Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0712

    2010/712/UE: Decisione della Commissione, del 23 novembre 2010 , recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2011 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell’Unione a detti programmi [notificata con il numero C(2010) 8125]

    GU L 309 del 25.11.2010, p. 18–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/712/oj

    25.11.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 309/18


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 23 novembre 2010

    recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2011 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell’Unione a detti programmi

    [notificata con il numero C(2010) 8125]

    (2010/712/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi.

    (2)

    Inoltre, l’articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE dispone l’introduzione di un’azione finanziaria dell’Unione al fine di rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie animali e alle zoonosi figuranti nell’allegato 1 di tale decisione.

    (3)

    La decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi (2) dispone che, per essere approvati a titolo dell’azione finanziaria dell’Unione, i programmi presentati dagli Stati membri devono rispettare almeno i criteri fissati nell’allegato di tale decisione.

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (3) dispone l’attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi annuali per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.

    (5)

    La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (4), prevede altresì che gli Stati membri attuino programmi di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per contribuire, tra l’altro, in base a una valutazione del rischio regolarmente aggiornata, a far conoscere il pericolo connesso ai volatili selvatici in rapporto ai virus influenzali aviari nei volatili. Occorre di conseguenza approvare anche tali programmi annuali di sorveglianza e il loro finanziamento.

    (6)

    Alcuni Stati membri hanno presentato alla Commissione programmi annuali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali, programmi di controllo miranti alla prevenzione delle zoonosi e programmi annuali di eradicazione e sorveglianza di talune TSE, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario dell’Unione.

    (7)

    Per il 2009 e il 2010 sono stati approvati alcuni programmi pluriennali presentati dagli Stati membri per l’eradicazione, la lotta e la sorveglianza delle malattie animali a titolo della decisione 2008/897/CE della Commissione (5) e della decisione 2009/883/CE della Commissione (6).

    (8)

    L’impegno di spesa per tali programmi pluriennali è stato adottato conformemente all’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7). Il primo impegno di bilancio per tali programmi è stato adottato dopo la loro approvazione. Ciascun impegno annuale successivo va effettuato dalla Commissione a seguito dell’esecuzione del programma relativo all’anno precedente, in base alla decisione di concedere un contributo di cui all’articolo 27, paragrafo 5, della decisione 2009/470/CE.

    (9)

    Nella maggior parte degli Stati membri i programmi relativi alla rabbia stanno per raggiungere l’obiettivo di eradicare questa malattia che rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica. È opportuno offrire un ulteriore sostegno a tali programmi per mezzo di maggiori contributi finanziari da parte dell’Unione, al fine di potenziare gli sforzi degli Stati membri volti a eradicare al più presto tale malattia.

    (10)

    Alcuni Stati membri che hanno attuato efficacemente programmi di eradicazione della rabbia cofinanziati per diversi anni confinano con paesi terzi in cui è presente tale malattia. Per un’eradicazione definitiva della rabbia occorre attuare programmi di vaccinazione nei territori di tali paesi terzi confinanti con l’Unione.

    (11)

    La Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario ciascun programma annuale presentato dagli Stati membri, nonché rispettivamente il terzo e il secondo anno dei programmi pluriennali approvati per il 2009 e il 2010. I programmi sono conformi alla legislazione veterinaria dell’Unione applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE.

    (12)

    Data l’importanza dei programmi annuali e pluriennali per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dall’Unione in materia di sanità pubblica e di salute degli animali e visto il carattere obbligatorio dell’applicazione in tutti gli Stati membri dei programmi sulle TSE e sull’influenza aviaria, è opportuno fissare il livello del contributo finanziario dell’Unione per il rimborso delle spese che gli Stati membri interessati dovranno sostenere per le misure indicate nella presente decisione, sino a un importo massimo stabilito per ciascun programma.

    (13)

    Ai fini di una migliore gestione, di un utilizzo più efficiente dei fondi dell’Unione e di una maggiore trasparenza, occorre inoltre fissare il costo medio da rimborsare, se del caso, agli Stati membri per alcune misure, quali i test utilizzati negli Stati membri e gli indennizzi ai proprietari per le perdite subite a causa della macellazione o dell’abbattimento di animali. È inoltre necessario chiarire quali spese possano beneficiare di un contributo dell’Unione. Occorre pertanto includere allo scopo una precisazione delle spese ammissibili.

