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Document 52006DC0014

    Documento di lavoro della Commissione su un programma d’azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010 - Quadro strategico delle azioni proposte {SEC(2006) 65}

    /* COM/2006/0014 def. */

    52006DC0014

    Documento di lavoro della Commissione su un programma d’azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010 - Quadro strategico delle azioni proposte {SEC(2006) 65} /* COM/2006/0014 def. */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 23.01.2006

    COM(2006) 14 definitivo

    DOCUMENTO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE

    su un programma d’azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010

    Quadro strategico delle azioni proposte {SEC(2006) 65}

    INDICE

    1. AZIONE n. 1 – Miglioramento della qualità degli standard minimi attuali nell’ambito della protezione e del benessere degli animali 3

    1.1. Antefatti 3

    1.2. Il benessere degli animali, chiave di volta delle politiche comunitarie 4

    1.3. Il ruolo centrale del benessere degli animali nella politica agricola comune (PAC) riformata 6

    2. AZIONE n. 2 – Impegno prioritario verso la promozione di una futura ricerca strategica sulla protezione e sul benessere degli animali e l’applicazione del principio “sostituzione, affinamento e riduzione” 7

    2.1. Antefatti 7

    2.2. La creazione di un centro o di un laboratorio europeo per la protezione e il benessere degli animali 8

    2.3. Attivazione di nuovi strumenti pratici per garantire il benessere degli animali 9

    2.4. L’applicazione del principio di “sostituzione, affinamento e riduzione” per gli animali utilizzati a fini di sperimentazione 9

    3. AZIONE n. 3 – Introduzione di indicatori standardizzati del benessere degli animali 11

    3.1. Antefatti – l’approccio integrato 11

    3.2. Un marchio UE per il benessere degli animali – classificazione dei sistemi di produzione in funzione delle norme applicate in materia di benessere 11

    4. AZIONE n. 4 – Attività volte a rendere gli allevatori / commercianti di bestiame e il grande pubblico più consapevoli e meglio informati sulle norme attuali relative alla protezione e al benessere degli animali; valorizzazione del loro ruolo di promozione della protezione e del benessere degli animali 12

    4.1. Antefatti – il cambiamento della mentalità 12

    4.2. Risultati ad oggi conseguiti 13

    4.3. Sensibilizzazione degli allevatori/dei commercianti e del grande pubblico: sono loro i migliori promotori del benessere degli animali 13

    5. AZIONE n. 5 – Ulteriore sostegno alle iniziative internazionali, nonché al lancio di nuove iniziative intese a rafforzare la sensibilizzazione e a creare un più ampio consenso sulle questioni legate al benessere degli animali 14

    5.1. Antefatti 14

    5.2. La cooperazione con l’Ufficio internazionale per l’epizoozie (UIE) 15

    5.3. La promozione del benessere degli animali nelle relazioni multilaterali e bilaterali dell’UE 16

    5.4. Miglioramento delle conoscenze in materia di benessere degli animali nei paesi in via di sviluppo e creazione di nuove prospettive di scambio commerciale 17

    1. AZIONE N. 1 – MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI STANDARD MINIMI ATTUALI NELL’AMBITO DELLA PROTEZIONE E DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI

    1.1. Antefatti

    Benché molti degli importanti progressi realizzati nel campo del benessere animale siano recenti, la società ha preso atto ormai da generazioni del loro dovere di prendersi cura degli animali sotto la loro responsabilità e molti paesi dispongono da lungo tempo di legislazioni in materia di protezione degli animali e di prevenzione di ogni trattamento crudele. A livello comunitario il primo atto legislativo relativo al benessere degli animali è stato adottato nel 1974. Si trattava di una direttiva concernente la protezione degli animali al momento della macellazione[1]. I considerando di tale direttiva rivelano l’importanza annessa già a quei tempi al benessere degli animali ed alla prevenzione di inutili sofferenze:

    “Considerando inoltre che è opportuno intraprendere a livello comunitario un’azione intesa a risparmiare agli animali in genere ogni trattamento crudele; che sembrerebbe auspicabile in un primo stadio che tale azione riguardi le condizioni che consentano di fare subire agli animali al momento della macellazione solo sofferenze assolutamente inevitabili”.

    Nel frattempo l’arsenale legislativo comunitario nel campo della protezione degli animali non ha cessato di crescere. Alla Commissione incombono importanti responsabilità nel garantire che le nuove legislazioni riguardanti le norme sul benessere animale siano basate sulle più recenti conoscenze scientifiche, competenze ed esperienze pratiche. In quanto custode dei trattati CE, la Commissione è inoltre tenuta a vigilare sulla corretta attuazione e sul rispetto della legislazione comunitaria e a tal fine svolge un ruolo importante il servizio d’ispezione della Commissione (Ufficio alimentare e veterinario – UAV). La base scientifica delle politiche europee in tale settore è stata inoltre consolidata dalle attività di tutta una serie di organi consultivi, ossia del Comitato scientifico veterinario[2], del Comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali[3], del Gruppo di consulenti per l’etica della biotecnologia (GCEB) e, più recentemente, dell’Autorità europea della sicurezza alimentare[4].

    Per quanto riguarda gli animali d’allevamento, l’ampia legislazione elaborata a tutt’oggi fissa norme minime per la loro protezione. Solo alcune specie (vitelli, maiali e galline ovaiole) sono oggetto di regolamentazione dettagliata, mentre le altre, quali le vacche da carne o da latte, gli ovini, i tacchini, le anatre, etc. sono soggette solo a prescrizioni di carattere generale. Alla luce degli elementi scientifici attualmente disponibili e dei progressi compiuti nell’esame di tali questioni in ambito internazionale, ad esempio in seno al Consiglio d’Europa,[5] l’assenza di norme specifiche in materia di benessere degli animali per la maggior parte delle specie d’allevamento è al momento difficilmente giustificabile. Si stanno raccogliendo via via informazioni riguardo alla sensibilità dei pesci – anche questa questione è già stata esaminata dal Consiglio d’Europa – e l’UIE è impegnato nell’elaborazione di linee direttive in materia di benessere dei pesci d’allevamento.

    Dagli anni 80 ad oggi, le politiche ambientali dell’UE includono disposizioni che, oltre a favorire l’armonizzazione del mercato unico, hanno contribuito a migliorare la protezione degli animali. Con l’introduzione dell’articolo 175, la legislazione comunitaria ha interessato nuovi settori attinenti alla protezione e al benessere degli animali. Le politiche ambientali della Commissione si occupano, ad esempio, di problematiche correlate con le norme in materia di metodi di cattura non crudeli, di commercio di specie selvatiche, di detenzione di animali in giardini zoologici e d’importazione di pelli di piccoli di foca, etc. Il programma d’azione dell’UE per l’ambiente, intitolato “ Ambiente 2010: il nostro avvenire, la nostra scelta” 2001-2010, ha tra i suoi obiettivi specifici la protezione degli habitat naturali e della fauna selvatica. Sul piano internazionale, in particolare, la Comunità ha concluso un accordo con il Canada e la Federazione russa sulle norme internazionali in materia di metodi di cattura non crudeli; un accordo sostanzialmente analogo è stato stipulato con gli Stati Uniti sotto forma di verbale concordato.

