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Document 62019CJ0516

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 settembre 2020.
NMI Technologietransfer GmbH contro EuroNorm GmbH.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin.
Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articoli 107 e 108 TFUE – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Esenzione di alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno – Allegato I – Piccole e medie imprese (PMI) – Definizione – Requisito dell’indipendenza – Articolo 3, paragrafo 1 – Impresa autonoma – Articolo 3, paragrafo 4 – Esclusione – Controllo indiretto del 25% del capitale o dei diritti di voto da parte di enti pubblici – Nozioni di “controllo” e di “enti pubblici”.
Causa C-516/19.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:754

 SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

24 settembre 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articoli 107 e 108 TFUE – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Esenzione di alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno – Allegato I – Piccole e medie imprese (PMI) – Definizione – Requisito dell’indipendenza – Articolo 3, paragrafo 1 – Impresa autonoma – Articolo 3, paragrafo 4 – Esclusione – Controllo indiretto del 25% del capitale o dei diritti di voto da parte di enti pubblici – Nozioni di “controllo” e di “enti pubblici”»

Nella causa C‑516/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Berlin (tribunale amministrativo di Berlino, Germania), con decisione del 17 giugno 2019, pervenuta in cancelleria il 9 luglio 2019, nel procedimento

NMI Technologietransfer GmbH

contro

EuroNorm GmbH,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, E. Regan (relatore), presidente della Quinta Sezione, e C. Lycourgos, giudice,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 giugno 2020,

considerate le osservazioni presentate:

per la NMI Technologietransfer GmbH, da A. Holle e C. Lindemann, Rechtsanwälte;

per la EuroNorm GmbH, da A. Fuchs, M. Netzel e G. Saremba;

per la Commissione europea, da K. Blanck e V. Bottka, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] (GU 2014, L 187, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la NMI Technologietransfer GmbH (in prosieguo: la «NMI TT») e la EuroNorm GmbH, in merito al rifiuto di quest’ultima di concedere alla prima una sovvenzione per il finanziamento di un progetto di ricerca e sviluppo a favore delle piccole e medie imprese (PMI).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Raccomandazione 2003/361/CE

3

I considerando 9 e 13 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU 2003, L 124, pag. 36, in prosieguo: la «raccomandazione del 2003»), enunciano quanto segue:

«(9)

Per meglio valutare la realtà economica delle PMI ed escludere dalla definizione i gruppi di imprese il cui potere economico supera quello di una PMI, è necessario distinguere i vari tipi di imprese: autonome, con partecipazioni che non implicano posizioni di controllo (imprese associate), oppure collegate ad altre imprese. Il livello del 25% di partecipazione quale soglia, indicata dalla raccomandazione 96/280/CE [della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU 1996, L 107, pag. 4)], al di sotto della quale l’impresa è considerata autonoma, rimane immutato.

(...)

(13)

Al fine di evitare distinzioni arbitrarie tra i vari enti pubblici di uno Stato membro e a fini di certezza del diritto, è necessario confermare che un’impresa in cui almeno il 25% dei diritti di capitale o di voto è controllato da un organismo collettivo pubblico o da un ente pubblico non è una PMI».

Regolamento n. 651/2014

4

I considerando 30 e 40 del regolamento n. 651/2014 sono così formulati:

«(30)

Per evitare differenze che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e onde facilitare il coordinamento tra diverse iniziative nazionali e dell’Unione relative alle PMI, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, è necessario che la definizione di PMI utilizzata ai fini del presente regolamento si basi sulla definizione di cui alla raccomandazione [del 2003].

(...)

(40)

Le PMI svolgono un ruolo determinante per la creazione di posti di lavoro e costituiscono, più in generale, un fattore di stabilità sociale e di sviluppo economico. Tuttavia, il loro sviluppo può essere ostacolato da fallimenti del mercato che provocano loro gli svantaggi tipici descritti di seguito. Le PMI hanno spesso difficoltà di accesso al capitale o ai prestiti, a causa della riluttanza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che tali imprese possono offrire. Inoltre, la limitatezza delle risorse di cui dispongono può ridurre il loro accesso all’informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i potenziali mercati. Per favorire lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese, è pertanto necessario che il presente regolamento esoneri alcune categorie di aiuti quando gli aiuti sono concessi a favore delle PMI. (...)».

5

L’articolo 1 di tale regolamento, rubricato «Campo di applicazione», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

(...)

b)

aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti;

(...)».

6

L’articolo 2 del suddetto regolamento prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

2.

“piccole e medie imprese” o “PMI”: imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I;

(...)».

7

L’articolo 2 dell’allegato I del regolamento n. 651/2014, allegato che si intitola «Definizione di PMI», è così formulato:

«1.   La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni [di euro] e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni [di euro].

2.   All’interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni [di euro].

3.   All’interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni [di euro]».

8

L’articolo 3 di tale allegato, rubricato «Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari», è così formulato:

«1.   Si definisce “impresa autonoma” qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2.   Si definiscono “imprese associate” tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un’impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa (impresa a valle).

Un’impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25% dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l’impresa in questione:

(...)

b)

università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

(...)

d)

autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni [di euro] e meno di 5000 abitanti.

3.   Si definiscono “imprese collegate” le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a)

un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b)

un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c)

un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d)

un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell’impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch’esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch’esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

(...)

4.   Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un’impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

(...)».

Direttiva 2006/111/CE

9

L’articolo 2 della direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2016, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese (GU 2006, L 318, pag. 17), prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intendono per:

a)

“poteri pubblici”, tutte le autorità pubbliche, compresi lo Stato, le amministrazioni regionali e locali e tutti gli altri enti territoriali;

(...)».

