quando reinsediano tramite il quadro dell'Unione per il reinsediamento. I reinsediamenti a titolo di programmi nazionali al di fuori di tale quadro non saranno a carico del bilancio dell'Unione.

Valutazione e riesame

La Commissione riferirà sull'applicazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio in tempo debito per la revisione del regolamento stesso. Le scadenze di revisione della presente proposta legislativa dovrebbero essere allineate con quelle del regolamento (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, dato il nesso tra i due atti.

Contribuiranno alla valutazione le informazioni trasmesse dagli Stati membri all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo sul numero di cittadini di paesi terzi effettivamente reinsediati su base settimanale.    

2016/0225 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica
il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettere d) e g),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 23 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 24 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Le conclusioni del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 10 ottobre 2014 riconoscono che, tenendo presenti gli sforzi compiuti dagli Stati membri interessati da flussi migratori, tutti gli Stati membri dovrebbero dare il loro contributo al reinsediamento in modo equo ed equilibrato 25 .

(2)Nella comunicazione "Agenda europea sulla migrazione" 26 del 13 maggio 2015 la Commissione sostiene la necessità di un approccio comune per accordare protezione agli sfollati tramite il reinsediamento.

(3)L'8 giugno 2015 la Commissione ha indirizzato agli Stati membri una raccomandazione relativa a un programma di reinsediamento europeo 27 basato su una chiave di distribuzione equa. Alla raccomandazione hanno fatto seguito le conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 20 luglio 2015, che proponevano di reinsediare, attraverso programmi multilaterali e nazionali, 22 504 persone in evidente bisogno di protezione internazionale 28 . I luoghi di reinsediamento sono stati distribuiti tra gli Stati membri e gli Stati associati al sistema di Dublino secondo gli impegni enunciati nell'allegato delle conclusioni.

(4)Il 15 dicembre 2015 la Commissione ha rivolto agli Stati membri e agli Stati associati una raccomandazione per un programma volontario di ammissione umanitaria con la Turchia 29 , nella quale raccomandava agli Stati partecipanti di ammettere persone bisognose di protezione internazionale sfollate a causa del conflitto in Siria. Secondo la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, sarà attivato un programma volontario di ammissione umanitaria quando gli attraversamenti irregolari della frontiera tra la Turchia e l'UE cesseranno o almeno diminuiranno in modo significativo e sostenibile. A questo programma gli Stati membri contribuiranno su base volontaria.

(5)Secondo la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, tutti i nuovi migranti irregolari che approdano dalla Turchia alle isole greche dal 20 marzo 2016 saranno rinviati in Turchia. Per ogni siriano rinviato in Turchia dalle isole greche, un altro siriano sarà reinsediato dalla Turchia nell'Unione, tenendo conto dei criteri di vulnerabilità delle Nazioni Unite. Nel maggio 2016 gli Stati membri e gli Stati associati a Dublino e la Turchia hanno raggiunto un'intesa comune su procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento.

(6)Il 6 aprile 2016 la Commissione ha adottato la comunicazione "Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa" 30 , nella quale annunciava che avrebbe presentato una proposta su un sistema strutturato di reinsediamento che avrebbe delineato la politica dell'Unione in materia di reinsediamento e garantito un approccio comune per l'ingresso sicuro e legale nell'Unione delle persone bisognose di protezione internazionale.

(7)Il 12 aprile 2016 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni 31 , in cui sottolineava la necessità di un programma permanente di reinsediamento a livello dell'Unione che prevedesse il reinsediamento di un numero significativo di rifugiati a fronte del numero complessivo di rifugiati che chiedono protezione nell'Unione.

(8)Sulla base delle iniziative già esistenti, è opportuno istituire un quadro dell'Unione per il reinsediamento stabile e affidabile, finalizzato a reinsediare persone bisognose di protezione internazionale e da attuarsi secondo piani annuali di reinsediamento dell'Unione e programmi mirati di reinsediamento dell'Unione che realizzino efficacemente gli impegni concreti degli Stati membri.

(9)Tale quadro è un elemento essenziale di una politica migratoria ben gestita volta a ridurre le divergenze tra le prassi e procedure nazionali in materia di reinsediamento, provvedere affinché i cittadini di paesi terzi e gli apolidi bisognosi di protezione internazionale arrivino in modo legale e sicuro nel territorio degli Stati membri, contribuire a ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, riducendo così la pressione degli arrivi spontanei sui sistemi di asilo nazionali, dimostrare solidarietà nei confronti dei paesi ricompresi in regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi, aiutare a conseguire gli obiettivi di politica estera dell'Unione aumentando la sua forza di negoziato nei confronti dei paesi terzi e contribuire efficacemente a iniziative globali di reinsediamento permettendo all'Unione di parlare con una sola voce nei consessi internazionali e con i paesi terzi.

