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Document E2013C0496
EFTA Surveillance Authority Decision No 496/13/COL of 11 December 2013 concerning the financing of Harpa Concert Hall and Conference Centre (Iceland)
Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA, n. 496/13/COL dell' 11 dicembre 2013 , riguardo al finanziamento di Harpa Concert Hall and Conference Centre (Islanda)
Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA, n. 496/13/COL dell' 11 dicembre 2013 , riguardo al finanziamento di Harpa Concert Hall and Conference Centre (Islanda)
GU L 172 del 12.6.2014, p. 36–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/36 |
DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
n. 496/13/COL
dell'11 dicembre 2013
riguardo al finanziamento di Harpa Concert Hall and Conference Centre (Islanda)
L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («L'AUTORITÀ»),
VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), e il protocollo 26,
VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24,
VISTO il protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte («protocollo 3»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, della parte II,
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni ai sensi delle suddette disposizioni (1) e viste le osservazioni pervenute,
considerando quanto segue:
I. ANTEFATTI
1 PROCEDIMENTO
(1) |
Il 19 settembre 2011, l'Autorità ha ricevuto una denuncia (documento n. 608967), riguardante il presunto sovvenzionamento da parte dello Stato islandese («lo Stato») e del Comune di Reykjavík («il Comune») di servizi di conferenza e di ristorazione presso l'Harpa Concert Hall and Conference Centre («Harpa») (2). |
(2) |
Dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti dalle autorità islandesi e dopo aver discusso il caso in una riunione del 5 giugno 2012 (3), l'Autorità ha emanato la decisione n. 128/13/COL, del 20 marzo 2013, che avvia il procedimento di indagine formale sui presunti aiuti di Stato coinvolti nel finanziamento di Harpa Concert Hall and Conference Centre («decisione n. 128/13/COL» o «la decisione di avvio»). |
(3) |
Con lettera del 28 maggio 2013 (doc. n. 673762), le autorità islandesi hanno presentato le proprie osservazioni sulla decisione dell'Autorità. Il caso è stato anche discusso tra l'Autorità e le autorità islandesi in occasione dell'incontro sul pacchetto di aiuti di Stato tenutosi a Reykjavík il 4 giugno 2013. |
(4) |
L'8 agosto 2013, la decisione n. 128/13/COL è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel supplemento SEE. Le parti interessate avevano un mese di tempo per presentare osservazioni sulla decisione di avvio dell'Autorità. L'Autorità non ha ricevuto osservazioni da parte degli interessati. |
2 DESCRIZIONE DELLA MISURA
2.1 Informazioni generali
(5) |
Con decisione n. 128/13/COL l'Autorità ha valutato il finanziamento di Harpa Concert Hall and Conference Centre. Harpa è un immobile polivalente situato nel centro di Reykjavík, attualmente di proprietà dello Stato islandese (54 %) e del Comune di Reykjavík (46 %), che insieme contribuiscono al suo finanziamento. |
2.2 Contesto
(6) |
Nel 1999 il sindaco di Reykjavík, insieme ai rappresentanti del governo islandese, ha annunciato la futura costruzione di un centro polivalente adibito a sala concerti e conferenze nel centro di Reykjavík. Alla fine del 2002 lo Stato islandese e il Comune hanno sottoscritto un accordo sul progetto; l'anno seguente è stata costituita la società Austurhöfn-TR ehf. allo scopo di sovrintendere il progetto (4). |
(7) |
Il modello aziendale iniziale di Harpa affidava a un soggetto privato l'incarico di costruire e gestire l'immobile, dietro versamento di contributi annuali da parte dello Stato e del Comune. Nell'aprile 2004 l'ente di Stato per il commercio ha annunciato un processo di preselezione per il progetto; nel 2005 un comitato di valutazione ha stabilito che l'offerta presentata dalla società a responsabilità limitata Portus ehf. era la più vantaggiosa rispetto alle quattro offerte pervenute. Successivamente, lo Stato islandese e il Comune hanno stipulato un contratto («accordo sul progetto») con Portus per la costruzione e la gestione di un centro adibito a sala concerti e conferenze (5). Tuttavia, nel 2008, dopo il crollo finanziario, il partner privato selezionato si è trovato in gravi difficoltà finanziarie e ha dovuto ritirarsi dal progetto, con la conseguente sospensione della costruzione del centro Harpa. |
(8) |
Quando il partner privato si è ritirato dal progetto, era già stata costruita circa la metà di Harpa e le autorità islandesi dovevano perciò decidere riguardo al suo futuro. Secondo le autorità islandesi, all'epoca si presentavano essenzialmente tre opzioni praticabili (6):
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(9) |
Era anche evidente che un edificio delle dimensioni di Harpa, «costruito a metà» nel cuore della città, avrebbe causato problemi a lungo termine e vanificato il valore investito. Pertanto, non si riteneva fattibile chiudere definitivamente il progetto, dato che ingenti risorse erano state spese per avviarlo, e la sua riapertura in una fase successiva avrebbe rappresentato un esercizio molto complesso oltre che dispendioso. Di conseguenza, nel febbraio 2009 il sindaco di Reykjavík e il ministro dell'Istruzione hanno raggiunto un accordo in cui si prevedeva che lo Stato e il Comune avrebbero continuato la realizzazione del progetto senza il partner privato (7). |
(10) |
Austurhöfn-TR ehf., pertanto, è subentrato al progetto, e i piani sono stati rivisti al fine di trovare soluzioni più economiche al processo di costruzione e alla progettazione dell'edificio. In un comunicato stampa dello Stato e del Comune si affermava che l'assunzione del controllo era una soluzione temporanea, e che la proprietà e il finanziamento di Harpa sarebbero stati rivisti con la ripresa dell'economia. L'accordo sul progetto è stato modificato nel 2010 al fine di tener conto della nuova gestione del progetto e del ritiro del partner privato (8), dopodiché i lavori di costruzione sono stati ripresi. Landsbankinn ha efficacemente tagliato gran parte dei costi di investimento e tutto il capitale sociale è stato interamente speso nel processo. Nel 2011 la costruzione di Harpa è stata ultimata e l'immobile è stato ufficialmente inaugurato il 20 agosto 2011. |
(11) |
Fino a poco tempo svariate società a responsabilità limitata erano coinvolte nelle operazioni legate al progetto di Harpa, vale a dire: Portus ehf., incaricata della parte immobiliare e delle operazioni di Harpa, e Situs ehf., incaricata della costruzione di altri edifici previsti nella stessa zona. Portus possiede due controllate: Totus ehf., che era proprietaria del bene stesso, e Ago ehf., che era responsabile di tutte le operazioni di Harpa e che ha ricevuto in locazione il bene da Totus. Anche Situs aveva due controllate: Hospes ehf., che avrebbe posseduto e gestito un hotel costruito nella zona, e Custos ehf., futuro proprietario e gestore di altri edifici della zona. |
(12) |
Tuttavia, al fine di contenere al minimo i costi operativi e aumentare l'efficienza, il consiglio di Austurhöfn-TR ehf. ha deciso, nel dicembre 2012, di semplificare la struttura operativa di Harpa fondendo in un'unica società la maggior parte delle società a responsabilità limitata coinvolte nelle sue operazioni. Lo Stato e il Comune hanno quindi fondato l'azienda Harpa Concert and Conference Centre ehf. (in islandese Harpa tónlistar- og ráðstefnuhús ehf.), preposta alla supervisione delle operazioni di Harpa. La semplificazione dell'infrastruttura di Harpa rientra in un piano a lungo termine per rendere sostenibili le operazioni del centro polivalente. |
2.3 Scopo e obiettivo del progetto Harpa
(13) |
Secondo le autorità islandesi, Harpa intende essere un punto di riferimento per progetti musicali ambiziosi e di vario genere nonché un polo della vita culturale in Islanda, con lo scopo di promuovere le migliori iniziative che gli artisti islandesi possono offrire in qualsiasi momento, con particolare attenzione per gli eventi musicali di varia natura. Harpa si propone inoltre come promotore dell'innovazione sulla scena culturale e musicale islandese, e l'accento sarà posto sui contatti internazionali, in modo da rendere Harpa un centro capace di attirare in Islanda artisti stranieri. |
