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Document 01986L0297-20121029

Consolidated text: Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori ed alla relativa protezione (86/297/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/297/2012-10-29

1986L0297 — IT — 29.10.2012 — 003.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

▼M2

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1986

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori ed alla relativa protezione

(86/297/CEE)

▼B

(GU L 186, 8.7.1986, p.19)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

DIRETTIVA 97/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 settembre 1997

  L 277

24

10.10.1997

►M2

DIRETTIVA 2010/62/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE dell’8 settembre 2010

  L 238

7

9.9.2010

►M3

DIRETTIVA 2012/24/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE dell'8 ottobre 2012

  L 274

24

9.10.2012




▼B

▼M2

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1986

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori ed alla relativa protezione

(86/297/CEE)

▼B



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i trattori agricoli o forestali a ruote ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, tra l'altro, la presa di forza e la relativa protezione;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle loro attuali regolamentazioni, segnatamente al fine di consentire, per ogni tipo di trattore, l'applicazione della procedura di omologazione CEE, che forma oggetto della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 4 ), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 29 giugno 1978, relativa ad un programma d'azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro ( 5 ), prevede l'applicazione dei principi della prevenzione degli infortuni nella concezione e nella realizzazione dei mezzi di lavoro, ivi compresi quelli del settore agricolo; che le prescrizioni relative alle prese di forza e alle loro protezioni costituiscono un fattore di sicurezza;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai trattori agricoli o forestali a ruote comporta il reciproco riconoscimento dei controlli eseguiti da ciascuno Stato membro sulla base di prescrizioni comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



▼M2

Articolo 1

1.  Ai fini della presente direttiva per «trattore» si intende un trattore quale definito all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ).

2.  Ai fini della presente direttiva le categorie di trattori sono definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE.

▼B

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un trattore, né rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, l'immissione in circolazione o l'uso di un trattore per motivi concernenti la presa di forza e la relativa protezione se queste rispondono alle prescrizioni di cui all'allegato I.

Articolo 3

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, quanto ritengono necessario per garantire la protezione dei lavoratori che utilizzano i trattori in questione, purché ciò non implichi modifiche della presa di forza e della relativa protezione rispetto a quanto prescritto dalla presente direttiva.

Articolo 4

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato I ed il modello di allegato della scheda di omologazione CEE, che figura nell'allegato II, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 74/150/CEE.

Articolo 5

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione. Tuttavia, le disposizioni di cui al punto 5.2 dell'allegato I si applicano soltanto a decorrere dal 1o ottobre 1995.

2.  Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M2




ALLEGATO I

Disposizioni generali e prescrizioni relative alle prese di forza

1.   Definizione e campo di applicazione

1.1.

Per «presa di forza» (pdf) si intende un albero esterno del trattore destinato a trasmettere energia di rotazione alla strumentazione.

1.2.

La presente direttiva si applica unicamente alle prese di forza di cui al punto 1.1 montate sulla parte posteriore o anteriore del trattore.

2.   Domanda di omologazione CE

2.1.

La domanda di omologazione di un tipo di trattore per quanto riguarda la presa di forza e la relativa protezione deve essere presentata dal costruttore del trattore o dal suo mandatario utilizzando la scheda informativa il cui modello figura nell’allegato II, parte 1.

2.2.

Essa deve essere corredata di disegni, in tre esemplari, in scala appropriata e sufficientemente particolareggiata, delle parti del trattore soggette alle prescrizioni della presente direttiva.

2.3.

Al servizio tecnico responsabile dell’omologazione va presentato un trattore rappresentativo del tipo da omologare o le parti del trattore considerate essenziali per eseguire le prove prescritte dalla presente direttiva.

3.   Scheda di omologazione CE

Per ogni omologazione concessa o rifiutata occorre completare una scheda conforme al modello che figura nell’allegato II, parte 2.

4.   Disposizioni generali

Le prese di forza, di cui siano dotati i trattori, devono essere conformi alle prescrizioni del presente allegato.

Ai fini della presente direttiva si applicano le norme di cui ai punti 4.1 e 4.2.

4.1.   Disposizioni relative alle prese di forza posteriori

Ai trattori con prese di forza posteriori si applicano le disposizioni della norma ISO 500-1:2004, con la rettifica tecnica 1:2005, e della norma ISO 500-2:2004 conformemente alla tabella 1.