    Nel campo della protezione degli animali utilizzati a fini di sperimentazione, la Commissione ha presentato, già nel 1985, una proposta di direttiva relativa alla protezione degli animali utilizzati a scopi sperimentali o altri fini scientifici. Inoltre, adottando la decisione 1999/575/CE del Consiglio, la Comunità è entrata a far parte della convenzione STE n. 123 del Consiglio d’Europa sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a scopi sperimentali e ad altri fini scientifici. Tale partecipazione fa sì che essa può impegnarsi maggiormente nel perseguire i suoi sforzi tesi alla ricerca di una soluzione alternativa agli esperimenti con animali, nonché al miglioramento del trattamento di quelli ancora utilizzati a tali scopi. Nell’UE sono all’incirca 10 milioni gli animali utilizzati ogni anno a scopi di ricerca e di prova. Nel 25% circa dei casi si tratta di prove da eseguire obbligatoriamente, quali prove di innocuità, controlli alimentari e controlli su farmaci. Negli ultimi tempi l’utilizzo di animali è diminuito nell’industria e nel settore della ricerca, soprattutto grazie all’evoluzione dei metodi di individuazione e ricerca di agenti biologici più che all’utilizzo di metodi alternativi alla sperimentazione animale nelle prove prescritte a norma di legge.

    1.2. Il benessere degli animali, chiave di volta delle politiche comunitarie

    Il protocollo sulla protezione e il benessere degli animali, che il trattato di Amsterdam ha allegato al trattato CE, fissa i principali ambiti d’azione nei quali la Comunità e gli Stati membri, nel formulare e nel mettere in opera le loro politiche, devono prestare piena attenzione alle prescrizioni in materia di benessere degli animali. In occasione di vari sondaggi, i cittadini europei hanno espresso il loro interesse crescente nei confronti di standard elevati di protezione degli animali che, a loro volta, possono esercitare un influsso diretto e indiretto sulla sicurezza e la qualità degli alimenti. È importante quindi che i sistemi regolamentari e i regimi d'aiuto nel campo dell'agricoltura si conformino a tali orientamenti. La Commissione ha riconosciuto il legame esistente tra sicurezza alimentare e benessere degli animali nel suo libro bianco sulla sicurezza alimentare, garantendo un approccio integrato nei confronti sia della salute e del benessere degli animali che del controllo della sicurezza alimentare lungo l’intera catena alimentare, grazie, in particolare, al regolamento (CE) n. 882/2004[6]. Tale regolamento prevede anche l’organizzazione di corsi di formazione per il personale delle autorità competenti degli Stati membri, al fine di assicurare un approccio armonizzato nei controlli ufficiali condotti sul territorio. Tuttavia, tale formazione può essere considerata solo complementare alle formazioni interne, non può sostituirle. Gli Stati membri potranno inoltre beneficiare di un foro in cui scambiare informazioni sull’esperienza acquisita nell’attuazione delle misure intese a promuovere il benessere degli animali, contribuendo in tal modo alla diffusione delle migliori pratiche. Per ridurre i costi di trasmissione, evitare sovrapposizioni e migliorare l’efficienza dei servizi, è necessario prevedere l’utilizzo delle moderne tecnologie e delle possibilità di gestione on-line per l’espletamento dei compiti di trasmissione e di trattamento delle informazioni previste.

    La decisione 90/424/CEE del Consiglio relativa a talune spese nel campo veterinario prevede che la Comunità partecipi con un contributo finanziario all’istituzione di una politica d’informazione nel campo della protezione degli animali; essa provvede inoltre al finanziamento degli studi necessari alla preparazione ed all’elaborazione della legislazione in tale ambito. Occorre inoltre esaminare la possibilità di utilizzare gli strumenti previsti dalla suddetta decisione per sostenere finanziariamente le principali iniziative enunciate nel piano d'azione accluso al presente documento di lavoro.

    Responsabilità importanti incombono alla Comunità per quanto riguarda la protezione degli animali utilizzati a scopi sperimentali, la convalida di metodi di sostituzione alla sperimentazione animale, la cattura di animali selvatici, il benessere degli animali nei giardini zoologici ed il commercio di animali selvatici e di specie minacciate. Anche in altri settori, quale la protezione delle specie a rischio, la conservazione della diversità biologica e genetica ed i progressi nel campo della biotecnologia, in particolare della clonazione animale, occorre prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze sul benessere degli animali. Nel quadro della politica comune della pesca, la strategia della Commissione per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura europea[7] insiste sulla necessità di migliorare il benessere dei pesci d’allevamento e di tenere debitamente conto delle raccomandazioni formulate da organismi quali il Consiglio d’Europa, elaborando eventualmente una legislazione specifica in materia di protezione dei pesci d’allevamento.

    Quanto alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali, è in preparazione presso la Commissione una revisione della direttiva 86/609/CEE, allo scopo di rafforzare le norme nel campo della sperimentazione sugli animali nell’Unione europea e di garantire che gli animali, ancora usati a fini sperimentali, ricevano cure adeguate e siano trattati con umanità. Si tratterà in particolare di determinare le condizioni da rispettare nell’autorizzare esperimenti, personale e impianti, e le norme d’ispezione degli stabilimenti che allevano, forniscono o utilizzano animali da laboratorio, nonché di introdurre una procedura di verifica sul piano etico.

    Sinergie tra le diverse direzioni generali della Commissione competenti nel campo della protezione animale aiuteranno chiaramente la Commissione a rispondere agli obblighi imposti dal protocollo del trattato. La messa in rete di competenze deve essere organizzata in maniera più sistematica per assicurare un seguito adeguato a strategie a lungo termine e per rispondere alla crescente domanda dei cittadini dell’UE riguardo al miglioramento delle norme in materia di protezione degli animali.

    1.3. Il ruolo centrale del benessere degli animali nella politica agricola comune (PAC) riformata

    I recenti provvedimenti di riforma della PAC hanno introdotto il principio della compatibilità trasversale con diverse norme, tra cui le norme in materia di benessere degli animali, che i beneficiari di pagamenti diretti dovranno rispettare dal 2007 in poi. Un'eventuale infrazione constatata sarà oggetto di sanzione, consistente nella riduzione o nella soppressione dei sussidi versati; la gravità della sanzione dipenderà dalla gravità dell’infrazione.