(10)Per contribuire a ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, dimostrare solidarietà ai paesi ricompresi in regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi e aiutare a conseguire gli obiettivi di politica estera dell'Unione, è opportuno che le regioni o i paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento aderiscano a un impegno modulato con i paesi terzi per gestire meglio la migrazione, come previsto nella comunicazione della Commissione del 7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione 32 .

(11)Per ridurre le divergenze tra le prassi e le procedure di reinsediamento nazionali occorre formulare procedure standard comuni, criteri di ammissibilità e motivi di esclusione comuni ai fini della selezione, e uno status comune di protezione da accordare alle persone reinsediate.

(12)Le procedure standard comuni dovrebbero essere basate sulle precedenti esperienze e sugli attuali standard di reinsediamento degli Stati membri, in particolare sulle procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento con la Turchia previsto nella dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016. Il quadro dell'Unione per il reinsediamento dovrebbe consentire l'uso di due tipi di procedure standard di reinsediamento.

(13)Entrambi i tipi di procedura comprendono le seguenti fasi: identificazione, registrazione, valutazione e decisione.

(14)È opportuno definire una procedura ordinaria che permetta una valutazione completa delle esigenze di protezione internazionale dei cittadini di paesi terzi o apolidi.

(15)È opportuno definire una procedura accelerata che preveda lo stesso livello di controlli di sicurezza della procedura ordinaria. Nella valutazione accelerata, tuttavia, la valutazione delle esigenze di protezione internazionale dei cittadini di paesi terzi o apolidi dovrebbe limitarsi a considerarne l'ammissibilità alla protezione sussidiaria e non il possesso dei requisiti per ottenere lo status di rifugiati.

(16)La procedura di reinsediamento dovrebbe essere conclusa prima possibile per scoraggiare le persone bisognose di protezione internazionale dal ricorrere a percorsi irregolari per entrare nell'Unione europea in cerca di protezione. D'altra parte, dovrebbe accordare agli Stati membri il tempo sufficiente per un esame completo e adeguato di ciascun caso. I termini dovrebbero corrispondere a quanto necessario per compiere i diversi tipi di valutazione previsti per la procedura ordinaria e per quella accelerata.

(17)Tutti i dati personali raccolti per la procedura di reinsediamento dovrebbero essere conservati per un periodo massimo di cinque anni dalla data del reinsediamento. Poiché è opportuno escludere dal reinsediamento in un altro Stato membro i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che sono già stati reinsediati da uno Stato membro o che negli ultimi cinque anni hanno rifiutato di reinsediarsi in uno Stato membro, tale periodo dovrebbe essere considerato il periodo necessario per la conservazione dei dati personali, incluse le impronte digitali e l'immagine del volto.

(18)È opportuno scegliere una procedura di reinsediamento per ciascun programma mirato di reinsediamento dell'Unione. Una procedura accelerata potrebbe essere giustificata da motivi umanitari o necessità urgenti di protezione legale o fisica.

(19)Non esiste alcun diritto soggettivo a essere reinsediati.

(20)Al fine di consentire di completare le norme che disciplinano la procedura da applicare nei programmi mirati di reinsediamento dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per adeguare la procedura alla situazione del paese terzo da cui avviene il reinsediamento, ad esempio determinando il ruolo del paese terzo nella procedura. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 33 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(21)È opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del quadro dell'Unione per il reinsediamento, che definiscano i piani annuali di reinsediamento dell'Unione e stabiliscano il numero massimo totale di persone da reinsediare, i dettagli sulla partecipazione degli Stati membri ai piani e i loro contributi al numero totale di persone da reinsediare, nonché priorità geografiche generali.

(22)È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate su proposta della Commissione relativa al numero massimo totale di persone da reinsediare e alle priorità geografiche generali. La Commissione dovrebbe presentare la proposta contemporaneamente alla sua proposta di progetto di bilancio annuale dell'Unione. Il Consiglio dovrebbe cercare di adottare la proposta entro due mesi. La Commissione e il Consiglio dovrebbero tener conto delle discussioni svolte nell'ambito del comitato ad alto livello per il reinsediamento.

