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Document 62020CA0349

    Causa C-349/20: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) — Regno Unito) — NB, AB / Secretary of State for the Home Department [Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e immigrazione – Norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale – Direttiva 2004/83/CE – Articolo 12 – Esclusione dallo status di rifugiato – Apolide di origine palestinese registrato presso l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente) (UNRWA) – Condizioni per essere ammessi ipso facto ai benefici della direttiva 2004/83/CE – Cessazione della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA]

    GU C 171 del 25.4.2022, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 171 del 25.4.2022, p. 8–9 (GA)

    25.4.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 171/9


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) — Regno Unito) — NB, AB / Secretary of State for the Home Department

    (Causa C-349/20) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Politica comune in materia di asilo e immigrazione - Norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale - Direttiva 2004/83/CE - Articolo 12 - Esclusione dallo status di rifugiato - Apolide di origine palestinese registrato presso l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente) (UNRWA) - Condizioni per essere ammessi ipso facto ai benefici della direttiva 2004/83/CE - Cessazione della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA)

    (2022/C 171/11)

    Lingua processuale: l’inglese

    Giudice del rinvio

    First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber)

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrenti: NB, AB

    Convenuto: Secretary of State for the Home Department

    con l’intervento di: United Nations High Commissioner for Refugees (UK)

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che, al fine di stabilire se la protezione o l’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente) (UNRWA) sia cessata, cosicché a una persona è attribuibile ipso facto lo «status di rifugiato» ai sensi di tale disposizione, occorre prendere in considerazione, nell’ambito di una valutazione individuale, le circostanze pertinenti esistenti non solo al momento in cui detta persona ha lasciato la zona operativa dell’UNRWA, ma anche al momento in cui le autorità amministrative competenti esaminano una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o in cui le autorità giudiziarie interessate si pronunciano sul ricorso proposto contro una decisione di diniego di riconoscimento di tale status.

    2)

    L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito dell’analisi volta a stabilire se la protezione o l’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente) (UNRWA) sia cessata, cosicché a una persona è attribuibile ipso facto lo «status di rifugiato» ai sensi di tale disposizione, qualora la persona interessata dimostri di essere stata costretta a lasciare la zona operativa dell’UNRWA per motivi che esulavano dal suo controllo e prescindevano dalla sua volontà, spetta allo Stato membro, laddove ritenga che detta persona sia oramai in grado di fare ritorno in tale zona e di beneficiare in essa di detta protezione o di detta assistenza, dimostrare che così è nel caso di specie.

    3)

    L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che, per stabilire se la protezione o l’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente) (UNRWA) sia cessata, ai sensi di tale disposizione, cosicché una persona che ha chiesto di beneficiare di una protezione internazionale sia stata costretta a lasciare la zona operativa di tale organismo, non è necessario dimostrare che l’UNRWA o lo Stato nel cui territorio essa opera abbia inteso infliggere un danno a tale persona o privarla di assistenza, mediante azione o omissione. Ai fini di tale disposizione è sufficiente dimostrare che l’assistenza o la protezione dell’UNRWA sia effettivamente cessata per un qualsiasi motivo, cosicché tale organismo non sia più in grado, per motivi oggettivi o legati alla situazione specifica di detta persona, di garantire a quest’ultima condizioni di vita conformi alla missione di cui è investito.

    4)

    L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2004/83, in combinato disposto con l’articolo 1 D della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, deve essere interpretato nel senso che nel valutare le condizioni richieste al fine di stabilire se la protezione o l’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente) (UNRWA) sia cessata, cosicché a una persona è attribuibile ipso facto lo «status di rifugiato» ai sensi di tale disposizione della direttiva 2004/83, si deve tener conto dell’assistenza fornita a tale persona da attori della società civile, come le organizzazioni non governative, purché l’UNRWA mantenga con questi ultimi un rapporto di cooperazione formale di natura stabile, nell’ambito del quale gli stessi assistono l’UNRWA nell’adempimento del suo mandato.


    (1)  GU C 62 del 22.2021.


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