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Document 62019CN0606
Case C-606/19: Request for a preliminary ruling from the Amtsgericht Hamburg (Germany) lodged on 12 August 2019 — Flightright GmbH v IBERIA LAE SA Operadora Unipersonal
Causa C-606/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 12 agosto 2019 — Flightright GmbH / IBERIA LAE SA Operadora Unipersonal
Causa C-606/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 12 agosto 2019 — Flightright GmbH / IBERIA LAE SA Operadora Unipersonal
GU C 103 del 30.3.2020, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 103/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 12 agosto 2019 — Flightright GmbH / IBERIA LAE SA Operadora Unipersonal
(Causa C-606/19)
(2020/C 103/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Flightright GmbH
Resistente: IBERIA LAE SA Operadora Unipersonal
Con ordinanza del 13 febbraio 2020 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Sesta Sezione) ha dichiarato che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), dev’essere interpretato nel senso che, in presenza di un volo avente un’unica prenotazione confermata e articolato su più segmenti di volo, il «luogo di prestazione dei servizi» ai sensi della disposizione medesima può essere quello di partenza del primo segmento, qualora il trasporto nei vari segmenti di volo sia operato da vettori aerei differenti e la domanda di compensazione pecuniaria, ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (2), sia stata proposta, a seguito della cancellazione dell’ultimo segmento di volo, nei confronti del rispettivo vettore aereo.