Tabella 1

Applicazione delle norme sulle prese di forza posteriori delle diverse categorie di trattori

Norma applicabile

T1

C1

T2

C2

T3

C3

T4.1

C4.1

T4.2

C4.2

T4.3

C4.3

T5

C5

ISO 500-1:2004 (1) (3)

X

--

X1)

X1)

X1)

X

X1)

ISO 500-2:2004 (2)

--

X

X2)

X2)

X2)

--

X2)

(1)   Nella norma ISO 500-1:2004 l’ultima frase del punto 6.2 non è applicabile.

(2)   Ai fini della presente direttiva questa norma si applica anche ai trattori con prese di forza la cui potenza, misurata conformemente alla norma ISO 789-1:1990, è superiore a 20 kW.

(3)   Per le prese di forza di tipo 3, quando sia possibile ridurre le dimensioni dell’apertura dello scudo protettivo al fine di adeguarlo agli elementi nei quali deve essere inserito, il manuale d’uso deve contenere quanto segue:

— avvertenza relativa alle conseguenze e ai rischi connessi alle dimensioni ridotte dello scudo protettivo,

— istruzioni e avvertenze specifiche riguardanti l’inserimento e il disinserimento delle prese di forza,

— istruzioni e avvertenze specifiche riguardanti l’utilizzo degli strumenti o delle macchine in cui viene inserita la presa di forza posteriore.

X Norma applicabile.

-- Norma non applicabile.

X1) Norma applicabile ai trattori con carreggiata superiore a 1 150 mm.

X2) Norma applicabile ai trattori con carreggiata pari o inferiore a 1 150 mm.

▼M3

4.2.   Disposizioni relative alla presa di forza anteriore

Le specifiche della norma ISO 8759-1:1998, ad eccezione della clausola 4.2, si applicano ai trattori di tutte le categorie T e C dotati di presa di forza anteriore come specificato in tale norma.

▼M3 —————

▼M2




ALLEGATO II

Parte 1

SCHEDA INFORMATIVA N. […]

a norma dell’allegato I della direttiva 2003/37/CE per quanto riguarda l’omologazione CE di un trattore in relazione alle prese di forza per trattori

Le seguenti informazioni vanno fornite, ove pertinente, in triplice copia e devono contenere un indice.

I disegni vanno forniti in scala adeguata e con sufficiente grado di dettaglio in formato A4. Anche eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

0.   DATI GENERALI

0.1. Marca/marche (marca depositata dal costruttore):

0.2. Tipo (specificare eventuali varianti e versioni):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo:

0.3.1. Targhetta del costruttore (posizione e modo di fissaggio):

0.4. Categoria del veicolo ( 7 ):

0.5. Denominazione e indirizzo del costruttore:

0.8. Denominazione/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio:

4.12. Presa/e di forza (frequenza di rotazione e rapporto con quella del motore) (numero, tipo e posizione):

4.12.1. Presa/e di forza principale/i:

4.12.2. Altra/e:

4.12.3. Protezione/i della presa di forza (descrizione, dimensioni, disegni, foto):

Parte 2

DOCUMENTI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell’amministrazione

Comunicazione riguardante

 l’omologazione ( 8 )

 l’estensione dell’omologazione (8) 

 il rifiuto dell’omologazione (8) 

 la revoca dell’omologazione (8) 

di un tipo di trattore per quanto riguarda la direttiva 86/297/CEE.

Numero di omologazione: …

Motivo dell’estensione: …

Sezione I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo di trattore:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul trattore ( 9 ):

0.3.1. Ubicazione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo ( 10 ):

0.5. Denominazione e indirizzo del costruttore:

0.8. Denominazione/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio:

Sezione II

1. Ulteriori informazioni (se necessarie): cfr. addendum

2. Servizio tecnico responsabile dell’esecuzione delle prove:

3. Data del verbale di prova:

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6. Luogo:

7. Data:

8. Firma:

9. È allegato l’indice del fascicolo di informazione depositato presso l’autorità competente, che può essere ottenuto su richiesta.



( 1 ) GU n. C 164 del 23. 6. 1983, pag. 5.

( 2 ) GU n. C 307 del 14. 11. 1983, pag. 104.

( 3 ) GU n. C 341 del 19. 12. 1983, pag. 2.

( 4 ) GU n. L 84 del 28. 3. 1984, pag. 10.

( 5 ) GU n. C 165 dell' 11. 7. 1978, pag. 3.

( 6 ) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

( 7 ) Secondo le definizioni di cui all’allegato II della direttiva 2003/37/CE.

( 8 ) Barrare se non pertinente.

( 9 ) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non appropriati ai fini della descrizione dei tipi di trattore oggetto della presente scheda di omologazione, detti caratteri vanno rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (per esempio ABC?123?).

( 10 ) Secondo le definizioni di cui all’allegato II della direttiva 2003/37/CE.

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