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Document C2005/057/35

Causa C-524/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division con ordinanza 21 dicembre 2004, nel procedimento Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation contro Commissioners of Inland Revenue

GU C 57 del 5.3.2005, pp. 20–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

5.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 57/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division con ordinanza 21 dicembre 2004, nel procedimento Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation contro Commissioners of Inland Revenue

(Causa C-524/04)

(2005/C 57/35)

Lingua processuale: l'inglese

Con ordinanza 21 dicembre 2004, pervenuta presso la cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 31 dicembre 2004, nel procedimento Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation contro Commissioners of Inland Revenue, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se gli artt. 43, 49, o 56 CE ostino a che uno Stato membro («lo Stato della società mutuataria») mantenga in vigore e applichi disposizioni quali quelle di cui agli artt. 209, 212 e all'allegato 28AA dell'Income and Corporation Taxes Act 1988 («la normativa nazionale») (legge relativa all'imposta sul reddito e all'imposta sulle società del 1988; in prosieguo: l'«ICTA») che impongono restrizioni alla possibilità di una società residente in tale Stato membro («la società mutuataria») di dedurre a fini fiscali interessi su prestiti concessi da una società che si configura direttamente o indirettamente come società capogruppo, avente sede in un altro Stato membro, qualora, laddove la società capogruppo avesse avuto sede nello Stato della società mutuataria, la società mutuataria non avrebbe subito restrizioni.

2)

Se, ai fini della risposta alla questione 1 vi sia differenza, e quale essa sia, qualora:

a)

il prestito sia concesso non dalla società capogruppo della società mutuataria ma da un'altra società («la società mutuante») appartenente allo stesso gruppo societario, la quale faccia capo alla stessa società direttamente o indirettamente capogruppo della società mutuataria, e sia la società capogruppo comune sia la società mutuante abbiano sede in Stati membri diversi dallo Stato membro della società mutuataria;

b)

la società mutuante sia residente in uno Stato membro diverso da quello della società mutuataria, ma tutte le società comuni direttamente o indirettamente capogruppo della società mutuataria e della società mutuante abbiano sede in uno Stato terzo;

c)

tutte le società comuni direttamente o indirettamente capogruppo della società mutuante e della società mutuataria abbiano sede in Stati terzi e la società mutuante abbia sede in uno Stato membro diverso da quello della società mutuataria, ma eroga il prestito alla società mutuataria attraverso una filiale situata in uno Stato terzo;

d)

la società mutuante e tutte le società comuni direttamente o indirettamente capogruppo della società mutuante e della società mutuataria abbiano sede in paesi terzi.

3)

Se la risposta alle questioni 1 e 2 sarebbe diversa se si potesse dimostrare che il prestito costituiva un abuso di diritti o era parte di un accordo fittizio volto ad eludere la legislazione fiscale dello Stato membro della società mutuataria; in tal caso, quali indicazioni ritenga opportuno fornire la Corte di giustizia riguardo a quali siano gli elementi costitutivi di un siffatto abuso o accordo fittizio in casi come quello di specie.

4)

Nel caso si accerti una restrizione alla circolazione di capitali tra Stati membri e Stati terzi nell'ambito della previsione di cui all'art. 56, se tale restrizione esisteva il 31 dicembre 1993 ai fini dell'art. 57 CE.

5)

Se in base al diritto comunitario, debbano essere qualificate quali:

domande di restituzione o rimborso di somme indebitamente sottoposte ad esazione conseguenti e complementari alla violazione delle disposizioni comunitarie sopra menzionate, o

domande di indennità o risarcimento, o

domande per il pagamento di una somma rappresentante un beneficio indebitamente negato,

le seguenti domande proposte dalla società mutuataria, o da altre società appartenenti al suo stesso gruppo societario («le ricorrenti»), nell'ipotesi in cui le fattispecie cui si riferiscono le questioni 1 o 2 violino gli artt. 43, 49 o 56 CE:

a)

domanda di rimborso dell'importo addizionale pagato dalla società mutuataria a titolo dell'imposta sulle società a seguito del mancato riconoscimento della deducibilità dai profitti soggetti all'imposta sulle società dell'interesse pagato alla società mutuante, quando il pagamento di tale interesse sarebbe stato considerato deducibile dai profitti della società mutuataria se la società mutuante avesse avuto sede nello suo stesso Stato;

b)

domanda di rimborso dell'importo addizionale pagato dalla società mutuataria a titolo dell'imposta sulle società nel caso in cui l'intero importo dell'interesse sul prestito sia stato effettivamente pagato alla società mutuante, ma la domanda di dedurre detto interesse sia stata limitata in base alla normativa nazionale o a causa dell'applicazione fattane dall'autorità tributaria;

c)