    Tuttavia, dal punto di vista dei benefici potenziali sul piano del benessere degli animali, le nuove misure previste nel quadro di politiche di sviluppo rurale presentano un interesse ancor più rilevante. Per migliorare il benessere degli animali può essere accordato un aiuto agli investimenti nelle aziende agricole o per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli. Inoltre, nel quadro delle misure agroambientali, si potrebbe stabilire che il rispetto della legislazione applicabile in materia di benessere degli animali sia una delle condizioni di ammissibilità a fruire degli aiuti, sotto il controllo degli Stati membri.

    Sono state inoltre introdotte le nuove misure di accompagnamento seguenti:

    - il capitolo agroambientale è stato rafforzato da una misura d’aiuto agli agricoltori che utilizzano pratiche di allevamento che vanno al di là della base minima di buone pratiche d’allevamento;

    - nel capitolo “rispetto delle norme”, alcune misure prevedono un concorso finanziario per compensare l’aumento dei costi d’esercizio degli agricoltori che devono adattarsi alle norme rigorose derivanti dalla legislazione comunitaria in materia di ambiente, salute pubblica, polizia sanitaria, salute dei vegetali e benessere degli animali. Può essere inoltre finanziato il ricorso ai servizi di “consulenza agricola” che aiutano gli agricoltori nell’attuazione delle norme;

    - nel quadro del capitolo “qualità dei prodotti alimentari” è previsto lo stanziamento di aiuti in caso di partecipazione a programmi di qualità alimentare (ivi compresi i programmi basati su livelli elevati in materia di benessere degli animali) e ai gruppi di produttori che intraprendono azioni di informazione, promozione e pubblicità in relazione con i programmi di qualità sovvenzionati, in particolare quelli che si basano su disposizioni più rigorose in materia di benessere degli animali.

    È evidente dunque che, grazie al nuovo quadro della PAC riformata, gli Stati membri e la Commissione dispongono di un numero maggiore di strumenti per rispondere alle aspettative della società di una produzione più sostenibile e di un miglioramento delle norme in materia di benessere degli animali. Per citare un esempio, nel piano d’azione europeo in materia di alimentazione e di agricoltura biologica[8], la Commissione, ha insistito, con il successivo avallo del Consiglio[9], sul duplice ruolo sociale svolto dall’agricoltura biologica che protegge l’ambiente e il benessere degli animali e risponde allo stesso tempo alle aspettative dei consumatori. In tale piano d’azione, la Commissione ha provveduto a dar rilievo al patrimonio pubblico costituito dall’agricoltura biologica, individuando nella salvaguardia di un elevato livello di benessere animale uno degli obiettivi di questo tipo di agricoltura. Tale azione specifica è stata concretizzata nel frattempo dalla presentazione di una proposta di (nuovo) regolamento del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Tale proposta riconosce il principio secondo il quale l’agricoltura biologica deve garantire il più elevato livello di benessere degli animali.

    2. AZIONE N. 2 – IMPEGNO PRIORITARIO VERSO LA PROMOZIONE DI UNA FUTURA RICERCA STRATEGICA SULLA PROTEZIONE E SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI E L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO “SOSTITUZIONE, AFFINAMENTO E RIDUZIONE”

    2.1. Antefatti

    Conformemente agli obblighi che derivano dal protocollo del trattato CE, nell’attuazione delle politiche di ricerca finanziate dalla Comunità è implicita specificamente la necessità di prestare attenzione al benessere degli animali ed alle questioni etiche. Nell’esaminare gli aspetti etici delle nuove tecnologie è importante verificare che gli sviluppi nel campo del benessere degli animali siano sostenuti da solide conoscenze scientifiche, ad esempio nel caso delle nuove biotecnologie (quale la clonazione animale) che possano influire sul benessere degli animali, ma anche nel caso dell’applicazione di taluni sistemi d’allevamento moderni quali la produzione estensiva o la produzione biologica. Pertanto, le politiche e le raccomandazioni correlate con il benessere degli animali devono tener conto delle conoscenze scientifiche più recenti. Di conseguenza, qualora non bastino le informazioni oggettive disponibili necessarie all’elaborazione di politiche e raccomandazioni adeguate, occorrerà tener conto di tali lacune nel definire le priorità delle nuove ricerche.

    La Commissione ha sostenuto un certo numero di progetti di ricerca sul benessere degli animali nelle aziende.[10] Tali progetti comprendono studi sociologici sul comportamento dei consumatori, ma anche studi sul benessere degli animali nelle aziende di produzione del pollame e dei bovini[11]. Nel quadro della priorità tematica “qualità e sicurezza alimentare” la Commissione sostiene inoltre un progetto integrato sull’“integrazione del benessere degli animali nella catena della qualità degli alimenti: tenendo conto delle preoccupazioni del pubblico per venire ad un benessere rafforzato e a una qualità trasparente”[12]. Sono stati inoltre finanziati progetti che si occupano degli aspetti etici, giuridici e sociali dell’allevamento e della riproduzione degli animali nelle aziende (e delle nuove tecnologie di riproduzione, ad esempio la clonazione). Inoltre, vengono finanziate ricerche nel contesto della tematica “cambiamento globale ed ecosistemi”, nel campo delle strategie di sperimentazione intelligenti sui prodotti chimici e, nel contesto della “genomica e biotecnologia per la salute”, nel campo delle strategie di prova predittive in vitro sull’esposizione dell’uomo ai prodotti chimici, nonché progetti specifici relativi alla tossicologia ed ai perturbatori endocrini.

    Il settimo programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico[13] è attualmente in preparazione e dovrebbe coprire il periodo 2007-2013. Secondo il programma proposto, il benessere degli animali rientra, per quanto riguarda le specie d’allevamento, nella strategia intesa a sviluppare la bioeconomia basata sulla conoscenza nel quadro della priorità n. 2 “alimentazione, agricoltura e biotecnologia” del programma di cooperazione. Nel contesto di programmi quadro la ricerca ha lo scopo di migliorare la competitività europea e di tener conto delle politiche pertinenti sul piano europeo. La ricerca finalizzata al sostegno delle politiche rientra specificamente nel programma quadro ed è stata realizzata una struttura di consultazione per stabilire le priorità di tale ricerca con le direzioni generali competenti. Tali consultazioni saranno utilizzate per fissare le priorità della ricerca pertinente al benessere degli animali nel contesto del settimo programma quadro. Le attività nel campo della sostituzione, dell’affinamento e della riduzione saranno sostenute in quattro delle nove priorità tematiche: 1. salute, 2. alimentazione, agricoltura e biotecnologia, 4. nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione e 6. ambiente (cambiamenti climatici inclusi). Inoltre, piattaforme tecnologiche, quali quelle sulla salute animale globale e sull’allevamento e la riproduzione degli animali, apporteranno un contributo supplementare utile al benessere degli animali.

