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Document E1997C0167
RECOMMENDATION OF THE EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY No 167/97/COL of 17 June 1997 concerning a co-ordinated programme of inspections in 1997 to ensure compliance with maximum levels of pesticide residues in and on certain products of plant origin, including fruit and vegetables
RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 167/97/COL del 17 giugno 1997 concernente un programma coordinato di ispezioni da effettuare nel 1997 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli
RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 167/97/COL del 17 giugno 1997 concernente un programma coordinato di ispezioni da effettuare nel 1997 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli
GU L 303 del 6.11.1997, p. 26–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997
RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 167/97/COL del 17 giugno 1997 concernente un programma coordinato di ispezioni da effettuare nel 1997 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 303 del 06/11/1997 pag. 0026 - 0029
RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 167/97/COL del 17 giugno 1997 concernente un programma coordinato di ispezioni da effettuare nel 1997 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1, visto l'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e il protocollo 1, visto l'atto di cui all'allegato II, capitolo XII, punto 54 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 90/642/CEE del Consiglio che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e successive modificazioni), modificato dal protocollo 1 dell'accordo SEE (denominato in seguito «atto»), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, sentito il comitato EFTA per i prodotti alimentari che assiste la predetta Autorità, considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 dell'atto dispone che gli Stati EFTA inviino all'Autorità di vigilanza EFTA, entro il 1° agosto 1996, tutte le necessarie informazioni sull'attuazione nel corso del 1995 dei loro rispettivi programmi di ispezione per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari fissati nell'allegato II della suddetta direttiva; che detta Autorità di vigilanza ha ricevuto talune informazioni in conformità della succitata disposizione; considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 dell'atto dispone che gli Stati EFTA elaborino programmi previsionali che definiscano la natura e la frequenza dei controlli da effettuare per garantire l'osservanza dell'elenco stabilito dei livelli massimi di residui di antiparassitari; considerando che l'entità delle informazioni comunicate all'Autorità di vigilanza EFTA non è stata sufficiente ad ottenere un quadro completo delle attività di controllo dei residui di antiparassitari svolte dagli Stati EFTA nel 1995, o a consentire una valutazione globale delle azioni in materia di controllo che detti Stati intendono attuare nel 1997; che tuttavia le informazioni disponibili sono sufficienti per poter coordinare un programma a livello SEE per determinare combinazioni antiparassitari/prodotti; che questo è il terzo programma coordinato specifico ad essere raccomandato, e che le indicazioni relative ai prodotti da includere nei futuri programmi specifici annui di coordinamento sono importanti ai fini della programmazione da parte delle competenti autorità degli Stati EFTA; che i prodotti non saranno normalmente ripresi in considerazione nei programmi coordinati specifici prima di tre anni; considerando che l'allegato II dell'atto, nel testo modificato, contiene gli elenchi delle quantità massime di residui di taluni antiparassitari che devono pertanto essere oggetto dei programmi nazionali e coordinati di controllo per il 1997; considerando che sussiste la necessità di raccomandare disposizioni generali di base per i controlli che gli Stati EFTA devono effettuare nel 1997 sui residui di antiparassitari allo scopo di verificare l'osservanza dei livelli massimi obbligatori di residui di antiparassitari e di contribuire così al corretto funzionamento dello Spazio economico europeo; considerando che è importante che gli Stati EFTA dispongano, come base di discussione, di informazioni sulle misure in materia di garanzia che gli Stati membri applicano al prelievo di campioni e alle analisi sui residui di antiparassitari per garantire la qualità dei prodotti; considerando che, ai fini delle future raccomandazioni dell'autorità di vigilanza EFTA, è opportuno che quest'ultima sia preventivamente informata dei programmi previsionali degli Stati EFTA per il 1998 in materia di controllo delle quantità massime di