Diritto tedesco

Direttiva relativa al «programma centrale di innovazione per le PMI»

10

Ai sensi del punto 3.1.1, lettera a), della Richtlinie «Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand» (direttiva relativa al «programma centrale di innovazione per le PMI»), del Ministero federale dell’economia e dell’energia, nella sua versione del 15 aprile 2015, le PMI che hanno una sede in Germania possono essere ammesse ai progetti di ricerca e sviluppo.

11

La nota 3 di tale direttiva indica che per determinare se un’impresa costituisca una PMI si applicano le disposizioni di cui all’allegato I del regolamento n. 651/2014.

Statuto dell’NMI‑Institut

12

L’articolo 2 dello statuto dell’NMI Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut an der Universität Tübingen (in prosieguo: l’«NMI‑Institut»), nella versione approvata l’11 agosto 2015 dal Regierungspräsidium Tübingen (Prefettura di Tubinga) (in prosieguo: lo «statuto dell’NMI‑Institut»), dispone quanto segue:

«Lo scopo della fondazione è quello di promuovere la scienza e la ricerca. Tale scopo sarà realizzato, in particolare, tramite:

l’utilizzo dei risultati della ricerca fondamentale nel campo delle scienze naturali e della medicina e il loro successivo sviluppo fino ad un livello che consenta la loro applicazione nella prassi industriale;

l’attuazione di progetti di ricerca e sviluppo per lo Stato federale, per i Länder e per enti di ricerca;

l’elaborazione, l’attuazione e la valutazione di progetti di ricerca in stretta collaborazione con le amministrazioni aggiudicatrici pubbliche, gli altri enti di ricerca e le imprese commerciali;

l’adeguata messa a disposizione delle conoscenze acquisite al pubblico specializzato, alle imprese e agli altri enti di ricerca;

l’organizzazione di eventi scientifici».

13

L’articolo 5 di tale statuto prevede quanto segue:

«Gli organi della fondazione sono

1.

il comitato dei garanti

2.

il consiglio di amministrazione».

14

Ai sensi dell’articolo 6 di tale statuto:

«(1)   Fanno parte del comitato dei garanti, in qualità di membri:

a)

un rappresentante del Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg (Ministero delle finanze e dell’economia del Land Baden-Württemberg);

b)

un rappresentante del Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg (Ministero per la scienza, la ricerca e l’arte del Land Baden-Württemberg);

c)

il sindaco della città di Reutlingen;

d)

il rettore dell’università di Tubinga;

e)

tre professori dell’università di Tubinga;

f)

il preside della Hochschule Reutlingen (Istituto d’insegnamento superiore di Reutlingen);

g)

un rappresentante di un istituto della Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.;

h)

sei personalità del mondo degli affari.

I membri di cui alle lettere da e) a h) sono nominati dal Ministero delle finanze e dell’economia del Land Baden-Württemberg, i membri di cui alle lettere e) e f) di concerto con il Ministero per la scienza, la ricerca e l’arte del Land Baden-Württemberg e su proposta dell’università di Tubinga o dell’istituto di insegnamento superiore di Reutlingen; il membro di cui alla lettera g) è nominato di concerto con la Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. I membri di cui alla lettera h) sono nominati di concerto con il comitato dei garanti, uno su proposta della camera di commercio e dell’industria del Baden-Württemberg e uno su proposta del Landesverband der baden-württembergischen Industrie eV (Federazione dell’Industria del Land Baden-Württemberg).

(2)   Il ministero delle finanze e dell’economia può nominare presso il comitato dei garanti due personalità coinvolte nel lavoro della fondazione.

(...)

(5)   L’attività svolta come membro del comitato dei garanti è a titolo onorario».

15

L’articolo 7 dello statuto dell’NMI‑Institut è formulato come segue:

«(1)   Il comitato dei garanti definisce i principi che regolano il lavoro della fondazione nell’ambito delle attività di cui al paragrafo 2 e assicura il loro rispetto.

(2)   Il comitato dei garanti stabilisce previa deliberazione:

a)

la programmazione a lungo termine per la fondazione in materia di ricerca, sviluppo ed espansione;

b)

la pianificazione finanziaria a medio e a lungo termine, nonché la redazione del piano di impresa e della tabella dell’organico;

c)

la nomina e la revoca del consiglio di amministrazione;

d)

la dimissione del consiglio di amministrazione;

e)

la nomina del revisore dei conti;

f)

l’approvazione degli atti giuridici (...);

g)

la modifica dello statuto della fondazione e lo scioglimento della fondazione.

(...)».

16

L’articolo 13 di tale statuto prevede quanto segue:

«(1)   Lo statuto può essere modificato e la fondazione può essere sciolta con una risoluzione del comitato dei garanti. Il consiglio di amministrazione deve essere sentito previamente. Le risoluzioni del comitato dei garanti richiedono una maggioranza dei due terzi dei membri.

(2)   In caso di scioglimento volontario o forzato della fondazione o qualora venga meno lo scopo che dà diritto ad agevolazioni fiscali, l’attivo della fondazione sarà trasferito al Land Baden-Württemberg».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17

L’NMI‑Institut è una fondazione di diritto civile di pubblica utilità dotata di capacità giuridica, con sede a Reutlingen (Germania), che ha lo scopo di promuovere la scienza e la ricerca.

18

La NMI TT è una società a responsabilità limitata avente sede allo stesso indirizzo dell’NMI‑Institut, il cui capitale è detenuto nella misura del 90% da quest’ultimo e che ha come scopo la valorizzazione del know-how, la fornitura di servizi di consulenza e la realizzazione di ricerche per contratto nei settori dell’ingegneria, delle scienze e della medicina. In particolare, la missione della NMI TT, i cui settori di ricerca coincidono parzialmente con quelli dell’NMI‑Institut, è quella di mettere in pratica, con un profitto economico, i risultati di ricerca ottenuti da quest’ultimo.

