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Document 62021CN0681
Case C-681/21: Request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgerichtshof (Austria) lodged on 11 November 2021 — Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau
Causa C-681/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) l’11 novembre 2021 — Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau
Causa C-681/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) l’11 novembre 2021 — Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau
GU C 84 del 21.2.2022, p. 25–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 84 del 21.2.2022, p. 9–9
(GA)
21.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 84/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) l’11 novembre 2021 — Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau
(Causa C-681/21)
(2022/C 84/32)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente per cassazione: Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau, rappresentata dalla Finanzprokuratur
Resistente: BB
Questione pregiudiziale
Se gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1), e i principi della certezza del diritto, salvaguardia dei diritti acquisiti ed effettività del diritto dell’Unione, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, in base alla quale ai dipendenti pubblici appartenenti a una categoria precedentemente privilegiata non sono più accordati, con effetto retroattivo, importi pensionistici loro spettanti a seguito della perequazione delle pensioni, e che in tal modo (soppressione retroattiva della categoria precedentemente privilegiata con equiparazione alla categoria precedentemente svantaggiata) comporta che nemmeno ai dipendenti pubblici rientranti nella categoria precedentemente svantaggiata siano (più) erogati diritti pensionistici loro spettanti in base alla perequazione delle pensioni, che sarebbero stati loro riconosciuti in seguito all’accertamento giudiziale (ripetuto) di una discriminazione fondata sull’età — a seguito di disapplicazione di una norma nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione a fini di equiparazione alla categoria precedentemente privilegiata.