    (14)

    A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (8), i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.

    (15)

    La concessione del contributo finanziario dell’Unione deve essere subordinata alla condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti dalla presente decisione.

    (16)

    Per ragioni di efficienza amministrativa tutte le spese dichiarate ai fini del contributo finanziario dell’Unione vanno espresse in euro. Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1290/2005 per la conversione delle spese in valute diverse dall’euro va applicato l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la domanda è presentata dallo Stato membro interessato.

    (17)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    CAPO I

    PROGRAMMI ANNUALI

    Articolo 1

    Brucellosi bovina

    1.   I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Spagna, Italia, Cipro, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

    2.   Il contributo finanziario dell’Unione:

    a)

    comprende un importo forfettario di 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;

    b)

    è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:

    i)

    l’esecuzione degli esami di laboratorio;

    ii)

    l’indennizzo versato ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi;

    iii)

    l’acquisto di vaccini; e

    c)

    non supera i seguenti importi:

    i)

    5 600 000 EUR per la Spagna;

    ii)

    3 500 000 EUR per l’Italia;

    iii)

    80 000 EUR per Cipro;

    iv)

    1 600 000 EUR per il Portogallo;

    v)

    5 000 000 EUR per il Regno Unito.

    3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

    a)

    :

    test del rosa bengala

    :

    0,2 EUR per test;

    b)

    :

    test SAT

    :

    0,2 EUR per test;

    c)

    :

    test di fissazione del complemento

    :

    0,4 EUR per test;

    d)

    :

    test ELISA

    :

    1 EUR per test;

    e)

    :

    animali macellati

    :

    375 EUR per animale.

    Articolo 2

    Tubercolosi bovina

    1.   I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

    2.   Il contributo finanziario dell’Unione:

    a)

    comprende un importo forfettario di 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento:

    i)

    per l’esecuzione di test del gamma interferone;

    ii)

    per i casi di sospetta positività nel macello;

    b)

    è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:

    i)

    l’esecuzione di prove tubercoliniche ed esami di laboratorio;

    ii)

    gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi; e

    c)

    non supera i seguenti importi:

    i)

    16 000 000 EUR per l’Irlanda;

    ii)

    15 000 000 EUR per la Spagna;

    iii)

    7 500 000 EUR per l’Italia;

    iv)

    1 200 000 EUR per il Portogallo;

    v)

    23 000 000 EUR per il Regno Unito.

    3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

    a)

    :

    test tubercolinico

    :

    2 EUR per test;

    b)

    :

    test del gamma interferone

    :

    5 EUR per test;

    c)

    :

    animali macellati

    :

    375 EUR per animale.

    Articolo 3

    Brucellosi ovi-caprina

    1.   I programmi di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentati da Grecia, Spagna, Italia, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

    2.   Il contributo finanziario dell’Unione:

    a)

    comprende un importo forfettario di 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;

    b)

    è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:

    i)

    l’acquisto di vaccini;

    ii)

    l’esecuzione degli esami di laboratorio;

    iii)

    l’indennizzo versato ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi; e

    c)

    non supera i seguenti importi:

    i)

    160 000 EUR per la Grecia;

    ii)

    7 500 000 EUR per la Spagna;

    iii)

    3 500 000 EUR per l’Italia;

    iv)

    200 000 EUR per Cipro;

    v)

    2 200 000 EUR per il Portogallo.

    3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

    a)

    :

    test del rosa bengala

    :

    0,2 EUR per test;

    b)

    :

    test di fissazione del complemento

    :

    0,4 EUR per test;

    c)

    :

    animali macellati

    :

    50 EUR per animale.

    Articolo 4

    Febbre catarrale degli ovini nelle zone endemiche o ad alto rischio

    1.   I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

    2.   Il contributo finanziario dell’Unione:

    a)

    comprende un importo forfettario di 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;

    b)

    è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:

    i)

    l’esecuzione della vaccinazione;

    ii)

    l’esecuzione degli esami di laboratorio per la sorveglianza virologica, sierologica ed entomologica;

    iii)

    l’acquisto di esche e vaccini; e

    c)

    non supera i seguenti importi:

    i)