19

Il capitale dell’NMI‑Institut è detenuto essenzialmente da società private, mentre la città di Reutlingen ne possiede circa il 6%. Il comitato dei garanti dell’NMI‑Institut (in prosieguo: il «comitato dei garanti»), le cui decisioni sono, il linea di principio, adottate a maggioranza semplice, è costituito da 17 membri, tra i quali figurano un rappresentante del Ministero delle finanze e dell’economia del Land Baden-Württemberg, un rappresentante del Ministero per la scienza, la ricerca e l’arte del Land Baden-Württemberg, il sindaco della città di Reutlingen, il rettore e tre professori dell’università di Tubinga, il preside dell’istituto di insegnamento superiore di Reutlingen e il direttore della camera di commercio e dell’industria della stessa città.

20

Il 26 luglio 2016, la EuroNorm, società promotrice di progetti ai sensi della direttiva relativa al «programma centrale di innovazione per le PMI», nella sua versione del 15 aprile 2015, e che è stata autorizzata dalla Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Ministero federale dell’economia e dell’energia, allo svolgimento di compiti amministrativi nell’ambito delle sovvenzioni in nome proprio e secondo le modalità del diritto pubblico, ha ricevuto da parte della NMI TT una domanda di sovvenzione per il finanziamento, ai sensi della suddetta direttiva, di un progetto di ricerca e sviluppo per il periodo compreso tra il 1o settembre 2016 e il 31 agosto 2018.

21

Con decisione del 28 febbraio 2017, la EuroNorm ha respinto tale domanda, sulla base del rilievo che la NMI TT non poteva essere qualificata come PMI ai sensi dell’allegato I del regolamento n. 651/2014, dal momento che, secondo l’articolo 3, paragrafo 4, di tale allegato, detta qualifica è esclusa quando almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto dell’impresa interessata è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente. Secondo la EuroNorm, è senza dubbio escluso un controllo diretto della NMI TT da parte di enti pubblici, poiché il 90% del capitale di quest’ultima è detenuto da una fondazione di diritto civile, nella fattispecie l’NMI‑Institut. Tuttavia potrebbe presumersi l’esistenza di un controllo indiretto da parte di enti pubblici, dal momento che la maggioranza dei membri del comitato dei garanti è costituita da rappresentanti di un Land, di una città, di un’università e di un istituto di istruzione superiore pubblici, nonché di una camera di commercio e dell’industria, che in diritto tedesco ha anch’essa lo status di ente pubblico. Peraltro, essendo l’NMI‑Institut e la NMI TT imprese collegate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del suddetto allegato, non potrebbe applicarsi la regola derogatoria sancita all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettere da a) a d) di tale allegato.

22

La NMI TT ha presentato un reclamo contro tale decisione, a sostegno del quale ha fatto valere che la EuroNorm aveva valutato in modo errato l’influenza esercitata dagli enti pubblici sull’NMI‑Institut e, di conseguenza, sulla NMI TT stessa. Infatti, a differenza di un’associazione o di una società a responsabilità limitata, le cui operazioni sono determinate dalle decisioni prese dalla maggioranza dei suoi membri o dei suoi soci, l’azione di una fondazione di diritto civile si fonderebbe unicamente sulla volontà dei suoi fondatori. Nella fattispecie, quindi, il comitato dei garanti non potrebbe influenzare né le decisioni dell’NMI‑Institut né quelle della NMI TT. Il comitato dei garanti dovrebbe piuttosto essere considerato un organo consultivo specializzato. Inoltre, i membri del comitato dei garanti eserciterebbero le loro attività a titolo onorario, e le riunioni di quest’ultimo si terrebbero solo una volta all’anno.

23

Con decisione del 12 giugno 2017, la EuroNorm ha respinto tale reclamo, precisando che il comitato dei garanti determinava l’orientamento dell’NMI‑Institut alla luce dei compiti assegnatigli dallo statuto di quest’ultimo. Inoltre, dato che anche l’ambito di attività della NMI TT rientra nello scopo dell’NMI‑Institut, doveva presumersi l’esistenza di una sufficiente influenza delle autorità pubbliche su tale società.

24

Avverso tale decisione la NMI TT ha presentato dinanzi al Verwaltungsgericht Berlin (tribunale amministrativo di Berlino, Germania) un ricorso nell’ambito del quale essa evidenzia le ampie competenze che, in genere, il consiglio di amministrazione di una fondazione possiede. Nella fattispecie, pertanto, all’interno dell’NMI‑Institut il comitato dei garanti non potrebbe dare istruzioni al consiglio di amministrazione, incluso per quanto riguarda l’esercizio da parte dell’NMI‑Institut dei diritti societari di cui dispone nella NMI TT. Dal canto suo, la EuroNorm ribadisce che, tenuto conto dei poteri che gli sono conferiti dallo statuto dell’NMI‑Institut, il comitato dei garanti, i cui membri per la maggior parte rappresentano enti pubblici, esercita un’influenza dominante sull’NMI‑Institut e, di conseguenza, sulla NMI TT.

