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Document 32021R0818

Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/31/2021/INIT

GU L 189 del 28.5.2021, p. 34–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/818/oj

28.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 189/34


REGOLAMENTO (UE) 2021/818 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2021

che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167, paragrafo 5, e l'articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La cultura, le arti, il patrimonio culturale e la diversità culturale hanno un grande valore per la società europea da un punto di vista culturale, educativo, democratico, ambientale, sociale, economico e dei diritti umani e dovrebbero essere promossi e sostenuti. La dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017 e il Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2017 hanno affermato che l'istruzione e la cultura sono fondamentali per costruire società inclusive e coese per tutti e per sostenere la competitività europea.

(2)

A norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Essi sono ribaditi e ulteriormente articolati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), che ai sensi dell'articolo 6 TUE ha lo stesso valore giuridico dei trattati. In particolare, la libertà di espressione e d'informazione e la libertà delle arti e delle scienze sono sancite, rispettivamente, dagli articoli 11 e 13 della Carta.

(3)

L'articolo 3 TUE specifica inoltre che l'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli e che deve, tra l'altro, rispettare la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

(4)

La comunicazione della Commissione del 22 maggio 2018 dal titolo «Una nuova agenda europea per la cultura» stabilisce obiettivi nei settori culturali e creativi. Essa mira a sfruttare appieno il potenziale della cultura e della diversità culturale a favore della coesione e del benessere sociali promuovendo la dimensione transfrontaliera dei settori culturali e creativi e sostenendo la loro capacità di crescita, a incoraggiare la creatività basata sulla cultura nel campo dell'istruzione e dell'innovazione e a favore dell'occupazione e della crescita, e a rafforzare le relazioni culturali internazionali. Il programma Europa creativa («programma»), insieme ad altri programmi e fondi dell'Unione, sosterrà la nuova agenda europea per la cultura. È opportuno preservare e promuovere il valore intrinseco della cultura e dell'espressione artistica e porre la creazione artistica al centro del programma. Ciò è in linea anche con la convenzione dell'Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, entrata in vigore il 18 marzo 2007, di cui l'Unione e i suoi Stati membri sono parti.

(5)

Al fine di promuovere lo spazio comune di diversità culturale per i popoli europei, è importante promuovere la circolazione transnazionale di opere, collezioni e prodotti artistici e culturali, incoraggiando così il dialogo e gli scambi culturali, e la mobilità transnazionale degli artisti e dei professionisti creativi e della cultura.

(6)

La salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio culturale facilitano la libera partecipazione alla vita culturale, in linea con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. Il patrimonio culturale svolge quindi un ruolo importante nella costruzione di una società pacifica e democratica, nei processi di sviluppo sostenibile e nella promozione della diversità culturale.

(7)

La promozione della diversità culturale europea si basa sulla libertà di espressione artistica, sulle capacità e le competenze degli artisti e degli operatori culturali, sull'esistenza di settori culturali e creativi fiorenti e resilienti e sulla capacità degli artisti e degli operatori culturali di creare, innovare e produrre le proprie opere e distribuirle a un pubblico europeo più ampio e diversificato. Ciò amplia così il potenziale commerciale dei settori culturali e creativi, aumenta l'accessibilità e la promozione dei contenuti creativi, della ricerca artistica e della creatività e contribuisce alla crescita sostenibile e alla creazione di occupazione. Inoltre, la promozione della creatività e di nuove conoscenze contribuisce a stimolare la competitività e l'innovazione nelle catene del valore industriali. La ricchezza della diversità culturale e linguistica dell'Unione è una risorsa fondamentale per il progetto europeo. Nel contempo il mercato culturale e creativo europeo è caratterizzato da specificità geografiche o linguistiche, o entrambe, che possono causare una frammentazione del mercato. Sono pertanto necessari sforzi costanti per garantire che i settori culturali e creativi beneficino appieno del mercato unico dell'Unione e, in particolare, del mercato unico digitale.

(8)

Il passaggio al digitale rappresenta un cambiamento di paradigma per i settori culturali e creativi: ha rimodellato abitudini, relazioni nonché i modelli di produzione e consumo. Ciò comporta una serie di sfide. Al tempo stesso il passaggio al digitale offre nuove opportunità ai settori culturali e creativi in termini di creazione e distribuzione delle opere europee e accesso a queste ultime, a conseguente vantaggio della società europea nel suo complesso. Il programma dovrebbe incoraggiare i settori culturali e creativi a sfruttare tali opportunità.

(9)

Il programma dovrebbe tener conto della duplice natura dei settori culturali e creativi riconoscendo, da un lato, il valore intrinseco e artistico della cultura e, dall'altro, il valore economico di tali settori, incluso il loro più ampio contributo alla crescita, alla competitività, alla creatività e all'innovazione. Il programma dovrebbe tenere conto anche dell'impatto positivo della cultura sul dialogo interculturale, sulla coesione sociale e sulla diffusione delle conoscenze. Ciò richiede che i settori culturali e creativi europei siano forti e in particolare che l'industria audiovisiva europea sia dinamica, date la sua capacità di raggiungere un pubblico diversificato e la sua importanza economica, che riguarda anche altri settori creativi. La concorrenza nei mercati audiovisivi mondiali tuttavia si è ulteriormente intensificata con l'approfondirsi del passaggio al digitale, ad esempio i cambiamenti nella produzione e fruizione dei media e la posizione sempre più importante delle piattaforme globali nella distribuzione dei contenuti. È pertanto necessario incrementare il sostegno all'industria europea.

(10)

Come esemplificato dall'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura», istituita dalla decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («Capitali europee della cultura»), i settori culturali e creativi svolgono un ruolo importante nel valorizzare e rivitalizzare i territori dell'Unione. In tal modo i settori culturali e creativi costituiscono fattori chiave per promuovere il turismo basato sulla qualità e lo sviluppo regionale, locale e urbano in tutta l'Unione.

(11)

Per essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto della natura e delle sfide specifiche dei diversi settori culturali e creativi, dei diversi gruppi di destinatari e delle loro esigenze specifiche adottando approcci su misura nel quadro di una sezione dedicata al settore audiovisivo («sezione MEDIA»), di una sezione dedicata agli altri settori creativi e culturali («sezione Cultura») e di una sezione transettoriale («sezione transettoriale»).

(12)

Il programma dovrebbe sostenere azioni e attività con un valore aggiunto europeo, che integrino programmi e politiche regionali, nazionali, internazionali e altri programmi e politiche dell'Unione e che abbiano un impatto positivo sui cittadini europei, e dovrebbe sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione e degli scambi transnazionali all'interno dei settori culturali e creativi. Attraverso tali azioni e attività il programma contribuisce al rafforzamento dell'identità e dei valori europei promuovendo nel contempo la diversità culturale e linguistica.

(13)

La musica, in tutte le sue forme ed espressioni, e in particolare la musica contemporanea e dal vivo, è una componente importante del panorama e del patrimonio culturale, artistico ed economico dell'Unione. È un elemento di coesione sociale e uno strumento essenziale per rafforzare lo sviluppo economico e culturale. Pertanto, la sezione Cultura dovrebbe dedicare attenzione al settore musicale.

(14)

La sezione Cultura dovrebbe promuovere la creazione di reti tra le comunità creative e favorire la collaborazione transfrontaliera e multidisciplinare con l'uso di diversi insiemi di competenze, quali le competenze artistiche, creative, digitali e tecnologiche.

(15)

La sezione transettoriale è intesa a sfruttare il potenziale di collaborazione tra i vari settori culturali e creativi e ad affrontare le sfide comuni con cui devono misurarsi. Un approccio trasversale comune presenta vantaggi in termini di trasferimento delle conoscenze e di efficienza amministrativa. In tale contesto, i punti di contatto del programma contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del programma e alla sua attuazione.

