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Document 62018TN0021
Case T-21/18: Action brought on 19 January 2018 — Poland v Commission
Causa T-21/18: Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — Polonia / Commissione
Causa T-21/18: Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — Polonia / Commissione
GU C 104 del 19.3.2018, p. 45–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/45 |
Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — Polonia / Commissione
(Causa T-21/18)
(2018/C 104/58)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, in qualità di agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell'8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2017) 7263] (GU 2017, L 292, pag. 61), nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione gli importi netti di EUR 48 317 806,79 e EUR 26 638 201,22 spesi dall’organismo pagatore riconosciuto dalla Repubblica di Polonia, |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 (1), in quanto la rettifica finanziaria è stata applicata sulla base di constatazioni di fatto inesatte e di una erronea interpretazione del diritto, nonostante le spese siano effettuate dalla Repubblica di Polonia in conformità al diritto dell’Unione. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013, in quanto l’importo della rettifica forfettaria applicata era manifestamente eccessivo rispetto all’eventuale rischio di perdite finanziarie per il bilancio dell’Unione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, in quanto la rettifica applicata non è stata adeguatamente motivata. |
(1) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013 L 347, pag. 549), come modificato.