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Document 32007R1231

Regolamento (CE) n. 1231/2007 della Commissione, del 19 ottobre 2007 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

OJ L 279, 23.10.2007, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 012 P. 258 - 262

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1231/oj

23.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1231/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2007

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 733/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 1).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Sauna domestica a raggi infrarossi, destinata ad essere installata all’interno di un edificio e progettata per contenere un massimo di 2 persone, composta da:

sei pannelli in legno prefabbricati «pronti all’assemblaggio»,

una panca,

un apparecchio di ventilazione,

un dispositivo ionizzatore a ossigeno.

Alcuni dei pannelli sono dotati di:

una porta con finestra,

radiatore ad infrarossi in ceramica,

comandi digitali,

altoparlanti.

Il raggio prodotto dal radiatore ad infrarossi in ceramica ha una lunghezza d’onda di 5,6-15 μm.

Il prodotto combina le funzioni di una sauna e di un dispositivo ad infrarossi per la terapia del calore. Procura divertimento e rilassamento.

8516 79 70

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 2(a), 3(b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI, nonché dal testo dei codici 8516, 8516 79 e 8516 79 70.

Le apparecchiature meccaniche e i dispositivi elettronici conferiscono all’insieme il suo carattere essenziale. L’articolo non può pertanto essere classificato nella voce 4421 come altri lavori di legno. L’articolo non consente alcun trattamento medico e dunque non può essere classificato alla voce 9018 come un strumento o apparecchio medico.

La classificazione nella voce 9406 è esclusa perché l’articolo non costituisce una costruzione prefabbricata indipendente completa o incompleta.

Dato che il radiatore ad infrarossi in ceramica, che svolge la funzione principale del prodotto, è un apparecchio elettrotermico con una funzione specificata in un’altra voce del capitolo 85 (voce 8516), è esclusa la classificazione nella voce 8543.

Poiché il radiatore ad infrarossi in ceramica è principalmente destinato a riscaldare i corpi e non solamente l’aria della cabina, il prodotto è escluso dalla sottovoce 8516 29 relativa agli apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali. Di conseguenza, deve essere classificato nella sottovoce 8516 79.

2.

Apparecchio autonomo per la registrazione su disco versatile digitale (DVD) da videocamera di un codice digitale rappresentante immagini.

L’apparecchio è dotato di interfaccia USB per la connessione ad una videocamera o ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione.

Quando l’apparecchio è collegato alla videocamera, la registrazione delle immagini è controllata da quest’ultima che registra unicamente in formato video.

L’apparecchio può anche essere utilizzato come dispositivo di memoria dei dati su un DVD se collegato ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione.

8521 90 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5(E) al capitolo 84 e dal testo dei codici NC 8521 e 8521 90 00.

Dato che l’apparecchio esegue una funzione specifica, ossia la videoregistrazione da videocamera, è esclusa la classificazione come unità di memoria alla sottovoce 8471 70 [cfr. la nota 5(E) al capitolo 84].

Dato che l’apparecchio è specificato alla voce 8521 (apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione), è esclusa la classificazione come macchine per l’inserimento di informazioni su supporto alla voce 8471 (sottovoce 8471 90).

Dato che l’apparecchio ha una funzione specificata altrove nel capitolo 85 (voce 8521), è esclusa la classificazione alla voce 8543.

3.

Fotocamera per catturare e salvare immagini in una memoria interna con una capacità di 22 MB o in una scheda di memoria con una capacità massima di 1 GB.

La fotocamera è dotata di un dispositivo di accoppiamento di carica (CCD) di 6 megapixel e di uno schermo a cristalli liquidi LCD con una diagonale di 6,35 cm (2,5 pollici) che può essere usato come mirino per catturare le immagini o come schermo per visualizzare le immagini già salvate.

La risoluzione massima delle immagini fisse è di 3 680 × 2 760 pixel.

Utilizzando la risoluzione massima e la scheda di memoria da 1 GB, è in grado di salvare circa 290 immagini fisse. Utilizzando la risoluzione di 640 × 480 pixel e la scheda di memoria da 1 GB, è in grado di salvare circa 7 550 immagini fisse.