(23)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del quadro dell'Unione per il reinsediamento, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di stabilire programmi mirati di reinsediamento dell'Unione che determinino il numero preciso di persone da reinsediare rispetto al totale e la partecipazione dello Stato membro, coerentemente con il piano annuale di reinsediamento dell'Unione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione 34 . Per stabilire programmi mirati di reinsediamento dell'Unione si dovrebbe ricorrere alla procedura di esame, dato che tali programmi hanno un impatto sostanziale. La Commissione dovrebbe cercare di stabilire programmi mirati di reinsediamento dell'Unione appena possibile dopo l'adozione del piano annuale di reinsediamento dell'Unione e ogniqualvolta sia necessario nel periodo coperto dal piano annuale di reinsediamento dell'Unione. La Commissione dovrebbe tener conto delle discussioni svolte nell'ambito del comitato ad alto livello per il reinsediamento.

(24)Ciascun programma mirato di reinsediamento dell'Unione dovrebbe determinare quali delle procedure standard si applichi alla sua esecuzione. Dovrebbe inoltre prevedere disposizioni sulla cooperazione locale dove e quando opportuno per agevolarne l'esecuzione.

(25)Alle persone reinsediate dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza, appena le persone reinsediate arrivano sul territorio degli Stati membri dovrebbero applicarsi le disposizioni relative al contenuto della protezione internazionale previste dall'acquis sull'asilo, ivi comprese le norme volte a scoraggiare i movimenti secondari dei beneficiari di protezione internazionale.

(26)In linea con la proposta di regolamento della Commissione che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) 35 , per tenere conto globalmente degli sforzi di ciascuno Stato membro è opportuno aggiungere il numero di persone effettivamente reinsediate in uno Stato membro al numero di domande di protezione internazionale ai fini del calcolo del meccanismo correttivo di assegnazione proposto dalla Commissione.

(27)Forte della sua competenza nel facilitare le varie forme di ammissione di persone bisognose di protezione internazionale dai paesi terzi nei quali sono state sfollate verso Stati membri disposti ad accoglierle, l'UNHCR dovrebbe continuare a svolgere un ruolo di primo piano nelle attività di reinsediamento svolte nel quadro dell'Unione per il reinsediamento. Oltre all'UNHCR, è opportuno che altri attori internazionali quali l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) siano invitati ad assistere gli Stati membri nell'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento.

(28)[L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] dovrebbe assistere gli Stati membri nell'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento conformemente al suo mandato.

(29)È opportuno istituire un comitato ad alto livello per il reinsediamento per consentire ampie consultazioni con tutti i portatori di interessi sull'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento.

(30)Per le loro attività di reinsediamento svolte nel quadro del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero ricevere adeguati finanziamenti dal bilancio dell'Unione. Per garantire un funzionamento corretto e sostenibile dei programmi di reinsediamento è necessario modificare il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 36 .

(31)Il presente regolamento non pregiudica la capacità degli Stati membri di adottare o attuare programmi nazionali di reinsediamento che non compromettano gli obiettivi dell'Unione ai sensi del presente regolamento, ad esempio contribuendo ai programmi mirati di reinsediamento dell'Unione stabiliti in forza dello stesso con posti supplementari rispetto alla loro quota di persone da reinsediare in base al piano annuale di reinsediamento dell'Unione.

(32)È opportuno garantire la complementarità con le iniziative di reinsediamento e di ammissione umanitaria in corso nel quadro dell'Unione.

(33)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbe quindi essere attuato in modo coerente con tali diritti e principi, anche per quanto riguarda i diritti del minore, il diritto al rispetto alla vita familiare e il principio generale di non discriminazione.

(34)È opportuno che al trattamento di dati personali effettuato dalle autorità degli Stati membri nel quadro del presente regolamento si applichi il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

(35)È opportuno che il trattamento di dati personali effettuato dall'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] nel quadro del presente regolamento sia conforme con il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 37 e con il [regolamento (UE) n. XXX/XXX (regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo) 38 ] e rispetti i principi di necessità e proporzionalità.

(36)È opportuno che l'applicazione del presente regolamento sia riesaminata contemporaneamente alla revisione del regolamento (CE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione.

(37)[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]

OPPURE

(37)[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano alla sua adozione, non sono da esso vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.]

OPPURE

(37)[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(37 bis)A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]

OPPURE

(37)[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(37 bis)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]

(38)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento finalizzato ad ammettere cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri per accordare loro protezione internazionale.

