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Document 62020CN0036

    Causa C-36/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de TirajanaJuz (Spagna) il 25 gennaio 2020 — Procedimento contro VL

    GU C 137 del 27.4.2020, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.4.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 137/35


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de TirajanaJuz (Spagna) il 25 gennaio 2020 — Procedimento contro VL

    (Causa C-36/20)

    (2020/C 137/48)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana

    Parti

    Ricorrente: VL

    Resistente: Ministerio Fiscal

    Questioni pregiudiziali

    1)

    L’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32/UE (1) prevede l’ipotesi in cui le domande di protezione internazionale siano presentate ad altre autorità che, in virtù del diritto nazionale, non sono competenti per la loro registrazione, nel qual caso gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda.

    Se tale disposizione debba essere interpretata nel senso di considerare i giudici istruttori, competenti a pronunciarsi sul trattenimento o meno di cittadini stranieri a norma del diritto nazionale spagnolo, come una delle «altre autorità» che non sono competenti per la registrazione della domanda di protezione internazionale, ma dinanzi alle quali i richiedenti possono dichiarare la loro volontà di introdurre una siffatta domanda.

    2)

    Se, qualora sia considerata una di tali autorità, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE debba essere interpretato nel senso che il giudice istruttore è tenuto a indicare ai richiedenti i luoghi e le modalità con cui possono presentare le domande di protezione internazionale, e che, nell’ipotesi di introduzione di una siffatta domanda, detto giudice deve trasmettere gli atti all’organo competente a norma del diritto nazionale per la registrazione e il trasferimento della domanda di protezione internazionale, nonché all’autorità amministrativa competente affinché siano concesse al richiedente le misure di accoglienza di cui all’articolo 17 della direttiva 2013/33/UE (2).

    3)

    Se l’articolo 26 della direttiva 2013/32/UE e l’articolo 8 della direttiva 2013/33/UE debbano essere interpretati nel senso che non occorre disporre il trattenimento del cittadino di un paese terzo, salvo che sussistano i requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2013/33/UE, in quanto il richiedente è tutelato dal principio di non respingimento dal momento in cui ha manifestato la propria volontà dinanzi al giudice istruttore.


    (1)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

    (2)  Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96).


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