(16)

Nel settore audiovisivo l'intervento dell'Unione è necessario per accompagnare le politiche dell'Unione in materia di mercato unico digitale. Ciò riguarda in particolare la modernizzazione del quadro normativo sul diritto d'autore mediante le direttive (UE) 2019/789 (5) e (UE) 2019/790 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Le direttive (UE) 2019/789 e (UE) 2019/790 mirano a rafforzare la capacità degli operatori dell'audiovisivo di creare, finanziare, produrre e diffondere opere che siano mostrate in evidenza su diversi mezzi di comunicazione (ad esempio TV, cinema o video a richiesta) e siano disponibili e di richiamo per il pubblico in un mercato più aperto e competitivo all'interno e al di fuori dell'Europa. Tali direttive mirano inoltre a realizzare un mercato ben funzionante per i creatori e i titolari dei diritti, in particolare per le pubblicazioni di carattere giornalistico e le piattaforme online, e a garantire un'equa remunerazione degli autori e degli artisti, dimensioni che dovrebbero essere prese in considerazione in tutto il programma. Inoltre, il sostegno dovrebbe essere incrementato per affrontare i recenti sviluppi del mercato, in particolare il rafforzamento della posizione delle piattaforme di distribuzione globali rispetto alle emittenti nazionali che tradizionalmente investono nella produzione di opere europee. Poiché le condizioni di mercato e gli operatori del settore audiovisivo continuano ad evolversi, è opportuno fornire criteri specifici per definire che cosa costituisca una società di produzione indipendente nel contesto dell'attuazione del programma.

(17)

Il programma dovrebbe consentire la più ampia partecipazione possibile delle organizzazioni nei settori culturali e creativi e permettere a tali organizzazioni di accedervi nel modo più ampio possibile, indipendentemente dalla loro origine geografica. Il programma dovrebbe aiutare tali organizzazioni e i migliori talenti, ovunque si trovino, a esercitare le loro attività a livello transfrontaliero e internazionale. La sezione MEDIA dovrebbe tenere conto delle differenze tra i paesi per quanto riguarda la produzione e la distribuzione di contenuti audiovisivi e l'accesso ai contenuti audiovisivi e le tendenze in termini di consumo di contenuti audiovisivi e, in particolare, dovrebbe tenere conto delle loro specificità linguistiche e geografiche, creando così condizioni di maggiore parità, ampliando la partecipazione di Stati membri con capacità audiovisive differenti, incrementando la collaborazione tra questi e aiutando i talenti europei, ovunque si trovino, a esercitare le loro attività a livello transfrontaliero e internazionale. È opportuno tenere conto anche delle specificità delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(18)

Le azioni speciali nel quadro del programma, come l'azione dell'Unione per il marchio del patrimonio europeo, istituito con decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) («marchio del patrimonio europeo»), le giornate europee del patrimonio, i premi europei nei settori della musica contemporanea, rock e pop, della letteratura, del patrimonio e dell'architettura e le Capitali europee della cultura raggiungono direttamente milioni di cittadini europei, dimostrano i benefici economici e sociali delle politiche culturali europee e dovrebbero pertanto essere proseguite e, ove possibile, ampliate. La sezione Cultura dovrebbe sostenere le attività di creazione di rete dei siti del marchio del patrimonio europeo. Si dovrebbe inoltre valutare la possibilità di estendere i premi europei a nuovi ambiti e settori, in particolare il teatro.

(19)

La cultura è fondamentale per rafforzare comunità inclusive e coese. In un contesto caratterizzato dalle sfide poste dalla migrazione e dall'integrazione, la cultura svolge un ruolo fondamentale nella creazione di opportunità per il dialogo interculturale, nell'integrazione dei migranti e dei rifugiati, aiutandoli a sentirsi parte delle società ospitanti, e nello sviluppo di buone relazioni tra i migranti e le nuove comunità.

(20)

Al fine di contribuire a una società inclusiva, il programma dovrebbe promuovere e accrescere la partecipazione culturale in tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda le persone con disabilità e le persone provenienti da contesti svantaggiati.

(21)

Conformemente alla dichiarazione di Davos del 22 gennaio 2018, dal titolo «Towards a high-quality Baukultur for Europe» (Verso una Baukultur di alta qualità per l'Europa), occorre adottare misure volte a promuovere un nuovo approccio integrato per plasmare uno spazio edificato di alta qualità, un approccio che sia radicato nella cultura, rafforzi la coesione sociale, garantisca la sostenibilità dell'ambiente e contribuisca alla salute e al benessere di tutta la popolazione. Tale approccio dovrebbe porre l'accento non solo sulle aree urbane, ma anche sull'interconnettività delle zone periferiche e rurali. Il concetto di Baukultur comprende tutti i fattori che hanno un impatto diretto sulla qualità della vita dei cittadini e delle comunità, promuovendo così in modo molto concreto l'inclusività, la coesione e la sostenibilità.

(22)

La libertà di espressione e la libertà artistica sono al centro di settori culturali e creativi dinamici. In particolare, il settore dei mezzi di informazione necessita di un ambiente mediatico libero, diversificato e pluralistico. In combinato disposto con la direttiva 2010/13/UE, il programma dovrebbe pertanto promuovere un ambiente mediatico libero, diversificato e pluralistico, incoraggiando le attività trasversali a sostegno del settore dei mezzi di informazione. Il programma dovrebbe fornire sostegno ai nuovi professionisti dei media e rafforzare lo sviluppo del pensiero critico tra i cittadini promuovendo l'alfabetizzazione mediatica.

(23)

Il programma dovrebbe inoltre stimolare l'interesse per le opere audiovisive europee e migliorare l'accesso a queste ultime, in particolare attraverso misure di ampliamento del pubblico, compresa l'alfabetizzazione cinematografica.

(24)

La mobilità oltrefrontiera degli artisti e degli operatori culturali nell'ambito della sezione Cultura può contribuire a collegare meglio i settori culturali e creativi nell'Unione e a renderli più forti e sostenibili poiché consente di velocizzare lo sviluppo delle competenze e la curva di apprendimento all'interno dei settori culturali e creativi, migliorare la consapevolezza interculturale e favorire la cocreazione, la coproduzione, la circolazione e la diffusione delle opere a livello transazionale.

(25)

I progetti di cooperazione, in particolare quelli su piccola scala — date le specificità dei settori culturali e creativi — dovrebbero essere al centro della sezione Cultura. Pertanto, la Commissione dovrebbe agevolare la partecipazione al programma semplificando notevolmente le procedure burocratiche, soprattutto nella fase di presentazione delle domande, e, per i progetti su piccola scala, consentendo tassi di cofinanziamento più elevati.

(26)

In linea con gli articoli 8 e 10 TFUE, in tutte le sue azioni il programma dovrebbe sostenere l'integrazione della dimensione genere e degli obiettivi di non discriminazione e, se del caso, dovrebbe definire opportuni criteri di equilibrio di genere. Le donne sono attivamente impegnate nei settori culturali e creativi in qualità di autrici, professioniste, insegnanti, artiste e membri del pubblico. Tuttavia, è meno probabile che le donne occupino posizioni decisionali nelle istituzioni culturali, artistiche e creative. Il programma dovrebbe quindi promuovere i talenti femminili al fine di sostenere le carriere artistiche e professionali delle donne.

(27)

Tenendo conto della comunicazione congiunta dell'8 giugno 2016 intitolata «Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali», approvata dalla risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2017 sul mandato per il trilogo sul progetto di bilancio 2018 (10), e delle conclusioni del Consiglio del 24 maggio 2017 su un approccio strategico dell'UE alle relazioni culturali internazionali, gli strumenti europei di finanziamento e in particolare il programma dovrebbero riconoscere l'importanza della cultura nelle relazioni internazionali e il suo ruolo nella promozione dei valori europei mediante azioni specifiche e mirate concepite in modo che l'impatto dell'Unione sia chiaramente visibile sulla scena mondiale.

