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Document 32008D0712

Decisione BiH/13/2008 del comitato politico e di sicurezza, del 29 luglio 2008 , che modifica la decisione BiH/1/2004 relativa all’accettazione dei contributi di Stati terzi all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina e la decisione BiH/3/2004 relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

GU L 237 del 4.9.2008, p. 90–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/712/oj

4.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/90


DECISIONE BiH/13/2008 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 29 luglio 2008

che modifica la decisione BiH/1/2004 relativa all’accettazione dei contributi di Stati terzi all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina e la decisione BiH/3/2004 relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

(2008/712/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il comitato politico e di sicurezza ha adottato il 21 settembre 2004 la decisione BiH/1/2004 (1) ed il 29 settembre 2004 la decisione BiH/3/2004 (2).

(2)

A seguito dell’invito a partecipare all’operazione ALTHEA rivolto a Honduras, Guatemala, El Salvador e Repubblica dominicana, il presidente del consiglio superiore della conferenza delle forze armate centroamericane nella sua lettera del 2 aprile 2008 ha inviato un’offerta di contributo a nome di questi quattro Stati.

(3)

A seguito delle raccomandazioni sui loro contributi da parte del comandante dell’operazione dell’UE e del comitato militare dell’Unione europea, i contributi di Honduras, Guatemala, El Salvador e Repubblica dominicana dovrebbero essere accettati.

(4)

A seguito del ritiro dei contributi di Canada, Marocco, Nuova Zelanda e Norvegia e a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania all’Unione europea, gli allegati delle decisioni BiH/1/2004 e BiH/3/2004 devono essere ulteriormente riveduti.

(5)

Ai sensi dell’articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto al finanziamento dell’operazione.

(6)

Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell’UE che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso accordi di sicurezza bilaterali con la NATO,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato della decisione BiH/1/2004 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

ELENCO DEGLI STATI TERZI DI CUI ALL’ARTICOLO 1

Albania

Argentina

Cile

Repubblica dominicana

El Salvador

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Guatemala

Honduras

Svizzera

Turchia».

Articolo 2

L’allegato della decisione BiH/3/2004 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

ELENCO DEGLI STATI TERZI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Albania

Argentina

Cile

Repubblica dominicana

El Salvador

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Guatemala

Honduras

Svizzera

Turchia».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 2008.

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

C. ROGER


(1)  GU L 324 del 27.10.2004, pag. 20.

(2)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 64.


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