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Document 62018CA0385

    Causa C-385/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato - Italia) – Arriva Italia Srl, Ferrotramviairia SpA, Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P)/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Nozione – Impresa pubblica ferroviaria in difficoltà – Misure di aiuto – Stanziamento di un aiuto finanziario – Obiettivo – Continuità operativa dell’impresa pubblica ferroviaria – Stanziamento finanziario e partecipazione nel capitale di tale impresa pubblica – Trasferimento al capitale di un’altra impresa pubblica – Criterio dell’investitore privato – Obbligo di previa notificazione degli aiuti nuovi)

    GU C 68 del 2.3.2020, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.3.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 68/9


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato - Italia) – Arriva Italia Srl, Ferrotramviairia SpA, Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P)/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

    (Causa C-385/18) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Nozione - Impresa pubblica ferroviaria in difficoltà - Misure di aiuto - Stanziamento di un aiuto finanziario - Obiettivo - Continuità operativa dell’impresa pubblica ferroviaria - Stanziamento finanziario e partecipazione nel capitale di tale impresa pubblica - Trasferimento al capitale di un’altra impresa pubblica - Criterio dell’investitore privato - Obbligo di previa notificazione degli aiuti nuovi)

    (2020/C 68/05)

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Consiglio di Stato

    Parti

    Ricorrente: Arriva Italia Srl, Ferrotramviairia SpA, Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P)

    Resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

    Controinteressate: Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Gestione Commissariale per Le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Srl a socio unico, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 107 TFUE deve essere interpretato nel senso che, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio sarà tenuto ad effettuare, tanto lo stanziamento di una somma di denaro in favore di un’impresa pubblica che versa in gravi difficoltà finanziarie, quanto il trasferimento dell’intera partecipazione detenuta da uno Stato membro nel capitale di detta impresa a un’altra impresa pubblica, senza alcun corrispettivo, ma in cambio dell’obbligo per quest’ultima di rimuovere lo squilibrio patrimoniale della prima impresa, possono essere qualificati come «aiuti di Stato» ai sensi di tale articolo 107 TFUE.

    2)

    Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui misure, quali lo stanziamento di una somma di denaro in favore di un’impresa pubblica che versa in gravi difficoltà finanziarie o il trasferimento dell’intera partecipazione detenuta da uno Stato membro nel capitale di detta impresa a un’altra impresa pubblica, senza alcun corrispettivo, ma in cambio dell’obbligo per quest’ultima di rimuovere lo squilibrio patrimoniale della prima, siano qualificate come «aiuti di Stato» ai sensi dell’articolo 107 TFUE, spetta al giudice del rinvio trarre tutte le conseguenze derivanti dal fatto che tali aiuti non sono stati notificati alla Commissione europea, in violazione del disposto dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e devono pertanto essere considerati illegittimi.


    (1)  GU C 294 del 20.8.2018.


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