La risoluzione massima dei filmati è di 640 × 480 pixel.

Utilizzando la risoluzione massima e la scheda di memoria da 1 GB, è in grado di registrare un filmato di circa 11 minuti a 30 inquadrature per secondo.

La fotocamera dispone di uno zoom ottico che non può essere utilizzato durante la registrazione di un filmato.

8525 80 30

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8525, 8525 80 e 8525 80 30.

La fotocamera non può essere classificata nelle sottovoci 8525 80 11 o 8525 80 19 come telecamera, perché è in grado di registrare immagini fisse e filmati.

Il prodotto può catturare e salvare un numero significativo di immagini fisse di alta qualità.

Tuttavia, il prodotto può catturare e salvare filmati con una risoluzione inferiore a 800 × 600 pixel e non permette di utilizzare lo zoom durante la registrazione (cfr. le note esplicative della NC della sottovoce 8525 80 30).

Ai sensi della nota 3 della sezione XVI, la funzione principale del prodotto è quella di catturare e salvare immagini fisse, e, pertanto, l’apparecchio deve essere classificato come fotocamera digitale della sottovoce 8525 80 30.

4.

Fotocamera per catturare e salvare immagini in una scheda di memoria di capacità massima di 1 GB.

La fotocamera è dotata di un dispositivo di accoppiamento di carica (CCD) di 6 megapixel e di uno schermo a cristalli liquidi LCD con una diagonale di 5,08 cm (2 pollici) che può essere usato come mirino per catturare le immagini o come schermo per visualizzare le immagini già salvate.

La risoluzione massima delle immagini fisse è di 3 680 × 2 760 pixel.

Utilizzando la risoluzione massima e la scheda di memoria da 1 GB, è in grado di salvare circa 300 immagini fisse. Utilizzando la risoluzione di 640 x 480 pixel e la scheda di memoria da 1 GB, è in grado di salvare circa 7 750 immagini fisse.

La risoluzione massima dei filmati è di 640 × 480 pixel.

Utilizzando la risoluzione massima e la scheda di memoria da 1 GB, è in grado di registrare un filmato di circa 42 minuti a 30 inquadrature per secondo.

La fotocamera dispone di uno zoom ottico che può essere utilizzato durante la registrazione di un filmato.

8525 80 30

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8525, 8525 80 e 8525 80 30.

La fotocamera non può essere classificata alle sottovoci 8525 80 11 o 8525 80 19 come telecamera, perché è in grado di registrare immagini fisse e filmati.

Il prodotto può catturare e salvare immagini fisse di alta qualità.

Anche se il prodotto assomiglia a una videocamera, permette di utilizzare lo zoom durante la registrazione di filmati e può registrare un filmato della durata massima di 42 minuti utilizzando una risoluzione di 640 × 480 pixel, la registrazione di filmati rimane una funzione secondaria, dal momento che il prodotto può solo catturare e salvare filmati con una risoluzione inferiore a 800 × 600 pixel (cfr note esplicative della NC della sottovoce 8525 80 30).

Ai sensi della nota 3 della sezione XVI la funzione principale del prodotto è quella di catturare e salvare immagini fisse e pertanto, l’apparecchio deve essere classificato come fotocamera digitale della sottovoce 8525 80 30.

5.

Fotocamera per catturare e salvare immagini in una scheda di memoria di capacità massima di 2 GB.

La fotocamera è dotata di un dispositivo di accoppiamento di carica (CCD) di 5 megapixel e di uno schermo dotato di tecnologia a diodi elettroluminescenti organici con una diagonale di 5,59 cm (2,2 pollici) che può essere usato come mirino per catturare le immagini o come schermo per visualizzare le immagini già salvate.

È dotato di una presa d’entrata per un microfono e di una presa d’uscita audio video.

La risoluzione massima dei filmati è di 1 280 × 720 pixel.

Utilizzando la risoluzione massima e la scheda di memoria da 2 GB, è in grado di registrare circa 42 minuti di filmati a 30 inquadrature per secondo. Utilizzando la risoluzione di 640 × 480 pixel e la scheda di memoria da 2 GB, è in grado di registrare più di 2 ore di filmati a 30 inquadrature per secondo.

