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Document 62019CA0502

Causa C-502/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo - Spagna) – Procedimento penale a carico di Oriol Junqueras Vies [Rinvio pregiudiziale – Procedimento accelerato – Diritto istituzionale – Cittadino dell’Unione europea eletto al Parlamento europeo mentre è sottoposto a custodia cautelare disposta nell’ambito di un procedimento penale – Articolo 14 TUE – Nozione di «membro del Parlamento europeo» – Articolo 343 TFUE – Immunità necessarie all’assolvimento dei compiti dell’Unione europea – Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea – Articolo 9 – Immunità riconosciute ai membri del Parlamento europeo – Immunità di viaggio – Immunità di sessione – Ambito di applicazione ratione personae, materiae, temporis delle diverse immunità – Revoca dell’immunità da parte del Parlamento europeo – Richiesta di revoca dell’immunità da parte di un giudice nazionale – Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto – Articolo 5 – Mandato – Articolo 8 – Procedura elettorale – Articolo 12 – Verifica dei poteri dei membri del Parlamento europeo a seguito della proclamazione ufficiale dei risultati elettorali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 39, paragrafo 2 – Elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, libero e segreto – Diritto di eleggibilità]

GU C 68 del 2.3.2020, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 68/16


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo - Spagna) – Procedimento penale a carico di Oriol Junqueras Vies

(Causa C-502/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Procedimento accelerato - Diritto istituzionale - Cittadino dell’Unione europea eletto al Parlamento europeo mentre è sottoposto a custodia cautelare disposta nell’ambito di un procedimento penale - Articolo 14 TUE - Nozione di «membro del Parlamento europeo» - Articolo 343 TFUE - Immunità necessarie all’assolvimento dei compiti dell’Unione europea - Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea - Articolo 9 - Immunità riconosciute ai membri del Parlamento europeo - Immunità di viaggio - Immunità di sessione - Ambito di applicazione ratione personae, materiae, temporis delle diverse immunità - Revoca dell’immunità da parte del Parlamento europeo - Richiesta di revoca dell’immunità da parte di un giudice nazionale - Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto - Articolo 5 - Mandato - Articolo 8 - Procedura elettorale - Articolo 12 - Verifica dei poteri dei membri del Parlamento europeo a seguito della proclamazione ufficiale dei risultati elettorali - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 39, paragrafo 2 - Elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, libero e segreto - Diritto di eleggibilità)

(2020/C 68/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Imputato nel procedimento principale

Oriol Junqueras Vies

Con l’intervento di: Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado, Partido politico VOX

Dispositivo

L’articolo 9 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che:

si deve considerare che una persona, che è stata ufficialmente proclamata eletta al Parlamento europeo mentre si trovava sottoposta a una misura di custodia cautelare nell’ambito di un procedimento per reati gravi, ma che non è stata autorizzata ad adempiere taluni requisiti previsti dal diritto nazionale a seguito di detta proclamazione, nonché a recarsi al Parlamento europeo per prendere parte alla prima sessione dello stesso, beneficia di un’immunità in forza del secondo comma del menzionato articolo;

tale immunità comporta la revoca della misura di custodia cautelare imposta alla persona interessata, al fine di consentirle di recarsi al Parlamento europeo e adempiervi le formalità richieste. Ciò posto, se il giudice nazionale competente ritiene che siffatta misura debba essere mantenuta dopo che la persona ha acquisito lo status di membro del Parlamento europeo, deve chiedere quanto prima al Parlamento europeo di revocare detta immunità, in base all’articolo 9, terzo comma, del medesimo protocollo.


(1)  GU C 328 del 30.9.2019.


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