domanda di rimborso dell'importo addizionale pagato dalla società mutuataria a titolo dell'imposta sulle società nel caso in cui l'importo dell'interesse sui prestiti della società mutuante deducibile dai profitti della società mutuataria sia stato ridotto in quanto sia stato sottoscritto capitale sociale anziché capitale mutuato, o perché capitale sociale abbia sostituito capitale mutuato in base alla normativa nazionale o a causa dell'applicazione fattane dall'autorità tributaria;

d)

domanda di rimborso dell'importo addizionale pagato dalla società mutuataria a titolo dell'imposta sulle società nel caso in cui l'importo dell'interesse sui prestiti della società mutuante deducibile dai profitti della società mutuataria sia stato ridotto riducendo il tasso d'interesse applicabile al prestito (o rendendo il prestito infruttifero) in base alla normativa nazionale o a causa dell'applicazione fattane dall'autorità tributaria;

e)

domanda di restituzione o di risarcimento per perdite, o altre agevolazioni fiscali, o crediti, della società mutuataria (o ceduti a tale società da altre società del suo stesso gruppo e con sede nel suo stesso Stato) utilizzati da quest'ultima per compensare i debiti relativi all'importo addizionale dell'imposta sulle società di cui ai precedenti punti a), b) o c), qualora tali perdite, agevolazioni e crediti sarebbero stati altrimenti disponibili per un uso diverso o riportabili;

f)

domanda di rimborso di un anticipo dell'imposta sulle società non utilizzato pagato dalla società mutuataria su pagamenti di interessi alla compagnia mutuante riqualificati come distribuzioni;

g)

domanda di restituzione o risarcimento rispetto ad importi pagati a titolo di anticipi dell'imposta sulle società nelle circostanze di cui al precedente punto f), ma successivamente imputati ai debiti relativi all'imposta sulle società della società mutuataria;

h)

domanda di rimborso di costi e spese sopportati dalle ricorrenti per rispettare la normativa nazionale e l'applicazione di questa effettuata dall'autorità tributaria;

i)

domanda di rimborso o risarcimento della perdita di utile sul capitale mutuato investito quale capitale sociale ( o convertito in capitale sociale) nelle circostanze descritte al punto c); e

j)

domanda di rimborso o compensazione di tutti gli oneri fiscali che hanno gravato sulla società mutuante nello Stato in cui essa ha sede in relazione alla presunta o ascritta ricezione di interessi dalla società mutuataria riqualificata come una distribuzione in base alla normativa nazionale cui si fa riferimento nella questione 1.

6)

Nell'ipotesi in cui la risposta a qualsiasi parte della questione [5] sia che le domande debbano essere qualificate come domande di pagamento di una somma rappresentante un beneficio indebitamente negato:

a)

se tali azioni siano conseguenti e complementari al diritto conferito dalle disposizioni comunitarie sopra menzionate, o

b)

se tutte o alcune delle condizioni per il risarcimento stabilite nella sentenza 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame (Racc. pag. I-01029), debbano essere soddisfatte, o

c)

se altre condizioni debbano essere soddisfatte.

7)

Se vi sia differenza se le domande di cui alla questione 6, quali disciplinate dal diritto nazionale, siano presentate come domande di rimborso o siano o debbano essere presentate come domande di risarcimento danni.

8)

Quali indicazioni, se del caso, ritiene opportuno fornire la Corte di giustizia nel caso di specie riguardo alle circostanze di cui il giudice nazionale dovrebbe tener conto nel determinare se vi sia una violazione sufficientemente grave nel senso della sentenza resa nelle cause riunite Brasserie du Pêcheur e Factortame, cit., con particolare riferimento al se, tenuto conto dell'orientamento della giurisprudenza sull'interpretazione delle disposizioni comunitarie rilevanti, la violazione fosse scusabile.

9)

Se, in principio, può rinvenirsi un diretto nesso causale (ai sensi della sentenza Brasserie du Pêcheur e Factortame, cit.) fra una violazione degli artt. 43, 49 e 56 CE e perdite rientranti nelle categorie indicate nella questione [5] (a)-(h) che si sostiene derivino da essa; in caso di risposta affermativa, quali indicazioni, se del caso, ritiene opportuno fornire la Corte di giustizia in ordine alle circostanze di cui il giudice nazionale dovrebbe tener conto nel determinare se siffatto nesso causale diretto esista.

10)

Se, nel determinare la perdita o il danno per cui dovrebbe essere concesso il risarcimento, il giudice nazionale possa tener conto della questione se le persone danneggiate mostrarono una ragionevole diligenza per evitare o limitare le proprie perdite, in particolare avvalendosi esse stesse di rimedi giuridici che avrebbero potuto stabilire che le disposizioni nazionali non avevano l'effetto (a causa dell'applicazione di convenzioni sulla doppia imposizione) di imporre le restrizioni descritte nella questione 1. [S]e sulla risposta a tale questione possa incidere la convinzione delle parti al tempo rilevante riguardo agli effetti delle convenzioni di doppia tassazione.


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