    390 000 EUR per il Belgio;

    ii)

    10 000 EUR per la Bulgaria;

    iii)

    1 500 000 EUR per la Repubblica ceca;

    iv)

    40 000 EUR per la Danimarca;

    v)

    400 000 EUR per la Germania;

    vi)

    10 000 EUR per l’Estonia;

    vii)

    10 000 EUR per l’Irlanda;

    viii)

    100 000 EUR per la Grecia;

    ix)

    7 000 000 EUR per la Spagna;

    x)

    3 000 000 EUR per la Francia;

    xi)

    300 000 EUR per l’Italia;

    xii)

    50 000 EUR per la Lettonia;

    xiii)

    40 000 EUR per la Lituania;

    xiv)

    170 000 EUR per l’Ungheria;

    xv)

    10 000 EUR per Malta;

    xvi)

    40 000 EUR per i Paesi Bassi;

    xvii)

    360 000 EUR per l’Austria;

    xviii)

    50 000 EUR per la Polonia;

    xix)

    2 200 000 EUR per il Portogallo;

    xx)

    100 000 EUR per la Romania;

    xxi)

    250 000 EUR per la Slovenia;

    xxii)

    50 000 EUR per la Slovacchia;

    xxiii)

    20 000 EUR per la Finlandia;

    xxiv)

    100 000 EUR per la Svezia.

    3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

    a)

    :

    test ELISA

    :

    2,5 EUR per test;

    b)

    :

    test PCR

    :

    10 EUR per test;

    c)

    :

    per l’acquisto di vaccini monovalenti

    :

    0,3 EUR per dose;

    d)

    :

    per l’acquisto di vaccini bivalenti

    :

    0,45 EUR per dose;

    e)

    :

    per la vaccinazione di bovini

    :

    1,50 EUR per animale vaccinato, indipendentemente dal numero e dal tipo delle dosi di vaccino usate;

    f)

    :

    per la vaccinazione di ovini o caprini

    :

    0,75 EUR per animale vaccinato, indipendentemente dal numero e dal tipo delle dosi di vaccino usate;

    Articolo 5

    Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo)

    1.   I programmi di controllo di taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo)presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

    2.   Il contributo finanziario dell’Unione:

    a)

    comprende un importo forfettario di 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;

    b)

    è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:

    i)

    l’esecuzione degli esami batteriologici e di sierotipizzazione nel quadro del campionamento ufficiale;

    ii)

    l’esecuzione degli esami batteriologici atti a verificare l’efficacia della disinfezione;

    iii)

    l’esecuzione dei test per l’individuazione di agenti antimicrobici o di effetti di inibizione della crescita batterica in tessuti di volatili appartenenti a gruppi testati per la Salmonella;

    iv)

    l’acquisto di vaccini;

    v)

    l’indennizzo versato ai proprietari per:

    i volatili da riproduzione e ovaioli della specie Gallus gallus abbattuti,

    i tacchini della specie Meleagris gallopavo abbattuti,

    le uova distrutte come specificato nel paragrafo 3; e

    c)

    non supera i seguenti importi:

    i)

    1 200 000 EUR per il Belgio;

    ii)

    75 000 EUR per la Bulgaria;

    iii)

    2 500 000 EUR per la Repubblica ceca;

    iv)

    440 000 EUR per la Danimarca;

    v)

    1 000 000 EUR per la Germania;

    vi)

    30 000 EUR per l’Estonia;

    vii)

    350 000 EUR per l’Irlanda;

    viii)

    1 500 000 EUR per la Grecia;

    ix)

    1 700 000 EUR per la Spagna;

    x)

    2 000 000 EUR per la Francia;

    xi)

    1 000 000 EUR per l’Italia;

    xii)

    150 000 EUR per Cipro;

    xiii)

    130 000 EUR per la Lettonia;

    xiv)

    20 000 EUR per il Lussemburgo;

    xv)

    2 000 000 EUR per l’Ungheria;

    xvi)

    150 000 EUR per Malta;

    xvii)

    3 500 000 EUR per i Paesi Bassi;

    xviii)

    1 000 000 EUR per l’Austria;

    xix)

    3 000 000 EUR per la Polonia;

    xx)

    250 000 EUR per il Portogallo;

    xxi)

    500 000 EUR per la Romania;

    xxii)

    120 000 EUR per la Slovenia;

    xxiii)

    600 000 EUR per la Slovacchia;

    xxiv)

    75 000 EUR per il Regno Unito.