residui di antiparassitari previste dall'atto; considerando che i controlli e il campionamento effettuati dagli Stati EFTA per garantire il rispetto delle percentuali massime di residui di antiparassitari, di cui all'elenco dell'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 90/642/CEE, vanno effettuati conformemente alle disposizioni dell'atto di cui all'allegato II, capitolo XII, punto 20 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 79/700/CEE della Commissione, che fissa i metodi comunitari di prelievo dei campioni per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli), dell'atto di cui all'allegato II, capitolo XII, punto 37 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 85/591/CEE del Consiglio, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana) e degli atti di cui all'allegato II, capitolo XII, punti 50 e 54.N dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttive 89/397/CEE e 93/99/CEE, relative al controllo ufficiale dei prodotti destinati all'alimentazione umana); considerando che il Liechtenstein deve conformarsi entro il 1° gennaio 2000 alle disposizioni degli atti di cui all'allegato II, capitolo XII, dell'accordo SEE; che deve adoperarsi al meglio per conformarsi al disposto degli atti di cui al suddetto capitolo entro il 1° gennaio 1997; che pertanto il Liechtenstein è incluso nella presente raccomandazione per il 1997; considerando che la Commissione europea, nella raccomandazione del 2 dicembre 1996 relativa al programma coordinato di ispezioni da effettuare nel 1997 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sopra o in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, raccomanda che gli Stati membri dell'Unione europea attuino un programma corrispondente, HA ADOTTATO LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE: Si raccomanda all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia di osservare le seguenti disposizioni: 1) per quanto riguarda specificamente il 1997, di campionare e analizzare le combinazioni prodotto/residuo di antiparassitario indicate in allegato, con l'obiettivo di cinquanta campioni per ciascun prodotto, in proporzione tale da rispecchiare la ripartizione sul mercato dello Stato EFTA in funzione dell'origine (nazionale, SEE o extracomunitaria), e di comunicare i risultati, i metodi analitici applicati, le soglie di notificazione raggiunte e le misure di garanzia della qualità, entro il termine massimo del 1° agosto 1998; 2) di trasmettere all'Autorità di vigilanza EFTA, entro il 1° agosto 1997, tutte le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 dell'atto riguardanti l'esercizio di sorveglianza del 1996, in modo da garantire, almeno attraverso controlli per campioni, l'osservanza delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari, e particolarmente: 2.1) i risultati dei controlli specifici per il 1996, come stabilito al punto 5 della raccomandazione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 85/96/COL concernente un programma coordinato di ispezioni da effettuare nel 1996 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; 2.2) i risultati dei loro programmi nazionali sugli antiparassitari indicati nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE, in relazione alle quantità armonizzate e, dove questi non fossero ancora fissati per lo Spazio economico europeo, in relazione ai contenuti in vigore sul piano nazionale; 2.3) i criteri applicati per elaborare i programmi nazionali per quanto riguarda il numero di campioni prelevati e le analisi effettuate; 2.4) i criteri applicati per definire e fissare le soglie di notificazione; 2.5) le misure di garanzia della qualità applicate per il prelievo dei campioni o le modifiche di tali misure rispetto agli anni precedenti; 2.6) i dati relativi all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/99/CE, dei laboratori che effettuano le analisi e, ove tale accreditamento non fosse stato ancora rilasciato, i criteri seguiti per fissare le misure di garanzia della qualità dei laboratori stessi; 3) entro il 1° luglio 1997, di trasmettere all'Autorità di vigilanza EFTA i loro programmi previsionali per l'anno 1998, e nei limiti del possibile per gli anni successivi, per il controllo dei contenuti massimi di residui di antiparassitari fissati dalla direttiva 90/642/CEE; 4) l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia sono destinatari della presente raccomandazione. Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1997. Per l'Autorità di vigilanza EFTA Knut ALMESTAD Presidente ALLEGATO Quantità massime di residui (QMR) da sottoporre ai controlli specifici per il 1997, di cui al punto 1 della presente raccomandazione >SPAZIO PER TABELLA>