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Document C/2025/01844

Invito pubblico a manifestare interesse per la nomina di un supplente della commissione per i ricorsi del Comitato di risoluzione unico (SRB) (SRB/2025/001)

GU C, C/2025/1844, 31.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1844/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1844/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/1844

31.3.2025

Invito pubblico a manifestare interesse per la nomina di un supplente della commissione per i ricorsi del Comitato di risoluzione unico (SRB)

(SRB/2025/001)

(C/2025/1844)

 

Il presente invito a manifestare interesse del Comitato di risoluzione unico riguarda la nomina di cinque (5) nuovi membri della commissione per i ricorsi.

Comitato di risoluzione unico

Il Comitato di risoluzione unico (SRB) è l’autorità di risoluzione centrale in seno all’Unione bancaria (UB). Insieme alle autorità nazionali di risoluzione (NRA) degli Stati membri (SM) partecipanti, costituisce meccanismo di risoluzione unico (SRM). L’SRB opera a stretto contatto con le NRA, la Commissione europea (CE), la Banca centrale europea (BCE), l’Autorità bancaria europea (ABE) e le autorità nazionali competenti (NCA), contribuendo a salvaguardare la stabilità finanziaria.

La sua missione è garantire una risoluzione ordinata delle banche in dissesto con il minimo impatto sull’economia reale e sulle finanze pubbliche degli Stati membri partecipanti e non solo. Pertanto, l’SRB ha funzioni e competenze specifiche per la preparazione e l’attuazione della risoluzione di banche in dissesto o a rischio di dissesto.

L’SRB è altresì responsabile della gestione del Fondo di risoluzione unico, istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (il «regolamento SRM»), al fine di garantire la disponibilità di sostegno finanziario a medio termine durante la ristrutturazione e/o la risoluzione di una banca.

L’SRB è un’agenzia autofinanziata dell’Unione europea.

La commissione per i ricorsi dell’SRB

A norma dell’articolo 85 del regolamento SRM, l’SRB ha istituito una commissione per i ricorsi, allo scopo di decidere in merito ai ricorsi presentati contro talune decisioni del Comitato. Ai sensi del paragrafo 3, qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità di risoluzione, può proporre ricorso contro una decisione del Comitato:

per affrontare gli impedimenti rilevanti alla possibilità di risoluzione di cui all’articolo 10, paragrafo 10, del regolamento SRM;

per applicare obblighi semplificati in relazione all’elaborazione dei piani di risoluzione concernenti entità specifiche o per concedere deroghe all’obbligo di elaborare tali piani conformemente all’articolo 11 del regolamento SRM;

per determinare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento SRM;

per irrogare una penalità ai sensi degli articoli da 38 a 41 del regolamento SRM;

per raccogliere contributi alle spese amministrative del Comitato ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento SRM;

per raccogliere contributi straordinari ex post ai sensi dell’articolo 71 del regolamento SRM; e

per negare l’accesso a documenti nel quadro dell’accesso pubblico a documenti di cui all’articolo 90, paragrafo 3, del regolamento SRM.

La commissione per i ricorsi decide sulla base della maggioranza dei suoi membri (paragrafo 4). Le sue decisioni sono motivate e notificate alle parti (paragrafo 9). La commissione per i ricorsi può confermare la decisione presa dal Comitato o rinviare il caso a quest’ultimo. Il Comitato è vincolato dalla decisione della commissione per i ricorsi e adotta una decisione modificata sul caso (paragrafo 8). Le decisioni adottate dalla commissione per i ricorsi possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (articolo 86, paragrafo 1, del regolamento SRM). Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 10, del regolamento SRM, la commissione per i ricorsi ha adottato il suo regolamento interno (cfr. https://srb.europa.eu/en/content/procedure). La commissione per i ricorsi è affiancata nel suo lavoro da un segretariato indipendente.

Composizione della commissione per i ricorsi

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento SRM, la commissione per i ricorsi è composta da cinque membri e due supplenti, persone di elevata reputazione, provenienti dagli Stati membri, dai settori privato o pubblico, in possesso di comprovate conoscenze ed esperienze professionali pertinenti, anche nell’ambito delle risoluzioni, nel settore dei servizi bancari o di altri servizi finanziari.

I membri della commissione per i ricorsi e i due supplenti sono nominati dall’SRB per un periodo di cinque (5) anni, rinnovabile una sola volta, successivamente a un invito a manifestare interesse. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione.

La composizione complessiva della commissione per i ricorsi dovrebbe riflettere una gamma equilibrata e diversificata di percorsi formativi e professionali adattati alla natura delle funzioni della commissione.

