Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/224/76

    Causa T-413/03: Sentenza del Tribunale di primo grado del 13 luglio 2006 — Shandong Reipu Biochemicals/Consiglio (Dumping — Importazioni di para-cresolo originario della Cina — Calcolo del valore normale costruito — Presa in considerazione dei costi di sottoprodotti — Obbligo di esame da parte della Commissione e del Consiglio)

    GU C 224 del 16.9.2006, p. 35–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    16.9.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 224/35


    Sentenza del Tribunale di primo grado del 13 luglio 2006 — Shandong Reipu Biochemicals/Consiglio

    (Causa T-413/03) (1)

    (Dumping - Importazioni di para-cresolo originario della Cina - Calcolo del valore normale costruito - Presa in considerazione dei costi di sottoprodotti - Obbligo di esame da parte della Commissione e del Consiglio)

    (2006/C 224/76)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Shandong Reipu Biochemicals Co. Ltd (Shandong, Cina) (Rappresentanti: O. Prost, V. Avgoustidi e E. Berthelot, avvocati)

    Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (Rappresentante: M. Bishop, agente, assistito da G. Berrisch, avvocato)

    Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: T. Scharf e K. Talabér-Ricz, agenti) e Degussa Knottingley Ltd (Londra Regno Unito) (Rappresentante: sig. F. Renard, avvocato)

    Oggetto della causa

    Annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 11 settembre 2003, n. 1656, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di para-cresolo originario della Repubblica popolare cinese (GU L 234, pag. 1)

    Dispositivo della sentenza

    1)

    Il regolamento (CE) del Consiglio 11 settembre 2003, n. 1656, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di para-cresolo originario della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte relativa alla ricorrente.

    2)

    Il Consiglio è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

    3)

    La Commissione e la Degussa Knottingley Ltd sopporteranno le proprie spese.


    (1)  GU C 59 del 6.3.2004


    Top