(14) |
Inoltre, Harpa intende essere una sede per tutti i tipi di conferenze, incontri e raduni, nazionali ed esteri, mira a rafforzare la posizione dell'Islanda come centro di conferenze internazionali, mettendo a disposizione servizi e sale conferenze compatibili con quelli offerti dai centri congressi di altri paesi. Harpa punta altresì a promuovere il turismo in Islanda e di vivacizzare il cuore della città di Reykjavík, proponendosi quale punto d'incontro per tutti gli islandesi residenti nella zona nonché come meta di visitatori, sia islandesi sia stranieri, desiderosi di visitare il centro e godere dei servizi offerti, dell'architettura dell'edificio e delle opere d'arte in esso esposte. |
(15) |
L'Orchestra sinfonica islandese, l'Opera islandese e la Big Band di Reykjavik hanno stipulato contratti a lungo termine per usufruire di alcune strutture all'interno di Harpa. Il centro polivalente Harpa ospita anche conferenze, nonché vari eventi artistici come concerti di musica pop e rock di artisti locali e stranieri. Altre attività previste nel plesso in questione, come catering, ristoranti, un negozio di musica e un negozio di mobili, sono gestite da società private che prendono in locazione le strutture di Harpa. Tali strutture sono concesse in locazione a operatori privati a condizioni di mercato, attraverso gare pubbliche in cui sono state accettate le offerte più vantaggiose. |
(16) |
Prima della costruzione di Harpa, in Islanda non esistevano sale da concerti con una buona acustica, in grado di ospitare oltre 300 persone e accogliere l'Orchestra sinfonica islandese e l'Opera islandese. Le autorità islandesi hanno pertanto ritenuto necessario costruire un centro culturale capace di offrire ai cittadini islandesi la possibilità di assaporare l'arte e la musica. Per quanto riguarda le strutture adibite a conferenze, secondo le autorità islandesi non esistevano in Islanda appositi centri o complessi in grado di ospitare grandi conferenze. |
2.4 Le strutture di Harpa
(17) |
Harpa si estende su un'area di 28 000 m2, nella zona del vecchio porto di Reykjavík, in via Austurbakki 2. L'edificio è stato progettato dallo studio di architettura danese Henning Larsen Architects, in collaborazione con lo studio di architettura islandese Batteríið arkitektar. L'artista Ólafur Elíasson, in collaborazione con gli architetti, ha progettato la facciata in vetro dell'edificio. Artec Consultants Inc è responsabile dell'acustica, dell'insonorizzazione, nonché della progettazione del teatro e degli impianti acustici. |
(18) |
L'opera è stata concepita in modo da garantire strutture diverse e di buona qualità per tutti i tipi di concerti e conferenze, offrendo ai cittadini strutture finora inesistenti nel paese. Harpa ha già vinto dei premi per le strutture riservate ai concerti ed è stato riconosciuto come una delle più straordinarie sale da concerti del nuovo millennio dalla rivista Gramophone, nonché come miglior centro esibizioni 2011 dalla rivista Travel & Leisure. Inoltre, Harpa è il vincitore del premio Mies van der Rohe 2013, conferito dall'Unione europea per l'architettura contemporanea (9). |
(19) |
Di seguito è riportata una descrizione delle sale all'interno di Harpa (10):
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(20) |
Harpa dispone di 7 sale riunioni più piccole, dotate di un numero di posti a sedere tra 8 e 250 e diversi spazi pubblici che vengono occasionalmente concessi in locazione per mostre e ricevimenti per incrementare le entrate della società. Le sale riunioni possono essere suddivise in sale più piccole. Tutte le sale sono tecnicamente attrezzate e dotate di un proiettore, di apparecchiature per videoconferenze e impianti audio. |
2.5 Il finanziamento delle operazioni di Harpa
(21) |
Come si è detto, Harpa è interamente di proprietà dello Stato islandese e del Comune per il tramite di Austurhöfn-TR ehf. Dal 2006 gli obblighi dello Stato e del Comune sono disciplinati dall'articolo 13 dell'accordo sul progetto (11). I pagamenti annuali dello Stato e del Comune sono coperti con i rispettivi bilanci. Relativamente al bilancio dello Stato per il 2011, il contributo statale annuale doveva ammontare a 424,4 milioni di ISK. Per l'anno 2012 la parte contributiva dello Stato equivaleva a 553,6 milioni di ISK. Tutti i contributi pubblici destinati a Harpa sono sostenuti in funzione della quota partecipativa al progetto: lo Stato versa il 54 % mentre il Comune versa un contributo pari al 46 %. I contributi sono inoltre indicizzati sulla base dei prezzi al consumo. |
(22) |
Oltre al contributo previsto con i bilanci dello Stato e del Comune, il governo islandese e il Comune di Reykjavík si sono impegnati a concedere un prestito a breve termine per il funzionamento di Harpa fino a conclusione del finanziamento a lungo termine necessario per coprire interamente il costo del progetto. Alla data del 2013 l'importo complessivo del prestito era pari a 794 milioni di ISK, con un tasso di interesse del 5 % e un premio di 200 pb. Il prestito doveva essere rimborsato entro il 15 febbraio 2013. Il 6 marzo 2013 il Comune, lo Stato e Harpa Concert and Conference Centre ehf. hanno siglato un accordo secondo cui il prestito ponte sarebbe stato convertito in capitale sociale di Harpa, dato che nessun capitale era stato precedentemente destinato alla società. Nello stesso accordo, lo Stato e il Comune si sono impegnati a esborsare ulteriori somme annuali a titolo temporaneo in favore di Harpa dell'ordine di 160 milioni di ISK all'anno per il periodo 2013-2016, allo scopo di coprire innanzitutto le imposte sugli immobili incombenti ad Harpa, che erano risultate molto più elevate del previsto (12). In un secondo tempo sono emersi anche altri costi imprevisti legati al progetto. |
(23) |
Lo Stato e il Comune stanziano fondi su base mensile, al fine di estinguere gli obblighi di rimborso dei prestiti riguardanti Harpa. Poiché il progetto è destinato a essere autosostenibile, i profitti devono coprire tutti i costi operativi. I fondi versati dai proprietari sono quindi, secondo le autorità islandesi, intesi a coprire solamente i prestiti in essere (13). |
(24) |
Il 16 aprile 2013 è stato sottoscritto un nuovo accordo («il contratto sul progetto 2013»), che sostituisce l'accordo sul progetto modificato (14). In base al nuovo accordo, il contributo del Comune e dello Stato continuerà a essere un pagamento incondizionato, versato in rate mensili equivalenti per un importo pari a 595 milioni di ISK ogni anno, per un periodo di 35 anni a partire dal marzo 2011. Con l'adeguamento del marzo 2013 effettuato in base all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo, l'importo annuo del pagamento è diventato di 1 023 339 932 ISK (15). |
(25) |
Secondo il bilancio annuale di previsione di Austurhöfn-TR ehf. per l'esercizio 2012, la società avrebbe dovuto sostenere una perdita operativa significativa corrispondente a un EBITDA negativo complessivo di 406,5 milioni di ISK. La quota «conferenze» di Harpa è stata gestita a un EBITDA negativo di 120 milioni di ISK nel 2012 e lo stesso vale per la voce «Altri eventi artistici» (EBITDA negativo di 131 milioni di ISK). Anche il bilancio annuale di previsione e le analisi dei ricavi per l'esercizio 2013 prevedono una notevole perdita operativa, un EBITDA negativo complessivo di circa 348 milioni di ISK, con le attività riguardanti le conferenze e gli «Altri eventi artistici» entrambi in perdita (16). |
2.6 Imputazione dei costi e separazione contabile
(26) |
In base all'accordo iniziale sul progetto avrebbe dovuto esserci una separazione finanziaria tra le diverse società coinvolte nel funzionamento di Harpa e tra le diverse operazioni e attività: 13.11.1 Il partner privato dovrà in qualsiasi momento accertarsi che vi sia una separazione finanziaria tra la società immobiliare, la società operativa, Hringur e il partner privato. Ciascuna entità è amministrata e gestita separatamente sul piano finanziario. 13.11.2 Il partner privato dovrà in qualsiasi momento accertarsi che vi sia una sufficiente separazione finanziaria, cioè la separazione contabile tra la retribuzione del lavoro e altre operazioni e attività all'interno del centro conferenze (CC). Durante il periodo contrattuale, il partner privato deve essere in grado di dimostrare a ogni evenienza, su richiesta del cliente, l'esistenza di tale separazione finanziaria». |