    3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

    a)

    :

    test batteriologico (coltura/isolamento)

    :

    7 EUR per test;

    b)

    :

    acquisto di vaccini monovalenti

    :

    0,05 EUR per dose;

    c)

    :

    sierotipizzazione degli isolati risultanti di Salmonella spp.

    :

    20 EUR per test;

    d)

    :

    test batteriologico mirante a verificare l’efficacia della disinfezione dei pollai dopo lo spopolamento del gruppo positivo alla Salmonella

    :

    5 EUR per test;

    e)

    :

    test per l’individuazione di agenti antimicrobici o di effetti di inibizione della crescita batterica in tessuti di volatili appartenenti a gruppi testati per la Salmonella

    :

    5 EUR per test;

    f)

    :

    indennizzo versato ai proprietari per

    :

    i)

    :

    esemplare da riproduzione di Gallus gallus abbattuto

    :

    4 EUR per animale;

    ii)

    :

    esemplare ovaiolo commerciale di Gallus gallus abbattuto

    :

    2,20 EUR per animale;

    iii)

    :

    esemplare da riproduzione di tacchino Meleagris gallopavo abbattuto

    :

    12 EUR per animale;

    iv)

    :

    uova da cova di esemplari da riproduzione di Gallus gallus

    :

    0,20 EUR per uovo da cova distrutto;

    v)

    :

    uova da tavola di Gallus gallus

    :

    0,04 EUR per uovo da tavola distrutto;

    vi)

    :

    uova da cova di esemplari da riproduzione di Meleagris gallopavo

    :

    0,40 EUR per uovo da cova distrutto.

    Articolo 6

    Peste suina classica e peste suina africana

    1.   I programmi di lotta e sorveglianza:

    a)

    della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011;

    b)

    della peste suina africana presentato dall’Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

    2.   Il contributo finanziario dell’Unione:

    a)

    comprende un importo forfettario di 0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento e di 5 EUR per cinghiale sottoposto a campionamento;

    b)

    è fissato al 50 % delle spese sostenute:

    i)

    da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami virologici, istologici e sierologici dei suini domestici e dei cinghiali;

    ii)

    relativamente ai programmi presentati da Bulgaria, Germania, Francia e Romania per l’acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche per la vaccinazione dei cinghiali; e

    c)

    non supera i seguenti importi:

    i)

    210 000 EUR per la Bulgaria;

    ii)

    1 520 000 EUR per la Germania;

    iii)

    740 000 EUR per la Francia;

    iv)

    160 000 EUR per l’Italia;

    v)

    480 000 EUR per l’Ungheria;

    vi)

    480 000 EUR per la Romania;

    vii)

    30 000 EUR per la Slovenia;

    viii)

    310 000 EUR per la Slovacchia.

    3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media l’importo di 2,5 EUR per un test ELISA.

    Articolo 7

    Malattia vescicolare dei suini

    1.   Il programma di eradicazione della malattia vescicolare dei suini presentato dall’Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

    2.   Il contributo finanziario dell’Unione:

    a)

    comprende un importo forfettario di 0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento;

    b)

    è fissato al 50 % delle spese sostenute per gli esami di laboratorio; e

    c)

    non supera 730 000 EUR.

    Articolo 8

    Influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici

    1.   I programmi di indagini sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

    2.   Il contributo finanziario dell’Unione:

    a)

    comprende un importo forfettario di 0,5 EUR per esemplare di pollame sottoposto a campionamento e di 5 EUR per volatile selvatico sottoposto a campionamento;

    b)

    è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per l’esecuzione degli esami di laboratorio; e

    c)

    non supera i seguenti importi:

    i)

    70 000 EUR per il Belgio;

    ii)

    40 000 EUR per la Bulgaria;

    iii)

    60 000 EUR per la Repubblica ceca;

    iv)

    80 000 EUR per la Danimarca;

    v)

    250 000 EUR per la Germania;

    vi)

    10 000 EUR per l’Estonia;

    vii)

