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Document 62018CA0183

    Causa C-183/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Gdańsk–Południe w Gdańsku — Polonia) — Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) / Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2005/214/GAI – Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie inflitte alle persone giuridiche – Trasposizione incompleta di una decisione quadro – Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale – Portata)

    GU C 161 del 11.5.2020, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.5.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 161/4


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Gdańsk–Południe w Gdańsku — Polonia) — Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) / Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

    (Causa C-183/18) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2005/214/GAI - Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie inflitte alle persone giuridiche - Trasposizione incompleta di una decisione quadro - Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale - Portata)

    (2020/C 161/05)

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Sąd Rejonowy Gdańsk–Południe w Gdańsku

    Parti

    Ricorrente: Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

    Convenuta: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

    con l’intervento di: Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku

    Dispositivo

    1)

    La nozione di «persona giuridica» che figura, in particolare, all’articolo 1, lettera a), e all’articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata alla luce del diritto dello Stato di emissione della decisione che infligge una sanzione pecuniaria.

    2)

    La decisione quadro 2005/214, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretata nel senso che non impone a un organo giurisdizionale di uno Stato membro di disapplicare una disposizione del diritto nazionale incompatibile con l’articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, poiché tale disposizione è priva di effetto diretto. Nondimeno, il giudice del rinvio è tenuto a procedere, quanto più possibile, a un’interpretazione conforme del diritto nazionale al fine di garantire un risultato compatibile con lo scopo perseguito dalla decisione quadro 2005/214, come modificata dalla decisione quadro 2009/299.


    (1)  GU C 221 del 25.6.2018.


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