(27) |
Le operazioni di Harpa sono suddivise in varie categorie: 1) Orchestra sinfonica islandese, 2) Opera islandese, 3) Altri eventi artistici, 4) Dipartimento conferenze, 5) Operazioni, 6) Vendita biglietti, 7) Funzionamento delle strutture, 8) Costi di gestione. Tutte queste categorie di spesa ricadono sotto la responsabilità di Harpa — tónlistar — og ráðstefnuhús ehf. e le entrate e le spese attribuite a ciascuna di queste categorie sono incluse nel bilancio alla categoria di riferimento. I costi operativi comuni, quali retribuzioni, alloggi (riscaldamento ed elettricità) e spese amministrative, sono divisi fra le categorie secondo un modello di imputazione dei costi (17). |
(28) |
Per una descrizione più dettagliata della misura, si rimanda alla decisione n. 128/13/COL dell'Autorità (18). |
3 MOTIVAZIONI PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE
(29) |
Nella decisione n. 128/13/COL, l'Autorità ha valutato in via preliminare se il finanziamento di Harpa costituisse un aiuto di Stato e, in caso affermativo, se l'aiuto fosse compatibile con le disposizioni sugli aiuti di Stato dell'accordo SEE. |
(30) |
Secondo le autorità islandesi, il finanziamento di Harpa non comporta un aiuto di Stato, dal momento che è stata adeguatamente garantita l'esistenza di conti separati per le diverse attività all'interno del centro adibito a sala concerti e conferenze. A sostegno di quanto dichiarato, le autorità islandesi hanno presentato le relazioni di due società di revisione in materia di separazione contabile delle società coinvolte nella gestione di Harpa. Le autorità islandesi hanno anche presentato un'analisi dei prezzi, in cui hanno confrontato i prezzi delle strutture adibite a conferenze situate a Reykjavík e comparabili per dimensioni e capacità. Inoltre, le autorità islandesi hanno dichiarato che l'attività legata alle conferenze ha inciso positivamente sulle altre attività di Harpa, senza di essa i cui costi sarebbero stati notevolmente più elevati. |
(31) |
Tuttavia, l'Autorità nel parere preliminare ha ritenuto che il finanziamento di Harpa si configurasse come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Nella decisione n. 128/13/COL sono stati individuati i seguenti aspetti:
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(32) |
Inoltre, l'Autorità dubita che l'aiuto di Stato possa essere considerato compatibile con l'accordo SEE. Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, possono considerarsi compatibili con il funzionamento dell'accordo gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la salvaguardia del patrimonio, sempreché non alterino le condizioni degli scambi e la concorrenza in misura contraria al comune interesse. Le autorità islandesi hanno dichiarato che l'obiettivo principale della misura in questione era promuovere la cultura attraverso la costruzione di una sala concerti che potesse ospitare sia l'Orchestra sinfonica islandese sia l'Opera islandese. L'Autorità ha riconosciuto che, data la finalità culturale, la costruzione e la gestione di una struttura lirica e sinfonica potrebbero qualificarsi come aiuti destinati a promuovere la cultura. |
(33) |
L'Autorità ha altresì riconosciuto che un'infrastruttura come Harpa potrebbe essere utilizzata anche per accogliere vari esercizi commerciali come ristoranti, bar, negozi, conferenze e concerti popolari. Tuttavia, al fine di non falsare la concorrenza, maggiori garanzie dovevano essere messe in atto per assicurare che non vi fossero sovvenzioni incrociate tra le attività commerciali e le attività culturali sovvenzionate. Nella sua conclusione preliminare l'Autorità avanzava dubbi sul fatto che le autorità islandesi avessero messo in atto le necessarie garanzie per assicurare che tali sovvenzioni incrociate non avessero luogo. Di conseguenza, alla luce della sua valutazione preliminare, l'Autorità dubitava che la costruzione e la gestione di Harpa potessero essere considerate compatibili ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE. |
4 OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ISLANDESI
(34) |
Le osservazioni formulate dalle autorità islandesi riflettono il loro punto di vista secondo cui il finanziamento della gestione di Harpa non comporta aiuti di Stato, dal momento che le autorità stesse avevano correttamente provveduto affinché le società mantenessero una contabilità separata per le diverse attività attinenti al centro polivalente (21). |
(35) |
Le autorità islandesi non contestano il fatto che i contributi finanziari in favore di Harpa siano concessi mediante risorse statali e che siano imputabili allo Stato. Tuttavia, esse sostengono che Harpa non può essere considerata un'impresa ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Secondo le autorità islandesi, Harpa è un'infrastruttura e una sede di cultura, che mira a preservare e promuovere la cultura e il patrimonio islandese e, quindi, non può essere considerata come un centro che offre prodotti e servizi su un mercato concorrenziale. Inoltre, le autorità islandesi sono dell'avviso che, in questo caso, la condizione riguardante un vantaggio economico non è soddisfatta, essendo stato garantito che la parte commerciale di Harpa non fosse finanziata mediante risorse statali, che invece vengono assegnate solo alle attività culturali. Infine, per quanto concerne l'incidenza sulla concorrenza e sugli scambi tra le Parti contraenti, le autorità islandesi rilevano che è necessario tener presente la posizione geografica dell'Islanda e che è poco probabile che il pubblico di altri Stati firmatari dell'accordo SEE si rechi appositamente in Islanda per assistere a concerti o eventi simili. |
(36) |
Le autorità islandesi sottolineano che le operazioni generali di Harpa non sono di natura commerciale. A loro parere, Harpa non sarebbe stata creata da un'impresa privata e non può essere paragonata a un gruppo privato di imprese. Pertanto, a detta delle autorità islandesi, i fatti dimostrano chiaramente che nella fattispecie il criterio dell'investitore in un'economia di mercato (MEIP) presenta i suoi limiti. |
(37) |
Dopo aver consultato i direttori di Harpa, le autorità islandesi hanno rammentato che la struttura utilizzata per garantire la prevenzione di sovvenzioni incrociate non prevederà società separate o gare obbligatorie per le operazioni relative alle conferenze. Le autorità islandesi sono certe che esistono misure più idonee, che creeranno meno difficoltà alle operazioni della struttura. Quindi, indipendentemente dal fatto che le risorse statali di finanziamento e gestione di Harpa siano considerate aiuti di Stato compatibili con le norme sugli aiuti di Stato o non costituiscano affatto aiuti di Stato, le autorità islandesi concordano sul fatto che è necessario approntare misure volte a garantire che eventuali misure di sostegno non falsino illecitamente la concorrenza nel mercato delle conferenze. |
(38) |
Le autorità islandesi concordano con l'Autorità in merito alla necessità di assicurare che le operazioni legate alle conferenze siano finanziariamente indipendenti dalle altre operazioni di Harpa e di porre in essere garanzie per evitare sovvenzioni incrociate tra le due parti. Pertanto, al fine di garantire la corretta separazione tra le attività commerciali e le altre attività, e onde evitare qualsiasi sussidio alle prime, sono state adottate due misure principali:
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(39) |
Le autorità islandesi hanno presentato un progetto di proposta per una separazione contabile completa relativa al dipartimento conferenze di Harpa, che tiene conto della nuova metodologia di ripartizione dei costi e dei proventi (24). La seguente tabella illustra la separazione contabile proposta di Harpa (25).