    2.2. La creazione di un centro o di un laboratorio europeo per la protezione e il benessere degli animali

    A fronte dell’evoluzione del benessere animale in quanto disciplina scientifica consolidata, sarà esaminata la possibilità di istituire un centro o un laboratorio europeo per la protezione e il benessere degli animali. A tale centro o laboratorio potranno essere attribuite funzioni chiave correlate con lo sviluppo del presente piano d’azione. Esso potrà partecipare in particolare al processo di normalizzazione e di certificazione dei nuovi indicatori, strettamente funzionali all’attuazione dell’azione n. 3 (indicatori standardizzati in materia di benessere degli animali). Il centro potrà inoltre coordinare e stimolare la ricerca intesa a rafforzare le norme esistenti e promuovere un esame più approfondito del nesso che intercorre tra benessere e salute degli animali e le relative implicazioni per la sicurezza e la qualità degli alimenti. Tale aspetto è pertinente nel contesto delle discussioni attuali e future sul benessere degli animali a livello sia comunitario che internazionale. Il centro potrà inoltre ospitare un “centro di eccellenza” che consenta gli scambi attivi di informazioni in tutti i settori connessi con il benessere degli animali. Le opzioni a proposito sono diverse: da una semplice concertazione sulla base di ricerche scientifiche mirate sul benessere degli animali, ai programmi di scambio, alla promozione di metodi alternativi alla sperimentazione animale, ad una piattaforma o punto di riferimento più formale per lo scambio di informazioni e la raccolta e la promozione delle migliori pratiche. Il centro potrà inoltre partecipare alla creazione di un’etichetta europea del benessere degli animali (vedasi capitolo 3.2), tramite la fissazione di un insieme europeo armonizzato di riferimenti scientifici fondati. Esso potrà partecipare inoltre alla preparazione di studi socioeconomici e di valutazioni d’impatto utili nel contesto dell’attuazione di altre importanti misure nel campo del benessere degli animali.

    2.3. Attivazione di nuovi strumenti pratici per garantire il benessere degli animali

    La ricerca deve essere incentrata sempre più sullo sviluppo di sistemi di vigilanza sulla corretta applicazione delle prescrizioni in materia di benessere degli animali per consentire controlli ufficiali più efficaci e più proattivi. In particolare, la sorveglianza del benessere degli animali durante gli spostamenti deve essere finalizzata più alla prevenzione di condizioni di trasporto improprie che all’imposizione di sanzioni amministrative in caso di violazioni della legislazione comunitaria, spesso constatate solo una volta concluso il trasporto. Su tale concezione si basa per l’appunto la legislazione di recente adozione (regolamento (CE) n. 1/2005). Dal momento, tuttavia, che l’attuazione di tali norme richiederà sforzi supplementari da parte delle autorità competenti degli Stati membri, occorrerà studiare più a fondo le possibilità di ricorso alle nuove tecnologie (sistemi d’individuazione, strumenti di comunicazione e d’identificazione elettronica), nonché di una loro integrazione, al fine di appurare quali sono i metodi che potranno aiutare le autorità competenti nell’espletamento dei loro compiti.

    2.4. L’applicazione del principio di “sostituzione, affinamento e riduzione” per gli animali utilizzati a fini di sperimentazione

    Per quanto riguarda la sperimentazione animale, la direttiva 86/609/CEE ha incoraggiato lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale e, nel 1991, è stato istituito il Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi (ECVAM), che contribuisce direttamente al benessere degli animali applicando il principio “sostituzione, affinamento e riduzione” e convalidando metodi alternativi. Ciò implica un sostegno orizzontale alla messa in atto e al monitoraggio delle politiche nei diversi settori legati alla protezione dei consumatori e alla valutazione della sicurezza, in particolare per quanto riguarda i prodotti chimici, i cosmetici, i biocidi, i prodotti alimentari, le sostanze biologiche e i dispositivii medici. I metodi alternativi alla sperimentazione animale assumono un’importanza crescente nel contesto dell’attuazione della legislazione pertinente, benché le pressioni politiche e dell’opinione pubblica e la disponibilità di metodi alternativi differiscano considerevolmente a seconda del settore. Oltre agli effetti positivi sul benessere degli animali, tali metodi alternativi possono fornire informazioni attendibili grazie a tecniche di prova moderne e controllate dal punto di vista della qualità che risultano più rapide e meno costose dei metodi tradizionali basati sulla sperimentazione animale. Secondo le stime, ad esempio, il fabbisogno (in costi e animali) per effettuare prove nel quadro del REACH (registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze e dei preparati chimici)[14] potrà essere ridotto fino al 70% utilizzando strategie di sperimentazione intelligenti: informazioni disponibili e prospettate, R(Q)SA (relazione (quantitativa) struttura-attività), raggruppamenti, riferimenti incrociati, ecc. (fonte: Ufficio europeo delle sostanze chimiche e Bundesinstitut für Risikobewertung), senza compromettere la qualità scientifica dei dati ottenuti. In tale contesto è importante sottolineare che il concetto del principio di “sostituzione, affinamento e riduzione” costituisce già parte integrante dell’approccio della Comunità per quanto riguarda l’utilizzo di animali a fini sperimentali. L’obiettivo ultimo è sostituire gli esperimenti sugli animali con metodi che non ne richiedano l’utilizzo. Per esperimenti che richiedono tuttora l’utilizzo di animali vivi, si cerca di ridurne il numero e di perfezionare i metodi al fine di risparmiare loro dolori, sofferenze e paure. Saranno inoltre necessarie altre misure per assicurare la piena attuazione del suindicato principio in tutti i campi in cui si utilizzano animali, per garantire la coerenza tra la direttiva 86/609/CEE e la legislazione che prevede esperimenti su animali, nonché per esaminare più da vicino le possibilità di accettazione reciproca dei dati e di accordi per il riconoscimento reciproco allo scopo di ridurre il numero degli animali utilizzati a fini sperimentali. L’istituzione di un laboratorio di riferimento comunitario per la convalida di metodi di prova alternativi dovrà rafforzare ulteriormente la qualità dei metodi alternativi e accelerare il processo di convalida.

