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Document 62019CA0787
Case C-787/19: Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 27 January 2021 — European Commission v Republic of Austria (Failure of a Member State to fulfil obligations — Taxation — Value added tax (VAT) — Directive 2006/112/EC — Articles 306 to 310 — Special scheme for travel agents — Application to all types of clients — National legislation excluding travel services that are provided to taxable persons who use those services for their business — Article 73 — Taxable amount — Determination of a taxable amount on a flat-rate basis for groups of services or for all services provided during the taxable period — Incompatibility)
Causa C-787/19: Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 27 gennaio 2021 — Commissione europea / Repubblica d'Austria [Inadempimento di uno Stato – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli da 306 a 310 – Regime speciale delle agenzie di viaggio – Applicazione a tutti i tipi di clienti – Normativa nazionale che esclude i servizi di viaggio forniti a soggetti passivi che li utilizzano per conto della loro impresa – Articolo 73 – Base imponibile – Determinazione di una base imponibile globale per gruppi di prestazioni o per l’insieme delle prestazioni fornite nel corso del periodo imponibile – Incompatibilità]
Causa C-787/19: Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 27 gennaio 2021 — Commissione europea / Repubblica d'Austria [Inadempimento di uno Stato – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli da 306 a 310 – Regime speciale delle agenzie di viaggio – Applicazione a tutti i tipi di clienti – Normativa nazionale che esclude i servizi di viaggio forniti a soggetti passivi che li utilizzano per conto della loro impresa – Articolo 73 – Base imponibile – Determinazione di una base imponibile globale per gruppi di prestazioni o per l’insieme delle prestazioni fornite nel corso del periodo imponibile – Incompatibilità]
GU C 88 del 15.3.2021, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 88/11 |
Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 27 gennaio 2021 — Commissione europea / Repubblica d'Austria
(Causa C-787/19) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli da 306 a 310 - Regime speciale delle agenzie di viaggio - Applicazione a tutti i tipi di clienti - Normativa nazionale che esclude i servizi di viaggio forniti a soggetti passivi che li utilizzano per conto della loro impresa - Articolo 73 - Base imponibile - Determinazione di una base imponibile globale per gruppi di prestazioni o per l’insieme delle prestazioni fornite nel corso del periodo imponibile - Incompatibilità)
(2021/C 88/12)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Wasmeier e J. Jokubauskaitė, agenti)
Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentanti: F. Koppensteiner e A. Posch, agenti)
Dispositivo
1) |
Escludendo dal regime speciale dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile alle agenzie di viaggio i servizi di viaggio forniti a soggetti passivi che li utilizzano per conto della loro impresa, e autorizzando le agenzie di viaggio, nella misura in cui sono soggette a detto regime, a determinare la base imponibile dell’IVA in modo globale per gruppi di servizi o per l’insieme dei servizi forniti durante un periodo d’imposta, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 73 e degli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. |
2) |
La Repubblica d’Austria è condannata alle spese. |