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(40) |
Per quanto riguarda il canone locatizio, le autorità islandesi hanno presentato all'Autorità un confronto con i canoni chiesti da altre strutture per conferenze in Islanda, che dimostra che la locazione del dipartimento conferenze è superiore al tasso di mercato comparabile praticato alla clientela al dettaglio. Per le autorità islandesi il prezzo di locazione di un operatore all'ingrosso come il dipartimento conferenze sarebbe in genere notevolmente inferiore a quanto pagherebbe un cliente al dettaglio. Pertanto, le autorità islandesi propongono l'applicazione di un margine del 25 % (sconto) (26). Stando alle autorità islandesi, un livello di margine così basso dovrebbe garantire che sia posto a carico del dipartimento conferenze un tasso adeguato rispetto ad altri operatori di mercato. |
(41) |
Secondo le autorità islandesi è comprensibile che un investimento come Harpa, alla pari di qualsiasi altro progetto di investimento di grandi dimensioni, non realizzi un profitto nei primi due anni di attività. Tuttavia, il nuovo modello di ripartizione dei costi e dei redditi mostra che la parte commerciale diventerà gradualmente più redditizia, permettendo ai proprietari di Harpa di realizzare un profitto sui loro investimenti nei prossimi due anni. Il nuovo modello dimostra inoltre che finora il dipartimento conferenze ha sostenuto, molto probabilmente, una parte eccessivamente elevata delle spese comuni. |
(42) |
Infine, se l'Autorità dovesse ritenere che la misura costituisce un aiuto di Stato, le autorità islandesi hanno espresso il parere che tale aiuto potrebbe essere considerato compatibile con l'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE, visti gli obiettivi della misura, tra cui quello di preservare e promuovere la cultura e il patrimonio islandese. A tale riguardo, le autorità islandesi hanno invitato l'Autorità a valutare se tali aiuti debbano essere considerati finanziamenti di un servizio di interesse economico generale («SIEG»). |
II. VALUTAZIONE
1 PRESENZA DI AIUTO DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 61, PARAGRAFO 1, DEL SEE
(43) |
L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE recita: «Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». |
(44) |
Ciò implica che una misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE qualora siano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: la misura a) è concessa dallo Stato o mediante risorse statali; b) conferisce un vantaggio economico al beneficiario; c) è selettiva; d) incide sugli scambi tra le Parti contraenti e rischia di falsare la concorrenza (27). |
(45) |
Nei capitoli che seguono la sovvenzione statale del finanziamento di Harpa sarà valutata a fronte di tali criteri. |
1.1 Risorse statali
(46) |
Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, costituisce aiuto di Stato una misura concessa dallo Stato o mediante risorse statali. |
(47) |
In via preliminare, l'Autorità osserva che le autorità locali e regionali sono considerate equivalenti allo Stato (28). Di conseguenza, lo Stato, ai fini dell'articolo 61, paragrafo 1, comprende tutti gli organi dell'amministrazione statale, dal governo centrale alla municipalità o al livello amministrativo più basso, così come imprese ed enti pubblici. Inoltre, le risorse comunali sono considerate risorse statali ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE (29). |
(48) |
Poiché lo Stato islandese e il Comune di Reykjavík coprono congiuntamente il disavanzo annuale della società preposta al funzionamento di Harpa, contribuendo a versare annualmente un determinato importo attinto ai rispettivi bilanci, ne consegue che sono coinvolte risorse statali. Inoltre, la conversione dei prestiti in capitale sociale comporta anch'essa un trasferimento di risorse statali, poiché lo Stato e il Comune rinuncerebbero al diritto di ricevere l'intero rimborso dei prestiti in essere. Pertanto, il primo criterio dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE è soddisfatto. |
1.2 Impresa
(49) |
La misura, per essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, deve conferire un vantaggio a un'impresa. Le imprese sono entità che esercitano un'attività economica, a prescindere dal loro status giuridico e il modo in cui sono finanziate (30). Le attività economiche sono attività che consistono nell'offrire beni o servizi su un mercato (31). Al contrario, le entità che non sono commercialmente attive, nel senso che non offrono beni o servizi su un determinato mercato, non costituiscono imprese. |
(50) |
Come rimarcato nella decisione n. 128/13/COL, l'Autorità è dell'avviso che la costruzione e la gestione di un'infrastruttura costituiscano un'attività economica in sé (e siano quindi soggette alle norme sugli aiuti di Stato) se tale infrastruttura è o sarà utilizzata per fornire beni o servizi sul mercato (32). In questo caso, Harpa è un centro destinato, per esempio, a ospitare conferenze così come eventi musicali, culturali e «altri eventi artistici» su base commerciale, ovvero per la fornitura di servizi sul mercato. Questo parere è stato confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea («la Corte di giustizia») nella causa Leipzig/Halle (33). Di conseguenza, nei casi di infrastrutture, l'aiuto può essere concesso a diversi livelli: la costruzione, la gestione e l'uso delle strutture (34). |
(51) |
Come si è detto, Harpa ospita concerti dell'Orchestra sinfonica islandese, dell'Opera islandese, vari altri eventi artistici e conferenze. Secondo le autorità islandesi solo le conferenze costituiscono un'attività economica in relazione alla gestione di Harpa. Tutte le altre attività devono quindi essere classificate come non economiche. |
(52) |
Tuttavia, alcune delle attività che si svolgono in Harpa, in particolare conferenze, spettacoli teatrali, concerti di musica popolare ecc., sono in grado di attrarre un numero significativo di clienti, in concorrenza con i centri conferenze e i teatri privati o altre strutture private che propongono eventi musicali. Pertanto, l'Autorità ritiene che Harpa Concert Hall and Conference Centre e la società preposta alla sua gestione, nella misura in cui svolgono attività commerciali, si qualifichino come imprese (35). |
1.3 Vantaggio
(53) |
La misura, per essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, deve conferire un vantaggio economico al beneficiario dell'aiuto. |
(54) |
Per quanto riguarda il finanziamento della costruzione di Harpa, l'esistenza di un aiuto di Stato può essere esclusa soltanto se conforme al principio dell'investitore in un'economia di mercato («MEIP») (36). Tuttavia, le autorità islandesi hanno contestato l'applicazione del test MEIP in questo caso poiché, a loro parere, le operazioni complessive di Harpa non sono di natura commerciale. Secondo le autorità islandesi, il centro Harpa non sarebbe stato creato da un'impresa privata e quindi non può essere paragonato a un gruppo privato di imprese. Pertanto, è opinione delle autorità islandesi che il criterio dell'investitore in un'economia di mercato (MEIP) presenti dei limiti nel caso di specie. |
(55) |
Quanto alla costruzione di Harpa, lo Stato e il Comune, secondo le autorità islandesi, avevano inizialmente sperato che un investitore privato finanziasse la realizzazione del progetto. Tuttavia, a causa della crisi finanziaria, era diventato impossibile realizzare il progetto senza ricorrere a finanziamenti pubblici. I contributi diretti da parte dello Stato e del Comune sono quindi ritenuti necessari, in quanto in loro assenza non ci sarebbero state risorse sufficienti per finanziare il progetto. L'Autorità ritiene pertanto che il finanziamento pubblico della costruzione di Harpa costituisca un vantaggio economico e quindi un aiuto, dal momento che il progetto non sarebbe certamente stato realizzato in assenza di tali finanziamenti. La partecipazione dello Stato e del Comune era quindi essenziale per il progetto Harpa nel suo complesso. |
(56) |