(28)

In linea con la comunicazione della Commissione del 22 luglio 2014 intitolata «Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa», le politiche e gli strumenti pertinenti dovrebbero garantire l'eredità dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018, che ha integrato in modo efficiente ed efficace la cultura in altri settori strategici, in particolare attraverso un approccio di governance partecipativa, facendo emergere il valore di sostenibilità a lungo termine del patrimonio culturale dell'Europa, sviluppando un approccio più integrato alla sua conservazione e valorizzazione e sostenendo la salvaguardia sostenibile, la rigenerazione, il riutilizzo adattativo e la promozione dei suoi valori attraverso attività di sensibilizzazione e di creazione di reti. Nel campo culturale è opportuno prendere in considerazione il sostegno agli artisti, ai creatori e alle maestranze artistiche specializzate in mestieri tradizionali legati al restauro del patrimonio culturale. Nel settore audiovisivo, in particolare, le opere appartenenti al patrimonio culturale sono una fonte fondamentale di memoria e diversità culturale e rappresentano potenziali opportunità di mercato. In tale contesto le biblioteche e gli archivi audiovisivi contribuiscono alla conservazione e al riutilizzo delle opere appartenenti al patrimonio culturale e a nuovi sviluppi del mercato per tali opere.

(29)

In linea con la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 intitolata «Una nuova strategia industriale per l'Europa», l'Unione dovrebbe fare perno sui suoi punti di forza, in particolare la sua diversità, i suoi talenti, i suoi valori, il suo modo di vivere e i suoi innovatori e creatori.

(30)

Il successo del programma si fonda sullo sviluppo di progetti innovativi ed efficaci che danno origine a buone prassi in termini di cooperazione europea transnazionale nei settori culturali e creativi. Ove possibile, si dovrebbero promuovere tali successi, incoraggiando il sostegno ai nuovi modelli imprenditoriali e alle nuove competenze, promuovendo le conoscenze tradizionali e facendo sì che soluzioni creative e interdisciplinari si traducano in valore economico e sociale.

(31)

Il programma dovrebbe essere aperto, a determinate condizioni, alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio, dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato e dei partner strategici dell'Unione.

(32)

I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo (11), che prevede l'attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(33)

I paesi terzi dovrebbero mirare a partecipare pienamente al programma. Tuttavia, i paesi terzi che non soddisfano le condizioni per partecipare alle sezioni MEDIA e transettoriale, ma che partecipano alla sezione Cultura, dovrebbero poter istituire e sostenere punti di contatto volti a promuovere il programma nei rispettivi paesi e favorire la cooperazione transfrontaliera all'interno dei settori culturali e creativi.

(34)

Le deroghe dall'obbligo di soddisfare le condizioni stabilite nella direttiva 2010/13/UE dovrebbero essere soggette a controllo e concesse ai paesi interessati dalla politica europea di vicinato in casi debitamente giustificati, tenendo conto della situazione specifica del mercato audiovisivo nel paese in questione e del livello di integrazione nel quadro strategico europeo in materia di audiovisivi. È opportuno monitorare regolarmente i progressi verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti nella direttiva 2010/13/UE. Inoltre la partecipazione ad azioni finanziate tramite la sezione MEDIA dovrebbe essere definita caso per caso nei pertinenti programmi di lavoro.

(35)

Il programma dovrebbe promuovere la cooperazione tra l'Unione e le organizzazioni internazionali come l'Unesco, il Consiglio d'Europa, compresi Eurimages e l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo («Osservatorio»), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. Il programma dovrebbe sostenere inoltre gli impegni dell'Unione relativi agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare la dimensione culturale. Per quanto riguarda il settore audiovisivo, il programma dovrebbe garantire il contributo dell'Unione alle attività dell'Osservatorio.

(36)

Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma è inteso a contribuire all'integrazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici. In linea con il Green Deal europeo quale piano per la crescita sostenibile, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero rispettare il principio del «non arrecare un danno significativo». Nel corso dell'attuazione del programma, le azioni pertinenti dovrebbero essere individuate e poste in essere senza modificare il carattere fondamentale del programma e dovrebbero essere riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e riesame.

(37)

Ai fini della semplificazione e dell'efficienza, la Commissione dovrebbe poter ripartire gli impegni di bilancio in frazioni annue. In tal caso, la Commissione dovrebbe impegnare le frazioni annue nel corso dell'attuazione del programma, tenendo conto dell'avanzamento delle azioni che beneficiano dell'assistenza finanziaria, delle loro esigenze stimate e delle disponibilità di bilancio. La Commissione dovrebbe comunicare ai beneficiari della sovvenzione un calendario indicativo relativo all'impegno delle singole frazioni annue.

(38)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) («regolamento finanziario»), definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.

(39)

LUX, il «Premio del pubblico per il cinema europeo a cura del Parlamento europeo e della European Film Academy» si è affermato come premio europeo distintivo, in quanto promuove e diffonde film europei che riflettono l'identità e i valori europei al di là delle frontiere nazionali e si fonda su collaborazioni con una comunità di noti autori del cinema e di organizzazioni e reti cinematografiche europee.

(40)

Fin dalla sua istituzione, l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea ha sviluppato una competenza straordinaria nella promozione dell'accesso alla musica, come anche del dialogo interculturale, del rispetto reciproco e della comprensione attraverso la cultura, favorendo nel contempo lo sviluppo della carriera internazionale e la formazione dei giovani musicisti. La particolarità dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea è data dal fatto che si tratta di un'orchestra europea, istituita da una risoluzione del Parlamento europeo, che trascende i confini culturali ed è costituita da giovani musicisti selezionati in tutta Europa secondo rigorosi criteri artistici mediante un'impegnativa e trasparente procedura di audizione annuale che ha luogo in tutti gli Stati membri. Questo contributo speciale alla diversità culturale e all'identità dell'Europa dovrebbe essere riconosciuto, ad esempio prevedendo azioni alle quali l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea e analoghi enti culturali europei possano chiedere di partecipare. È opportuno prevedere per tali enti la possibilità di un finanziamento pluriennale al fine di garantire la stabilità del loro funzionamento.

(41)

Le organizzazioni dei settori culturali e creativi aventi un'ampia copertura geografica europea e la cui attività comporta la fornitura di servizi culturali direttamente ai cittadini europei e che, di conseguenza, possono incidere direttamente sull'identità europea dovrebbero essere ammissibili al sostegno dell'Unione.

(42)

Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, è necessario che tutte le azioni e attività svolte nell'ambito del programma presentino un valore aggiunto europeo. È altresì necessario garantire che siano complementari rispetto alle attività degli Stati membri. Occorrerebbe ricercare coerenza, complementarità e sinergie con i programmi di finanziamento a sostegno di settori strategici con stretti legami reciproci, garantendo che i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle diverse opportunità di finanziamento, e con le politiche orizzontali, come la politica di concorrenza dell'Unione.

(43)

Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per superare fallimenti del mercato o a situazioni di investimento non ottimali in modo proporzionato e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno.

(44)

È importante che il programma affronti le sfide strutturali dei settori culturali e creativi europei, che sono state acuite dalla pandemia di COVID-19. Il programma ingloba il ruolo fondamentale della cultura e dei media europei per il benessere dei cittadini e consentire loro di prendere decisioni informate. Insieme ad altri pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione e a Next Generation EU, il programma dovrebbe sostenere la ripresa a breve termine dei settori culturali e creativi, rafforzarne la resilienza e la competitività a più lungo termine affinché possano affrontare al meglio eventuali gravi crisi future e accompagnarne la transizione digitale ed ecologica.

(45)

Gli obiettivi strategici del programma sono perseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio negli ambiti di intervento del programma InvestEU 2021-2027 istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), che, tra l'altro, continuano ad agevolare l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese (PMI) e le organizzazioni dei settori culturali e creativi.

(46)

L'impatto, la qualità e l'efficienza nell'attuazione dei progetti nell'ambito del programma dovrebbero costituire criteri chiave di valutazione per la selezione del progetto in questione. Tenuto conto delle competenze tecniche necessarie per valutare le proposte nell'ambito di azioni specifiche del programma, i membri dei comitati incaricati di tale valutazione («comitati di valutazione») possono essere esperti esterni. Nel selezionare gli esperti esterni si dovrebbe tenere in debita considerazione la loro esperienza professionale e l'equilibrio di genere del comitato in questione.

(47)

Il programma dovrebbe comprendere un sistema realistico e gestibile di indicatori di performance qualitativi e quantitativi per accompagnare le sue azioni e monitorare i risultati su base continua. Questo monitoraggio e le azioni di informazione e di comunicazione relative al programma e alle sue azioni dovrebbero basarsi sulle tre sezioni del programma.