Articolo 2
Reinsediamento

Ai fini del presente regolamento, per reinsediamento s'intende l'ammissione di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale da un paese terzo verso il quale o all'interno del quale sono stati sfollati, nel territorio degli Stati membri, allo scopo di accordare loro protezione internazionale.

Articolo 3
Quadro dell'Unione per il reinsediamento

È istituito un quadro dell'Unione per il reinsediamento.

Esso stabilisce le norme sul reinsediamento di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri.

Il quadro dell'Unione per il reinsediamento:

(a)provvede affinché cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale arrivino nel territorio degli Stati membri in modo legale e sicuro;

(b)contribuisce a ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale nel territorio degli Stati membri;

(c)contribuisce a iniziative internazionali di reinsediamento.

Articolo 4
Regioni o paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento

Nel determinare le regioni o i paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento nell'ambito del quadro dell'Unione per il reinsediamento, in conformità degli atti di esecuzione di cui agli articoli 7 e 8, sono presi in considerazione i seguenti fattori:

(a)il numero di persone bisognose di protezione internazionale sfollate verso un paese terzo o all'interno di un paese terzo e gli eventuali movimenti successivi di tali persone verso il territorio degli Stati membri;

(b)la complementarità con l'assistenza finanziaria e tecnica fornita ai paesi terzi verso i quali o nei quali sono state sfollate le persone bisognose di protezione internazionale;

(c)le relazioni generali dell'Unione con il paese terzo o i paesi terzi da cui avviene il reinsediamento e con i paesi terzi in generale;

(d)l'effettiva cooperazione di un paese terzo con l'Unione nel settore della migrazione e dell'asilo, ai fini fra l'altro:

i) di ridurre il numero di cittadini di paesi terzi e apolidi provenienti da tale paese terzo che attraversano irregolarmente la frontiera per entrare nel territorio degli Stati membri;

ii) di creare le condizioni per il ricorso al principio del primo paese di asilo e del paese terzo sicuro per il rimpatrio dei richiedenti asilo che hanno attraversato irregolarmente la frontiera per entrare nel territorio degli Stati membri in provenienza dal paese terzo in questione o che hanno un legame con tale paese;

iii) di aumentare la capacità di accoglienza e protezione delle persone bisognose di protezione internazionale che soggiornano in tale paese, anche tramite lo sviluppo di un efficace sistema di asilo, oppure

iv) di aumentare il tasso di riammissione di cittadini di paesi terzi e apolidi che soggiornano irregolarmente nel territorio degli Stati membri, fra l'altro mediante la conclusione e l'efficace attuazione di accordi di riammissione;

(e)la portata e il contenuto degli impegni di reinsediamento assunti dai paesi terzi.

Articolo 5
Criteri di ammissibilità

Sono ammissibili ai programmi mirati di reinsediamento dell'Unione stabiliti ai sensi dell'articolo 8 i seguenti cittadini di paesi terzi o apolidi:

(a)i) cittadini di paesi terzi i quali, per il timore fondato di essere perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trovano fuori dal paese di cui hanno la cittadinanza o dalla parte di tale paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale e non possono o, a causa di tale timore, non vogliono avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolidi che si trovano fuori dal paese o dalla parte di paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale per le ragioni succitate e non possono o, a causa di siffatto timore, non vogliono farvi ritorno, oppure, in mancanza di tale condizione,

ii) cittadini di paesi terzi i quali si trovano fuori dal paese di cui hanno la cittadinanza o dalla parte di tale paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale, o apolidi che si trovano fuori dal paese o dalla parte di paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale, e nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornassero o soggiornassero nel paese di origine o in cui avevano precedentemente la dimora abituale, correrebbero un rischio effettivo di subire un danno grave, e i quali non possono o, a causa di tale rischio, non vogliono avvalersi della protezione di tale paese;

(b)cittadini di paesi terzi e apolidi che rientrano in almeno una delle seguenti categorie:

i) persone vulnerabili:

donne e ragazze a rischio;

bambini e adolescenti a rischio, compresi minori non accompagnati;

persone sopravvissute a violenze e/o torture, anche inflitte per motivi di genere;

persone bisognose di protezione legale e/o fisica;

persone con esigenze mediche o disabilità, oppure

persone vulnerabili dal punto di vista socioeconomico;

ii) familiari di cittadini di paesi terzi o apolidi o cittadini dell'Unione che soggiornano legalmente in uno Stato membro:

il coniuge o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle delle coppie sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi o sugli apolidi;

i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o dei cittadini di paesi terzi o apolidi da reinsediare, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;

il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto, del minore non coniugato da reinsediare;

i fratelli e le sorelle del cittadino di paese terzo o apolide da reinsediare;

cittadini di paesi terzi o apolidi da reinsediare che siano dipendenti dall'assistenza del figlio o del genitore a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese di origine, che il figlio o il genitore sia in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto;