    60 000 EUR per l’Irlanda;

    viii)

    50 000 EUR per la Grecia;

    ix)

    110 000 EUR per la Spagna;

    x)

    200 000 EUR per la Francia;

    xi)

    800 000 EUR per l’Italia;

    xii)

    20 000 EUR per Cipro;

    xiii)

    50 000 EUR per la Lettonia;

    xiv)

    10 000 EUR per la Lituania;

    xv)

    10 000 EUR per il Lussemburgo;

    xvi)

    300 000 EUR per l’Ungheria;

    xvii)

    20 000 EUR per Malta;

    xviii)

    300 000 EUR per i Paesi Bassi;

    xix)

    50 000 EUR per l’Austria;

    xx)

    120 000 EUR per la Polonia;

    xxi)

    300 000 EUR per il Portogallo;

    xxii)

    350 000 EUR per la Romania;

    xxiii)

    40 000 EUR per la Slovenia;

    xxiv)

    30 000 EUR per la Slovacchia;

    xxv)

    30 000 EUR per la Finlandia;

    xxvi)

    120 000 EUR per la Svezia;

    xxvii)

    120 000 EUR per il Regno Unito.

    3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi non supera in media gli importi seguenti:

    a)

    :

    test ELISA

    :

    2 EUR per test;

    b)

    :

    test di immunodiffusione in gel di agar

    :

    1,2 EUR per test;

    c)

    :

    test HI per H5/H7

    :

    12 EUR per test;

    d)

    :

    test di isolamento dei virus

    :

    40 EUR per test;

    e)

    :

    test PCR

    :

    20 EUR per test.

    Articolo 9

    Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e scrapie

    1.   I programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

    2.   Il contributo finanziario dell’Unione:

    a)

    comprende un importo forfettario di 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;

    b)

    è fissato al 100 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:

    i)

    l’esecuzione di test rapidi secondo quanto disposto dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, dall’allegato III, capitolo A, parti I e II, punti da 1 a 5, e dall’allegato VII del medesimo regolamento;

    ii)

    test di conferma e test molecolari preliminari di diagnosi differenziale di cui all’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), sub i) del regolamento (CE) n. 999/2001;

    c)

    è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per:

    i)

    gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti e distrutti nell’ambito dei rispettivi programmi di eradicazione della BSE e della scrapie;

    ii)

    l’analisi dei campioni a fini di genotipizzazione; e

    d)

    non supera i seguenti importi:

    i)

    2 300 000 EUR per il Belgio;

    ii)

    630 000 EUR per la Bulgaria;

    iii)

    1 530 000 EUR per la Repubblica ceca;

    iv)

    1 570 000 EUR per la Danimarca;

    v)

    11 750 000 EUR per la Germania;

    vi)

    330 000 EUR per l’Estonia;

    vii)

    4 250 000 EUR per l’Irlanda;

    viii)

    2 500 000 EUR per la Grecia;

    ix)

    6 150 000 EUR per la Spagna;

    x)

    19 850 000 EUR per la Francia;

    xi)

    7 000 000 EUR per l’Italia;

    xii)

    3 200 000 EUR per Cipro;

    xiii)

    420 000 EUR per la Lettonia;

    xiv)

    720 000 EUR per la Lituania;

    xv)

    125 000 EUR per il Lussemburgo;

    xvi)

    1 380 000 EUR per l’Ungheria;

    xvii)

    25 000 EUR per Malta;

    xviii)

    3 530 000 EUR per i Paesi Bassi;

    xix)

    1 800 000 EUR per l’Austria;

    xx)

    5 440 000 EUR per la Polonia;

    xxi)

    1 450 000 EUR per il Portogallo;

    xxii)

    1 850 000 EUR per la Romania;

    xxiii)

    275 000 EUR per la Slovenia;

    xxiv)

    860 000 EUR per la Slovacchia;

    xxv)

    680 000 EUR per la Finlandia;

    xxvi)

    1 050 000 EUR per la Svezia;

    xxvii)

    6 250 000 EUR per il Regno Unito.