25

Il giudice del rinvio ritiene che la soluzione della controversia dipenda dalla questione di stabilire se la EuroNorm abbia avuto ragione nel considerare che, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014, la NMI TT non potesse essere qualificata come PMI ai sensi di tale allegato e, di conseguenza, abbia giustamente respinto la domanda di sovvenzione presentata da quest’ultima, pur avendo la EuroNorm ritenuto, peraltro, che il progetto di ricerca e sviluppo di cui trattasi nel procedimento principale fosse in sé ammissibile al finanziamento richiesto. Pertanto, tale giudice si chiede se, nelle circostanze di cui al procedimento principale, occorra presumere l’esistenza di un controllo indiretto esercitato sulla NMI TT da parte di enti pubblici attraverso l’NMI‑Institut.

26

In tale contesto, il Verwaltungsgericht Berlin (tribunale amministrativo di Berlino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se una società a responsabilità limitata che esercita un’attività economica non possa essere considerata una [PMI] ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4 dell’allegato I, del regolamento n. 651/2014, già per il solo fatto che il 90% del suo capitale sociale è detenuto da una fondazione di diritto civile il cui comitato dei garanti (...), non abilitato alla gestione, è composto da 17 membri, di cui fanno parte due rappresentanti di ministeri, un sindaco di una grande città, un rettore di università, tre professori di detta università, un presidente di un altro istituto di istruzione superiore e un amministratore delegato di una Camera di commercio e dell’industria.

2)

Se le università statali e gli istituti di istruzione superiore statali, nonché le Camere di commercio e dell’industria tedesche siano enti pubblici ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014.

3)

Se le persone facenti parte a titolo onorario del comitato dei garanti (...) della fondazione siano enti pubblici ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014, per il solo fatto di fare parte dell’organico di un ente pubblico.

4)

Se il controllo da parte di enti pubblici ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014 implichi che gli organi degli enti pubblici possano imporre ai membri onorari del comitato dei garanti (...), sulla base di un rapporto giuridico, un determinato comportamento di voto in tale comitato.

5)

Se un controllo indiretto dei diritti di voto da parte di enti pubblici implichi che sia accertato che gli enti pubblici agiscono sui membri del comitato dei garanti (...) affinché questi esercitino i diritti di voto secondo le modalità stabilite dagli enti pubblici.

6)

Se sussista già un controllo indiretto dei diritti di voto da parte di enti pubblici quando i membri onorari del comitato dei garanti (...) possono tener conto, nello svolgimento delle proprie attività in seno a tale comitato, degli interessi delle loro organizzazioni pubbliche di origine.

7)

Se “controllato (…) congiuntamente” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014 implichi l’accertamento di una formazione di volontà congiunta delle autorità pubbliche con riferimento al diritto di voto.

8)

Se per l’espressione “è controllato” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014 assumano rilievo l’effettiva applicazione dello statuto [dell’NMI‑Institut] o una possibile interpretazione del testo dello stesso».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

27

Con le otto questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio mira, in sostanza, a chiarire, come emerge più particolarmente dalla formulazione della prima di tali questioni, se l’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude che un’impresa possa essere considerata una PMI qualora l’organo dell’impresa che ne detiene la maggior parte del capitale, sebbene non sia autorizzato alla sua gestione quotidiana, sia composto in maggioranza da membri che rappresentano enti pubblici ai sensi di tale disposizione, con la conseguenza che questi ultimi, in ragione di tale solo fatto, esercitano congiuntamente un controllo indiretto sulla prima impresa, ai sensi di detta disposizione.

28

A tal fine, il suddetto giudice, da un lato, intende chiarire, come emerge dalla seconda e dalla terza questione, se la nozione di «ente pubblico» possa includere enti quali università, istituti di insegnamento superiore e una camera di commercio e dell’industria, senza che rilevi, a tal proposito, che le persone nominate da tali organi facciano parte a titolo onorario dell’impresa interessata.

29

Dall’altro lato, con le questioni dalla quarta all’ottava, detto giudice chiede, in sostanza, se ai fini dell’esistenza di un controllo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014 sia sufficiente che taluni enti pubblici detengano congiuntamente, sia pure in modo indiretto, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto dell’impresa interessata, conformemente ai termini dello statuto dell’impresa che esercita il controllo diretto su quest’ultima, senza che sia necessario esaminare anche se tali enti siano in grado di influenzare e di coordinare l’esercizio effettivo da parte dei loro rappresentanti dei diritti di voto di questi ultimi o se tali rappresentanti tengano effettivamente in considerazione gli interessi dei suddetti enti.

30

Dagli elementi di cui dispone la Corte emerge che tali questioni sono sollevate nel contesto di una domanda di sovvenzione presentata da un’impresa, la NMI TT, che costituisce uno spin-off di una fondazione di diritto civile, l’NMI‑Institut, il quale detiene il 90% del capitale e l’88,8% dei diritti di voto di tale impresa e il cui comitato dei garanti è composto, in particolare, da due rappresentanti di ministeri di un Land, dal sindaco di una città, dal rettore e da tre professori di un’università, dal preside di un istituto di insegnamento superiore di tale città e dal direttore di una camera di commercio e dell’industria di quest’ultima, che formano una maggioranza in seno al comitato dei garanti.

31

Ai fini dell’esame delle suddette questioni occorre ricordare, come emerge in particolare dal considerando 40 del regolamento n. 651/2014, il cui oggetto è dichiarare alcune categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, che la Commissione adotta un approccio favorevole rispetto agli aiuti di Stato alle PMI in considerazione dei fallimenti del mercato a causa dei quali tali imprese devono far fronte ad un certo numero di ostacoli che limitano il loro sviluppo socialmente ed economicamente auspicabile.

32

Conformemente agli articoli 2 e 3 dell’allegato I del regolamento n. 651/2014, un’impresa può essere qualificata come PMI ai sensi di tale regolamento se essa soddisfa tre requisiti, ossia un requisito relativo al numero di dipendenti, un requisito finanziario relativo al fatturato annuo o al totale di bilancio annuo e il requisito dell’indipendenza (v., per analogia, sentenza del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C‑91/01, EU:C:2004:244, punto 47).

