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Document 62019CA0343

    Causa C-343/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Klagenfurt — Austria) — Verein für Konsumenteninformation / Volkswagen AG [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Manipolazione dei dati relativi ai valori di emissione dei gas di scarico di motori prodotti da un costruttore di automobili]

    GU C 287 del 31.8.2020, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.8.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 287/13


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Klagenfurt — Austria) — Verein für Konsumenteninformation / Volkswagen AG

    (Causa C-343/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 7, punto 2 - Competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili dolosi o colposi - Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto - Luogo in cui il danno si è concretizzato - Manipolazione dei dati relativi ai valori di emissione dei gas di scarico di motori prodotti da un costruttore di automobili)

    (2020/C 287/18)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landesgericht Klagenfurt

    Parti

    Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation

    Convenuta: Volkswagen AG

    Dispositivo

    L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, qualora taluni veicoli siano stati illegalmente equipaggiati in uno Stato membro, da parte del loro costruttore, di un software che manipola i dati relativi alle emissioni dei gas di scarico, per poi essere acquistati presso un soggetto terzo in un altro Stato membro, il luogo in cui il danno si è concretizzato si trova in quest’ultimo Stato membro.


    (1)  GU C 230 dell’8.7.2019.


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