Dalla prassi decisionale dell'Autorità emerge che, se un'impresa svolge sia attività commerciali che non commerciali, deve essere in atto un sistema contabile dei costi volto a garantire che le attività commerciali non vengano finanziate mediante risorse statali destinate alle attività senza scopo di lucro (37). Questo principio è contemplato anche nella direttiva sulla trasparenza. La direttiva sulla trasparenza non si applica direttamente al caso in esame, in quanto il fatturato totale annuo netto di Harpa, negli ultimi due anni, si attesta al di sotto della soglia di fatturato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (38). Tuttavia, l'Autorità ritiene che siano ancora applicabili i principi di gestione delle attività economiche a condizioni commerciali con contabilità separata, nonché una chiara definizione dei principi di contabilità dei costi che esigono una contabilità separata. |
(57) |
Come descritto nella precedente sezione I.2, le operazioni di Harpa sono suddivise in varie categorie, per esempio gli eventi legati all'Orchestra sinfonica islandese e all'Opera islandese, così come altri eventi artistici e conferenze. Le autorità islandesi, tuttavia, hanno provveduto a che venisse operata una separazione chiara e coerente dei conti per le diverse attività di Harpa soltanto dopo che l'Autorità aveva adottato la decisione n. 128/13/COL. La semplice ripartizione delle perdite connesse al funzionamento dell'immobile e dei costi amministrativi comuni tra le diverse attività di Harpa, sulla base di una stima dell'utilizzo e di altri criteri, così com'era la prassi per i primi anni del funzionamento di Harpa, non può essere considerata una netta separazione contabile ai sensi del diritto SEE. Questa situazione potrebbe quindi aver determinato sovvenzioni incrociate tra le attività culturali e le attività economiche all'interno di Harpa. |
(58) |
Come descritto nella sezione I.4, le autorità islandesi hanno introdotto alcune misure al fine di separare i conti delle attività commerciali e non commerciali di Harpa (39). Le misure comprendono una nuova metodologia di ripartizione dei costi e dei redditi e la tenuta di una contabilità separata per il dipartimento conferenze di Harpa. Anche se queste nuove disposizioni riducono al minimo necessario il vantaggio delle società coinvolte nella gestione di Harpa per garantire il funzionamento delle infrastrutture, un vantaggio per il dipartimento conferenze non può essere escluso del tutto. |
(59) |
Inoltre, è conferito un vantaggio alle società coinvolte nella gestione di Harpa sotto forma di rinuncia ai profitti dal momento che lo Stato e il Comune non richiedono un utile sui loro investimenti nel centro adibito a sala concerti e conferenze, nella misura in cui tali aziende svolgono attività commerciali come, per esempio, l'organizzazione di conferenze. Qualsiasi imprenditore o investitore normalmente chiederebbe un rendimento dai propri investimenti in un'impresa commerciale. Una tale esigenza rappresenta effettivamente un costo per l'impresa. Se un'impresa di proprietà dello Stato non è tenuta a generare un tasso di rendimento normale per il suo proprietario, ciò significa in realtà che l'impresa gode di un vantaggio ogniqualvolta il proprietario rinuncia a quel profitto (40). |
1.4 Valutazione del vantaggio alla luce del test Altmark
(60) |
Le autorità islandesi ritengono che il finanziamento della costruzione e della gestione di Harpa debba essere considerato come il finanziamento di un servizio di interesse economico generale e che siano soddisfatti i quattro criteri cumulativi del «test Altmark», per cui la misura non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 6l, paragrafo 1, dell'accordo SEE. |
(61) |
La sentenza della Corte di giustizia nella causa Altmark offre chiarimenti in merito alle condizioni in cui le compensazioni di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato, in ragione dell'assenza di un qualsiasi vantaggio (41). Tuttavia, affinché tale compensazione possa sottrarsi alla qualifica di aiuto di Stato in un caso particolare, quattro condizioni cumulative, comunemente indicate come criteri Altmark, devono essere soddisfatte (42). |
(62) |
Le quattro condizioni sono le seguenti: a) il beneficiario di un regime di finanziamento pubblico che compensa un SIEG deve essere formalmente incaricato dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro; b) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti; c) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi del SIEG, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento; d) quando il beneficiario non è selezionato nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole. |
(63) |
Gli Stati del SEE godono, in generale, di un'ampia discrezionalità per quanto riguarda l'identificazione di un servizio come SIEG, pur seguendo la giurisprudenza in materia che stabilisce i principi generali da rispettare. Traspare dall'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE che le imprese incaricate della gestione di SIEG sono imprese cui è stato affidato «un particolare compito» (43). |
(64) |
Secondo gli orientamenti dell'Autorità sull'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (44), la missione di servizio pubblico deve essere conferita mediante un atto che, a seconda della legislazione degli Stati EFTA, può assumere la forma di un atto legislativo o regolamentare o di un contratto. Può anche essere conferita mediante vari atti. In base alla prassi della Commissione e dell'Autorità in questi casi, tale atto o insieme di atti deve almeno precisare:
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(65) |
Gli obblighi di servizio pubblico di Harpa sono, secondo le autorità islandesi, ben definiti nella sua politica di proprietà. Secondo la politica di proprietà, Harpa persegue lo scopo di: a) essere un punto di riferimento per la musica e la vita culturale in Islanda, b) rafforzare la posizione dell'Islanda come sede di conferenze, c) rafforzare la posizione dell'industria dei viaggi in Islanda e d) promuovere la vita nel centro della città di Reykjavík. Inoltre, la politica di proprietà prevede che le operazioni di Harpa debbano essere autofinanziabili e che non debbano essere versati ulteriori contributi in favore di Harpa diversi da quelli stabiliti nell'accordo sul progetto. Tuttavia, la politica di proprietà non si occupa né della durata degli obblighi di servizio pubblico né individua particolari parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione, né tanto meno descrive le modalità per evitare sovracompensazioni e per il loro eventuale recupero. Pertanto, a giudizio dell'Autorità, il primo criterio Altmark non è soddisfatto. |
(66) |
Inoltre, secondo l'accordo sul progetto, il contributo dello Stato e del Comune doveva essere un importo fisso annuo (595 milioni di ISK), che doveva essere modificato a ogni data di pagamento per tener conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo. Tuttavia, a causa della situazione finanziaria di Harpa, sono stati corrisposti notevoli contributi finanziari temporanei da parte dei proprietari di Harpa, nonché accordi di conversione dei prestiti (45). Pertanto, contrariamente al parere delle autorità islandesi, la compensazione per il presunto obbligo di servizio pubblico sembra non essere stata previamente definita in modo obiettivo e trasparente. Inoltre, la natura poco trasparente degli aiuti (la copertura del disavanzo annuale di Harpa, il rischio di sovvenzioni incrociate e la pratica di non richiedere un congruo utile sugli investimenti) non può che indurre l'Autorità a concludere che le autorità islandesi non hanno correttamente garantito che la compensazione non eccedesse quanto necessario. |
(67) |
Infine, l'Autorità osserva che l'operatore di Harpa non è stato selezionato attraverso una procedura di appalto pubblico e che le autorità islandesi non hanno fornito all'Autorità informazioni che consentono di verificare se i costi sostenuti da Harpa corrispondano ai costi di un un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente attrezzata, come richiesto dal quarto criterio Altmark. |
(68) |
Pertanto, sulla base di quanto precede, l'Autorità conclude che il finanziamento di Harpa non soddisfa tutti i criteri Altmark e non può quindi essere caratterizzato come il finanziamento di un servizio di interesse economico generale. |