33

Per quanto riguarda quest’ultimo requisito, che è l’unico in questione nel procedimento principale, la Corte ha statuito che esso mira a garantire che le misure destinate alle PMI avvantaggino veramente le imprese che subiscono lo svantaggio delle loro dimensioni e non quelle che appartengono ad un grande gruppo e che, pertanto, hanno accesso ai mezzi e al sostegno di cui i loro concorrenti di dimensioni equivalenti non dispongono (v., per analogia, sentenza del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C‑91/01, EU:C:2004:244, punto 50).

34

Pertanto, tale requisito mira a meglio valutare, come emerge, in particolare, dal considerando 9 della raccomandazione del 2003, sulla quale, come indicato dal considerando 30 del regolamento n. 651/2014, si basa la nozione di «PMI» definita all’allegato I di tale regolamento, la realtà economica delle PMI e ad escludere dalla definizione di PMI i gruppi di imprese il cui potere economico supererebbe quello di una PMI, per riservare alle imprese che ne hanno veramente bisogno i vantaggi derivanti alle PMI da varie regolamentazioni o misure a loro favore (v., per analogia, sentenza del 27 febbraio 2014, HaTeFo, C‑110/13, EU:C:2014:114, punto 31).

35

In tale prospettiva, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014, si considera «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come «impresa associata» ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo oppure come «impresa collegata» ai sensi del paragrafo 3 del suddetto articolo.

36

Secondo l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), di tale allegato, due imprese sono dette «collegate» quando, segnatamente, una di esse detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti dell’altra, mentre, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del suddetto allegato, due imprese sono dette «associate» quando non sono qualificate come «imprese collegate» ma una di esse detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto dell’altra, fatte salve le eccezioni elencate all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettere da a) a d), del medesimo allegato.

37

Per quanto riguarda quest’ultima disposizione, essa prevede che un’impresa può essere definita «impresa autonoma» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014 anche quando almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti da determinate categorie di investitori, quali in particolare, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettere b) e d), di tale allegato, le università e alcune autorità locali autonome, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati con l’impresa in questione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del suddetto allegato.

38

In tale contesto, tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 4, di detto allegato pone una regola generale di esclusione dalla qualifica di PMI, in forza della quale un’impresa non può essere considerata una PMI «se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente», a meno che questi ultimi rientrino, come precisa questa stessa disposizione, nelle categorie di investitori elencate all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del suddetto allegato.

39

Dall’insieme di tali disposizioni risulta che un’impresa è esclusa dalla qualifica di PMI ai sensi dell’allegato I del regolamento n. 651/2014 qualora almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto sia controllato, sia pure indirettamente, da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, salvo il caso in cui questi ultimi siano investitori non collegati a detta impresa ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale allegato e menzionati all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettere da a) a d), del suddetto allegato.

40

Nel caso di specie, è pacifico, come risulta dalle risposte ai quesiti posti dalla Corte in udienza, che la NMI TT, a cui la decisione in esame nel procedimento principale ha negato la qualifica di PMI, sia un’impresa collegata all’NMI‑Institut ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), dell’allegato I del regolamento n. 651/2014, dal momento che quest’ultimo detiene la maggioranza dei suoi diritti di voto. Ne consegue che la NMI TT non rientra nell’ambito di applicazione dell’eccezione prevista all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, di tale allegato per alcune categorie di investitori.

41

In tali circostanze, occorre unicamente verificare se, conformemente alla regola generale di esclusione prevista dall’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014, un’impresa quale la NMI TT possa essere esclusa dalla qualificazione di PMI ai sensi di tale allegato con l’unica motivazione che essa è indirettamente controllata da enti pubblici rappresentati all’interno dell’impresa alla quale essa è collegata e che esercita un controllo diretto su di essa.

42

A tal proposito, tuttavia, occorre rammentare che, in forza dell’articolo 267 TFUE, la Corte non è competente ad applicare le norme del diritto dell’Unione a una fattispecie concreta, ma unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione dei Trattati e degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione. Non spetta quindi alla Corte né accertare i fatti all’origine della controversia di cui al procedimento principale né trarne le conseguenze ai fini della decisione che il giudice del rinvio è chiamato a emettere né interpretare disposizioni legislative o regolamentari nazionali interessate (sentenza del 14 maggio 2020, Bouygues travaux publics e a., C‑17/19, EU:C:2020:379, punti 5152).

43

È alla luce di tali osservazioni preliminari che occorre rispondere alle questioni poste dal giudice del rinvio.

Sulla nozione di «ente pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014

44

Per determinare se la nozione di «ente pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014, possa includere enti quali università, istituti di insegnamento superiore e una camera di commercio e dell’industria, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, deriva sia dal dovere di applicazione uniforme del diritto dell’Unione sia del principio di uguaglianza che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, i quali non contengano nessun rinvio esplicito al diritto degli Stati membri per determinarne il senso e la portata, debbano essere normalmente interpretati, in tutta l’Unione, in modo autonomo e uniforme, a prescindere dalle qualificazioni impiegate negli Stati membri, tenendo conto dei termini della disposizione in questione, nonché del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenza del 5 febbraio 2020, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Imbarco di marittimi nel porto di Rotterdam), C‑341/18, EU:C:2020:76, punto 40 e giurisprudenza ivi citata].

