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Document C2007/155/72
Case T-169/07: Action brought on 16 May 2007 — Longevity Health Products v OHIM — Celltech Pharma (Cellutrim)
Causa T-169/07: Ricorso presentato il 16 maggio 2007 — Longevity Health Products/UAMI — Celltech Pharma (Cellutrim)
Causa T-169/07: Ricorso presentato il 16 maggio 2007 — Longevity Health Products/UAMI — Celltech Pharma (Cellutrim)
GU C 155 del 7.7.2007, p. 40–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/40 |
Ricorso presentato il 16 maggio 2007 — Longevity Health Products/UAMI — Celltech Pharma (Cellutrim)
(Causa T-169/07)
(2007/C 155/72)
Lingua di deposito del ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Longevity Health Products Inc. (Nassau, Bahamas) (Rappresentante: avv. J. E. Korab)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Celltech Pharma GmbH & Co. KG
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare il ricorso ricevibile; |
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso 7 marzo 2007 e respingere la domanda di nullità della Celltech Pharma GmbH & Co. KG diretta contro la domanda di marchio comunitario n. 3 979 036, nonché |
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condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Il marchio denominativo «Cellutrim», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 5 e 35 (Marchio comunitario n. 3 979 036).
Titolare del marchio comunitario: La ricorrente.
Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: Celltech Pharma GmbH & Co. KG.
Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: Marchio denominativo «Cellidrin» per prodotti della classe 5.
Decisione della divisione di annullamento: Annullamento del marchio comunitario in questione per prodotti appartenenti alla classe 5.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: Errata motivazione da parte della commissione di ricorso, in quanto tra i marchi contrapposti non sussiste rischio di confusione.