(48)

Considerata l'importanza e la complessità della raccolta e dell'analisi dei dati nonché della misurazione dell'impatto delle politiche culturali, la Commissione dovrebbe contribuire a raccogliere prove e dati statistici sulle tendenze e sugli sviluppi dei settori culturali e creativi avvalendosi delle sue competenze e di quelle di altri istituti di ricerca pertinenti e dovrebbe riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sui dati raccolti.

(49)

È opportuno istituire il programma per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027 stabilito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (14) («QFP 2021-2027»).

(50)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (15).

(51)

Al programma si applica il regolamento finanziario. Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, comprese quelle a terzi, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

(52)

Le forme di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi per i controlli, degli oneri amministrativi e della necessità di una semplificazione amministrativa, in particolare nella procedura di presentazione delle domande, a beneficio di tutte le parti coinvolte, nonché del previsto rischio di inosservanza. Al momento di scegliere dovrebbe essere preso in considerazione il ricorso a somme forfettarie, costi unitari e tassi fissi nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(53)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (17), (Euratom, CE) n. 2185/96 (18) e (UE) 2017/1939 (19) del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (20). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(54)

Dovrebbe essere possibile assegnare, sulla base di una serie specifica di criteri, un marchio di eccellenza alle proposte di azioni di qualità che sono ammissibili nel quadro del programma ma che non possono essere finanziate a titolo dello stesso a causa di vincoli di bilancio. Il marchio di eccellenza riconosce la qualità della proposta e semplifica la ricerca di finanziamenti alternativi nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale o del Fondo sociale europeo Plus. Per le azioni che potrebbero ricevere un marchio di eccellenza dovrebbero essere fornite informazioni supplementari nei pertinenti inviti a presentare proposte.

(55)

Alla luce dell'articolo 349 TFUE, e tenendo conto della comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 dal titolo «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE», è opportuno valorizzare il contributo specifico delle regioni di cui a tale articolo alla diversità culturale dell'Unione, nonché il loro ruolo nella promozione degli scambi, anche attraverso la mobilità, e della cooperazione con le persone e le organizzazioni dei paesi terzi, in particolare dei paesi vicini. A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio (21) e tenuto conto del contributo dei paesi e territori d'oltremare all'influenza culturale dell'Unione a livello internazionale, le persone fisiche e i soggetti stabiliti nei paesi e territori d'oltremare sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d'oltremare è connesso. In questo modo dovrebbe essere possibile per le persone beneficiare in egual misura dei vantaggi competitivi che le industrie culturali e creative possono offrire, in particolare in termini di crescita economica e di occupazione.

(56)

Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma verso il raggiungimento dei suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'elaborazione di un quadro di sorveglianza e di valutazione nonché alla revisione degli indicatori del programma. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (22). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(57)

A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili al finanziamento dell'Unione, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. A norma dell'articolo 193, paragrafo 4, del regolamento finanziario, anche nel caso di sovvenzioni di funzionamento i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili al finanziamento dell'Unione e la convenzione di sovvenzione deve essere firmata entro quattro mesi dall'inizio dell'esercizio del beneficiario. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell'Unione suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi dell'Unione, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere, per un periodo di tempo limitato all'inizio del QFP 2021-2027 e solo in casi debitamente giustificati, l'ammissibilità delle attività e dei costi dal 1° gennaio 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

(58)

In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, è opportuno che il programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. Ê opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

(59)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di programmi di lavoro al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (23). In particolare, come previsto dal presente regolamento, i termini dovrebbero essere proporzionati e fornire tempestivamente ai membri del comitato la possibilità effettiva di esaminare i progetti di atti di esecuzione e di esprimere le proprie opinioni.

(60)

È necessario garantire che il programma Europa creativa 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) («programma 2014-2020») sia concluso correttamente, soprattutto per quanto riguarda la continuazione degli accordi pluriennali per la sua gestione, come il finanziamento dell'assistenza tecnica e amministrativa. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'assistenza tecnica e amministrativa dovrebbe garantire, ove necessario, la gestione delle azioni non ancora portate a termine nell'ambito del programma 2014-2020 entro il 31 dicembre 2020.

(61)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta. Nello specifico, il presente regolamento si propone di assicurare il pieno rispetto del diritto alla parità tra uomini e donne e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, sanciti dagli articoli 21 e 23 della Carta. Il presente regolamento è coerente inoltre con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

(62)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del loro carattere transnazionale, dell'ampiezza del volume e della portata geografica delle attività di mobilità e di cooperazione finanziate, dei loro effetti sull'accesso alla mobilità ai fini dell'apprendimento e, più in generale, sull'integrazione dell'Unione e della loro dimensione internazionale rafforzata, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(63)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1295/2013 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(64)

Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore e di consentire l'avvio dell'attuazione a partire dall'inizio del QFP 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma Europa creativa («programma») per la durata del QFP 2021-2027.

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo che va dal 2021 al 2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«settori culturali e creativi»: tutti i settori:

a)

le cui attività, molte delle quali sono in grado di generare innovazione e creare posti di lavoro, in particolare derivanti dalla proprietà intellettuale:

i)

si basano su valori culturali e espressioni artistiche e altre espressioni creative, individuali o collettive; e

ii)

comprendono lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione di beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione;

b)

indipendentemente:

i)

dal fatto che le attività di tali settori siano orientate al mercato o non orientate al mercato;

ii)

dal tipo di struttura che realizza tali attività;

iii)

dalle modalità di finanziamento di tale struttura;

tali settori comprendono, fra l'altro, l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi il cinema, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design (compreso il design della moda), i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo (compresi il teatro e la danza), i libri e l'editoria, la radio e le arti visive;

2)

«soggetto giuridico»: una persona fisica o una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi agendo a proprio nome o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

3)

«operazione di finanziamento misto»: le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici o di istituti di finanziamento commerciali e investitori.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.   Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

a)

salvaguardare, sviluppare e promuovere la diversità culturale e linguistica e il patrimonio culturale europei;

b)

rafforzare la competitività e il potenziale economico dei settori culturali e creativi, in particolare quello audiovisivo.

2.   Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)

valorizzare la cooperazione artistica e culturale a livello europeo al fine di sostenere la creazione di opere europee e irrobustire la dimensione economica, sociale ed esterna dei settori culturali e creativi europei nonché l'innovazione e la mobilità in tali settori;

b)

promuovere la competitività, la scalabilità, la cooperazione, l'innovazione e la sostenibilità, anche attraverso la mobilità, nel settore audiovisivo europeo;

c)

promuovere la cooperazione programmatica e azioni innovative a sostegno di tutte le sezioni del programma e promuovere un ambiente mediatico e un'alfabetizzazione mediatica diversificate, indipendenti e pluralistiche, favorendo in tal modo la libertà di espressione artistica, il dialogo interculturale e l'inclusione sociale.

3.   Il programma comprende le seguenti sezioni:

a)

la sezione Cultura, che riguarda i settori culturali e creativi, ad eccezione del settore audiovisivo;

b)

la sezione MEDIA, che riguarda il settore audiovisivo;

c)

la sezione transettoriale, che riguarda le azioni in tutti i settori culturali e creativi.

4.   Riconoscendo il valore intrinseco ed economico della cultura, gli obiettivi del programma sono perseguiti mediante azioni con un valore aggiunto europeo. A garantire il valore aggiunto europeo sono tra l'altro:

a)

il carattere transnazionale delle azioni e delle attività, che integrano programmi e politiche regionali, nazionali, internazionali e altri programmi e politiche dell'Unione, promuovendo in tal modo le radici comuni e la diversità culturale europee;

b)

la cooperazione transfrontaliera, anche attraverso la mobilità, tra le organizzazioni e i professionisti nei settori culturali e creativi e il potenziale di tale cooperazione per affrontare le sfide comuni, compreso il passaggio al digitale, e per promuovere l'accesso alla cultura, l'impegno attivo dei cittadini e il dialogo interculturale;

c)

le economie di scala e la crescita e l'occupazione che il sostegno dell'Unione favorisce, producendo un effetto leva su finanziamenti aggiuntivi;

d)

la creazione di condizioni di maggiore parità attraverso azioni con un valore aggiunto europeo nell'ambito della sezione MEDIA che tengano conto delle specificità dei diversi paesi, in particolare per quanto riguarda la produzione e la distribuzione dei contenuti, l'accesso ai contenuti, le dimensioni e le specificità dei rispettivi mercati e la loro diversità culturale e linguistica, in modo da ampliare la partecipazione di paesi con capacità differenti in materia di audiovisivi e rafforzare la collaborazione tra gli stessi.

