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Document 62019CA0787

    Causa C-787/19: Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 27 gennaio 2021 — Commissione europea / Repubblica d'Austria [Inadempimento di uno Stato – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli da 306 a 310 – Regime speciale delle agenzie di viaggio – Applicazione a tutti i tipi di clienti – Normativa nazionale che esclude i servizi di viaggio forniti a soggetti passivi che li utilizzano per conto della loro impresa – Articolo 73 – Base imponibile – Determinazione di una base imponibile globale per gruppi di prestazioni o per l’insieme delle prestazioni fornite nel corso del periodo imponibile – Incompatibilità]

    GU C 88 del 15.3.2021, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 88/11


    Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 27 gennaio 2021 — Commissione europea / Repubblica d'Austria

    (Causa C-787/19) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli da 306 a 310 - Regime speciale delle agenzie di viaggio - Applicazione a tutti i tipi di clienti - Normativa nazionale che esclude i servizi di viaggio forniti a soggetti passivi che li utilizzano per conto della loro impresa - Articolo 73 - Base imponibile - Determinazione di una base imponibile globale per gruppi di prestazioni o per l’insieme delle prestazioni fornite nel corso del periodo imponibile - Incompatibilità)

    (2021/C 88/12)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Wasmeier e J. Jokubauskaitė, agenti)

    Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentanti: F. Koppensteiner e A. Posch, agenti)

    Dispositivo

    1)

    Escludendo dal regime speciale dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile alle agenzie di viaggio i servizi di viaggio forniti a soggetti passivi che li utilizzano per conto della loro impresa, e autorizzando le agenzie di viaggio, nella misura in cui sono soggette a detto regime, a determinare la base imponibile dell’IVA in modo globale per gruppi di servizi o per l’insieme dei servizi forniti durante un periodo d’imposta, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 73 e degli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

    2)

    La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.


    (1)  GU C 413 del 9.12.2019.


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