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Document 62016CN0117
Case C-117/16: Request for a preliminary ruling from the Østre Landsret (Denmark) lodged on 25 February 2016 — Skatteministeriet v Y Denmark Aps
Causa C-117/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 25 febbraio 2016 — Skatteministeriet/Y Denmark Aps
Causa C-117/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 25 febbraio 2016 — Skatteministeriet/Y Denmark Aps
GU C 270 del 25.7.2016, p. 22–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 270/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 25 febbraio 2016 — Skatteministeriet/Y Denmark Aps
(Causa C-117/16)
(2016/C 270/30)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrente: Skatteministeriet
Convenuto: Y Denmark Aps
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, affinché lo Stato membro possa invocare l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE (1), concernente l’applicazione di disposizioni nazionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi, sia necessario che lo Stato membro in questione abbia adottato una disposizione nazionale specifica di attuazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, o che il diritto nazionale preveda disposizioni o principi generali sulle frodi e gli abusi che possano essere interpretati conformemente all’articolo 1, paragrafo 2.
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2) |
Se una disposizione di una convenzione sulle doppie imposizioni stipulata fra due Stati membri e redatta secondo il modello di convenzione fiscale dell’OCSE, in base alla quale la tassazione dei dividendi distribuiti è subordinata al fatto che il soggetto che li riceve ne sia considerato il beneficiario effettivo, costituisca una disposizione convenzionale contro gli abusi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva.
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3) |
Qualora la Corte risponda affermativamente alla questione 2, se spetti ai giudici nazionali definire il contenuto della nozione di «beneficiario effettivo» oppure se, nell’applicare la direttiva 90/435/CEE, tale nozione debba essere interpretata nel senso che occorre attribuirle un significato proprio secondo il diritto dell’Unione, soggetto al controllo della Corte di giustizia. |
4) |
Qualora la Corte risponda affermativamente alla questione 2 e risponda alla questione 3 nel senso che non spetta ai giudici nazionali definire il contenuto della nozione di «beneficiario effettivo», se tale nozione debba essere interpretata nel senso che una società residente in uno Stato membro che, in circostanze come quelle del caso di specie, riceve dividendi da una società figlia residente in un altro Stato membro, è il «beneficiario effettivo» di detti dividendi, nel senso che detta nozione deve essere interpretata secondo il diritto dell’Unione.
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5) |
Qualora si presuma nel caso di specie che esistano «disposizioni nazionali (…) necessarie per evitare le frodi e gli abusi» (v. articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE); che la società A, residente in uno Stato membro, ha versato dividendi alla sua società madre B, residente in un altro Stato membro, che li ha poi trasferiti alla sua società madre C, residente al di fuori dell’UE/SEE, che a sua volta li ha trasferiti alla sua società madre D, anch’essa residente al di fuori dell’UE/SEE; che non è stata stipulata nessuna convenzione sulle doppie imposizioni fra il primo Stato e lo Stato di residenza della società C; che è stata stipulata una convenzione sulle doppie imposizioni fra il primo Stato e lo Stato di residenza della società D; che il primo Stato, ai sensi della sua legislazione, non potrebbe esigere una ritenuta alla fonte sui dividendi versati dalla società A alla società D, nel caso in cui la società D detenesse direttamente la società A; se sussista allora un abuso ai sensi della direttiva, con la conseguenza che la società B non può avvalersi della protezione conferita da tale direttiva. |
6) |
Qualora si ritenga che, di fatto, una società residente in uno Stato membro (società madre) non sia esente dalla ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE, relativamente ai dividendi ricevuti da una società residente in un altro Stato membro (società figlia), se l’articolo 43 CE, in combinato disposto con l’articolo 48 CE (e/o l’articolo 56 CE), osti a una normativa in base alla quale quest’ultimo Stato membro assoggetta a imposta i dividendi della società madre residente nell’altro Stato membro, quando lo Stato membro in questione considera, in circostanze altrimenti simili, che le società madri residenti sono esenti dall’imposta su detti dividendi. |
7) |
Qualora si ritenga che, di fatto, una società residente in uno Stato membro (società madre) non sia esente dalla ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE relativamente ai dividendi ricevuti da una società residente in un altro Stato membro (società figlia) e che quest’ultimo Stato consideri che la società madre sia soggetta a un obbligo fiscale limitato relativamente a tali dividendi in detto Stato membro, se l’articolo 43 CE, in combinato disposto con l’articolo 48 CE (e/o l’articolo 56 CE), osti a una normativa in base alla quale quest’ultimo Stato membro impone alla società tenuta ad applicare la ritenuta alla fonte (società figlia) di versare, in caso di pagamento tardivo della ritenuta alla fonte, interessi moratori aventi un tasso più elevato rispetto a quello applicato da tale Stato membro ai crediti relativi all’imposta sulle società nei confronti di una società residente nel medesimo Stato membro. |
8) |
Nel caso in cui la Corte risponda affermativamente alla questione 2 e risponda alla questione 3 nel senso che non spetta ai giudici nazionali definire il contenuto della nozione di «beneficiario effettivo», e, di conseguenza, una società (società madre) residente in uno Stato membro non possa essere considerata, di fatto, esente dalla ritenuta alla fonte ai sensi della direttiva 90/435/CEE relativamente ai dividendi ricevuti da una società residente in un altro Stato membro (società figlia), se quest’ultimo Stato membro sia dunque tenuto, ai sensi della direttiva 90/435/CEE o dell’articolo 10 CE, a dichiarare quale sia il soggetto che esso considera beneficiario effettivo. |
9) |
Qualora si ritenga che, di fatto, una società residente in uno Stato membro (società madre) non sia esente dalla ritenuta alla fonte ai sensi della direttiva 90/435/CEE relativamente ai dividendi ricevuti da una società residente in un altro Stato membro (società figlia), se l’articolo 43 CE, in combinato disposto con l’articolo 48 (e/o, in subordine, l’articolo 56 CE), separatamente o congiuntamente, osti a una normativa in base alla quale:
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10) |
In una situazione in cui:
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(1) Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU 1990 L 225, pag. 6).