5.   Gli obiettivi del programma sono perseguiti in modo da incoraggiare l'inclusione, l'uguaglianza, la diversità e la partecipazione, che, se del caso, sono conseguite mediante incentivi specifici che:

a)

garantiscono che le persone con disabilità, le persone appartenenti a minoranze e le persone appartenenti a gruppi socialmente emarginati accedano ai settori culturali e creativi e incoraggiano la loro partecipazione attiva in tali settori, anche nel processo creativo e nell'ampliamento del pubblico; e

b)

promuovono la parità di genere, in particolare come motore della creatività, della crescita economica e dell'innovazione.

Articolo 4

Azioni del programma

Il programma sostiene azioni conformi alle priorità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e alle descrizioni di cui all'allegato I.

Articolo 5

Sezione Cultura

1.   Conformemente agli obiettivi del programma di cui all'articolo 3, la sezione Cultura ha le seguenti priorità:

a)

rafforzare la cooperazione transnazionale e la dimensione transfrontaliera della creazione, della circolazione e della visibilità delle opere europee e la mobilità degli operatori nei settori culturali e creativi;

b)

aumentare l'accesso e la partecipazione alla cultura, aumentare il coinvolgimento del pubblico e migliorare l'ampliamento del pubblico in tutta Europa;

c)

promuovere la resilienza sociale e migliorare l'inclusione sociale e il dialogo interculturale mediante la cultura e il patrimonio culturale;

d)

incrementare la capacità dei settori culturali e creativi europei, compresa la capacità delle persone che lavorano in tali settori, di coltivare il talento, innovare, prosperare e generare occupazione e crescita;

e)

rafforzare l'identità e i valori europei mediante la sensibilizzazione culturale, l'educazione artistica e la creatività basata sulla cultura nel campo dell'istruzione;

f)

promuovere lo sviluppo delle capacità nell'ambito dei settori culturali e creativi europei, comprese le organizzazioni di base e le micro-organizzazioni, in modo che possano essere attivi sul piano internazionale;

g)

contribuire alla strategia globale dell'Unione per le relazioni internazionali mediante la cultura.

2.   Le azioni mediante le quali devono essere perseguite le priorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo figurano nella sezione 1 dell'allegato I.

Articolo 6

Sezione Media

1.   Conformemente agli obiettivi del programma di cui all'articolo 3, la sezione MEDIA ha le seguenti priorità:

a)

coltivare il talento, le competenze e le abilità e stimolare la cooperazione transfrontaliera, la mobilità e l'innovazione nella creazione e produzione di opere audiovisive europee, incoraggiando così la collaborazione tra Stati membri con capacità differenti in materia di audiovisivi;

b)

migliorare la circolazione, la promozione, la distribuzione online e la distribuzione cinematografica delle opere audiovisive europee all'interno dell'Unione e a livello internazionale nel nuovo ambiente digitale, anche mediante modelli imprenditoriali innovativi;

c)

promuovere le opere audiovisive europee, comprese le opere appartenenti al patrimonio culturale, e sostenere il coinvolgimento e l'ampliamento di un pubblico di tutte le età, in particolare dei giovani, all'interno e al di fuori dell'Europa.

2.   Le priorità indicate al paragrafo 1 del presente articolo sono perseguite sostenendo lo sviluppo, la produzione, la promozione e la diffusione di opere europee e l'accesso alle stesse con l'obiettivo di raggiungere un pubblico diversificato all'interno e al di fuori dell'Europa, adattandosi così ai nuovi sviluppi del mercato e accompagnando l'attuazione della direttiva 2010/13/UE.

3.   Le azioni mediante le quali devono essere perseguite le priorità indicate al paragrafo 1 del presente articolo figurano nella sezione 2 dell'allegato I.

Articolo 7

Sezione transettoriale

1.   Conformemente agli obiettivi del programma di cui all'articolo 3, la sezione transettoriale ha le seguenti priorità:

a)

sostenere la cooperazione programmatica transettoriale transnazionale, compresa la cooperazione per la promozione del ruolo della cultura nell'inclusione sociale e la cooperazione per la libertà artistica, promuovere la visibilità del programma e sostenere la trasferibilità dei risultati del programma;

b)

incoraggiare approcci innovativi alla creazione, alla distribuzione e alla promozione di contenuti e il loro accesso in tutti i settori culturali e creativi e in altri settori, anche tenendo conto del passaggio al digitale, che riguardino le dimensioni di mercato o non di mercato;

c)

promuovere attività transettoriali tese all'adeguamento ai cambiamenti strutturali e tecnologi cui deve far fronte il settore dei media, anche promuovendo un ambiente mediatico libero, diversificato e pluralistico, il giornalismo di qualità e l'alfabetizzazione mediatica, anche nell'ambiente digitale;

d)

sostenere l'istituzione di punti di contatto del programma nei paesi partecipanti e le loro attività e stimolare la cooperazione transfrontaliera e lo scambio di migliori pratiche all'interno dei settori culturali e creativi.

2.   Le azioni mediante le quali devono essere perseguite le priorità indicate al paragrafo 1 del presente articolo figurano nella sezione 3 dell'allegato I.

Articolo 8

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è di 1 842 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.   In conseguenza dell'adeguamento specifico dei programmi previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093del Consiglio, l'importo indicato al paragrafo 1 del presente articolo è maggiorato di una dotazione aggiuntiva pari a 600 000 000 EUR a prezzi 2018, come specificato all'allegato II di detto regolamento.

3.   La ripartizione indicativa dell'importo indicato al paragrafo 1 del presente articolo è:

a)

almeno il 33 % per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) (sezione Cultura);

b)

almeno il 58 % per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) (sezione MEDIA);

c)

fino al 9 % per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) (sezione transettoriale).

4.   La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 2 del presente articolo è la seguente:

a)

almeno il 33 % per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) (sezione Cultura);

b)

almeno il 58 % per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) (sezione MEDIA);

c)

fino al 9 % per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) (sezione transettoriale).

5.   Gli importi indicati ai paragrafi 1 e 2 possono finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

6.   Oltre agli importi indicati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, possono essere messi a disposizione contributi finanziari aggiuntivi a titolo di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, e di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisca uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) a sostegno delle azioni attuate e gestite in conformità del presente regolamento. Tali contributi sono finanziati in conformità dei regolamenti che istituiscono tali strumenti.

7.   Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere trasferite al programma, alle condizioni stabilite all'articolo 26 di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta e al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027»). La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

8.   Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue. Tali impegni non superano il 40 % dell'importo indicato al paragrafo 1.

Articolo 9

Paesi terzi associati al programma

1.   Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi, a condizione che contribuiscano al finanziamento:

a)

i membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo;

b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

c)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

d)

altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo:

i)

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi del paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione e i benefici che questo ne trae;

ii)

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai rispettivi costi amministrativi;

iii)

non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma dell'Unione;

iv)

garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

I contributi di cui al primo comma, lettera d), punto ii), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

2.   La partecipazione dei paesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo alla sezione MEDIA e alla sezione transettoriale è subordinata al soddisfacimento delle condizioni stabilite nella direttiva 2010/13/UE.

3.   Gli accordi conclusi con i paesi di cui al paragrafo 1, lettera c), possono derogare agli obblighi di cui al paragrafo 2 in casi debitamente giustificati.

4.   I paesi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo che hanno partecipato a pieno titolo al precedente programma 2014-2020 possono partecipare a pieno titolo al programma in via provvisoria se possono dimostrare di aver adottato misure concrete per allineare il loro diritto nazionale alla direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla direttiva 2018/1808.

5.   Ai paesi di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo è consentito di continuare a partecipare al programma oltre il 31 dicembre 2022 a condizione che forniscano alla Commissione la prova del soddisfacimento delle condizioni stabilite dalla direttiva 2010/13/UE.