    Nel quadro di una nuova iniziativa, il 7 novembre 2005, il vicepresidente della Commissione Günter Verheugen e il commissario Janez Potočnik hanno tenuto un conferenza a Bruxelles sui metodi alternativi alla sperimentazione animale. Tale conferenza ha offerto lo spunto per un partenariato europeo tra la Commissione e l’industria onde promuovere metodi alternativi alla sperimentazione animale. Grazie a tale partenariato, il Consiglio europeo dell’industria chimica (CEFIC), l’associazione europea per la tutela delle colture (ECPA), l’associazione europea delle industrie biotecnologiche (EuropaBio), il comitato di collegamento delle associazioni europee dell’industria della profumeria e della cosmesi (COLIPA), l’associazione internazionale dei produttori di saponi, detersivi e prodotti per la manutenzione della casa in Europa (A.I.S.E.) e la federazione europea delle associazioni delle industrie farmaceutiche (EFPIA) hanno firmato il loro accordo sulla “dichiarazione sulla sostituzione, l’affinamento e la riduzione” adottata a Bruxelles. Sulla base di tale dichiarazione sarà istituito un gruppo ad hoc che riunisca le diverse parti interessate al fine di elaborare nel corso del primo trimestre del 2006 un programma d’azione che consenta di identificare attività concrete a corto, medio e lungo termine. Tale programma avrà l’obiettivo di determinare gli ostacoli al progresso e proporrà soluzioni adeguate per promuovere lo sviluppo, la convalida e l’accettazione sul piano regolamentare dei metodi alternativi, quali:

    ( la classificazione delle attività di ricerca e delle strategie attuali;

    ( la cooperazione nel campo della ricerca per consolidare e sviluppare le attività attuali tra i partner ed altre parti interessate;

    ( l’elaborazione di approcci alternativi, ivi comprese strategie di sperimentazione intelligenti;

    ( meccanismi pratici intesi a migliorare il processo di convalida sulla base delle conoscenze disponibili;

    ( meccanismi pratici per facilitare il processo d’accettazione sul piano regolamentare degli approcci alternativi.

    Nel quadro del partenariato sull’attuazione del programma d’azione sarà pubblicata una relazione annuale destinata al Consiglio, al Parlamento europeo e alle altre parti interessate. La prima relazione dovrà essere pubblicata entro il dicembre 2006.

    3. AZIONE N. 3 – INTRODUZIONE DI INDICATORI STANDARDIZZATI DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI

    3.1. Antefatti – l’approccio integrato

    L’allevamento degli animali è considerato oggigiorno dai consumatori europei non più solo un mezzo per produrre generi alimentari, bensì un mezzo utile al fine del raggiungimento di altri obiettivi sociali fondamentali, quali la sicurezza e la qualità degli alimenti, la protezione dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile e la garanzia di un trattamento appropriato degli animali. Il legame esistente tra il benessere degli animali, la salute animale e la sicurezza alimentare è stato riconosciuto anche sul piano internazionale[15]. È essenziale pertanto che la legislazione in materia di benessere degli animali sia attuata in maniera corretta ed uniforme e l’elaborazione di indicatori precisi e misurabili della protezione degli animali faciliterà tale attuazione, rafforzando l’efficacia dei controlli e delle norme applicate. Si riscontrano attualmente in particolare due tendenze: la coesistenza di regimi obbligatori o facoltativi che vanno oltre le norme minime stabilite dalla legislazione europea, e la conferma, alla luce dell’evoluzione del mercato, che in molte parti del mondo si avrà un incremento delle vendite di prodotti ottenuti con metodi compatibili con lo sviluppo sostenibile. Il miglioramento costante delle condizioni di allevamento degli animali è sicuramente favorito da tali tendenze benché sia necessario informare ulteriormente il consumatore per sensibilizzarlo sul valore aggiunto delle norme in materia di benessere animale applicate al singolo prodotto e aiutarlo nella sua scelta.

    3.2. Un marchio UE per il benessere degli animali – classificazione dei sistemi di produzione in funzione delle norme applicate in materia di benessere

    Commercianti e produttori attribuiscono un’importanza crescente al benessere degli animali in quanto aspetto fondamentale dell’immagine e della qualità dei loro prodotti; da qui la necessità di attuare sistemi affidabili di controllo del benessere degli animali nelle aziende e di disporre di garanzie riguardo all’adeguamento delle condizioni di produzione. I programmi indipendenti di controllo del benessere degli animali messi in atto da imprese di trasformazione, commercianti e multinazionali sono ormai pratica quotidiana sia nell’UE che al di fuori di essa. In taluni Stati membri esistono già programmi volontari per l’etichettatura di prodotti che si basano sul rispetto di diversi parametri, in particolare delle norme sul benessere degli animali. Le norme dell’UE per la commercializzazione delle uova e delle carni di pollame prevedono già tutta una serie di requisiti di etichettatura in materia di protezione degli animali.

    Dal 1° gennaio 2004, ad esempio, le uova da tavola devono recare un codice distintivo da cui risulta, tra l’altro, il metodo di allevamento delle galline ovaiole. Per l’informazione del consumatore, la spiegazione di tale codice deve figurare, per le uova imballate, sulla confezione e per le uova commercializzate sfuse in un foglio allegato. Gli Stati membri hanno lanciato campagne d’informazione cofinanziate dalla Commissione europea al fine di informare meglio il consumatore sul significato di tale codice. Inoltre, il regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione prevede che “ i marchi sono stampigliati sulle uova e apposti sugli imballaggi in modo chiaramente visibile e leggibile, conformemente alle disposizioni degli articoli da 7 a 10 del regolamento (CEE) n. 1907/90 ”. Sulle uova da tavola importate da paesi terzi diversi da quelli che hanno concluso un accordo di equivalenza con la CE, è stampigliata in modo chiaramente visibile e leggibile, nel paese d’origine, l’indicazione del codice ISO del paese d’origine, preceduta dalla dicitura seguente: “ norme non CE – ”.

    La creazione di un marchio CE in materia di benessere degli animali è un’eventualità che sarà esaminata prossimamente e che consentirà di promuovere prodotti elaborati nel rispetto di norme rigorose in materia di benessere, facilitando al contempo la scelta del consumatore tra prodotti ottenuti nel rispetto di norme di base (norme minime stabilite dalla legislazione comunitaria) o di norme più elevate (quali figurano nei codici di pratica facoltativi o nelle legislazioni nazionali che vanno oltre le norme minime dell’UE).

    Un marchio che indichi chiaramente il livello di protezione applicato potrebbe rivelarsi uno strumento di commercializzazione efficace, qual è quello utilizzato per l’identificazione di taluni prodotti agricoli conformi a determinate denominazioni regionali. Per facilitare la commercializzazione di tali prodotti, un sistema di questo tipo dovrà basarsi su indicatori scientifici normalizzati, riconosciuti sia a livello comunitario che sul piano internazionale, e dovrà essere avvalorato dai risultati della ricerca. Per rispondere alla volontà del consumatore di poter scegliere sulla base d’informazioni oggettive e scientificamente fondate, e viste le numerose etichette e norme talvolta concorrenti o tali da ingenerare confusione, occorrerà elaborare una norma di qualità europea specifica basata sugli attuali risultati della ricerca.

