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Document C2006/224/04

Causa C-119/04: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Sentenza della Corte che accerta l'inadempimento — Mancata esecuzione — Art. 228 CE — Sanzioni pecuniarie — Riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di lingua straniera)

GU C 224 del 16.9.2006, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 224/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-119/04) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Sentenza della Corte che accerta l'inadempimento - Mancata esecuzione - Art. 228 CE - Sanzioni pecuniarie - Riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di lingua straniera)

(2006/C 224/04)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. E. Traversa e sig.ra L. Pignataro, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: sig. I. Braguglia, agente, sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Art. 228 CEE — Inottemperanza alla sentenza pronunciata il 26 giugno 2001 nella causa C-212/99 — Violazione dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto art. 39 CE) — Riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di lingua straniera — Domanda di fissazione di una penalità di mora

Dispositivo

1)

Non avendo assicurato, alla data di scadenza del termine impartito nel parere motivato, il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, mentre tale riconoscimento era garantito alla generalità dei lavoratori nazionali, la Repubblica italiana non ha attuato tutti i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza 26 giugno 2001, causa C 212/99, Commissione/Italia, comportava, ed è pertanto venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 228 CE.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


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