6.   L'accesso alle azioni corrispondenti alla priorità di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), è garantito ai paesi che partecipano in via eccezionale alla sezione Cultura, ma che non soddisfano le condizioni per partecipare alla sezione MEDIA e alla sezione transettoriale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 10

Altri paesi terzi

Se è nell'interesse dell'Unione, il programma può sostenere la cooperazione con paesi terzi diversi da quelli di cui all'articolo 9 per quanto riguarda le azioni finanziate mediante contributi finanziari aggiuntivi a titolo degli strumenti di finanziamento esterni in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6.

Articolo 11

Cooperazione con le organizzazioni internazionali e l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo

1.   L'accesso al programma è aperto alle organizzazioni internazionali attive nei settori interessati dal programma, in conformità del regolamento finanziario.

2.   L'Unione è membro dell'Osservatorio per la durata del programma. La partecipazione dell'Unione all'Osservatorio contribuisce alla realizzazione delle priorità della sezione MEDIA. La Commissione rappresenta l'Unione nelle sue relazioni con l'Osservatorio. La sezione MEDIA sostiene il pagamento della quota di partecipazione dell'Unione all'Osservatorio e la raccolta e l'analisi dei dati nel settore audiovisivo.

Articolo 12

Raccolta di dati relativi ai settori culturali e creativi

Per rafforzare la base scientifica per lo sviluppo dei settori culturali e creativi, nonché misurare e analizzare il loro contributo all'economia e alla società europee, la Commissione raccoglie dati e informazioni appropriati avvalendosi delle proprie competenze e di quelle del Consiglio d'Europa, dell'OCSE, dell'Unesco e dei pertinenti istituti di ricerca, a seconda dei casi. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo ed al Consiglio in merito ai dati raccolti. La Commissione condivide con i portatori di interessi le conclusioni pertinenti sui dati raccolti.

Articolo 13

Forme di finanziamento dell'Unione e metodi di esecuzione

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), dello stesso.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Il programma può inoltre fornire finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

3.   Le operazioni di finanziamento misto nell'ambito del programma sono eseguite in conformità del regolamento (UE) 2021/523 e del titolo X del regolamento finanziario.

4.   I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applica l'articolo 37 regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

5.   Soggetti attivi nei settori culturali e creativi che abbiano ricevuto oltre il 50 % delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni sono ritenuti in possesso della necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa per svolgere le attività previste dal programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tale capacità.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Allorché partecipa al programma in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

Articolo 15

Programma di lavoro

1.   Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro annuali indicano l'importo assegnato a ciascuna azione e stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. I programmi di lavoro annuali contengono anche un calendario indicativo di attuazione.

2.   La Commissione adotta i programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

CAPO II

SOVVENZIONI E SOGGETTI IDONEI

Articolo 16

Sovvenzioni

1.   Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

2.   Al fine di garantire che le domande siano valutate correttamente, i membri dei comitati di valutazione possono essere esperti esterni. Gli esperti esterni devono avere una formazione professionale attinente al settore esaminato e, se del caso, una conoscenza dell'area geografica interessata dalla domanda.

3.   In conformità dell'articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario e in deroga all'articolo 193, paragrafo 4, di tale regolamento, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento, le attività sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento e i costi sottostanti sostenuti nel 2021 possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione. Le convenzioni di sovvenzione per le sovvenzioni di funzionamento dell'esercizio 2021 possono essere firmate, in via eccezionale, entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio del beneficiario.

4.   Se del caso, le azioni del programma definiscono opportuni criteri per il conseguimento della parità di genere.

Articolo 17

Soggetti ammissibili

1.   Oltre ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui al presente articolo.

2.   Sono ammessi a partecipare al programma i seguenti soggetti, se sono attivi nei settori culturali e creativi:

a)

i soggetti giuridici stabiliti:

i)

in uno Stato membro o in un paese o territorio d'oltremare connesso a tale Stato membro;

ii)

in un paese terzo associato al programma; o

iii)

un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni indicate ai paragrafi 3 e 4;

b)

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione;

c)

le organizzazioni internazionali.

3.   Sono eccezionalmente ammessi a partecipare al programma i soggetti giuridici attivi nei settori culturali e creativi e stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma ove tale partecipazione sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.

4.   I soggetti giuridici attivi nei settori culturali e creativi e stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma sostengono, in linea di principio, i costi di partecipazione. Se è nell'interesse dell'Unione, i contributi aggiuntivi a titolo di strumenti di finanziamento esterni in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, possono coprire i costi della partecipazione.

CAPO III

SINERGIE E COMPLEMENTARIETÀ

Articolo 18

Complementarietà

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità del programma con i pertinenti programmi e le pertinenti politiche dell'Unione, in particolare quelli nei settori dell'equilibrio di genere, dell'istruzione, con particolare attenzione all'educazione digitale e all'alfabetizzazione mediatica, della gioventù e della solidarietà, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, in particolare per i gruppi socialmente emarginati e le minoranze, della ricerca, della tecnologia e dell'innovazione, compresa l'innovazione sociale, dell'industria e delle imprese, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, dell'ambiente e dell'azione per il clima, della coesione, della politica regionale e urbana, del turismo sostenibile, degli aiuti di Stato, della mobilità, della cooperazione internazionale e dello sviluppo.

Articolo 19

Finanziamento cumulativo e alternativo

1.   Un'azione che abbia beneficiato di un contributo nell'ambito del programma può essere finanziata anche da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi nell'ambito del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma dell'Unione interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione. Il sostegno proveniente da diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente.

2.   Un progetto può ricevere un marchio di eccellenza quale definito all'articolo 2, punto 45), del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 nell'ambito del presente programma se è conforme alle seguenti condizioni cumulative:

a)

è stato valutato nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;

b)

è conforme ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte; e

c)

non può essere finanziato nel quadro dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

Un progetto che abbia ricevuto un marchio di eccellenza in conformità del primo comma del presente paragrafo può ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale o dal Fondo sociale europeo Plus, in conformità dell'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027.

CAPO IV

SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 20

Sorveglianza e rendicontazione

1.   Gli indicatori qualitativi e quantitativi da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II.

2.   Per garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per elaborare le disposizioni afferenti a un quadro di sorveglianza e di valutazione, anche modificando l'allegato II al fine di rivedere o completare gli indicatori, se necessario per la sorveglianza e la valutazione.

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma.

4.   A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.

Articolo 21

Valutazione

1.   La Commissione effettua valutazioni basate sulla regolare raccolta di dati e la periodica consultazione dei portatori di interessi e dei beneficiari con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.   Non appena siano disponibili informazioni sufficienti sull'attuazione del programma e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma, basata tra l'altro su analisi esterne e indipendenti. La Commissione presenta una relazione sulla valutazione intermedia al Parlamento e al Consiglio non oltre sei mesi dallo svolgimento della valutazione intermedia.

3.   Dopo il 31 dicembre 2027 e comunque non oltre il 31 dicembre 2029, la Commissione effettua una valutazione finale del programma, basata su analisi esterne e indipendenti. La Commissione presenta una relazione sulla valutazione finale al Parlamento europeo e al Consiglio non oltre sei mesi dallo svolgimento della valutazione finale.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, insieme alle proprie osservazioni su tali valutazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

5.   Il sistema di rendicontazione ai fini della valutazione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la valutazione del programma, al livello adeguato di dettaglio. I destinatari dei fondi dell'Unione comunicano tali dati e informazioni alla Commissione in modo conforme ad altre disposizioni giuridiche. Ad esempio, ove necessario i dati personali sono resi anonimi. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

Articolo 22

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 20 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2021.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico, in particolare il nome del programma e, per le azioni finanziate nel quadro della sezione MEDIA, il logo di tale sezione, quale figura nell'allegato III.

2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle azioni svolte a titolo del programma e sui risultati ottenuti.

3.   Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 24

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato («comitato Europa creativa»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Il comitato Europa creativa può riunirsi in formazioni specifiche per trattare questioni concrete connesse alle singole sezioni del programma.