    4. AZIONE N. 4 – ATTIVITÀ VOLTE A RENDERE GLI ALLEVATORI / COMMERCIANTI DI BESTIAME E IL GRANDE PUBBLICO PIÙ CONSAPEVOLI E MEGLIO INFORMATI SULLE NORME ATTUALI RELATIVE ALLA PROTEZIONE E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI; VALORIZZAZIONE DEL LORO RUOLO DI PROMOZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI

    4.1. Antefatti – il cambiamento della mentalità

    Nel corso degli ultimi decenni l’atteggiamento del pubblico nei confronti degli animali e del modo in cui essi vengono considerati nella società è palesemente cambiato. I consumatori europei rappresentano un valido esempio di un simile cambiamento di mentalità: sono sempre più numerosi coloro che optano per metodi di produzione “puliti e verdi” e si interessano ai potenziali benefici di sistemi di produzione innovativi, quali l’allevamento all’aperto o l’agricoltura biologica per la qualità e la sicurezza degli alimenti, da un lato, e la salute e il benessere degli animali, dall’altro. Un cambiamento epocale è intervenuto nella mentalità dei consumatori e dei produttori: se prima si aspirava ad evitare agli animali trattamenti crudeli e sofferenze, ora ci si interessa anche al loro benessere e ai loro bisogni fondamentali.

    4.2. Risultati ad oggi conseguiti

    Sono state adottate varie iniziative al fine di integrare maggiormente la problematica della protezione degli animali nella formulazione delle politiche pertinenti e di intensificare le consultazioni in tale ambito. Tra queste iniziative figura l’attivazione di progetti di ricerca e di indagini specifiche, intese ad analizzare l’atteggiamento dei consumatori nei confronti di tale problematica. Nel campo della protezione degli animali utilizzati a scopi sperimentali sono stati creati gruppi di lavoro composti da esperti tecnici rappresentanti di un’ampia gamma di settori interessati (ricercatori, ONG, rappresentanti di settore e di governo, etc.). Sono state inoltre organizzate riunioni specifiche di consultazione delle parti interessate al fine di elaborare altre proposte della Commissione, tra cui quella relativa alla protezione dei polli da carne.

    Per quanto concerne gli animali d’allevamento un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale, istituito di recente, fungerà da foro in cui saranno discussi in una fase iniziale i futuri orientamenti politici con gli ambienti interessati. Sono state inoltre organizzate consultazioni aperte su Internet su argomenti attinenti al benessere degli animali d’allevamento (ad esempio, il trasporto di animali), nonché alla futura politica europea nel campo dei prodotti chimici e della sperimentazione animale (REACH). Tali iniziative hanno dimostrato i vantaggi di un dialogo aperto con le parti interessate. Una consultazione di questo tipo è del tutto conforme ai principi annunciati nel libro bianco sulla governance europea. Per rispondere alle richieste dei consumatori, le riforme della PAC hanno integrato la questione del benessere degli animali nella politica agricola dell’UE.

    4.3. Sensibilizzazione degli allevatori/dei commercianti e del grande pubblico: sono loro i migliori promotori del benessere degli animali

    L’atteggiamento di consumatori e pubblico in generale, nonché la domanda di norme più rigorose in materia di benessere degli animali sono un elemento centrale della formulazione della politica in tale campo. Tuttavia, i consumatori devono capire anche che l’attuazione di norme più rigorose può comportare costi supplementari per i produttori e, potenzialmente, un aumento dei prezzi alla produzione. Alcuni studi rivelano, tuttavia, che molti consumatori sono disposti a pagare un supplemento di prezzo per un prodotto ottenuto con un sistema di produzione più attento al benessere degli animali[16].

    In tale contesto assumono un’importanza fondamentale un’adeguata etichettatura dei prodotti e una corretta informazione dei consumatori. Di fatto, uno studio sociologico realizzato in Europa ha rivelato che un’etichettatura sprovvista d’informazioni riguardo ai metodi di produzione impediva ai consumatori di indirizzare la loro scelta verso questo tipo di prodotti[17]. S’impone un ulteriore esame della questione relativa alle preoccupazioni dei consumatori e all’etichettatura dei prodotti nonché una maggiore sensibilizzazione del pubblico nei confronti dei metodi di produzione utilizzati negli allevamenti, delle pratiche alternative che applicano norme più rigorose in materia di benessere degli animali e delle conseguenze per la redditività delle aziende agricole. Va tenuto conto inoltre delle pressioni concorrenziali che i produttori dell’UE si trovano ad affrontare nel contesto di una crescente globalizzazione degli scambi commerciali dei prodotti agricoli.

    È importante che la Commissione, con l’appoggio degli Stati membri e delle parti interessate, definisca d’urgenza una strategia adeguata per poter comunicare con i cittadini sulle questioni relative alla protezione e al benessere degli animali. Essa esaminerà anche la possibilità di creare una piattaforma specifica d’informazione sulla protezione degli animali per alimentare il dialogo e lo scambio di esperienze tra i principali soggetti interessati a tali questioni. Per quanto riguarda gli animali d’allevamento ad esempio, una simile iniziativa combinata con una migliore informazione dei consumatori e una più chiara etichettatura dei prodotti può generare un circolo virtuoso in cui i consumatori domanderanno generi alimentari prodotti secondo metodi più rispettosi del benessere degli animali e in cui tale domanda si ripercuoterà sull’insieme della catena d’approvvigionamento fino al produttore primario, che potrà ottenere un supplemento di prezzo per i suoi prodotti e recuperare in tal modo una parte di eventuali costi di produzione maggiorati.

    5. AZIONE N. 5 – ULTERIORE SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE INTERNAZIONALI, NONCHÉ AL LANCIO DI NUOVE INIZIATIVE INTESE A RAFFORZARE LA SENSIBILIZZAZIONE E A CREARE UN PIÙ AMPIO CONSENSO SULLE QUESTIONI LEGATE AL BENESSERE DEGLI ANIMALI

    5.1. Antefatti

    Non esiste finora un consenso internazionale vero e proprio sulla relativa importanza annessa al benessere degli animali e le misure adottate dall’Unione europea possono essere difficilmente paragonate alle norme applicabili nei paesi terzi. Occorre inoltre considerare che fattori culturali e pratiche tradizionali differiscono da una paese all’altro e che i principi etici rivestono senza dubbio un ruolo importante nell’agricoltura e nell’allevamento degli animali. L’UE ha partecipato attivamente a diversi fori internazionali allo scopo di sensibilizzare maggiormente i cittadini e di creare un consenso unanime sull’importanza del benessere degli animali. Dagli anni sessanta il Consiglio d’Europa opera senza sosta a favore della protezione degli animali nel quadro di varie convenzioni.[18] La Comunità è parte (o collabora in quanto osservatore) di diverse convenzioni del Consiglio d’Europa destinate a migliorare il benessere degli animali, anche nel campo della sperimentazione animale, del trasporto, dell’allevamento e della macellazione. Sono numerose le attività in corso presso il Consiglio d’Europa cui la Comunità partecipa attivamente.

