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Document C2006/224/40

Causa C-280/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 27 giugno 2006 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Ente Tabacchi Italiani — ETI SpA, Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc., Philip Morris International Management SA

GU C 224 del 16.9.2006, p. 21–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 224/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 27 giugno 2006 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Ente Tabacchi Italiani — ETI SpA, Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc., Philip Morris International Management SA

(Causa C-280/06)

(2006/C 224/40)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Convenuti: Ente Tabacchi Italiani — ETI SpA, Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc., Philip Morris International Management SA

Questioni pregiudiziali

1)

Quale sia, ai sensi degli artt. 81 e seguenti del Trattato e dei principi generali del diritto comunitario, il criterio da seguire nell'individuazione dell'impresa da sottoporre a sanzione per violazione delle norme in tema di concorrenza nel caso in cui, nell'ambito di una condotta unitariamente sanzionata, la parte finale del comportamento sia stata tenuta da una impresa succeduta nel settore economico di riferimento all'impresa originaria, quante volte l'ente originario, pur non essendo estinto, non operi più, quanto meno nel settore economico interessato dall'intervento sanzionatorio, come impresa commerciale;

2)

se, in sede di individuazione del soggetto sanzionabile, residui in capo all'Autorità amministrativa competente nell'applicazione della normativa antitrust il compito di valutare discrezionalmente la ricorrenza di circostanze che giustifichino l'imputazione al successore economico della responsabilità per violazioni concorrenziali commesse dalla persona giuridica cui subentra, anche quando quest'ultima non abbia cessato di esistere alla data della decisione, affinché l'effetto utile delle norme sulla concorrenza non risulti pregiudicato dalle modificazioni apportate alla figura giuridica delle imprese.


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