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Document C2007/155/18

    Causa C-196/07: Ricorso presentato l' 11 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

    GU C 155 del 7.7.2007, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 155/10


    Ricorso presentato l'11 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

    (Causa C-196/07)

    (2007/C 155/18)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci e E. Gippini Fournier, agenti)

    Convenuto: Regno di Spagna

    Conclusioni della ricorrente

    dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo ritirato senza indugio una serie di condizioni imposte dalla decisione della Comisión Nacional de la Energía (Commissione nazionale per l'energia; in prosieguo: la «CNE») (condizioni 1-6, 8 e 17) dichiarate incompatibili con il diritto comunitario dall'art. 1 della decisione della Commissione 26 settembre 2006, C(2006)4279 def. (procedimento COMP/M.4197 — E.ON/Endesa), e non avendo ritirato, entro il 19 gennaio 2007, talune condizioni imposte dalla decisione del Ministro (condizioni modificate 1, 10, 11 e 15), dichiarate incompatibili con il diritto comunitario dall'art. 1 della decisione della Commissione 20 dicembre 2006, C(2006)7039 def. (procedimento COMP/M.4197 — E.ON/Endesa), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 2 di entrambe le decisioni.

    condannare il Regno di Spagna alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Le autorità spagnole non hanno ritirato talune condizioni imposte dalla decisione della CNE (condizioni 1-6, 8 e 17), dichiarate incompatibili con il diritto comunitario dall'art. 1 della prima decisione della Commissione 26 settembre 2006, né le condizioni modificate imposte dalla decisione del Ministro (condizioni modificate 1, 10, 11 e 15), dichiarate incompatibili con il diritto comunitario dall'art. 1 della seconda decisione della Commissione 20 dicembre 2006.

    La prima decisione imponeva al Regno di Spagna di ritirare «senza indugio» le condizioni in questione. Alla scadenza del termine indicato dalla Commissione per adeguarsi al parere motivato erano trascorsi quasi sei mesi dalla notifica della prima decisione, apparendo così chiaro che il Regno di Spagna non aveva adempiuto «senza indugio» agli obblighi imposti dall'art. 2.

    Il termine del 19 gennaio 2007 per ottemperare alla seconda decisione della Commissione è scaduto senza che il Regno di Spagna abbia ritirato le condizioni dichiarate incompatibili con il diritto comunitario dalla decisione stessa.

    Se ne deduce che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi derivanti rispettivamente dall'art. 2 della prima decisione della Commissione e dall'art. 2 della seconda decisione della Commissione.


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