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Document 62016TN0282
Case T-282/16: Action brought on 30 May 2016 — Inpost Paczkomaty v Commission
Causa T-282/16: Ricorso proposto il 30 maggio 2016 — Inpost Paczkomaty contro Commissione
Causa T-282/16: Ricorso proposto il 30 maggio 2016 — Inpost Paczkomaty contro Commissione
GU C 270 del 25.7.2016, p. 58–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 270/58 |
Ricorso proposto il 30 maggio 2016 — Inpost Paczkomaty contro Commissione
(Causa T-282/16)
(2016/C 270/65)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Inpost Paczkomaty sp. z o.o. (Cracovia, Polonia) (rappresentante: T. Proć, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione europea (UE) C(2015) 8236, del 26 novembre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38869 (2014/N), alla quale la Polonia intende dare esecuzione per compensare alla Poczta Polska il costo netto dell’obbligo di servizio universale relativo agli anni da 2013 a 2015 |
— |
condannare la convenuta alle spese |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE, sull’erronea valutazione secondo cui erano rispettati i requisiti stabiliti al punto 19 (sezione 2.6 della Disciplina [dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico comune]), sulla violazione dei principi sanciti dal Trattato in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici nonché sull’erronea interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15, pag. 14) («direttiva postale»)
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato nonché sull’erronea valutazione secondo cui erano rispettati i requisiti stabiliti ai punti 14 (sezione 2.2) e 60 (sezione 2.10) della Disciplina.
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3. |
Terzo motivo, vertente sula violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato, sull’erronea valutazione secondo cui erano rispettati i requisiti stabiliti al punto 52 (sezione 2.9) della Disciplina nonché sulla violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, 3 e 5, della direttiva postale
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva postale per il fatto che la Commissione europea ha accettato che il costo del servizio universale fosse finanziato mediante la concessione alla Poczta Polska di numerosi diritti esclusivi e speciali
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5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 102, in combinato disposto con l’articolo 106, paragrafo 1, del Trattato.
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6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 16 e 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
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7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali nonché sull’inosservanza dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 del Trattato
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