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Document 62019CA0272

Causa C-272/19: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden — Germania) — VQ / Land Hessen (Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di «giurisdizione» – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Ambito di applicazione – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di «attività che non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione» – Articolo 4, punto 7 – Nozione di «titolare del trattamento» – Commissione per le petizioni del parlamento di uno Stato federato di uno Stato membro – Articolo 15 – Diritto di accesso dell’interessato)

GU C 287 del 31.8.2020, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 287/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden — Germania) — VQ / Land Hessen

(Causa C-272/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Nozione di «giurisdizione» - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Ambito di applicazione - Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) - Nozione di «attività che non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione» - Articolo 4, punto 7 - Nozione di «titolare del trattamento» - Commissione per le petizioni del parlamento di uno Stato federato di uno Stato membro - Articolo 15 - Diritto di accesso dell’interessato)

(2020/C 287/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti

Ricorrente: VQ

Resistente: Land Hessen

Dispositivo

L’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che, nella misura in cui una commissione per le petizioni del parlamento di uno Stato federato di uno Stato membro determini, singolarmente o insieme ad altri, le finalità e i mezzi del trattamento, tale commissione deve essere qualificata come «titolare del trattamento», ai sensi della suddetta disposizione, cosicché il trattamento di dati personali effettuato da una simile commissione ricade nell’ambito di applicazione di tale regolamento, segnatamente del suo articolo 15.


(1)  GU C 187 del 3.6.2019.


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