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Document 62019CA0724
Case C-724/19: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 16 December 2021 (request for a preliminary ruling from the Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Criminal proceedings against HP (Reference for a preliminary ruling — Judicial cooperation in criminal matters — European Investigation Order (EIO) — Directive 2014/41/EU — Article 2(c)(i) — Concept of ‘issuing authority’ — Article 6 — Conditions for issuing an EIO — Article 9(1) and (3) — Recognition of an EIO — EIO seeking to obtain traffic and location data associated with telecommunications, issued by a public prosecutor designated as ‘issuing authority’ by the national measure transposing Directive 2014/41 — Exclusive competence of the judge, in a similar domestic case, to order the investigative measure indicated in that order)
Causa C-724/19: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di HP (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Ordine europeo di indagine – Direttiva 2014/41/UE – Articolo 2, lettera c), punto i) – Nozione di «autorità di emissione» – Articolo 6 – Condizioni di emissione di un ordine europeo di indagine – Articolo 9, paragrafi 1 e 3 – Riconoscimento di un ordine europeo di indagine – Ordine europeo di indagine per l’acquisizione dei dati relativi al traffico e all’ubicazione connessi alle telecomunicazioni, emesso da un pubblico ministero qualificato come «autorità di emissione» dall’atto nazionale di recepimento della direttiva 2014/41 – Competenza esclusiva del giudice, nell’ambito di una procedura nazionale analoga, di disporre l’atto di indagine indicato in tale decisione)
Causa C-724/19: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di HP (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Ordine europeo di indagine – Direttiva 2014/41/UE – Articolo 2, lettera c), punto i) – Nozione di «autorità di emissione» – Articolo 6 – Condizioni di emissione di un ordine europeo di indagine – Articolo 9, paragrafi 1 e 3 – Riconoscimento di un ordine europeo di indagine – Ordine europeo di indagine per l’acquisizione dei dati relativi al traffico e all’ubicazione connessi alle telecomunicazioni, emesso da un pubblico ministero qualificato come «autorità di emissione» dall’atto nazionale di recepimento della direttiva 2014/41 – Competenza esclusiva del giudice, nell’ambito di una procedura nazionale analoga, di disporre l’atto di indagine indicato in tale decisione)
GU C 84 del 21.2.2022, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 84 del 21.2.2022, p. 3–3
(GA)
21.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 84/5 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di HP
(Causa C-724/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Ordine europeo di indagine - Direttiva 2014/41/UE - Articolo 2, lettera c), punto i) - Nozione di «autorità di emissione» - Articolo 6 - Condizioni di emissione di un ordine europeo di indagine - Articolo 9, paragrafi 1 e 3 - Riconoscimento di un ordine europeo di indagine - Ordine europeo di indagine per l’acquisizione dei dati relativi al traffico e all’ubicazione connessi alle telecomunicazioni, emesso da un pubblico ministero qualificato come «autorità di emissione» dall’atto nazionale di recepimento della direttiva 2014/41 - Competenza esclusiva del giudice, nell’ambito di una procedura nazionale analoga, di disporre l’atto di indagine indicato in tale decisione)
(2022/C 84/05)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Parte nel procedimento penale principale
HP
Con l’intervento di: Spetsializirana prokuratura
Dispositivo
1) |
L’articolo 2, lettera c), punto i), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che nella fase istruttoria del procedimento penale il pubblico ministero sia competente all’emissione di un ordine europeo di indagine, ai sensi della suddetta direttiva, finalizzato all’acquisizione dei dati relativi al traffico e all’ubicazione connessi alle telecomunicazioni, quando, nell’ambito di una procedura nazionale analoga, l’adozione di un atto di indagine per l’accesso a dati siffatti rientra nella competenza esclusiva del giudice. |
2) |
L’articolo 6 e l’articolo 9, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/41 devono essere interpretati nel senso che il riconoscimento da parte dell’autorità di esecuzione di un ordine europeo di indagine, emesso per l’acquisizione dei dati relativi al traffico e all’ubicazione connessi alle telecomunicazioni, non può sostituire i requisiti previsti nello Stato di emissione nel caso in cui tale ordine sia stato emesso indebitamente dal pubblico ministero, quando, nell’ambito di una procedura nazionale analoga, l’adozione di un atto di indagine per l’acquisizione di dati siffatti rientra nella competenza esclusiva del giudice. |