Articolo 25

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1295/2013 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Articolo 26

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni avviate a norma del regolamento (UE) n. 1295/2013, che continua pertanto ad applicarsi a tali fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate a norma del regolamento (UE) n. 1295/2013.

3.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese per l'assistenza di cui all'articolo 8, paragrafo 5, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 87.

(2)  GU C 168 del 16.5.2019, pag. 37.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 (GU C 108 del 26.3.2021, pag. 934) e posizione del Consiglio in prima lettura del 13 aprile 2021 (GU C 169 del 5.5.2021, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un'azione dell'Unione per le Capitali europee della cultura per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 1).

(5)  Direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 82).

(6)  Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).

(7)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(8)  Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69).

(9)  Decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (GU L 303 del 22.11.2011, pag.1).

(10)  GU C 334 del 19.9.2018, pag. 253.

(11)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(12)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, sulle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301 / 2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, e la decisione n. 541/2014/UE e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(14)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag.11).

(15)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(16)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(18)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(19)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(20)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(21)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(22)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(23)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(24)  Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e abroga le decisioni n. 1718/2006 / CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).

(25)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).


ALLEGATO I

DESCRIZIONE DELLE AZIONI DEL PROGRAMMA

SEZIONE 1

SEZIONE CULTURA

Le priorità della sezione Cultura di cui all'articolo 5 sono perseguite attraverso le azioni di seguito elencate, tra l'altro al fine di incrementare la circolazione delle opere europee in un ambiente digitale e multilingue e, se del caso, mediante traduzione, a prescindere dal tipo di mezzo utilizzato; i dettagli di tali azioni, compresi eventuali tassi di cofinanziamento più elevati per i progetti su piccola scala, sono definiti nei programmi di lavoro.

Azioni orizzontali

Le azioni orizzontali mirano a sostenere tutti i settori culturali e creativi, ad eccezione del settore audiovisivo, nell'affrontare le sfide comuni con cui devono misurarsi a livello europeo. In particolare, le azioni orizzontali cofinanziano progetti transnazionali per la collaborazione, la creazione di reti, la mobilità e l'internazionalizzazione, anche attraverso programmi di soggiorno artistico, tournée, eventi, esposizioni e festival. Nell'ambito del programma sono sostenute le azioni orizzontali seguenti:

a)

progetti di cooperazione transnazionale che riuniscono organizzazioni nei settori culturali e creativi di tutte le dimensioni, comprese le micro-organizzazioni e le organizzazioni di piccole dimensioni, e provenienti da diversi paesi per intraprendere attività settoriali o intersettoriali;

b)

reti europee di organizzazioni nei settori culturali e creativi di paesi diversi;

c)

piattaforme culturali e creative paneuropee;

d)

mobilità transnazionale degli artisti e degli operatori nei settori culturali e creativi e circolazione transnazionale delle opere artistiche e culturali;

e)

sostegno, anche in termini di sviluppo delle capacità, alle organizzazioni nei settori culturali e creativi al fine di aiutarle a operare a livello internazionale;

f)

sviluppo, cooperazione e attuazione programmatici nel campo della cultura, anche attraverso la fornitura di dati e lo scambio delle migliori pratiche, progetti pilota e incentivi per promuovere la parità di genere.

Azioni settoriali

Per rispondere alle esigenze condivise all'interno dell'Unione, sono sostenute le azioni settoriali seguenti nei settori culturali e creativi, in particolare nel settore musicale, le cui specificità o sfide specifiche richiedono un approccio più mirato a integrazione delle azioni orizzontali:

a)

sostegno al settore della musica: azioni di promozione della diversità, della creatività e dell'innovazione nel settore della musica, compresi gli spettacoli dal vivo, in particolare distribuzione e promozione di tutti i repertori musicali all'interno e al di fuori dell'Europa, azioni di formazione, partecipazione e accesso alla musica, come pure ampliamento del pubblico per tutti i repertori europei, e sostegno per la raccolta e l'analisi di dati; tali si basano sulle esperienze e le competenze acquisite nell'ambito dell'iniziativa «Music moves Europe» e continuano a sostenerle;

b)

sostegno al settore librario ed editoriale: azioni mirate per promuovere la diversità, la creatività e l'innovazione, promozione della letteratura europea a livello transfrontaliero all'interno e al di fuori dell'Europa e nel resto del mondo, anche mediante biblioteche, formazione e scambi per gli operatori del settore, gli autori e i traduttori e progetti transnazionali di collaborazione, innovazione e sviluppo nel settore; azioni mirate per promuovere la traduzione della letteratura e, ove possibile, il suo adattamento in formati accessibili per le persone con disabilità;

c)

sostegno ai settori dell'architettura e del patrimonio culturale per uno spazio edificato di qualità: azioni mirate a favore della mobilità e dell'internazionalizzazione degli operatori dell'architettura e del patrimonio culturale, nonché dello sviluppo delle loro capacità; promozione della Baukultur, dell'apprendimento tra pari e della partecipazione del pubblico al fine di diffondere principi di alta qualità nell'architettura contemporanea e negli interventi relativi al patrimonio culturale; sostegno alla salvaguardia sostenibile, alla rigenerazione e al riutilizzo adattativo del patrimonio culturale e alla promozione dei suoi valori attraverso attività di sensibilizzazione e la creazione di reti;

d)

sostegno ad altri settori della creazione artistica laddove siano individuate esigenze specifiche, comprese azioni mirate per lo sviluppo degli aspetti creativi del turismo culturale sostenibile e dei settori del design e della moda e per la promozione e la rappresentanza di tali altri settori della creazione artistica al di fuori dell'Unione.

Azioni specifiche volte a rendere visibili e tangibili la diversità culturale e il patrimonio culturale europei e ad alimentare il dialogo interculturale:

a)

sostegno finanziario all'azione «Capitali europee della cultura»;

b)

sostegno finanziario all'azione per il marchio del patrimonio europeo e attività di creazione di reti tra i siti cui è stato conferito il marchio del patrimonio europeo;

c)

premi culturali dell'Unione;

d)

Giornate europee del patrimonio;

e)

sostegno ai soggetti culturali europei quali le orchestre che mirano a formare e promuovere giovani artisti molto promettenti e adottano un approccio inclusivo con un'ampia copertura geografica o a soggetti che offrono ai cittadini europei un servizio culturale diretto con un'ampia copertura geografica.

SEZIONE 2

SEZIONE MEDIA

Le priorità della sezione MEDIA di cui all'articolo 6 tengono conto delle prescrizioni della direttiva (UE) 2018/1808 e delle differenze tra i diversi paesi per quanto riguarda la produzione e la distribuzione dei contenuti audiovisivi e l'accesso a questi ultimi, come pure delle dimensioni e delle specificità dei rispettivi mercati e della diversità linguistica; tali priorità sono perseguite mediante, tra l'altro, le azioni di seguito elencate, i cui dettagli sono definiti nei programmi di lavoro:

a)

sviluppo di opere audiovisive da parte di società di produzione europee indipendenti che coprono una varietà di formati (lungometraggi, cortometraggi, serie televisive, documentari e videogiochi narrativi) e di generi e che si rivolgono a diversi tipi di pubblico, compresi i bambini e i giovani;

b)

produzione di contenuti televisivi e narrazioni seriali innovativi e di qualità, destinati a un pubblico diversificato, da parte di società di produzione europee indipendenti;

c)

sviluppo di strumenti di promozione e di marketing, anche online e mediante l'uso di analisi dei dati, per aumentare la rilevanza, la visibilità, l'accesso transfrontaliero e il pubblico delle opere europee;

d)

sostegno alle vendite internazionali e alla circolazione delle opere europee non nazionali per piccole e grandi produzioni, su tutte le piattaforme (ad es. sale cinematografiche o online), anche mediante strategie di distribuzione coordinate che interessino diversi paesi e che incoraggino l'uso della sottotitolazione, del doppiaggio e, se del caso, dell'audiodescrizione;

e)

sostegno all'accesso multilingue ai programmi televisivi culturali online grazie alla sottotitolazione;

f)

