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Document 62016CN0010

    Causa C-10/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Genova (Italia) il 7 gennaio 2016 — Ignazio Messina & C. SpA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

    GU C 111 del 29.3.2016, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.3.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 111/7


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Genova (Italia) il 7 gennaio 2016 — Ignazio Messina & C. SpA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

    (Causa C-10/16)

    (2016/C 111/10)

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Commissione tributaria provinciale di Genova

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: Ignazio Messina & C. SpA

    Resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Capitaneria di porto di Genova

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se il regolamento CEE n. 4055/1986 (1), così come interpretato dalla Corte di Giustizia, osti all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella recata dal DPR n. 107/2009, che imponga il pagamento di una tassa in misure differenti a seconda che si tratti di navi provenienti da o dirette verso un porto di uno Stato extra UE oppure di navi provenienti da o dirette [verso] un porto italiano;

    2)

    se il regolamento CEE n. 4055/1986, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, osti all’applicazione di una normativa nazionale quale quella recata dal DPR n. 107/2009 che imponga il pagamento di una tassa in misure differenti a seconda che si tratti di navi provenienti da o dirette verso un porto di uno Stato extra UE oppure da navi provenienti da o dirette verso un porto dell’Unione, laddove tale differenza sia giustificata dallo svolgimento di pubbliche funzioni autoritative e/o compiti e/o attività non espressamente compensate dalla tassa medesima;

    3)

    se il regolamento CEE n. 4055/1986, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, osti all’applicazione di una normativa nazionale quale quella recata dal DPR n. 107/2009 che imponga il pagamento di una tassa in misure differenti a seconda che si tratti di navi provenienti da o dirette verso un porto di uno Stato extra UE oppure da navi provenienti da o dirette verso un porto dell’Unione, laddove tale differenza sia giustificata dallo svolgimento di pubbliche funzioni autoritative da parte di Enti diversi da quello al cui bilancio la tassa è versata;

    4)

    se il regolamento CEE n. 4055/1986, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, osti all’applicazione di una normativa nazionale quale quella recata dal DPR n. 107/2009 che imponga il pagamento di una tassa in misure differenti a seconda che si tratti di navi provenienti da o dirette verso un porto di uno Stato extra UE oppure da navi provenienti da o dirette verso un porto dell’Unione, laddove tale differenza sia giustificata dallo svolgimento di pubbliche funzioni autoritative ma in difetto della determinazione dei singoli costi da compensare talché non sia possibile verificare né a priori né a posteriori i costi di quali servizi siano stati effettivamente compensati [e] in che termini e quantità tale tassa abbia effettivamente compensato tali servizi.


    (1)  Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1).


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