    3.   Il contributo finanziario dell’Unione per i programmi di cui al paragrafo 1 è destinato ai test eseguiti e agli animali abbattuti e distrutti e non può superare in media gli importi seguenti:

    a)

    :

    test effettuati su bovini

    :

    8 EUR per test;

    b)

    :

    test effettuati su ovini e caprini

    :

    25 EUR per test;

    c)

    :

    test di conferma e test molecolari preliminari di diagnosi differenziale

    :

    175 EUR per test;

    d)

    :

    test di genotipizzazione

    :

    10 EUR per test;

    e)

    :

    bovini abbattuti

    :

    500 EUR per animale;

    f)

    :

    pecore o capre abbattute

    :

    70 EUR per animale.

    Articolo 10

    Rabbia

    1.   I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Bulgaria, Estonia, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

    2.   Il contributo finanziario dell’Unione:

    a)

    comprende un importo forfettario di 5 EUR per animale selvatico sottoposto a campionamento;

    b)

    è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:

    i)

    l’esecuzione di esami di laboratorio per l’individuazione di antigeni o anticorpi della rabbia;

    ii)

    l’isolamento e la caratterizzazione del virus della rabbia;

    iii)

    il rilevamento del biomarcatore e la titolazione delle esche vaccino;

    iv)

    l’acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche;

    v)

    l’acquisto e la distribuzione al bestiame di vaccini parenterali; e

    c)

    non supera i seguenti importi:

    i)

    1 800 000 EUR per la Bulgaria;

    ii)

    620 000 EUR per l’Estonia;

    iii)

    1 450 000 EUR per l’Ungheria;

    iv)

    6 500 000 EUR per la Polonia;

    v)

    5 000 000 EUR per la Romania;

    vi)

    700 000 EUR per la Slovacchia;

    vii)

    170 000 EUR per la Finlandia.

    3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

    a)

    :

    test sierologico

    :

    12 EUR per test;

    b)

    :

    test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa

    :

    12 EUR per test;

    c)

    :

    test di immunofluorescenza (FAT)

    :

    18 EUR per test;

    d)

    :

    acquisto di vaccini orali ed esche

    :

    0,60 EUR per dose;

    e)

    :

    distribuzione di vaccini orali ed esche

    :

    0,35 EUR per dose;

    f)

    :

    acquisto di vaccini parenterali

    :

    1 EUR per dose;

    g)

    :

    vaccinazione contro la rabbia di animali d’allevamento

    :

    1,50 EUR per animale vaccinato, indipendentemente dal numero delle dosi di vaccino usate.

    4.   Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, per la parte del programma della Slovacchia attuato al di fuori del suo territorio il contributo finanziario dell’Unione:

    a)

    è concesso esclusivamente per l’acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche;

    b)

    è fissato al 100 %; e

    c)

    non supera 250 000 EUR.

    5.   Il rimborso massimo erogabile per le spese di cui al paragrafo 4 non supera in media gli importi seguenti:

    a)

    :

    acquisto di vaccini orali ed esche

    :

    0,60 EUR per dose;

    b)

    :

    distribuzione di vaccini orali ed esche

    :

    0,35 EUR per dose.

    CAPO II

    PROGRAMMI PLURIENNALI

    Articolo 11

    Rabbia

    1.   Il programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dall’Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2012.

    2.   Il programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Lettonia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.

    3.   Il secondo anno relativo ai programmi pluriennali di eradicazione della rabbia presentati da Lituania e Austria è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

    4.   Il quarto anno relativo al programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

    5.   Il contributo finanziario dell’Unione:

    a)

    comprende un importo forfettario di 5 EUR per animale selvatico sottoposto a campionamento;

    b)

    è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:

    i)

    l’esecuzione di esami di laboratorio per l’individuazione di antigeni o anticorpi della rabbia;

    ii)

    l’isolamento e la caratterizzazione del virus della rabbia;

    iii)

    il rilevamento del biomarcatore e la titolazione delle esche vaccino;

    iv)

    l’acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche;

    v)

    l’acquisto e la distribuzione al bestiame di vaccini parenterali; e

    c)

    per il 2011 non supera i seguenti importi:

    i)

    2 250 000 EUR per l’Italia;

    ii)

    1 800 000 EUR per la Lettonia;

    iii)

    2 700 000 EUR per la Lituania;

    iv)

    200 000 EUR per l’Austria;

    v)

    740 000 EUR per la Slovenia.