(c)cittadini di paesi terzi o apolidi che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1D della convenzione di Ginevra del 1951, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR);

(d)cittadini di paesi terzi o apolidi che non sono stati riconosciuti dalle autorità competenti del paese nel quale si trovano o hanno stabilito la loro residenza in quanto titolari dei diritti e degli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso o di diritti e obblighi equivalenti.

Gli Stati membri provvedono a che possa essere mantenuta l'unità del nucleo familiare tra le persone di cui alla lettera b), punto ii).

Articolo 6
Motivi di esclusione

1.Sono esclusi dai programmi mirati di riammissione dell'Unione stabiliti ai sensi dell'articolo 8 i seguenti cittadini di paesi terzi o apolidi:

(a)persone per le quali sussistono fondati motivi per ritenere che:

i) abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità ai sensi degli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini;

ii) abbiano commesso un reato grave;

iii) si siano resi colpevoli di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite;

(b)persone per le quali sussistano ragionevoli motivi per ritenere che rappresentino un pericolo per la comunità, l'ordine pubblico, la sicurezza, la sanità pubblica o le relazioni internazionali dello Stato membro che esamina il fascicolo di reinsediamento, anche laddove un secondo Stato membro abbia chiesto a tale Stato membro che esamina il fascicolo di reinsediamento di essere consultato durante l'esame in relazione a specifici cittadini di paesi terzi o apolidi o specifiche categorie di cittadini di paesi terzi o apolidi cui ha negato il reinsediamento per i suddetti motivi;

(c)persone per le quali è stata effettuata una segnalazione nel sistema d'informazione Schengen ai fini del rifiuto di ingresso;

(d)persone che sono entrate irregolarmente, hanno soggiornato irregolarmente o hanno tentato di entrare irregolarmente nel territorio degli Stati membri nei cinque anni precedenti al reinsediamento;

(e)persone che sono già state reinsediate da un altro Stato membro in applicazione del presente regolamento, delle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 20 luglio 2015 (11097/15), della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, della raccomandazione C(2015) 9490 della Commissione del 15 dicembre 2015, o di un programma nazionale di reinsediamento, e

(f)persone a cui gli Stati membri hanno rifiutato il reinsediamento in conformità del presente paragrafo nei cinque anni precedenti al reinsediamento.

La lettera a) del presente paragrafo si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in essa menzionati.

2.I cittadini di paesi terzi e gli apolidi possono essere esclusi da programmi mirati di reinsediamento dell'Unione a norma dell'articolo 8 se si applica prima facie uno dei motivi di esclusione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 7
Piano annuale di reinsediamento dell'Unione

1.Sulla base di una proposta della Commissione il Consiglio adotta un piano annuale di reinsediamento dell'Unione nell'anno precedente a quello in cui dev'essere attuato.

2.Il piano annuale di reinsediamento dell'Unione include:

(a)il numero massimo totale di persone da reinsediare;

(b)i dati relativi alla partecipazione degli Stati membri al piano annuale di reinsediamento dell'Unione e i loro contributi al numero totale di persone da reinsediare;

(c)priorità geografiche generali.

Articolo 8
Programmi mirati di reinsediamento dell'Unione

1.La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono programmi mirati di reinsediamento dell'Unione coerenti con il piano annuale di reinsediamento dell'Unione adottato in virtù dell'articolo 7. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

2.Il programma mirato di reinsediamento dell'Unione include almeno:

(a)una giustificazione dettagliata del programma mirato di reinsediamento dell'Unione;

(b)il numero preciso di persone da reinsediare rispetto al numero massimo totale fissato nel piano annuale di reinsediamento dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e i dati relativi alla partecipazione degli Stati membri al programma mirato di reinsediamento dell'Unione;

(c)la specificazione delle regioni o dei paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento ai sensi dell'articolo 4;

(d)se necessario, disposizioni in materia di coordinamento locale e cooperazione pratica tra gli Stati membri, assistiti dall'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, e con i paesi terzi, l'UNHCR o altre parti;

(e)la descrizione del gruppo o dei gruppi specifici di cittadini di paesi terzi o apolidi a cui si applica il programma mirato di reinsediamento dell'Unione;

(f)la precisazione se si applichi la procedura ordinaria di cui all'articolo 10 o la procedura accelerata di cui all'articolo 11, se necessario il modo in cui saranno condotte l'identificazione e la valutazione dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi e le scadenze relative alle decisioni sul reinsediamento;

(g)la data dalla quale decorrono gli effetti del programma mirato di reinsediamento dell'Unione e la sua durata.