45

Da ciò discende che, in mancanza di un rinvio, nell’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014, al diritto nazionale, la nozione di «ente pubblico» contenuta in tale disposizione deve essere considerata una nozione autonoma del diritto dell’Unione, il cui senso e la cui portata devono essere identici in tutti gli Stati membri. Spetta pertanto alla Corte fornire un’interpretazione di tale termine che sia uniforme nell’ordinamento giuridico dell’Unione.

46

In primo luogo, per quanto concerne i termini dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014, dal momento che né questa disposizione né nessun’altra disposizione di tale regolamento, in particolare l’articolo 2 di quest’ultimo, contengono una definizione della nozione di «ente pubblico», occorre determinare il significato e la portata di questa nozione conformemente al senso abituale di quest’ultima nel linguaggio corrente [v., per analogia, sentenza del 5 febbraio 2020, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Imbarco di marittimi nel porto di Rotterdam), C‑341/18, EU:C:2020:76, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

47

Ebbene, nel suo significato abituale, la nozione di «ente pubblico» deve essere intesa come un riferimento allo Stato, agli enti territoriali e agli enti che sono istituiti per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, dotati di personalità giuridica e che sono finanziati in modo maggioritario o controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici.

48

Ne risulta che l’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014, è destinato a includere tutti gli enti e le autorità appartenenti ai pubblici poteri.

49

In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce la suddetta disposizione, dal considerando 13 della raccomandazione del 2003 – sulla quale, come si è rilevato al punto 34 della presente sentenza, si basa la nozione di «PMI» ai sensi dell’allegato I del regolamento n. 651/2014 – emerge che l’esclusione prevista da questa stessa disposizione comprende, nell’interesse della certezza del diritto, i vari enti pubblici di uno Stato membro, al fine di evitare distinzioni arbitrarie tra questi ultimi.

50

Orbene, a tal riguardo occorre rilevare, come ha fatto la Commissione, che la direttiva 2006/111, il cui scopo è quello di imporre agli Stati membri un certo numero di obblighi al fine di garantire la trasparenza delle relazioni finanziarie fra tali Stati e le imprese pubbliche, definisce all’articolo 2, lettera a), la nozione di «poteri pubblici» come comprendenti, oltre allo Stato, le amministrazioni regionali e locali e tutti gli altri enti territoriali.

51

In terzo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dall’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014, occorre ricordare che, come rilevato ai punti 33 e 34 della presente sentenza, il requisito di indipendenza mira a riservare le misure agevolative destinate alle PMI alle imprese che non hanno accesso ai mezzi che permetterebbero loro di superare gli ostacoli connessi alla loro dimensione. Orbene, grazie alle varie risorse – segnatamente economiche e finanziarie – che possono mobilizzare, gli enti e le autorità appartenenti ai pubblici poteri, quali che siano la loro natura o le loro modalità di organizzazione, sono in grado di permettere a un’impresa di superare tali ostacoli.

52

Ne consegue che la nozione di «ente pubblico» oggetto della suddetta disposizione deve essere intesa nel senso che essa include tutti gli enti e le autorità appartenenti ai pubblici poteri, compresi gli enti territoriali e gli enti che sono istituiti per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, dotati di personalità giuridica e che sono finanziati in modo maggioritario o controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici.

53

Nel caso di specie, spetta quindi al giudice del rinvio, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 42 della presente sentenza, determinare – tenendo conto delle disposizioni nazionali applicabili, un certo numero delle quali sono state invocate dalla EuroNorm e dalla Commissione, ma che non spetta alla Corte interpretare – se l’università di Tubinga, l’istituto di insegnamento superiore di Reutlingen e la camera di commercio e dell’industria della stessa città rispondano a tali criteri.

54

A tal proposito, in udienza la NMI TT ha fatto valere che dalla «Guida dell’utente sulla definizione di PMI», pubblicata dalla Commissione europea nel 2015, in particolare dalla pagina 19 di tale documento, emerge che secondo tale istituzione le università, quale che sia lo status loro conferito dalla legislazione nazionale, non possono essere considerate «enti pubblici» rientranti nella regola generale di esclusione prevista dall’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014.

55

Tuttavia, si deve anzitutto rilevare che a pagina 2 tale guida precisa, in maniera tanto chiara quanto esplicita, che essa «non ha valore legale e non vincola in alcun modo la Commissione» e che «[l]a raccomandazione [del 2003] costituisce l’unico riferimento autentico per determinare le condizioni relative alla qualifica di PMI». A maggior ragione, una simile guida non vincolante non può obbligare la Corte.

56

In ogni caso, occorre constatare che, a pagina 19 della suddetta guida, la Commissione, contrariamente a quanto suggerisce la NMI TT, non indica affatto che le università non potrebbero in alcun caso rientrare nella regola generale di esclusione prevista all’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014, ma si limita a ricordare che, come risulta già dai punti da 38 a 41 della presente sentenza, le università, qualora rientrino nella nozione di «ente pubblico» ai sensi di tale disposizione, si sottraggono a tale regola, a patto che non siano collegate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale allegato, con l’impresa interessata, condizione che, come risulta dal punto 40 della presente sentenza, la NMI TT stessa in udienza ha ammesso non essere soddisfatta nella fattispecie.