    Vanno anche considerate attentamente le conseguenze degli allargamenti recenti e futuri dell’Unione europea sulla politica comunitaria in materia di protezione degli animali. Tale questione dovrà essere materia di dialogo, in particolare con paesi quali Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia, nonché con altri paesi dei Balcani occidentali e con quelli interessati dalla politica europea di vicinato (PEV). Sono disponibili diversi strumenti volti a facilitare l’applicazione delle norme comunitarie da parte dei paesi in via d'adesione (ad esempio, i seminari TAIEX che prestano assistenza tecnica e facilitano lo scambio d’informazioni e la diffusione di esperienze e conoscenze).

    Uno dei principali obiettivi della comunicazione pubblicata dalla Commissione nel 2002[19], relativa alle norme in materia di protezione degli animali e alla situazione nei paesi terzi, era stabilire se le disparità esistenti tra le misure in vigore in materia di benessere degli animali possano generare svantaggi concorrenziali. Partendo dall’ipotesi che le distorsioni della concorrenza (a vantaggio o a svantaggio dei produttori dell’UE), derivanti da diversità a livello regolamentare, rischiano fortemente di compromettere una più efficace protezione del benessere degli animali, la relazione analizza una serie di strumenti per evitare tali distorsioni: meccanismi di mercato, dialogo a livello internazionale, promozione dell’integrazione di norme in materia di benessere animale negli accordi commerciali, miglioramento dei sistemi d’etichettatura, rafforzamento della protezione degli animali nella politica agricola dell’UE, etc.

    L’Unione europea ha fatto un notevole passo avanti nell’identificare gli strumenti strategici in tale relazione, strumenti che hanno generalmente dato risultati concreti e che costituiscono tuttora soluzioni valide per sensibilizzare l’opinione internazionale nei confronti del benessere degli animali e facilitare l’applicazione nell’UE di norme più severe. È evidente la necessità di creare uno strumento di controllo che consenta di raffrontare le norme obbligatorie in materia di benessere animale applicate nell’UE con quelle in vigore nei paesi terzi al fine di analizzare tutti gli effetti potenziali sul mercato. Vi è il rischio che l’applicazione di norme vincolanti in taluni paesi provochi la delocalizzazione di talune attività verso paesi che applicano norme meno rigorose o che tali paesi possano trarne ingiustamente un vantaggio competitivo.

    5.2. La cooperazione con l’Ufficio internazionale per l’epizoozie (UIE)

    Con i suoi 167 paesi membri in tutto il mondo e la sua lunga esperienza nel campo dell’elaborazione di norme sulla salute animale, e tenuto conto della correlazione tra salute e benessere degli animali, l’UIE è il soggetto più adatto a creare un consenso internazionale sulla questione. I suoi paesi membri gli hanno chiesto di elaborare una visione strategica dettagliata e, nel maggio 2002, è stata adottata una risoluzione speciale che conferisce all’UIE il mandato di formulare raccomandazioni e norme scientifiche fondate. Tra i risultati importanti degli ultimi tempi si annoverano l’organizzazione della prima conferenza mondiale dell’UIE sul benessere animale nel febbraio 2004 e l’adozione in tale ambito di linee direttive nel maggio 2004 e di orientamenti dettagliati nel maggio 2005.

    Secondo una risoluzione del Consiglio Agricoltura del dicembre 2002, l’UIE è l’organizzazione incaricata di definire norme e linee direttive zoosanitarie internazionali; la Comunità, a sua volta, desidera promuovere attivamente la fissazione di norme e di linee direttive internazionali sul benessere degli animali. Nella sua risoluzione n. XVII adottata nel 2004, l’UIE ha deciso, tra l’altro, la creazione di un Fondo mondiale per la salute e il benessere degli animali, finalizzato a sostenere l’attuazione di programmi d’azione, di ricerca e di formazione, l’organizzazione di seminari, conferenze e gruppi di lavoro, la produzione di supporti d’informazione, nonché i piani strategici dell’UIE e le attività di paesi in via di sviluppo nei campi d’azione dell’UIE, tra cui la promozione del benessere degli animali.

    5.3. La promozione del benessere degli animali nelle relazioni multilaterali e bilaterali dell’UE

    Nel campo del commercio e delle relazioni esterne, la Commissione ha sostenuto la posizione dell’Unione europea sul ruolo del benessere degli animali, in specie, presentando all’OMC una proposta relativa a tale questione e agli scambi agricoli[20]. Né nel GATT del 1994 né in altri accordi dell’OMC è fatto esplicito riferimento al benessere degli animali e non è stata presa ancora alcuna decisione riguardo al meccanismo di risoluzione delle controversie, decisione che consentirà di chiarire il ruolo del benessere degli animali nel quadro dell’OMC. Nella sua proposta, l’UE spiega, tra l’altro, che “ nel sollevare la questione del benessere degli animali nel contesto dei negoziati dell’OMC, la CE non intende accampare un pretesto per l’introduzione di nuove tipologie di ostacoli non tariffari ” bensì “ promuovere norme rigorose in materia di protezione degli animali e fornire informazioni chiare ai consumatori, pur mantenendo la competitività del suo settore agricolo e della sua industria alimentare ”. Essa precisa inoltre che il protezionismo nel commercio va evitato, garantendo al contempo che gli scambi non inficino gli sforzi dell’UE intesi ad accrescere il grado di protezione degli animali sul suo territorio. Se l’accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) riguarda in gran parte la diffusione di malattie animali e vegetali e questioni inerenti alla sicurezza degli alimenti, quello sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) elenca gli obiettivi legittimi da prendere in considerazione al momento dell’adozione di tali misure. Risulta tuttavia difficile integrare il benessere degli animali in tali accordi, a meno che non si possa stabilire chiaramente il legame tra uno scarso livello di protezione animale e il rischio che ne deriva per lo statuto zoosanitario del paese importatore. Occorre inoltre valutare l’importanza del benessere degli animali nel quadro dell’articolo XX del GATT. Quando l’accesso al mercato rischia di essere compromesso da norme vincolanti in materia di benessere animale, va prevista, nel quadro dello studio d’impatto delle proposte d’azione in tale ambito, un’analisi delle norme in vigore e delle pratiche applicate nei paesi terzi più esposti a questo tipo di situazione. In linea di principio, uno Stato membro dell’OMC può adottare le misure necessarie per proteggere gli animali sul suo territorio, ma non ha il diritto d’imporre l’applicazione di tali norme sul territorio dei paesi esportatori o ai paesi che non rientrano nella sua competenza territoriale. Nei negoziati di Doha dell’OMC, l’UE prevede di affrontare la questione del benessere degli animali nel quadro del pilastro “sostegno interno”. Il regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale dell’UE, modificato dal regolamento (CE) n. 1783/2003 nel contesto della riforma della PAC del 2003, consente di destinare aiuti agli allevatori che rispettano norme rigorose; tale regolamento potrà essere applicato a partire dal 2005/2006. Detti aiuti agli allevatori dovranno essere gestiti in conformità alle norme del commercio internazionale stabilite dall’OMC.