Articolo 9
Consenso

Le procedure di reinsediamento di cui agli articoli 10 e 11 si applicano ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che hanno espresso il consenso a essere reinsediati e non lo hanno successivamente revocato, fra l'altro rifiutando il reinsediamento in un particolare Stato membro.

Articolo 10
Procedura ordinaria

1.Nell'attuare un programma mirato di reinsediamento dell'Unione, gli Stati membri identificano i cittadini di paesi terzi e gli apolidi e valutano se rientrino nel campo di applicazione di un programma mirato di reinsediamento dell'Unione.

Gli Stati membri possono dare la preferenza, fra l'altro, a cittadini di paesi terzi o apolidi che abbiano:

(a)legami familiari con cittadini di paesi terzi o apolidi o cittadini dell'Unione che soggiornano legalmente in uno Stato membro;

(b)legami sociali o culturali o altre caratteristiche che ne facilitino l'integrazione nello Stato membro partecipante, purché ciò non implichi una discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, fatte salve le differenze di trattamento necessarie per la valutazione di cui al primo comma;

(c)particolari esigenze di protezione o vulnerabilità.

2.Dopo avere identificato i cittadini di paesi terzi e gli apolidi, gli Stati membri registrano le seguenti informazioni su coloro per i quali intendono svolgere la procedura di reinsediamento:

(a)nome, data di nascita, sesso, cittadinanza e altri dati personali;

(b)le impronte digitali di tutte le dita e l'immagine del volto di ogni cittadino di paese terzo o apolide di età non inferiore a sei anni;

(c)il tipo e il numero di qualsiasi documento di identità o di viaggio del cittadino di paese terzo, e

(d)data e luogo di registrazione e autorità che effettua la registrazione.

Al momento della registrazione possono essere raccolti anche dati aggiuntivi necessari per l'attuazione dei paragrafi 3 e 4.

3.Gli Stati membri valutano se i cittadini di paesi terzi e gli apolidi di cui al paragrafo 2 rispettino i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5 e se non siano esclusi a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.

Gli Stati membri effettuano tale valutazione sulla base di prove documentali, comprese eventuali informazioni dell'UNHCR, del fatto che ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi sia attribuibile la qualifica di rifugiato, o sulla base di un colloquio personale o di una combinazione dei due fattori.

4.Gli Stati membri prendono una decisione sul reinsediamento di cittadini di paesi terzi o apolidi sulla base della valutazione di cui al paragrafo 3 non appena possibile e non oltre otto mesi dopo la loro registrazione. Gli Stati membri possono estendere tale termine di otto mesi per un periodo di non oltre quattro mesi, qualora il caso in questione comporti questioni complesse in fatto o in diritto.

5.Gli Stati membri conservano i dati di cui ai paragrafi da 2 a 4 per cinque anni dalla data del reinsediamento.

Alla scadenza di tale periodo gli Stati membri cancellano i dati. Gli Stati membri cancellano i dati relativi a una persona che abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza di tale termine non appena vengano a conoscenza di questo fatto.

6.Se la decisione è negativa, la persona interessata non viene reinsediata.

7.Se la decisione è positiva, lo Stato membro:

(a)accorda lo status di rifugiato qualora al cittadino di paese terzo o all'apolide sia attribuibile la qualifica di rifugiato, o lo status di protezione sussidiaria qualora il cittadino di paese terzo o l'apolide sia ammissibile alla protezione sussidiaria. Lo Stato membro notifica tale decisione al cittadino di paese terzo o all'apolide interessato. La decisione di accordare lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria produce gli stessi effetti della decisione di accordare tali status ai sensi degli articoli 13 e 19 del regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento qualifiche] una volta che l'interessato sia entrato nel territorio di uno Stato membro;

(b)offre di organizzare le modalità di viaggio, compresi i controlli medici sull'idoneità delle persone a viaggiare, e provvede affinché l'interessato sia trasferito gratuitamente sul suo territorio e che tale offerta comprenda, se necessario, la facilitazione delle procedure di uscita dal paese terzo a partire dal quale è ammesso il cittadino di paese terzo o l'apolide;

(c)offre ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi un programma di orientamento precedente la partenza, che può includere informazioni sui loro diritti e obblighi, lezioni di lingua e informazioni sul contesto sociale, culturale e politico dello Stato membro.