57

Per l’ipotesi in cui il giudice del rinvio giungesse alla conclusione che uno o più enti menzionati al punto 53 della presente sentenza costituiscono enti pubblici ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del suddetto allegato, occorre altresì sottolineare, in risposta ai quesiti sollevati dal giudice del rinvio al riguardo, che ai fini dell’applicazione di tale disposizione è irrilevante che le persone nominate su proposta di detti enti pubblici facciano parte a titolo onorario dell’impresa interessata, dal momento che è nella loro qualità di membri di tali enti pubblici che sono state proposte e nominate, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

58

Di conseguenza l’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «ente pubblico» di cui a tale disposizione è destinata a includere enti quali università, istituti di insegnamento superiore e una camera di commercio e dell’industria, quando tali enti siano istituiti per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, siano dotati di personalità giuridica e siano finanziati in modo maggioritario o controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici. Ai fini dell’applicazione di tale disposizione, è irrilevante che le persone nominate su proposta di tali enti pubblici facciano parte a titolo onorario dell’impresa interessata, dal momento che è nella loro qualità di membri di tali enti pubblici che sono state proposte e nominate.

Sull’esistenza di un controllo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014

59

Conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 44 della presente sentenza, occorre prendere in considerazione i termini dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014, nonché il contesto nel quale esso si inserisce e gli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui esso fa parte, per determinare se l’esistenza di un controllo ai sensi di tale disposizione richieda unicamente che enti pubblici detengano congiuntamente, sia pure indirettamente, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto dell’impresa interessata, conformemente ai termini dello statuto dell’impresa che esercita il controllo diretto su quest’ultima, o se occorre esaminare anche se tali enti siano in grado di influenzare e di coordinare l’esercizio effettivo da parte dei loro rappresentanti dei diritti di voto di questi ultimi o se tali rappresentanti tengano effettivamente in considerazione gli interessi dei suddetti enti.

60

In primo luogo, per quanto riguarda i termini dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014, occorre constatare che tale disposizione, conformemente al considerando 13 della raccomandazione del 2003 – sulla quale, come si è rilevato ai punti 34 e 49 della presente sentenza, si basa tale allegato – fa riferimento al solo grado di partecipazione degli enti pubblici nel capitale o nei diritti di voto dell’impresa interessata, senza menzionare in aggiunta il comportamento effettivo adottato da tali organismi o dai loro rappresentanti.

61

In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui la suddetta disposizione si inserisce, occorre osservare che l’articolo 3 dell’allegato I del regolamento n. 651/2014 prevede esplicitamente, ai fini di determinare su un’impresa è connessa ad un’altra impresa, la necessità di esaminare se, concretamente, la prima eserciti effettivamente un’influenza decisiva sulla seconda.

62

In particolare, tale articolo 3 prevede, al suo paragrafo 3, secondo comma, che sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al suo paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell’impresa in questione, «fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti».

63

Per contro, come risulta dal suo paragrafo 3, quarto comma, il suddetto articolo 3 prevede che le imprese possono essere considerate collegate qualora, per il ruolo ricoperto da una persona fisica o da un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto coordinandosi per esercitare un’influenza sulle decisioni commerciali delle imprese interessate, esse costituiscono un’entità economica unica, anche se non intrattengono formalmente nessuna delle relazioni elencate al paragrafo 3, primo comma, dello stesso articolo (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, HaTeFo, C‑110/13, EU:C:2014:114, punti 34, 3539, nonché ordinanza dell’11 maggio 2017, Bericap, C‑53/17, non pubblicata, EU:C:2017:370, punto 17).

64

Per contro, occorre constatare che lo stesso articolo 3 non contiene al suo paragrafo 4 disposizioni analoghe per quanto riguarda enti pubblici che controllano, individualmente o congiuntamente, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa.

65

Orbene, la definizione della nozione di «PMI», ai sensi dell’allegato I del regolamento n. 651/2014, deve essere interpretata in maniera restrittiva, dal momento che conduce ad accordare vantaggi alle imprese che rientrano in tale nozione, il più delle volte mediante regole che stabiliscono eccezioni alle regole di ordine generale (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, HaTeFo, C‑110/13, EU:C:2014:114, punto 32).

66

In terzo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dall’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014, occorre rilevare che tale disposizione, in conformità con il requisito dell’indipendenza su cui, segnatamente, si basa la nozione di «PMI» ai sensi di tale allegato, mira ad assicurare, come risulta dai punti da 32 a 39 della presente sentenza, che l’impresa interessata disponga della capacità di assumere autonomamente decisioni commerciali.

67

Orbene, una situazione caratterizzata dall’esistenza di legami strutturali relativi a partecipazioni e diritti di voto tra differenti imprese esclude che queste imprese possano essere considerate reciprocamente indipendenti dal punto di vista economico, in quanto comporta che un’impresa sia in grado, a prescindere dal suo effettivo comportamento, di esercitare un’influenza determinante sull’adozione delle decisioni di un’altra impresa (v., per analogia, sentenza del 2 aprile 2009, Glückauf Brauerei, C‑83/08, EU:C:2009:228, punti da 32 a 34).

68

Inoltre, occorre osservare che tanto l’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014 – come risulta, in particolare, dal considerando 30 di tale regolamento e dal considerando 13 della raccomandazione del 2003 – quanto il regolamento stesso, che prevede un’esenzione per categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, sono diretti ad aumentare la chiarezza amministrativa e la certezza del diritto, assicurando una sorveglianza efficace e semplificata delle regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato (v., per analogia, sentenza del 29 luglio 2019, Bayerische Motoren Werke e Freistaat Sachsen/Commissione, C‑654/17 P, EU:C:2019:634, punto 141 nonché giurisprudenza ivi citata).

69

Orbene, per determinare se un’impresa possa beneficiare delle regole più favorevoli applicabili in materia alle PMI, la mera considerazione del grado di partecipazione degli enti pubblici nel capitale o nei diritti di voto di tale impresa, senza che sia necessario esaminare anche il comportamento concretamente adottato da tali enti o dai loro rappresentanti, è chiaramente idonea ad agevolare l’applicazione da parte delle autorità competenti della regola generale di esclusione prevista all’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014.

