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Document 62019TN0045

Causa T-45/19: Ricorso proposto il 24 gennaio 2019 — Acron e altri/Commissione

GU C 122 del 1.4.2019, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/20


Ricorso proposto il 24 gennaio 2019 — Acron e altri/Commissione

(Causa T-45/19)

(2019/C 122/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Acron OAO (Veliky Novgorod, Russia), Dorogobuzh OAO (Dorogobuzh, Russia), Acron Switzerland AG (Baar, Svizzera) (rappresentanti: T. De Meese, J. Stuyck e A. Nys, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2018/1703 della Commissione, del 12 novembre 2018; (1) e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta è venuta meno ai suoi obblighi internazionali, il che costituisce una violazione del Trattato e non ha fornito una motivazione sufficiente alla constatazione che la Federazione russa non rispettava i suoi obblighi derivanti dall’appartenenza all’Organizzazione mondiale del commercio.

Le ricorrenti sostengono che la convenuta non avrebbe considerato l’adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio come rilevante per il cambiamento nel calcolo del margine di dumping delle ricorrenti. La convenuta sarebbe obbligata a tenere conto degli impegni assunti dalla Federazione russa riguardo al prezzo del gas nell’ambito dell’inchiesta sul riesame intermedio dei dazi applicabili all’importazione di nitrato di ammonio. Poiché la convenuta avrebbe affermato che la Federazione russa non aveva rispettato il proprio protocollo di adesione, essa avrebbe agito in violazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e dell’articolo II dell’Accordo antidumping dell’Organizzazione mondiale del commercio. Omettendo di farlo, essa sarebbe venuta meno ai suoi obblighi internazionali, il che costituisce una violazione del Trattato.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta è incorsa in un errore manifesto di valutazione e non ha fornito una motivazione sufficiente, determinando la violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti, nel constatare che il cambiamento di circostanze invocato da queste ultime non avesse carattere duraturo.

Le ricorrenti sostengono che, nell’ambito del secondo motivo, sussisterebbero due motivi distinti di annullamento della decisione impugnata. Entrambi i motivi riguardano la conclusione errata secondo cui il cambiamento di circostanze non aveva carattere duraturo.

In ogni caso, la convenuta avrebbe violato il suo obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFEU nel non aver motivato la decisione impugnata in forma chiara e non equivoca.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, (2) nonché i diritti della difesa delle ricorrenti e ha determinato una mancanza di certezza del diritto nel non aver fornito il suo calcolo del dumping.

La convenuta non avrebbe comunicato il calcolo finale del margine di dumping alle ricorrenti, sebbene tale calcolo servisse come base per le conclusioni relative alla continuazione e all’esistenza del dumping, al carattere duraturo del cambiamento di circostanze, nonché alla chiusura del riesame intermedio parziale. Se la convenuta avesse comunicato il calcolo, essa avrebbe consentito alle ricorrenti di difendere più efficacemente i propri diritti in relazione al calcolo del dumping e alle conclusioni relative al dumping nel loro complesso, ivi compreso l’argomento relativo al metodo di calcolo usato nell’inchiesta iniziale, il che avrebbe potuto avere un impatto considerevole sulla loro situazione giuridica.

Le ricorrenti sostengono che la convenuta avrebbe violato l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036, i loro diritti della difesa e il principio di certezza del diritto nel non aver fornito alle stesse una sintesi significativa delle prove raccolte durante l’inchiesta o delle considerazioni in base alle quali la convenuta proponeva di modificare il margine antidumping delle ricorrenti. Le ricorrenti sostengono che, rifiutando di fornire loro il suo calcolo del margine di dumping, la convenuta avrebbe violato i loro diritti della difesa e leso il principio di certezza del diritto.


(1)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1703 della Commissione, del 12 novembre 2018, che conclude il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 285, 13.11.2018, pag. 97).

(2)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176, 30.6.2016, pag. 21).


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