1.5 Selettività
(69) |
Per qualificarsi come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE, la misura deve essere selettiva. |
(70) |
Le autorità islandesi forniscono finanziamenti alle società coinvolte nel funzionamento di Harpa. Il finanziamento viene utilizzato per coprire le perdite derivanti dalle diverse attività in seno alla struttura in questione, comprese le attività economiche quali l'organizzazione di conferenze. Questo sistema di compensazione, in base al quale è possibile che si verifichino sovvenzioni incrociate, non è fruibile per altre società che sono attive sul mercato delle conferenze in Islanda o altrove. |
(71) |
Alla luce di quanto precede, l'Autorità è dell'avviso che le società coinvolte nel funzionamento di Harpa ricevano un vantaggio economico selettivo rispetto ai loro concorrenti sul mercato. |
1.6 Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra le Parti contraenti
(72) |
Infine, per essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, la misura deve essere tale da falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra le Parti contraenti dell'accordo SEE. |
(73) |
Secondo una giurisprudenza costante, il semplice fatto che una misura rafforzi la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi all'interno del SEE è sufficiente per concludere che la misura è suscettibile di incidere sugli scambi tra le Parti contraenti e falsare la concorrenza tra le imprese stabilite in altri Stati del SEE (46). Le risorse statali concesse alle società coinvolte nel funzionamento di Harpa, al fine di coprire le loro perdite, costituiscono un vantaggio che rafforza la posizione di Harpa rispetto a quella di altre imprese concorrenti operanti nello stesso mercato. |
(74) |
Anche se la maggior parte delle attività svolte nelle strutture di Harpa è a carattere locale, questo centro polivalente ha la capacità di ospitare eventi internazionali di grandi e medie dimensioni, e quindi non può essere esclusa un'incidenza sulla concorrenza e sugli scambi tra le Parti contraenti (47), per quanto, secondo le autorità islandesi, sia piuttosto improbabile che più di qualche evento organizzato da Harpa susciti un interesse tale da mobilitare persone di paesi vicini disposte a percorrere lunghe distanze per giungere a Reykjavík e partecipare agli eventi e, di conseguenza, sia poco probabile che gli eventi organizzati presso Harpa siano in concorrenza con arene analoghe di paesi vicini. |
(75) |
Tuttavia, dal momento che il mercato per l'organizzazione di eventi internazionali, come conferenze ed eventi, è aperto alla concorrenza tra coloro che provvedono a procurare sedi e gli organizzatori di eventi, che spesso sono impegnati in attività soggette a scambi tra Stati del SEE, è possibile presumere una certa incidenza sugli scambi. In questo caso, l'incidenza sugli scambi tra alcuni Stati vicini del SEE è ancora più probabile, in ragione della natura del settore delle conferenze. Inoltre, di recente, nella sua ordinanza riguardante il complesso Ahoy nei Paesi Bassi, il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse alcun motivo per limitare il mercato al territorio di tale Stato membro (48). |
(76) |
Pertanto, come nella decisione di avvio, l'Autorità ritiene che gli aiuti ad Harpa siano suscettibili di incidere sulla concorrenza e sugli scambi all'interno del SEE. |
1.7 Conclusione riguardo alla presenza di aiuti di Stato
(77) |
Con riferimento alle considerazioni di cui sopra, l'Autorità conclude che la misura in esame, vale a dire il finanziamento di Harpa, comprende elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Alle condizioni di cui sopra, è quindi necessario valutare se la misura può essere ritenuta compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE. |
2 REQUISITI PROCEDURALI
(78) |
Conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, all'Autorità di vigilanza EFTA sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. |
(79) |
Le autorità islandesi non hanno notificato le misure di aiuto all'Autorità. Inoltre, le autorità islandesi, attraverso la costruzione e la gestione di Harpa, hanno posto tali misure in vigore prima che l'Autorità avesse adottato una decisione finale. L'Autorità conclude pertanto che le autorità islandesi non hanno rispettato i loro obblighi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3. Tali aiuti sono dunque stati concessi illegalmente. |
3 VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ
(80) |
Le misure di aiuto di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono generalmente incompatibili con il funzionamento dell'accordo SEE, a meno che non possano beneficiare di una deroga ai sensi dell'articolo 61, paragrafi 2 e 3 o dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo e siano necessarie, proporzionali e non provochino indebite distorsioni della concorrenza. Le autorità islandesi sostengono che qualsiasi aiuto coinvolto nel progetto sarebbe compatibile con l'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE. |
(81) |
L'accordo SEE non contiene una disposizione corrispondente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'Autorità riconosce tuttavia che le misure di aiuto di Stato possono essere approvate per motivi culturali, sulla base dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE (49). |
(82) |
Sulla base dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, possono considerarsi compatibili con il funzionamento del presente accordo gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la salvaguardia del patrimonio, sempreché non alterino le condizioni degli scambi e la concorrenza nel SEE in misura contraria al comune interesse. L'Autorità deve pertanto valutare se la concessione di aiuti alle varie attività di Harpa possa essere giustificata come aiuto a promuovere la cultura per i motivi di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE. |
(83) |
Va osservato che i principi di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, sono stati applicati a casi in qualche modo simili alla fattispecie (50). Le autorità islandesi hanno dichiarato che l'obiettivo primario della misura in questione era promuovere la cultura attraverso la costruzione di una sala concerti che potesse ospitare sia l'Orchestra sinfonica islandese sia l'Opera islandese. Centri culturali polivalenti simili esistono già in molte altre città europee. Harpa intende essere una sala concerti nazionale islandese, in grado di fornire l'infrastruttura culturale necessaria che mancava in Islanda nonché di fungere da punto focale per lo sviluppo e il progresso di quelle arti performative in Islanda. Harpa contribuisce pertanto allo sviluppo di conoscenze culturali e concede l'accesso ai valori culturali, educativi e ricreativi per il pubblico (51). |
(84) |
Alla luce di quanto precede, l'Autorità ritiene che, data la sua finalità culturale, la costruzione e la gestione di una struttura dedicata alla musica sinfonica e lirica possano qualificarsi come aiuti destinati a promuovere la cultura ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE. Tuttavia, l'Autorità ha espresso dubbi sul fatto che gli aiuti concessi per sovvenzionare le attività legate alle conferenze possano essere giustificati ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), e la questione deve quindi essere valutata separatamente. |
(85) |
Per quanto concerne la necessità, la proporzionalità e l'eventuale possibilità che la misura rischi di falsare la concorrenza, l'Autorità formula le seguenti osservazioni: come indicato in precedenza, il motivo principale per la realizzazione del progetto Harpa era la manifesta necessità di una sala concerti adatta ad accogliere sia l'Orchestra sinfonica islandese sia l'Opera islandese. Data l'entità del progetto, è comprensibile che un'infrastruttura come Harpa sia utilizzata anche per accogliere vari esercizi commerciali come ristoranti, bar, negozi, conferenze e concerti popolari. Tuttavia, al fine di non falsare la concorrenza, maggiori garanzie devono essere messe in atto per assicurare che non vi siano sovvenzioni incrociate tra le attività commerciali e le attività culturali che godono di sovvenzioni considerevoli. |