8.Ai fini dell'attuazione della procedura ordinaria, prima di identificare i cittadini di paesi terzi e gli apolidi, gli Stati membri possono chiedere all'UNHCR o, se applicabile, all'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] o ad organismi internazionali competenti di segnalare loro i cittadini di paesi terzi e gli apolidi in relazione ai quali tali enti hanno valutato in modo completo:

(a)se rientrino nell'ambito di applicazione del programma mirato di reinsediamento dell'Unione e

(b)se rientrino in una delle categorie di vulnerabilità di cui all'articolo 5, lettera b), punto i).

Gli Stati membri possono inoltre chiedere all'UNHCR di valutare in modo completo se ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi segnalati loro dall'UNHCR sia attribuibile la qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra del 1951.

Gli Stati membri possono anche chiedere che siano presi in considerazione, fra l'altro, i criteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c).

9.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 che integrino gli elementi di cui ai paragrafi da 1 a 4, allo scopo di adeguare, se necessario, la procedura di reinsediamento alla situazione del paese terzo da cui avviene il reinsediamento.

Articolo 11
Procedura accelerata

Se l'atto di esecuzione della Commissione che adotta un programma mirato di reinsediamento dell'Unione prevede una procedura accelerata, e in deroga all'articolo 10, gli Stati membri:

(1)non valutano se i cittadini di paesi terzi e gli apolidi rispettino i requisiti di cui all'articolo 5, lettera a), punto i);

(2)non chiedono all'UNHCR di valutare se ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi sia attribuibile la qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra del 1951;

(3)adottano una decisione sul reinsediamento appena possibile e non oltre quattro mesi dopo la registrazione del cittadino di paese terzo di cui all'articolo 10, paragrafo 2; gli Stati membri possono estendere tale termine di quattro mesi per un periodo di non oltre due mesi, qualora il caso in questione comporti questioni complesse in fatto o in diritto;

(4)accordano ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi interessati lo status di protezione sussidiaria.

Lo status di protezione sussidiaria accordato in virtù del punto 4 si considera cessato quando viene adottata una decisione finale su una domanda di protezione internazionale presentata dal beneficiario di tale status.

Articolo 12
Cooperazione operativa

1.Per facilitare l'attuazione dei programmi mirati di reinsediamento dell'Unione, gli Stati membri nominano punti nazionali di contatto e possono decidere di nominare funzionari di collegamento nei paesi terzi.

2.[L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] può sostenere gli Stati membri, fra l'altro coordinando la cooperazione tecnica, assistendoli nell'attuazione di programmi mirati di reinsediamento dell'Unione e facilitando la condivisione di infrastrutture conformemente al [regolamento (UE) n. XXX/XXX (regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo) 39 ].

3.Nell'attuazione dei programmi mirati di reinsediamento dell'Unione, in particolare per i programmi di orientamento precedenti la partenza, i controlli medici sull'idoneità a viaggiare e per le modalità di viaggio e altre disposizioni pratiche, gli Stati membri possono ricevere l'assistenza di partner in base a disposizioni sul coordinamento locale e la cooperazione pratica per i programmi mirati di reinsediamento dell'Unione adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera d).

Articolo 13
Comitato ad alto livello per il reinsediamento

1.È istituito un comitato ad alto livello per il reinsediamento, composto di rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e degli Stati membri. Possono essere invitati l'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], l'UNHCR e l'OIM. I rappresentanti dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato ad alto livello per il reinsediamento se hanno manifestato l'intenzione di essere associati all'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento.

2.Il comitato ad alto livello per il reinsediamento è presieduto dalla Commissione. Esso si riunisce ogniqualvolta necessario su invito della Commissione o su richiesta di uno Stato membro e almeno una volta l'anno.

3.La Commissione consulta il comitato ad alto livello per il reinsediamento su questioni collegate all'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento.

Articolo 14
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 40 .

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 16
Associazione con l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera

L'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera sono invitati ad associarsi all'attuazione del piano annuale di reinsediamento dell'Unione. In tale associazione si terrà debitamente conto degli elementi fondamentali del presente regolamento, in particolare quelli relativi alla procedura di reinsediamento e ai diritti e agli obblighi delle persone reinsediate.