sostegno alle attività di creazione di reti per i professionisti del settore audiovisivo, compresi i creatori, e agli scambi da impresa a impresa per coltivare e promuovere il talento nel settore audiovisivo europeo e facilitare lo sviluppo e la distribuzione di cocreazioni e coproduzioni europee e internazionali;

g)

sostegno alle attività degli operatori audiovisivi europei in occasione di eventi e fiere del settore all'interno e al di fuori dell'Europa;

h)

sostegno alla visibilità e alla diffusione dei film e delle creazioni audiovisive europei destinati a un vasto pubblico europeo al di là delle frontiere nazionali, in particolare ai giovani e ai moltiplicatori, anche attraverso l'organizzazione di proiezioni, nonché attività di comunicazione, diffusione e promozione a sostegno dei premi europei, in particolare LUX, il «Premio del pubblico per il cinema europeo a cura del Parlamento europeo e della European Film Academy»;

i)

iniziative volte a promuovere l'ampliamento e il coinvolgimento del pubblico, tra cui le attività di educazione al cinema, in particolare del pubblico giovane;

j)

attività di formazione e affiancamento per rafforzare la capacità dei professionisti del settore audiovisivo di adattarsi ai nuovi processi creativi, ai nuovi sviluppi del mercato e alle nuove tecnologie digitali che interessano l'intera catena del valore;

k)

una rete di operatori europei di video a richiesta che proponga una quota significativa di film europei non nazionali;

l)

festival europei e una rete o reti di festival europei che propongano una quota significativa di film europei non nazionali, pur mantenendo la propria identità e unicità di profilo;

m)

una rete di esercenti europei di sale cinematografiche con ampia copertura geografica che proietti una quota significativa di film europei non nazionali, a sostegno del ruolo dei cinema europei nella circolazione delle opere europee;

n)

misure specifiche per contribuire a una partecipazione di genere più equilibrata nel settore audiovisivo, compresi studi, attività di affiancamento, formazione e creazione di reti;

o)

sostegno al dialogo programmatico, alle azioni programmatiche innovative e allo scambio delle migliori pratiche, anche mediante attività di analisi e la fornitura di dati affidabili;

p)

scambio transnazionale di esperienze e competenze, attività di apprendimento tra pari e creazione di reti tra il settore audiovisivo e i responsabili politici.

SEZIONE 3

SEZIONE TRANSETTORIALE

Le priorità della sezione transettoriale di cui all'articolo 7 sono perseguite mediante le azioni di seguito elencate, i cui dettagli sono definiti nei programmi di lavoro.

Azioni di cooperazione programmatica e sensibilizzazione, che:

a)

sostengono sviluppo programmatico, scambio transnazionale di esperienze e competenze, attività di apprendimento tra pari e di sensibilizzazione, creazione di reti e dialogo periodico a carattere transettoriale tra le organizzazioni nei settori culturali e creativi e i responsabili politici;

b)

sostengono attività di analisi transettoriali;

c)

mirano a promuovere la cooperazione programmatica transfrontaliera e l'elaborazione di politiche relative al ruolo che gioca l'inclusione sociale attraverso la cultura;

d)

miglioramento della conoscenza del programma e dei temi di cui si occupa, promozione della sensibilizzazione dei cittadini e consulenza per la trasferibilità dei risultati oltre i confini del singolo Stato membro.

Azioni «Laboratorio per l'innovazione creativa», che:

a)

incoraggiano nuove forme di creazione al crocevia fra diversi settori culturali e creativi, ad esempio adottando approcci sperimentali e utilizzando tecnologie innovative;

b)

promuovono approcci e strumenti transettoriali innovativi che comprendano, ove possibile, dimensioni sociali e multilinguistiche per facilitare la distribuzione, la promozione e la monetizzazione della cultura e della creatività e l'accesso alla cultura e alla creatività, compreso il patrimonio culturale.

Azioni «Punti di contatto del programma», che:

a)

promuovono il programma a livello nazionale e forniscono informazioni sui diversi tipi di sostegno finanziario disponibili a livello dell'Unione e consulenza agli operatori culturali e creativi per la presentazione di domande di sostegno nell'ambito del programma, anche informandoli riguardo ai requisiti e alle procedure attinenti ai vari inviti a presentare proposte, nonché condividendo buone pratiche;

b)

sostengono i potenziali beneficiari nel processo di presentazione delle domande e prevedono attività di affiancamento tra pari per i nuovi partecipanti al programma, incoraggiano la cooperazione transfrontaliera e lo scambio di migliori prassi tra professionisti, istituzioni, piattaforme e reti all'interno degli ambiti strategici e dei settori culturali e creativi interessati dal programma e tra di essi;

c)

sostengono la Commissione nel garantire una comunicazione e una diffusione appropriate dei risultati del programma tra i cittadini e gli operatori dei settori culturali e creativi.

Azioni trasversali a sostegno del settore dei mezzi di informazione che:

a)

rispondono ai cambiamenti strutturali e tecnologici cui deve far fronte il settore dei mezzi di informazione promuovendo un ambiente mediatico pluralistico e indipendente mediante, tra l'altro, il sostegno a un monitoraggio indipendente al fine di valutare i rischi e le sfide per il pluralismo e la libertà dei media, nonché il sostegno ad attività di sensibilizzazione;

b)

sostengono standard di produzione mediatica di elevata qualità attraverso la promozione della cooperazione, delle competenze digitali, del giornalismo collaborativo transfrontaliero e di contenuti di qualità, contribuendo in tal modo a garantire l'etica professionale nel giornalismo;

c)

promuovono l'alfabetizzazione mediatica per consentire ai cittadini di utilizzare i media e svilupparne un'interpretazione critica e sostengono la condivisione e gli scambi di conoscenze riguardanti le prassi e le politiche in materia di alfabetizzazione mediatica;

d)

includono misure specifiche per contribuire a una partecipazione di genere più equilibrata nel settore dei mezzi di informazione.


ALLEGATO II

INDICATORI DI IMPATTO QUALITATIVI E QUANTITATIVI COMUNI DEL PROGRAMMA

Numero e dimensioni dei partenariati transnazionali istituiti con il sostegno del programma, compreso il paese di origine delle organizzazioni beneficiarie.

Prove qualitative di successi nel settore dell'innovazione artistica, imprenditoriale e tecnologica grazie al sostegno del programma.

Indicatori

Sezione Cultura

Numero e dimensioni dei partenariati transnazionali istituiti con il sostegno del programma.

Numero di artisti e operatori nei settori culturali e creativi mobili che si sono spostati oltre le frontiere nazionali grazie al sostegno del programma, indicando il paese di origine e la percentuale di donne.

Numero di persone che hanno avuto accesso alle opere culturali e creative europee sostenute dal programma, incluse le opere di paesi diversi dal proprio.

Numero di progetti sostenuti dal programma destinati a gruppi socialmente emarginati.

Numero di progetti sostenuti dal programma cui partecipano organizzazioni di paesi terzi.

Sezione Media

Numero di persone che hanno avuto accesso a opere audiovisive europee di paesi diversi dal proprio e sostenute dal programma.

Numero di partecipanti ad attività di apprendimento sostenute dal programma che hanno ritenuto di avere migliorato le proprie competenze e la propria occupabilità, indicando la percentuale di donne.

Numero, dotazione finanziaria e provenienza geografica delle coproduzioni concepite, realizzate e distribuite con il sostegno del programma e coproduzioni con partner di paesi con diverse capacità audiovisive.

Numero di opere audiovisive in lingue meno diffuse sviluppate, prodotte e distribuite con il sostegno del programma.

Numero di persone raggiunte dalle attività promozionali da impresa a impresa nei principali mercati.

Sezione Transettoriale

Numero e dimensioni dei partenariati transnazionali istituiti (indicatore composito per l'azione «laboratorio per l'innovazione creativa» e azioni trasversali a sostegno del settore dei mezzi di informazione).

Numero di eventi o attività per promuovere il programma organizzati dai punti di contatto.

Numero di partecipanti all'azione «laboratorio per l'innovazione creativa» e delle azioni trasversali a sostegno del settore dei mezzi di informazione, indicando la percentuale di donne.


ALLEGATO III

LOGO DELLA SEZIONE MEDIA

Il logo della sezione MEDIA è il seguente:

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