La risoluzione massima delle immagini fisse è di 3 680 × 2 760 pixel.

Utilizzando la risoluzione massima e la scheda di memoria da 2 GB, è in grado di salvare circa 600 immagini fisse. Utilizzando la risoluzione di 640 × 480 pixel e la scheda di memoria da 2 GB, è in grado di salvare circa 15 500 immagini fisse.

La fotocamera dispone di uno zoom ottico che può essere utilizzato durante la registrazione di un filmato.

8525 80 91

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8525, 8525 80 e 8525 80 91.

La fotocamera non può essere classificata alle sottovoci 8525 80 11 o 8525 80 19 come telecamera, perché è in grado di registrare immagini fisse e filmati.

Ai sensi della nota 3 della sezione XVI, la funzione principale dell’apparecchio è quella di catturare e registrare immagini video poiché può registrare dei filmati con una qualità superiore a 800 × 600 pixel per circa 42 minuti con una risoluzione di 1 280 × 720 pixel, a 30 inquadrature per secondo. Inoltre l’apparecchio è dotato di uno zoom ottico che può essere utilizzato durante la registrazione di un filmato (cfr. le note esplicative della NC, sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99).

Il prodotto, permettendo unicamente la registrazione del suono e delle immagini dalla telecamera, è classificato come videocamera alla voce 8525 80 91.

6.

Dispositivo portatile costituito da un ricevitore GPS (sistema di posizionamento globale) con antenna integrata ed un computer palmare (PDA) dotato di sistema operativo, in un unico involucro.

Le dimensioni complessive sono: 11,2 (lunghezza) × 6,9 (larghezza) × 1,6 (profondità) cm.

È dotato di:

alloggiamento per la scheda di memoria,

schermo tattile LCD a colori da 8,9 cm (3,5 pollici),

retroilluminazione LED,

memoria Flash da 32 MB,

modulo GPS integrato con antenna separata,

un registratore vocale,

supporto alla riproduzione MP3 con altoparlante integrato,

interfacce per cuffia, USB, una base, ecc., e

pulsanti per accedere alle attività, al calendario, alle note e ai contatti.

8526 91 20

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3(c) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8526, 8526 91 e 8526 91 20.

Il dispositivo è composto da due componenti: una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, che rientra nella voce 8471 e un ricevitore GPS, che rientra nella voce 8526.

Non possono essere considerate funzione principale né quella di elaborazione dell’informazione, né quella di ricezione di segnali GPS.

In applicazione della regola generale interpretativa 3(c), il dispositivo rientra pertanto nella voce 8526.

7.

Autoveicolo a quattro ruote dotato di motore diesel con una potenza di 132 kW e una velocità massima di 40 km/h.

Il veicolo ha una trasmissione completamente automatica, quattro marce in avanti e una marcia indietro e una cabina chiusa con un solo sedile per il guidatore.

Il telaio è dotato di una «quinta ruota». La quinta ruota ha un’altezza di sollevamento di 60 cm e una capacità massima di carico di 32 000 kg. La quinta ruota è destinata a permettere l’aggancio di un rimorchio.

Il veicolo è progettato appositamente per essere utilizzato nei centri di distribuzione che gestiscono rimorchi.

8701 90 90

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6, per l’interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici 8701, 8701 90 e 8701 90 90.

Il veicolo non rientra nella voce 8709 in quanto non è né progettato per, né destinato al, trasporto delle merci stesse e non è suscettibile di essere utilizzato nelle stazioni ferroviarie.

Nella causa C 495/03 (1) la Corte di giustizia europea ha sentenziato che questo tipo di veicolo rientra nella voce 8701.

Non può essere classificato come trattore stradale per semirimorchi nella voce 8701 20, in quanto non è né progettato per, né destinato a, essere condotto su strada a causa della sua costruzione e della velocità massima di cui è capace.

Il veicolo, pertanto, deve essere classificato come trattore nella voce NC 8701 90 90.


(1)  [2005] ECR I-8151.


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