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Document 62018CA0836

Causa C-836/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spagna) — Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real / RH (Rinvio pregiudiziale – Articolo 20 TFUE – Cittadinanza dell’Unione europea – Cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato la propria libertà di circolazione – Domanda di permesso di soggiorno temporaneo del coniuge, cittadino di un paese terzo – Rigetto – Obbligo di far fronte alle esigenze del coniuge – Mancanza di risorse sufficienti del cittadino dell’Unione – Obbligo di convivenza dei coniugi – Normativa e prassi nazionali – Godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti ai cittadini dell’Unione – Privazione)

GU C 137 del 27.4.2020, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 137/22


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spagna) — Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real / RH

(Causa C-836/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 20 TFUE - Cittadinanza dell’Unione europea - Cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato la propria libertà di circolazione - Domanda di permesso di soggiorno temporaneo del coniuge, cittadino di un paese terzo - Rigetto - Obbligo di far fronte alle esigenze del coniuge - Mancanza di risorse sufficienti del cittadino dell’Unione - Obbligo di convivenza dei coniugi - Normativa e prassi nazionali - Godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti ai cittadini dell’Unione - Privazione)

(2020/C 137/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parti

Ricorrente: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

Convenuto: RH

Dispositivo

1)

L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro respinga una domanda di ricongiungimento familiare introdotta dal cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino dell’Unione europea che possiede la cittadinanza di detto Stato membro e che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione, in base all’unico rilievo secondo cui detto cittadino dell’Unione non dispone, per se stesso e per il coniuge, di risorse sufficienti per non divenire un onere per il sistema nazionale di previdenza sociale, senza che si sia esaminato se sussiste, tra detto cittadino dell’Unione e il coniuge, un rapporto di dipendenza di natura tale che, in caso di diniego della concessione di un diritto di soggiorno derivato a quest’ultimo, lo stesso cittadino dell’Unione sarebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione europea complessivamente considerato e sarebbe in tal modo privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal suo status.

2)

L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che non sussiste un rapporto di dipendenza, tale da giustificare la concessione di un diritto di soggiorno derivato ai sensi di detto articolo, per la sola ragione che il cittadino di uno Stato membro, di maggiore età e che non abbia mai esercitato la propria libertà di circolazione, e il coniuge, di maggiore età e cittadino di un paese terzo, sono tenuti alla convivenza, in forza degli obblighi derivanti dal matrimonio secondo il diritto dello Stato membro di provenienza del cittadino dell’Unione europea.


(1)  GU C 139 del 15.4.2019.


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