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Document 31992R3280

Regolamento (CEE) n. 3280/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1576/89 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose

GU L 327 del 13.11.1992, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3280/oj

31992R3280

Regolamento (CEE) n. 3280/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1576/89 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 13/11/1992 pag. 0003 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 45 pag. 0179
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 45 pag. 0179


REGOLAMENTO (CEE) N. 3280/92 DEL CONSIGLIO del 9 novembre 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1576/89 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è opportuno vietare l'impiego di capsule o di involucri fabbricati a base di piombo per rivestire i dispositivi di chiusura dei recipienti in cui sono commercializzate le bevande spiritose per evitare, da un lato, il rischio di contaminazione, in particolare per contatto accidentale con tali prodotti e, dall'altro lato, il rischio di inquinamento ambientale provocato da piombo contenuto nelle capsule o involucri utilizzati; che è tuttavia opportuno prevedere un periodo di adattamento per i fabbricanti e gli utilizzatori delle capsule e prevedere che il divieto sia applicabile solo a partire dal 1o gennaio 1993; che è anche necessario consentire lo smaltimento, fino a esaurimento delle scorte, delle bevande spiritose imbottigliate e rivestite di una capsula o di un involucro fabbricati a base di piombo prima della data succitata;

considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1576/89 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1576/89 è aggiunta la seguente lettera:

« e) A decorrere dal 1o gennaio 1993, le bevande spiritose contemplate dal presente regolamento non possono essere detenute per la vendita o messe in circolazione in recipienti chiusi mediante un dispositivo di chiusura rivestito da una capsula o un involucro fabbricati a base di piombo. Tuttavia è consentito fino ad esaurimento delle scorte lo smaltimento delle bevande spiritose imbottigliate e rivestite di dette capsule o involucri prima della suddetta data. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD

(1) GU n. C 69 del 18. 3. 1992, pag. 12. (2) GU n. C 241 del 21. 9. 1992, pag. 98 e decisione del 28 ottobre 1992 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. C 169 del 6. 7. 1992, pag. 1. (4) GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.

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