    6.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

    a)

    :

    test sierologico

    :

    12 EUR per test;

    b)

    :

    test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa

    :

    12 EUR per test;

    c)

    :

    test di immunofluorescenza (FAT)

    :

    18 EUR per test;

    d)

    :

    acquisto di vaccini orali ed esche

    :

    0,60 EUR per dose;

    e)

    :

    distribuzione di vaccini orali ed esche

    :

    0,35 EUR per dose;

    f)

    :

    acquisto di vaccini parenterali

    :

    1 EUR per dose;

    g)

    :

    vaccinazione contro la rabbia di animali d’allevamento

    :

    1,50 EUR per animale vaccinato, indipendentemente dal numero delle dosi di vaccino usate.

    7.   Fatto salvo il disposto dei paragrafi 5 e 6, per la parte del programma della Lituania attuato al di fuori del suo territorio il contributo finanziario dell’Unione:

    a)

    è concesso esclusivamente per l’acquisto e la distribuzione dei vaccini orali e delle esche;

    b)

    è fissato al 100 %; e

    c)

    per il 2011 non supera 1 100 000 EUR.

    8.   Il rimborso massimo erogabile per le spese di cui al paragrafo 7 non supera in media gli importi seguenti:

    a)

    :

    acquisto di vaccini orali ed esche

    :

    0,60 EUR per dose;

    b)

    :

    distribuzione di vaccini orali ed esche

    :

    0,35 EUR per dose.

    CAPO III

    Articolo 12

    Spese ammissibili

    1.   Fatti salvi i limiti massimi fissati per il contributo finanziario dell’Unione dagli articoli da 1 a 11, le spese ammissibili relative alle misure di cui ai medesimi articoli si limitano alle spese contenute nell’allegato.

    2.   Sono ammissibili al cofinanziamento tramite un contributo finanziario dell’Unione esclusivamente le spese sostenute nella realizzazione dei programmi annuali o pluriennali di cui agli articoli da 1 a 11 versate prima della presentazione della relazione finale da parte degli Stati membri, ad eccezione delle spese di cui all’articolo 10, paragrafo 4, e all’articolo11, paragrafo 7.

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

    Articolo 13

    1.   Gli indennizzi da corrispondere ai proprietari degli animali abbattuti o macellati e dei prodotti distrutti devono essere versati entro 90 giorni dalla data:

    a)

    della macellazione o dell’abbattimento dell’animale;

    b)

    della distruzione dei prodotti; o

    c)

    della presentazione della domanda compilata da parte del proprietario.

    2.   Nel caso di indennizzi versati dopo il termine di 90 giorni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica l’articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (9).

    Articolo 14

    1.   Le spese presentate dagli Stati membri ai fini di un contributo finanziario dell’Unione sono espresse in euro e non comprendono l’imposta sul valore aggiunto e altri tributi.

    2.   Qualora le spese di uno Stato membro siano in una valuta diversa dall’euro, tale Stato membro le converte in euro applicando l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la domanda è presentata dallo Stato membro interessato.

    Articolo 15

    1.   Il contributo finanziario dell’Unione per i programmi annuali e pluriennali di cui agli articoli da 1 a 11 («i programmi») è concesso a condizione che gli Stati membri:

    a)

    attuino i programmi conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione europea, tra cui la normativa in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici;

    b)

    mettano in vigore entro il 1o gennaio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l’attuazione dei programmi;

    c)

    trasmettano alla Commissione entro il 31 luglio 2011 le relazioni intermedie tecniche e finanziarie relative ai programmi per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 30 giugno 2011, in conformità dell’articolo 27, paragrafo 7, lettera a), della decisione 2009/470/CE;

    d)

    presentino alla Commissione, limitatamente ai programmi di cui all’articolo 8, mediante l’apposito sistema on line, una relazione semestrale sui risultati positivi e negativi ottenuti nel quadro della sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici, entro quattro settimane dalla fine dell’ultimo mese di riferimento di detta relazione;

    e)

    presentino alla Commissione entro il 30 aprile 2012, conformemente all’articolo 27, paragrafo 7, lettera b), della decisione 2009/470/CE, una relazione annuale dettagliata sull’esecuzione tecnica del programma, corredata dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dallo Stato membro interessato e dei risultati ottenuti nel periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011;

    f)

    attuino i programmi efficacemente;

    g)

    non presentino altre richieste di contributo all’Unione per le misure in questione, né lo abbiano fatto in precedenza.