    Parallelamente all’iniziativa dell'UIE, la Comunità ha intrapreso negoziati intesi ad integrare norme sul benessere animale negli accordi bilaterali conclusi tra l’Unione europea e i paesi terzi che forniscono animali e prodotti animali (ad esempio, il Cile ed il Canada). L’Unione europea si è inoltre adoperata per integrare gli aspetti del benessere animale negli accordi veterinari con altri partner commerciali dei paesi terzi. Adottate a livello internazionale, le direttive delle UIE sul benessere animale costituiscono un fondamento ideale per future discussioni e trattative con i partner commerciali. Nel quadro dell’accordo SPS CE–Cile, ad esempio, è già stato istituito un gruppo di lavoro ad hoc sul benessere degli animali per raggiungere una posizione comune riguardo all’applicazione di norme in tale ambito, informare sulla questione e diffondere conoscenze scientifiche. A tal fine sono stati organizzati diversi seminari scientifici e sono state previste altre iniziative finalizzate ad attività cognitive/formative, nonché alla messa a punto di strategie nel campo dell’insegnamento della scienza veterinaria, anche nel contesto dell’e-learning.

    5.4. Miglioramento delle conoscenze in materia di benessere degli animali nei paesi in via di sviluppo e creazione di nuove prospettive di scambio commerciale

    Un seminario organizzato recentemente da diverse associazioni della protezione degli animali nel quadro di dialoghi con la società civile, proposti dalla Commissione, verteva sul seguente tema: “Produzione sostenibile e buone pratiche in materia di protezione degli animali: sbocchi commerciali per i paesi in via di sviluppo[21].” Secondo le conclusioni e le raccomandazioni di tale seminario, i sistemi agricoli estensivi e sostenibili, associati a buoni livelli di benessere animale, restano la forma predominante della produzione animale in molti paesi in via di sviluppo.

    La Comunità dovrà esaminare più attentamente le iniziative intese a stabilire un dialogo con i paesi che applicano norme rigorose in materia di benessere animale, al fine di stabilire partenariati efficaci con i governi e le parti interessate. Il regolamento (CE) n. 882/2004 prevede la partecipazione dei rappresentanti dei paesi in via di sviluppo a programmi di formazione organizzati ad uso del personale delle autorità competenti degli Stati membri preposte all’applicazione delle disposizioni comunitarie relative al benessere degli animali. La maggior parte degli accordi dell’OMC contengono disposizioni specifiche che consentono trattamenti speciali e differenziati ( Special and Differential Treatment, SDT ) ai paesi in via di sviluppo e ai paesi meno avanzati, disposizioni che, nella misura del possibile, prolungano le scadenze della messa in opera delle nuove misure sanitarie e fitosanitarie aventi un impatto sui prodotti che presentano un interesse per tali paesi. In taluni casi si è ricorso a tale principio accordando speciali deroghe temporali riguardo agli obblighi fissati negli accordi e fornendo assistenza tecnica in campo commerciale ( Trade Related Technical Assistance, TRTA ), il cui obiettivo primario consiste nel preservare e sviluppare sbocchi commerciali per tali paesi. La Commissione si è impegnata in diversi progetti TRTA a favore dei paesi in via di sviluppo, in specie favorendo la partecipazione di esperti di tali paesi a riunioni dei diversi organismi internazionali di normalizzazione ufficialmente riconosciuti dall’OMC (ad esempio l’UIE, che è considerato dall’OMC l’organizzazione internazionale preposta alla salute animale, ha pubblicato recentemente direttive sul benessere degli animali), nonché inviando esperti tecnici degli Stati membri nei paesi in via di sviluppo. Vanno incoraggiate collaborazioni di questo tipo e l’organizzazione di formazioni aperte anche agli esperti dei paesi in via di sviluppo.

    [1] Direttiva 74/577/CEE del Consiglio.

    [2] http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/oldcomm4/previous_en.html

    [3] http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/index_en.html

    [4] http://www.efsa.eu.int/

    [5] http://www.coe.int/T/E/Legal_affairs/Legal_co-operation/Biological_safety,_use_of_animals/

    [6] Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli intesi a verificare la conformità e la normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

    [7] COM(2002) 511 def.

    [8] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata “Piano d’azione europeo per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici” (COM(2004) 415 def.).

    [9] Conclusioni del Consiglio dell’ottobre 2004 sulla comunicazione (2004) 415 def.

    [10] Vedasi l’indirizzo http://europa.eu.int/comm/research/agriculture/index_en.html per tutte le informazioni relative alla ricerca in relazione con l’agricoltura.

    [11] Vedasi l’indirizzo http://europa.eu.int/comm/research/quality-of-life/animal-welfare/seminars/pdf/animal-welfare_en.pdf per la verifica.

    [12] FOOD-CT-2004-506508, “Welfare quality”, vedasi l’indirizzo www.welfarequality.net.

    [13] http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cfm

    [14] Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.

    [15] UIE – Codice sanitario degli animali terrestri (2005) – allegato 3.7.1 – linee direttive per il benessere degli animali.

    [16] http://europa.eu.int/comm/food/animal/welfare/euro_barometer25_en.pdf

    [17] “Consumer concerns about animal welfare and the impact on food choice” (le preoccupazioni dei consumatori riguardo al benessere degli animali e l’impatto sulla scelta degli alimenti). EU FAIR-CT36-3678. Dr Spencer Henson e Dr Gemma Harper, Università di Reading.

    [18] Convenzioni europee per la protezione degli animali da compagnia, degli animali utilizzati a fini sperimentali, degli animali d’allevamento, degli animali durante il trasporto e degli animali destinati a macellazione.

    [19] http://europa.eu.int/comm/food/animal/welfare/references/2002_0626_en.pdf

    [20] COM(2002) 626 def., vedasi allegato.

    [21] http://trade-info.cec.eu.int/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11116#parts

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