Articolo 17
Modifica del regolamento (UE) n. 516/2014

Il regolamento (UE) n. 516/2014 è così modificato:

(1)all'articolo 1, paragrafo 2, è soppressa la lettera d);

(2)l'articolo 2 è così modificato:

(a)la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) "reinsediamento": l'ammissione di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale da un paese terzo verso il quale o all'interno del quale sono stati sfollati, nel territorio di uno Stato membro, allo scopo di accordare loro protezione internazionale";

(b)sono inserite le seguenti lettere a bis) e a ter):

"a bis) "quadro dell'Unione per il reinsediamento": il quadro dell'Unione per il reinsediamento istituito dal [regolamento (UE) n. XXX/XXX (regolamento sul quadro per il reinsediamento)];

ter) "programma mirato di reinsediamento dell'Unione": un programma mirato di reinsediamento dell'Unione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del [regolamento (UE) n. XXX/XXX (regolamento sul quadro per il reinsediamento)]";

(3)l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

Risorse per il quadro dell'Unione per il reinsediamento

1.In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono una somma forfettaria di 10 000 EUR per persona reinsediata in conformità di un programma mirato di reinsediamento dell'Unione.

2.L'importo di cui al paragrafo 1 è assegnato agli Stati membri con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014.

3.Ognuno degli Stati membri a cui è stato assegnato l'importo di cui al paragrafo 1 include nei conti annuali di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 514/2014 il numero di persone per le quali può ricevere tale importo. Non è possibile trasferire tale importo ad altre azioni nel quadro del programma nazionale se non su esplicita approvazione della Commissione previa revisione del programma nazionale.

4.Gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone reinsediate e della data del loro reinsediamento.

5.Non sono modificati gli importi assegnati prima del [data di entrata in vigore del [regolamento (UE) n. XXX/XXX (regolamento sul quadro per il reinsediamento)].";

(4)il termine "programma di reinsediamento dell'Unione" è sostituito dal termine "quadro dell'Unione per il reinsediamento";

(5)l'allegato III è soppresso.

Articolo 18
Valutazione e riesame

1.Entro 31 dicembre 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento negli Stati membri.

2.Gli Stati membri forniscono alla Commissione e all'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] le informazioni necessarie per elaborare tale relazione ai fini del paragrafo 1, oltre alle informazioni trasmesse all'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] sul numero di cittadini di paesi terzi e apolidi effettivamente reinsediati su base settimanale come previsto dall'articolo 22, paragrafo 3, del [regolamento (UE) n. XXX/XXX (regolamento Dublino)].

3.Sulla base della proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio, tenendo conto della relazione di cui al paragrafo 1, riesaminano il presente regolamento entro il 30 giugno 2020.

Articolo 19
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) COM(2015) 240 final.
(2) Amnesty International, CCME, ECRE, ICMC e Save me.
(3) COM(2016) 197 final.
(4) 11097/15.
(5) C(2015) 3560 final.
(6) Riferimento alle relazioni adottate il 13 luglio.
(7) C(2015) 9490.
(8) COM(2016) 171 final.
(9) COM(2016) 270 final.
(10) COM(2016) 272 final.
(11) COM(2016) 271 final.
(12) COM(2016) xxx final.
(13) COM(2016) xxx final.
(14) COM(2016) xxx final.
(15) COM(2016) 377 final.
(16) COM(2016) 385 final.
(17) Regolamento (UE) n. XXX/XXX (regolamento qualifiche).
(18) Regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen).
(19) Articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. XXX/XXX (regolamento Dublino).
(20) Articolo 44 del regolamento (UE) n. XXX/XXX (regolamento qualifiche).
(21) Articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XXX/XXX (regolamento procedure).
(22) COM(2016) 385 final.
(23) GU C del , pag. .
(24) GU C del , pag. .
(25) Conclusioni del Consiglio "Adoperarsi per una migliore gestione dei flussi migratori", Consiglio Giustizia e affari interni del 10 ottobre 2014.
(26) COM(2015) 240 final.
(27) C(2015) 3560 final.
(28) 11097/15.
(29) C(2015) 9490.
(30) COM(2016) 197 final.
(31) 2015/2095(INI).
(32) COM(2016) 385 final.
(33) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(34) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(35) COM(2016) 270 final.
(36) Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).
(37) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(38) GU L [...] del [...], pag. [...].
(39) GU L [...] del [...], pag. [...].
(40) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
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