L’attuale composizione della commissione per i ricorsi è disponibile all’indirizzo: https://srb.europa.eu/en/content/composition.

Invito a manifestare interesse per membri della commissione per i ricorsi

Il presente invito è finalizzato alla selezione di cinque (5) candidati alla carica di membro della commissione per i ricorsi. I membri saranno designati e nominati dall’SRB per un periodo di cinque (5) anni, rinnovabile una sola volta. I membri e i supplenti sono nominati a titolo personale e non possono pertanto delegare le proprie responsabilità a un altro membro o a terzi.

Carico di lavoro

I membri e i supplenti sono tenuti a partecipare in modo attivo e regolare. In tal senso, ci si attende che il nominato prenda parte alle riunioni periodiche e ad hoc. La commissione per i ricorsi tiene riunioni periodiche della durata di un giorno circa quattro volte l’anno presso la sede dell’SRB a Bruxelles, Belgio. Se del caso, le riunioni possono diventare più frequenti. I candidati dovrebbero tenere conto del fatto che le riunioni richiedono, in linea generale, una fase preparatoria. Dovrebbero altresì essere disposti a utilizzare mezzi elettronici per la gestione e lo scambio di documenti. I documenti di lavoro sono forniti in inglese, lingua in cui si svolgono le riunioni. Si richiede pertanto un’ottima padronanza dell’inglese.

Indennità e diritti

I membri e i supplenti percepiscono un compenso proporzionato alle funzioni loro assegnate sulla base di un contratto in qualità di fornitori di servizi, senza tuttavia essere dipendenti a tempo indeterminato dell’SRB. I membri e i supplenti della commissione per i ricorsi possono pertanto essere impiegati a tempo pieno qualora ciò sia compatibile con la loro capacità di esaminare i ricorsi con breve preavviso (cfr. «Indipendenza»).

I membri e i supplenti percepiranno un compenso di 125 EUR l’ora, per membro o supplente, con un massimo di 12 000 EUR per ogni caso a titolo di compenso forfettario. In situazioni eccezionali, giustificate da una dichiarazione motivata sulla complessità generale del caso, l’importo forfettario può essere portato a 15 000 EUR per ricorso. Inoltre, i membri o i supplenti percepiscono un compenso per la partecipazione alle riunioni relative ai ricorsi, alle riunioni ordinarie della commissione per i ricorsi e a conferenze specifiche, pari a un massimo di 1 000 EUR per giorno di riunione per membro o supplente. Il livello di attività della commissione per i ricorsi dipenderà dal numero di ricorsi presentati contro decisioni del Comitato.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio dei membri o supplenti saranno sostenute dall’SRB in base alla sua decisione riguardo alle norme di rimborso per la commissione per i ricorsi.

I membri e i supplenti e l’SRB stabiliranno in separata sede termini e condizioni dettagliati per la nomina dei membri e dei supplenti della commissione per i ricorsi.

Criteri di ammissibilità

I candidati devono soddisfare i requisiti esposti di seguito; in caso contrario le loro candidature non saranno prese in considerazione.

Al termine per la presentazione delle candidature i candidati:

devono essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

non devono appartenere al personale in servizio dell’SRB;

non devono appartenere al personale in servizio delle autorità di risoluzione o di altri istituzioni, organi e organismi nazionali o dell’Unione coinvolti nell’assolvimento dei compiti attribuiti all’SRB dal regolamento SRM;

devono:

a)

avere concluso un ciclo intero di studi universitari, attestato da un diploma di laurea, preferibilmente in giurisprudenza, in economia o in un’altra materia attinente all’attività della commissione per i ricorsi dell’SRB, la cui durata normale sia almeno quadriennale (4 anni) e che dia accesso a studi postuniversitari; oppure

b)

avere ottenuto l’abilitazione a esercitare la professione di avvocato in uno Stato membro;

avere conoscenze pertinenti e un minimo di dieci (10) anni di esperienza professionale negli ultimi dodici (12) anni, compresa esperienza in materia di risoluzione, nel settore dei servizi bancari o di altri servizi finanziari (acquisita prima del termine per la presentazione delle candidature di cui al presente invito a manifestare interesse); e

avere un’eccellente padronanza dell’inglese con comprovate capacità di redazione e una conoscenza soddisfacente di almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione europea.

Indipendenza

Tutti i candidati saranno sottoposti a un esame preliminare per rilevare l’esistenza di potenziali conflitti di interessi, in linea con le norme applicabili. A tal fine, tutti i candidati devono fornire, unitamente alla candidatura, un modulo di dichiarazione di interessi, come illustrato in prosieguo, interamente compilato e debitamente firmato. La constatazione di eventuali interessi diretti comporterà l’esclusione dalla procedura di nomina.