(86) |
Nella decisione n. 128/13/COL, l'Autorità ha delineato tre metodi con cui le autorità islandesi potevano garantire che non vi fosse alcuna sovvenzione incrociata tra le attività commerciali e le attività culturali all'interno di Harpa (52). In primo luogo, l'Autorità ha osservato che tale obiettivo poteva essere raggiunto concedendo in appalto le strutture destinate alle attività commerciali, garantendo in tal modo che l'operatore economico pagasse il prezzo di mercato per i servizi senza beneficiare di sovvenzioni incrociate. In secondo luogo, le autorità islandesi avrebbero potuto stabilire un'entità giuridica separata per le attività commerciali. La terza opzione delineata nella decisione di avvio dell'Autorità consisteva nel separare adeguatamente le attività economiche dalle attività non commerciali, istituendo un sistema sufficiente di ripartizione dei costi e una contabilità separata che assicuri un congruo utile sugli investimenti. |
(87) |
Le autorità islandesi hanno sottolineato che la gestione di Harpa necessita di una certa flessibilità, in quanto gli eventi culturali e le attività legate alle conferenze devono coesistere e ci sono vari casi in cui queste due attività principali coinciderebbero, a meno che una vigilanza e una programmazione non siano state svolte in maniera coerente. Quindi, introdurre un nuovo operatore, che si tratti di un operatore privato o di un ente pubblico separato, all'interno dell'immobile aumenterebbe l'onere amministrativo e comporterebbe vincoli e costi aggiuntivi per la già difficile gestione di Harpa. Pertanto, le autorità islandesi, previa consultazione con i direttori di Harpa, hanno concluso che la terza opzione, cioè la separazione delle attività economiche e delle attività non commerciali di Harpa e la creazione di un sistema sufficiente di ripartizione dei costi e contabilità separata, fosse la più valida alla luce delle circostanze sopra descritte. |
(88) |
Come si è detto poc'anzi, la contabilità separata e la nuova metodologia di ripartizione dei costi e dei redditi, introdotte dai proprietari di Harpa, tengono conto delle indicazioni fornite dalla «direttiva sulla trasparenza». Bilanci specifici (divisioni) sono tenuti per tutte le attività culturali e tutti i locatari, nonché per le operazioni legate alle conferenze, garantendo in tal modo che siano tenuti bilanci interni corrispondenti alle diverse attività. Inoltre, le autorità islandesi hanno assicurato che una determinata quota dei costi fissi e comuni di Harpa sia assegnata a ogni singola parte delle operazioni, sulla base dell'utilizzo effettivo e dell'attività commerciale. Inoltre, al dipartimento conferenze sarà addebitato un canone di mercato in relazione agli spazi per uffici e ad altre strutture (53). Le misure attuate dalle autorità islandesi garantiscono efficacemente che non ci siano sovvenzioni incrociate tra le attività commerciali e le attività culturali all'interno di Harpa. |
(89) |
Secondo il progetto di bilancio per il 2013, il dipartimento conferenze dovrebbe fornire un profitto marginale di 9 574 000 ISK. Entro il 2016 questo profitto dovrebbe superare i 23 milioni di ISK. Pertanto, il nuovo modello di ripartizione dei costi e dei redditi mostra che la parte commerciale diventerà gradualmente più redditizia, permettendo ai proprietari di Harpa di realizzare un profitto sui loro investimenti nei prossimi due anni. |
(90) |
Per quanto riguarda il disavanzo del dipartimento conferenze nei primi anni di attività di Harpa, l'Autorità concorda che è comprensibile che un investimento come Harpa, alla pari di qualsiasi altro progetto di investimento di grandi dimensioni, non realizzi un profitto nei primi anni di attività. La copertura di un disavanzo operativo per i primi anni di operazioni commerciali può quindi essere considerata come un costo di avviamento necessario, in linea con il MEIP. Inoltre, la contabilità separata e la nuova metodologia di ripartizione dei costi e dei redditi sembrerebbero suggerire che l'ingente disavanzo delle attività commerciali di Harpa che è stato valutato nella decisione di avvio dell'Autorità, un EBITDA negativo di 120 milioni di ISK per l'anno 2012, non rispecchiava necessariamente la situazione finanziaria reale del dipartimento conferenze. |
(91) |
Peraltro, le autorità islandesi hanno dimostrato che Harpa integrerà le esistenti strutture con capacità aggiuntiva e aumenterà i tipi di eventi, sia culturali sia commerciali, che possono aver luogo a Reykjavík, offrendo altresì un considerevole vantaggio allo sviluppo culturale e al pubblico in generale in Islanda. Pertanto, l'aiuto deve essere considerato ben mirato e il relativo finanziamento pubblico giustificato. |
(92) |
Inoltre, considerata la posizione di Harpa e il fatto che la maggior parte delle attività che si svolgono al suo interno è a carattere locale, l'incidenza sulla concorrenza e sugli scambi tra le Parti contraenti è limitata, anche se, come si è detto, non può essere esclusa (54). |
(93) |
Per le suddette ragioni, è stato dimostrato che la partecipazione dello Stato e del Comune al finanziamento di Harpa è necessaria, proporzionata e non comporta indebite distorsioni della concorrenza. Inoltre, separando completamente la contabilità della parte commerciale e non commerciale di Harpa, le autorità islandesi sono riuscite a garantire che i loro contributi agli aspetti culturali della gestione di Harpa non abbiano ripercussioni negative. Il finanziamento di Harpa è quindi compatibile con le norme sugli aiuti di Stato dell'accordo SEE. |
4 CONCLUSIONE
(94) |
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, l'Autorità conclude che il finanziamento di Harpa costituisce un aiuto di Stato compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE. |
(95) |
Alle autorità islandesi si rammenta che tutti i piani di modifica al finanziamento di Harpa, fra cui qualsiasi eventuale aumento superiore al 20 % da parte dello Stato o del Comune, devono essere notificati all'Autorità. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il finanziamento di Harpa Concert Hall and Conference Centre è compatibile con l'accordo SEE.
Articolo 2
La Repubblica d'Islanda è destinataria della presente decisione.
Articolo 3
Il testo in lingua inglese della presente decisione è il solo facente fede.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2013
Per l'Autorità di vigilanza EFTA
Oda Helen SLETNES
Presidente
Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON
Membro del collegio
(1) Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di avviare un procedimento di indagine formale sui presunti aiuti di Stato coinvolti nel finanziamento di Harpa Concert Hall and Conference Centre, decisione n. 128/13/COL, del 20 marzo 2013, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, GU C 229 dell'8.8.2013, pag. 18, e nel supplemento SEE n. 44 dell'8.8.2013, pag. 5.
(2) Ai fini della presente decisione, per «Harpa» s'intende l'immobile in sé e le strutture annesse.
(3) Per una descrizione più dettagliata della corrispondenza, si rimanda ai paragrafi 2-5 della decisione n. 128/13/COL dell'Autorità.
(4) Ulteriori informazioni su Austurhöfn-TR ehf. sono reperibili sul relativo sito Internet al seguente indirizzo: http://www.austurhofn.is/.
(5) Accordo sul progetto tra Austurhofn-TR ehf. e Eignarhaldsfelagid Portus ehf, firmato il 9 marzo 2006.
(6) Cfr. la lettera delle autorità islandesi del 28 maggio 2013 (doc. n. 673762).
(7) La dichiarazione del ministero della Cultura e dell'istruzione è disponibile online al seguente indirizzo: http://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Frettatilkynningar/nr/4833.
(8) Accordo sul progetto modificato e rettificato tra Austurhofn-TR ehf. ed Eignarhaldsfelagid Portus ehf, firmato il 19 gennaio 2010.
(9) Comunicato stampa disponibile in inglese all'indirizzo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-376_en.htm.
(10) Come descritto nella lettera delle autorità islandesi del 28 maggio 2013 (doc. n. 673762). Ulteriori informazioni sulle sale da concerti e per conferenze di Harpa sono disponibili online all'indirizzo: http://harpa.is/harpa/salir-og-skipulag.
(11) Modificato e rettificato nel 2010.