70

Tanto dalla formulazione di tale disposizione quanto dal contesto in cui essa si inserisce, dall’obiettivo da essa perseguito e dalla normativa di cui fa parte emerge, quindi, che l’esistenza di un controllo ai sensi della suddetta disposizione si evince meramente dal grado di partecipazione degli enti pubblici nel capitale o nei diritti di voto dell’impresa interessata.

71

Di conseguenza, ai fini dell’esistenza di un simile controllo è sufficiente che simili enti pubblici detengano congiuntamente, sia pure indirettamente, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto dell’impresa interessata, conformemente ai termini dello statuto dell’impresa che esercita il controllo diretto su quest’ultima, senza che sia necessario esaminare anche se tali enti siano in grado di influenzare e di coordinare l’esercizio effettivo da parte dei loro rappresentanti dei diritti di voto di questi ultimi o se tali rappresentanti tengano effettivamente in considerazione gli interessi dei suddetti enti.

72

Nella fattispecie, sebbene sia pacifico che l’NMI‑Institut detiene l’88,8% dei diritti di voto all’interno della NMI TT, dalla decisione di rinvio emerge che lo statuto dell’NMI‑Institut non disciplina la questione dell’esercizio di tali diritti.

73

Tuttavia, ai sensi degli articoli 2, 7 e 13 di tale statuto risulta che il comitato dei garanti, i cui membri, come risulta dalla discussione svoltasi all’udienza dinanzi alla Corte e come ha esplicitamente indicato la NMI TT stessa, sono attualmente membri del consiglio direttivo di tale società, da un lato è incaricato di definire i principi che regolano i lavori dell’NMI‑Institut, per quanto riguarda in particolare l’utilizzo dei risultati della ricerca e l’attuazione di progetti di ricerca e di sviluppo e, dall’altro, dispone di una serie di poteri consultivi e decisionali in materia di programmazione contenutistica e di pianificazione finanziaria, nonché per quanto concerne la nomina, la revoca e la dimissione del consiglio di amministrazione, potendo inoltre modificare lo statuto dell’NMI‑Institut e sciogliere il medesimo.

74

In tali circostanze, fatte salve, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 42 della presente sentenza, le verifiche che devono essere compiute dal giudice del rinvio, sembra che le disposizioni contenute nello statuto dell’NMI‑Institut siano idonee a conferire a enti pubblici, per via della presenza di loro rappresentanti nel comitato dei garanti, la detenzione indiretta di oltre il 25% dei diritti di voto all’interno della NMI TT.

75

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che esclude che un’impresa possa essere considerata una PMI qualora l’organo dell’impresa che ne detiene la maggior parte del capitale, sebbene non sia autorizzato alla sua gestione quotidiana, sia composto in maggioranza da membri che rappresentano enti pubblici ai sensi di tale disposizione, con la conseguenza che questi ultimi, in ragione di tale solo fatto, esercitano congiuntamente un controllo indiretto sulla prima impresa, ai sensi di detta disposizione, fermo restando che:

da un lato, la nozione di «ente pubblico» di cui a tale disposizione è destinata a includere enti quali università, istituti di insegnamento superiore e una camera di commercio e dell’industria, quando tali enti siano istituiti per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, siano dotati di personalità giuridica e siano finanziati in modo maggioritario o controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, senza che rilevi, al riguardo, che le persone nominate su proposta di tali enti facciano parte a titolo onorario dell’impresa interessata, dal momento che è nella loro qualità di membri di tali enti che sono state proposte e nominate e,

dall’altro lato, ai fini dell’esistenza di un simile controllo è sufficiente che taluni enti pubblici detengano congiuntamente, sia pure indirettamente, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto dell’impresa interessata, conformemente ai termini dello statuto dell’impresa che esercita il controllo diretto su quest’ultima, senza che sia necessario esaminare anche se tali enti siano in grado di influenzare e di coordinare l’esercizio effettivo da parte dei loro rappresentanti dei diritti di voto di questi ultimi o se tali rappresentanti tengano effettivamente in considerazione gli interessi dei suddetti enti.

Sulle spese

76

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE], deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che esclude che un’impresa possa essere considerata una piccola e media impresa (PMI) qualora l’organo dell’impresa che ne detiene la maggior parte del capitale, sebbene non sia autorizzato alla sua gestione quotidiana, sia composto in maggioranza da membri che rappresentano enti pubblici ai sensi di tale disposizione, con la conseguenza che questi ultimi, in ragione di tale solo fatto, esercitano congiuntamente un controllo indiretto sulla prima impresa, ai sensi di detta disposizione, fermo restando che:

 

da un lato, la nozione di «enti pubblici» di cui a tale disposizione è destinata a includere enti quali università, istituti di insegnamento superiore e una camera di commercio e dell’industria, quando tali enti siano istituiti per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, siano dotati di personalità giuridica e siano finanziati in modo maggioritario o controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, senza che rilevi, al riguardo, che le persone nominate su proposta di tali enti facciano parte a titolo onorario dell’impresa interessata, dal momento che è nella loro qualità di membri di tali enti che sono state proposte e nominate e,

dall’altro lato, ai fini dell’esistenza di un simile controllo è sufficiente che taluni enti pubblici detengano congiuntamente, sia pure indirettamente, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto dell’impresa interessata, conformemente ai termini dello statuto dell’impresa che esercita il controllo diretto su quest’ultima, senza che sia necessario esaminare anche se tali enti siano in grado di influenzare e di coordinare l’esercizio effettivo da parte dei loro rappresentanti dei diritti di voto di questi ultimi o se tali rappresentanti tengano effettivamente in considerazione gli interessi dei suddetti enti.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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