I membri e i supplenti della commissione per i ricorsi agiscono in modo indipendente e nell’interesse pubblico e non ricevono istruzioni. Essi rendono una dichiarazione pubblica di impegni e una dichiarazione pubblica di interessi, con le quali indicano eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere ritenuti in contrasto con la loro indipendenza o l’assenza di tali interessi.

Criteri di selezione

La valutazione delle manifestazioni d’interesse si baserà sui seguenti elementi:

una comprovata competenza ed esperienza professionale, a un livello sufficientemente elevato, nel settore dei servizi bancari o di altri servizi finanziari o in campo legale, che può includere esperienza nell’ambito della regolamentazione dei servizi finanziari;

esperienza di risoluzione nel settore bancario;

attività di tipo economico, giuridico o accademico connessa alla risoluzione;

un’eccellente conoscenza e comprensione della normativa dell’UE nel settore dei servizi bancari e di altri servizi finanziari;

un’eccellente conoscenza e comprensione della prassi procedurale nell’ambito dei ricorsi;

la capacità di essere disponibili con breve preavviso a esaminare ricorsi contro decisioni del Comitato; e

l’esistenza di potenziali conflitti di interessi che potrebbero limitare la capacità del candidato di esaminare ricorsi; e

una capacità comprovata, sulla base di elementi oggettivi di esperienza acquisita, di operare e interagire in un contesto collegiale, e

a titolo preferenziale, una buona conoscenza e comprensione dei procedimenti giudiziari dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o dell’UE.

Procedura di candidatura e termine per la presentazione

La domanda deve contenere:

a)

una lettera di motivazione (firmata);

b)

il modulo di dichiarazione di interessi compilato (firmato): https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2024-03-18_SRB-Declaration-of-commitments-and-interest_Form.pdf;

c)

un CV.

Le copie autenticate di titoli di studio/diplomi, le referenze, gli attestati dell’esperienza acquisita, ecc. non devono essere inviati in questa fase, ma presentati, su richiesta, in un momento successivo della procedura.

Poiché la lingua di lavoro prevalente dell’SRB è l’inglese, le candidature devono essere presentate in inglese.

Con la presentazione della candidatura i candidati accettano le procedure e le condizioni descritte nel presente invito e nei documenti cui fa riferimento. Nella compilazione della candidatura i candidati non possono in alcun caso far riferimento a documenti di qualsiasi genere presentati in candidature precedenti (per es. non saranno accettate fotocopie di candidature precedenti). La presentazione di informazioni inesatte o false può comportare l’esclusione del candidato.

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 15 maggio 2025.

La candidatura completa deve pervenire per via elettronica entro e non oltre il 15 maggio 2025, alle ore 23:59, al seguente indirizzo: SRB-RECRUITMENT@srb.europa.eu.

L’oggetto del messaggio di posta elettronica deve riportare il numero di riferimento dell’invito a manifestare interesse: SRB/2025/001(https://srb.europa.eu/en/vacancies).

La conclusione della procedura di designazione e nomina dei candidati è prevista entro la fine di luglio 2025.

Per ulteriori informazioni sul presente invito, si prega di rivolgersi all’indirizzo SRB-RECRUITMENT@srb.europa.eu, riportando nell’oggetto del messaggio di posta elettronica il numero di riferimento dell’invito: SRB/2025/001.

Procedura di nomina

Tutti i candidati partecipanti al presente invito a manifestare interesse saranno informati in merito all’esito della procedura di selezione.

Sulla base dei criteri di selezione sopra elencati, l’SRB redige un elenco di candidati.

Pari opportunità e protezione dei dati personali

L’SRB applica una politica di pari opportunità e accetta candidature senza discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza, sul colore, sull’origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di altra natura, sull’appartenenza a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull’età o sull’orientamento sessuale.

Lo scopo del trattamento dei dati presentati dai candidati è valutare le candidature in vista di un’eventuale assunzione presso l’SRB. Le informazioni personali richieste dall’SRB ai candidati saranno trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Ciò vale in particolare per la riservatezza e la sicurezza dei dati in questione. A questo proposito, cfr. l’informativa sulla privacy (https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/20250317_PrivacyStatementProcedure_selectionSRBAppeal Panel.pdf). Manifestando interesse per la posizione di membro della commissione per i ricorsi, i candidati acconsentono al trattamento dei propri dati personali ai fini della presente procedura di selezione.


(1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj).

(2)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1844/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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