(12) Attualmente è in corso una controversia dinanzi al Tribunale distrettuale di Reykjavík concernente le imposte sugli immobili di Harpa e la corretta valutazione delle stesse.
(13) Cfr. il memorandum del direttore di Harpa del 24 settembre 2012 (doc. n. 648320).
(14) Accordo tra lo Stato islandese, il Comune di Reykjavík e Harpa tónlistar og ráðstefnuhúss ehf. sulla gestione e sulle attività di Harpa Concert Hall and Conference Centre, del 16 aprile 2013.
(15) Ibid.
(16) Cfr. la relazione di KPMG del 7 febbraio 2013 (doc. n. 662444).
(17) Ibid.
(18) In particolare, la parte 3 della decisione.
(19) Cfr. la decisione della Commissione nel caso SA. 33618 (Svezia) Arena di Uppsala (GU C 152 del 30.5.2012, p. 18), punto 19.
(20) Cfr. la causa T-90/09, Mojo Concerts BV e Amsterdam Music Dome Exploitatie BV contro Commissione europea, ordinanza del Tribunale del 26 gennaio 2012, punto 45, pubblicata in GU C 89 del 24.3.2012, pag. 36.
(21) Cfr. nota 6.
(22) Il nuovo software, Microsoft Dynamics Nav, è stato introdotto nel gennaio 2013. Cfr. la nota del CFO di Harpa del 21 maggio 2013 (doc. n. 673770).
(23) Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 7), integrata al punto 1 bis dell'allegato XV dell'accordo SEE.
(24) Secondo quanto risulta all'Autorità, la nuova metodologia di ripartizione dei costi e dei proventi e il modello di contabilità separata saranno riflessi nel bilancio annuale per il 2013 di Harpa.
(25) Tutte le cifre sono espresse in migliaia di ISK.
(26) Le autorità islandesi hanno dichiarato che il margine per settori simili oscilla solitamente tra il 20 e il 30 %.
(27) Secondo la costante giurisprudenza, la qualificazione di aiuto richiede che tutte le condizioni stabilite nella disposizione debbano essere soddisfatte. Cfr. la causa C-142/87, Belgio verso Commissione europea («Tubemeuse»), (Raccolta 1990, pag. I-959).
(28) Cfr. l'articolo 2 della direttiva 2006/111/CE sulla trasparenza.
(29) Cfr. la decisione dell'Autorità n. 55/05/COL, sezione II.3., pag. 19, con ulteriori riferimenti, pubblicata in GU L 324 del 23.11.2006, pag. 11, e nel supplemento SEE n. 56 del 23.11.2006, pag. 1.
(30) Causa C-41/90, Höfner e Elser contro Macroton, (Raccolta 1991, pag. I-1979, punti 21-23), e causa E-5/07, Private Barnehagers Landsforbund contro Autorità di vigilanza EFTA, (Relazione 2008, 61 Corte EFTA, punto 78.
(31) Causa C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze contro Cassa di Risparmio di Firenze SpA, (Raccolta 2006, pag. I-289), punto 108.
(32) Cfr. nota 19.
(33) Causa C-288/11 P, Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Leipzig-Halle contro Commissione europea, 19 dicembre 2012, punti 40-43, non ancora pubblicata nella Raccolta.
(34) Cfr. la decisione della Commissione nel caso SA. 33728 (Danimarca), Finanziamento di un nuovo spazio polifunzionale a Copenaghen (GU C 152 del 30.5.2012, pagg. 12-17), punto 24.
(35) Cfr. la decisione della Commissione nel caso n. 293/2008 (Ungheria), Cultural aid for multifunctional community cultural centres, museums, public libraries (GU C 66 del 20.3.2009, pag. 22), punto 19.
(36) Cfr. la decisione della Commissione nel caso SA. 33728 (Danimarca), Finanziamento di un nuovo spazio polifunzionale a Copenaghen (GU C 152 del 30.5.2012, pagg. 12-17), punto 25.
(37) Cfr. la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 343/09/COL, del 23 luglio 2009, sulle operazioni immobiliari relative agli appezzamenti nn. 1/152, 1/301, 1/630, 4/165, 2/70, 2/32 effettuate dal comune di Time (Norvegia) (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 72, supplemento SEE n. 27 del 12.5.2011, pag. 1) e la decisione dell'Autorità n. 91/13/COL del 27.2.2013 sul finanziamento di imprese di raccolta dei rifiuti, punto 34, disponibile online all'indirizzo: http://www.eftasurv.int/media/decisions/91-13-COL.pdf.
(38) Cfr. nota 23.
(39) Secondo quanto risulta all'Autorità, le nuove misure saranno riflesse nel bilancio annuale per il 2013 di Harpa.
(40) Causa C-234/84, Regno del Belgio contro Commissione europea, (Raccolta 1986, pag. I-2263, punto 14).
(41) Causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, (Raccolta 2003, pag. I-7747).
(42) Cfr. i punti 87-93 della sentenza citata.
(43) Cfr. per esempio, la causa C-127/73, BRT contro SABAM, (Raccolta 1974, pag. 313, punti 19-20).
(44) Cfr. gli orientamenti dell'Autorità relativi all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (Guidelines on the application of the state aid rules to compensation granted for the provision of services of general economic interest) (GU L 161 del 13.6.2013, pag. 12, e supplemento SEE n. 34 del 13.6.2013, pag. 1), disponibili online all'indirizzo: http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-VI---Compensation-granted-for-the-provision-of-services-of-general-economic-interest.pdf.
(45) La conversione dei prestiti in capitale sociale.
(46) Causa E-6/98, Governo di Norvegia contro Autorità di vigilanza EFTA [1999], relazione Corte EFTA, pag. 76, punto 59, e causa 730/79, Philip Morris contro Commissione europea, (Raccolta 1980, pag. 2671, punto 11).
(47) Cfr. la decisione della Commissione nel caso SA. 33618 (Svezia), Arena di Uppsala, del 2 maggio 2013 [non ancora pubblicata], punto 45.
(48) Causa T-90/09, Mojo Concerts BV e Amsterdam Music Dome Exploitatie BV contro Commissione europea, ordinanza del Tribunale del 26 gennaio 2012, punto 45, pubblicata in GU C 89 del 24.3.2012, pag. 36.
(49) Cfr. per esempio, il punto 7 (con ulteriori riferimenti) degli orientamenti dell'Autorità in materia di aiuti di Stato alle opere cinematografiche e audiovisive (Guidelines on state aid to cinematographic and other audiovisual work), disponibili online sul sito Internet dell'Autorità al seguente indirizzo: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/.
(50) Cfr. la decisione della Commissione nel caso n. 122/2010 (Ungheria) Duna Művész Együttesek támogatása (Aiuti di Stato alla compagnia Duna Művészegyüttes e all'orchestra sinfonica Duna Szimfonikus Zenekar) (GU C 147 del 18.5.2011, pag. 3) e la decisione della Commissione nel caso n. 293/2008 (Ungheria) Aiuti culturali a favore dei centri culturali comunitari polifunzionali, dei musei e delle biblioteche pubbliche (GU C 66 del 20.3.2009, pag. 22).
(51) Cfr. la decisione della Commissione nel caso SA 33241 (Cipro), aiuto di Stato a favore del centro culturale di Cipro (GU C 377 del 23.12.2011), pag. 11, punti 36-39.
(52) Cfr. il paragrafo 64 della decisione.
(53) La locazione di mercato e il compenso per l'utilizzo dei servizi comuni sono stati calcolati raffrontando il prezzo operato da privati in situazioni analoghe.
(54) Cfr. la decisione della Commissione nel caso SA. 33618 (Svezia), Arena di Uppsala, del 2 maggio 2013 [non ancora pubblicata], punto 59.