    2.   Qualora lo Stato membro non rispetti le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione può ridurre il contributo finanziario dell’Unione tenendo conto della natura e della gravità dell’infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dall’Unione.

    Articolo 16

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

    Articolo 17

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2010.

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

    (2)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 44.

    (3)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

    (4)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

    (5)  GU L 322 del 2.12.2008, pag. 39.

    (6)  GU L 317 del 3.12.2009, pag. 36.

    (7)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    (8)  GU L 209 del 11.8.2005, pag. 1.

    (9)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.


    ALLEGATO

    SPESE AMMISSIBILI DI CUI ALL’ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1

    Le spese che possono beneficiare di un contributo finanziario dell’Unione per le misure di cui agli articoli da 1 a 11 si limitano alle spese sostenute dagli Stati membri per le misure di cui ai punti da 1 a 8.

    1.

    Esecuzione delle prove tubercoliniche:

    a)

    acquisto della tubercolina e delle singole forniture utilizzate specificamente per l’esecuzione delle prove tubercoliniche;

    b)

    personale, indipendentemente dallo status, specificamente assegnato, interamente o in parte, all’esecuzione delle prove tubercoliniche presso l’azienda. Le spese relative al personale in questione si limitano ai corrispettivi o ai salari effettivi più i contributi sociali e gli altri costi stabiliti dalla legge come facenti parte della remunerazione; e

    c)

    spese generali pari al 7 % dell’importo delle spese di cui alle lettere a) e b).

    2.

    Esecuzione degli esami di laboratorio:

    a)

    acquisto dei kit di analisi, dei reagenti e delle singole forniture utilizzate specificamente per l’esecuzione delle prove di laboratorio;

    b)

    personale, indipendentemente dallo status, specificamente assegnato, interamente o in parte, all’esecuzione delle prove presso il laboratorio. Le spese si limitano ai salari effettivi più i contributi sociali e gli altri costi stabiliti dalla legge come facenti parte della remunerazione; e

    c)

    spese generali pari al 7 % dell’importo delle spese di cui alle lettere a) e b).

    3.

    Indennizzi ai proprietari per gli animali macellati o abbattuti:

    gli indennizzi non devono superare il valore di mercato dell’animale immediatamente prima della macellazione o dell’abbattimento.

    Per i programmi relativi alla brucellosi e alla tubercolosi dei bovini e alla brucellosi degli ovi-caprini, il valore di recupero deve essere detratto, se del caso, dagli indennizzi.

    4.

    Indennizzi ai proprietari per i volatili abbattuti e per le uova distrutte:

    gli indennizzi non devono superare il valore di mercato del volatile immediatamente prima dell’abbattimento o delle uova immediatamente prima della loro distruzione.

    Il valore di recupero per le uova trattate termicamente non sottoposte a incubazione è detratto dagli indennizzi.

    5.

    Acquisto e magazzinaggio delle dosi di vaccino e/o dei vaccini e delle esche per animali domestici e selvatici.

    6.

    Somministrazione delle dosi di vaccino ad animali domestici:

    a)

    personale, indipendentemente dallo status, specificamente assegnato, interamente o in parte, alla somministrazione dei vaccini; le spese relative al personale in questione si limitano ai corrispettivi o ai salari effettivi più i contributi sociali e gli altri costi stabiliti dalla legge come facenti parte della remunerazione; e

    b)

    attrezzature e singole forniture utilizzate specificamente per la somministrazione dei vaccini.

    7.

    Distribuzione dei vaccini e delle esche per animali selvatici:

    a)

    trasporto dei vaccini e delle esche;

    b)

    spese di distribuzione aerea;

    c)

    personale, indipendentemente dallo status, specificamente assegnato, interamente o in parte, alla distribuzione delle esche vaccino. Le spese si limitano ai salari effettivi più i contributi sociali e gli altri costi stabiliti dalla legge come facenti parte della remunerazione.

    8.

    Trappole per vettori della febbre catarrale degli ovini:

    a)

    acquisto delle trappole;

    b)

    manutenzione delle trappole.


    Top