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Document 22013D0012
Decision of the EEA Joint Committee No 12/2013 of 1 February 2013 amending Annex IV (Energy) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 12/2013, del 1 °febbraio 2013 , che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 12/2013, del 1 °febbraio 2013 , che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE
GU L 144 del 30.5.2013, p. 17–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(54) | aggiunta | punto 24b | 02/02/2013 | |
Modifies | 21994A0103(54) | abrogazione | punto 29 | 02/02/2013 |
30.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 144/17 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 12/2013
del 1o febbraio 2013
che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione, del 19 dicembre 2011, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la decisione 2007/74/CE (1). |
(2) |
La decisione di esecuzione 2011/877/UE abroga la decisione 2007/74/CE della Commissione (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato IV dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato IV dell’accordo SEE è così modificato:
1) |
dopo il punto 24a (decisione 2008/952/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:
|
2) |
il testo del punto 29 (decisione 2007/74/CE della Commissione) è soppresso. |
Articolo 2
I testi della decisione di esecuzione 2011/877/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 343 del 23.12.2011, pag. 91.
(2) GU L 32 del 6.2.2007, pag. 183.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.